Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico.

VERBALE DI ACCORDO
In data 22 novembre 2001
tra
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a. e Rai Net S.p.a. assistite dall'Unione degli industriali di Roma
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
LIBERSIND - Confsal
UGL - Comunicazione
E' stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge", come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, "Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e, in ottemperanza alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla liberta' di comunicazione globalmente intesa ed in particolare all'informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero. 1. Efficacia.
L'accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque intesa o prassi aziendale in materia. 2. Campo di applicazione.
Il presente accordo si applica allo sciopero nonche' ad ogni altra forma di azione sindacale del personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati ed operai che per entita', durata o modalita' sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale. 3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro.
a) Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Il sistema di relazioni azienda-sindacato e' improntato ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Fermo restando il livello di interlocuzione individuato nell'articolo "Sistema di relazioni industriali" del vigente CCL, la presente procedura sostituisce quanto disciplinato al punto 4 del citato articolo, pertanto, i conflitti di lavoro saranno esaminati ed eventualmente risolti come di seguito indicato:
le parti convengono che fara' capo ad entrambe l'obbligo di esprimere preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovra' intervenire nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;
per i conflitti in sede locale, trascorso tale termine, in caso di mancato accordo in sede aziendale, le parti, prima di riprendere la propria liberta' d'azione, dovranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni successivi. Questa seconda fase si svolgera' presso l'associazione degli industriali territorialmente competente;
le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
b) Ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione.
Anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi quarantacinque giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero e' tenuto nuovamente ad esperire la procedura di cui alla precedente lettera a).
c) Modalita' di proclamazione e preavviso minimo.
La proclamazione dovra' essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e potra' avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinaria e la reperibilita).
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto con una comunicazione debitamente e chiaramente sottoscritta e datata, le motivazioni, la durata, le modalita' di attuazione, il personale e l'ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.
d) Durata.
Nell'ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potra' superare le ventiquattro ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima e relative alla stessa vertenza non potranno superare in ogni caso le 48 ore consecutive.
e) Intervallo minimo tra le azioni di sciopero.
L'intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potra' comunque essere inferiore a sei giorni.
Tale intervallo si applica altresi' alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, compromettono oggettivamente la continuita' del servizio pubblico.
f) Revoca dello sciopero proclamato.
Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente - con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero - sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'Autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che e' stata fornita all'utenza l'informativa di cui sopra e' giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero di richiesta da parte della commissione di garanzia o della pubblica Autorita'.
Nella comunicazione di revoca, pertanto, deve essere precisato se vi sia stata richiesta in tal senso da parte della commissione di garanzia o della pubblica Autorita' competente.
g) Calamita' naturali ed avvenimenti eccezionali di particolare gravita'.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell'utenza alla liberta' di informazione globalmente intesa. 4. Prestazioni indispensabili.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell'utenza alla liberta' di informazione globalmente intesa, dovra' essere assicurata, con le modalita' di seguito indicate, l'effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
Nel caso di proclamazione di azioni di sciopero del personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati ed operai, vengono individuate come prestazioni essenziali che dovranno essere comunque garantite, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarita' vengono indicati con apposita delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
a tutte le trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed a quelle di informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali - ivi compreso l'eventuale periodo di ballottaggio - e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilita' di un direttore di testata ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica". In tal caso l'elenco delle trasmissioni verra' trasmesso in copia al sindacato;
alle trasmissioni di carattere informativo - diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) - destinate alle minoranze linguistiche ed all'estero, la cui realizzazione e' frutto di accordi o specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera dovranno essere assicurati:
a) due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b) due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;
c) un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
d) tre aggiornamenti del servizio di televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai non udenti;
e) due specifici TG di circa 6 minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f) due specifici GR per la produzione informativa per gli italiani all'estero curata da Rai International;
g) due aggiornamenti dell'offerta giornalistica aziendale in Internet.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverra' nelle fasce di maggior ascolto, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.
L'Azienda e le organizzazioni sindacali proclamanti si incontreranno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero per verificare le quote di personale necessarie per garantire esclusivamente le prestazioni indispensabili di cui sopra.
L'individuazione del personale suddetto verra' effettuata con criteri di rotazione. Esclusioni.
Non e' consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto ne' lo sciopero di una parte delle mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza, o a scacchiera o a singhiozzo, in quanto le modalita' di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.
Non e', parimenti, consentito coerentemente alle disposizioni concordate in tema di durata dello sciopero che i lavoratori chiamati a garantire le prestazioni minime indispensabili possano scioperare nella giornata o nelle giornate successive a quella in cui si e' svolta l'astensione oggetto della proclamazione. Attuazione delle norme di legge.
Le parti firmatarie del presente protocollo si danno reciprocamente atto e convengono che esso attua quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
 
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