Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 aprile 2002
Contributi ai consorzi all'esportazione per la partecipazione alla rassegna "Italia in Giappone 2001", mediante l'utilizzo dei fondi residui stanziati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252 recante "Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001" con la quale e' stata istituita la fondazione "Italia in Giappone 2001", in appresso fondazione;
Visto l'art. 145, comma 44, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto specifici stanziamenti per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione agli eventi organizzati nell'ambito della citata rassegna;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le modalita' di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione a "Italia Matsuri" tenutasi nel maggio 2001 e ad altre iniziative inserite nel calendario ufficiale della rassegna;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2002 con il quale sono state stabilite le modalita' di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione alla "Fiera internazionale di Osaka", che si terra' dal 2 al 6 maggio 2002;
Considerato che a fronte dell'importo stanziato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il 2002 pari ad Euro 2.065.827,60 resteranno fondi inutilizzati per Euro 837.151,9.
Ritenuto opportuno di utilizzare il suddetto importo per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione ad altri eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001;
Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Al fine di promuovere la presenza dei consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese ad "altri eventi" inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001, la cui scadenza e' prevista per il 21 giugno 2002, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di erogazione dei fondi residui stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a Euro 837.151,9 (L. 1.620.952.109).
 
Art. 2.
Beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalita' di promozione delle esportazioni ovvero attivita' volte a incrementare la domanda turistica estera.
 
Art. 3.
Agevolazione e spese ammissibili
1. I fondi sono erogati, a ciascun consorzio fino ad un massimo di Euro 180.759,91(pari a circa L. 350 milioni) per ciascuna manifestazione, in forma di contributo nella misura del 70% delle spese relative all'area e all'allestimento degli stand, nonche' di quelle promozionali e pubblicitarie connesse alla partecipazione agli eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001.
2. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e assicurazione merci.
 
Art. 4.
Esame delle domande
Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalita' o l'attivita' di cui all'art. 2 o qualora gia' presentato, le sole eventuali modifiche intervenute ovvero dichiarazione firmata dal legale rappresentante che non sono state apportate modifiche allo statuto;
qualora si partecipi a fiere o mostre o simili iniziative, copia della prenotazione dell'area espositiva in cui siano indicati i mq riservati;
preventivo di spesa, distinto nelle voci: affitto, allestimento dell'area, spese promozionali e pubblicitarie;
coordinate bancarie per l'accredito delle somme;
dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che il consorzio, per lo stesso evento, non ha percepito, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero delle attivita' produttive, ovvero che il consorzio ha ricevuto contributi in misura non superiore al 30% delle stesse. In questo caso la dichiarazione dovra' contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi.
1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilita' finanziarie.
2. Le domande dovranno essere indirizzate a: Ministero attivita' produttive - D.G. promozione scambi ed internazionalizzazione delle imprese - Div. VII - Viale Boston, 25 - 00144 Roma, e dovranno pervenire entro e non oltre i quindici giorni antecedenti la data di realizzazione dell'iniziativa.
3. L'esito dell'istruttoria della domanda e' comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame.
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione
1. Il contributo viene erogato, a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.
 
Art. 6.
Documentazione di spesa
1. A consuntivo, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. VII - Viale Boston, 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 novembre 2002, deve pervenire la distinta delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, nonche' delle spese di promozione e di pubblicita'. La distinta deve riportare l'indicazione della fattura, l'importo pagato, il percipiente e la data del pagamento.
2. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale.
 
Art. 7.
Revoca del contributo
1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti; ovvero la mancata partecipazione del consorzio agli "altri eventi" inseriti nel calendario ufficiale della rassegna.
2. In caso di revoca, il consorzio e' tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
Art. 8.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ed entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 aprile 2002
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 113
 
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