Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 14
Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002. Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti.

Al Ministero politiche agricole e
forestali - Dir. ne gen. le delle
politiche com. rie e intern. li -
Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB.
Alla COLDIRETTI - Dipartimento
economico
Alla Conf.ne Italiana Agricoltori
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative
Federagroalimentare
All'ANCA LEGA Coop.
Alla org.ne Interprof.le INTERBRIGHT
Alla org.ne Interprof.le INTERORIENTALI
All'ass.ne Interprof.le Tabacco
AIIE.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
Alla S.G.S. Italia s.r.l.
e per conoscenza:
Al Comando Carabinieri - Tutela norme
comunitarie e agroalimentari
Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine alla stipula e presentazione per la registrazione dei contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002, ai sensi del regolamento CEE n. 2848/98 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 11 e 12, nonche' della circolare MIPA n. 652 del 6 agosto 1999. Contrattazione: termini e modalita'.
L'AGEA entro il 15 giugno 2002, aggiornera' le quote di produzione tabacco; tale aggiornamento terra' conto delle risoluzioni dei casi di contenzioso relativi agli accordi di cessione di quota e ai trasferimenti di azienda, nonche' delle quote aggiuntive derivate dalla distribuzione dei residui.
Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione del tabacco sciolto per il raccolto 2002, le cui date limite, stabilite dal regolamento (CE) n. 2848/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono:
stipula contratti primari: entro il 30 giugno 2002;
presentazione all'AGEA dei contratti primari: entro il 10 luglio 2002.
Si rammenta che il punto 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2848/98, stabilisce che qualora il termine per la firma del contratto, o per la sua consegna all'AGEA, sia superato di non oltre quindici giorni, il premio da rimborsare e' ridotto del 20%.
Pertanto i contratti presentati per la registrazione successivamente al 25 luglio 2002, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti nulli agli effetti dell'attribuzione definitiva delle quote e del diritto al premio comunitario.
Si ribadisce che la nuova regolamentazione non prevede una fase di attribuzione di quote residue, essendo stata soppressa la contrattazione integrativa.
Pertanto, le quote, o parte delle stesse, non impegnate individualmente, non potranno essere riutilizzate dall'Associazione per la campagna medesima.
Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate:
a) quota ADQ ( individuale o associativa);
b) quota parte nominale ( corrispondente alla quota ADQ per i coltivatori non associati);
c) quota contrattata (uguale o minore della quota parte nominale).
Il coltivatore deve valutare l'entita' della quota contrattata da dichiarare, sulla base della resa massima applicata alle superfici effettivamente coltivate e di conseguenza dichiarate coltivate nel modello T1 sottoscritto.
Si pregano le associazioni di informare i propri soci che, a differenza degli anni precedenti, le quote attribuite per la campagna 2002 che non saranno contrattate per la campagna medesima, non saranno revocate a decorrere dal raccolto 2003, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, l'Italia ha deciso di non avvalersi dell'opportunita' di istituire la Riserva nazionale alla quale dovevano essere destinate. Tipologie di contratto ed impegni di coltivazione.
Relativamente alle tipologie di contratto ed impegni di coltivazione validi per il raccolto 2002, con particolare riguardo a quanto disposto dalla circolare AGEA n. 78 dell'11 ottobre 2001 nel capitolo relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni sulla contrattazione, si richiamano le seguenti prescrizioni:
C1: trattasi del rapporto contrattuale tra un coltivatore non associato venditore e la ditta trasformatrice acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;
C2: e' il contratto che un'associazione stipula con una ditta trasformatrice, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalita' degli impegni di coltivazione sottoscritti da un determinato numero dei propri soci;
DC2: trattasi dell'impegno di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
1. il produttore associato, socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata, all'associazione riconosciuta di appartenenza;
2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
DC2A: e' l'impegno di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalita' degli impegni di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.
Si allegano gli standard della modulistica delle suddette tipologie di contratto ed impegni di coltivazione, raccomandando particolare attenzione alle innovazioni in materia di sanzioni introdotte dal regolamento (CE) n. 2162/99, che ha modificato l'art. 50 del regolamento (CE) n. 2848/98.
Le parti hanno facolta' di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specificative purche' non in contrasto con la regolamentazione comunitaria ed in particolare con quanto disposto agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2848/98. Registrazione dei contratti.
Le associazioni contraenti dovranno provvedere alla consegna dei contratti presso la sede dell'organismo pagatore - AGEA in via Palestro, 81 - Roma, nonche' al caricamento dei dati informatici relativi, entro e non oltre il 10 luglio 2002.
Le associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo C2, corredati dalla stampa di riepilogo dell'inserimento degli impegni di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto, accompagnati da una lettera di trasmissione, in duplice copia, su carta intestata dell'associazione.
Inoltre, e' indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell'assemblea dei soci, o del consiglio se espressamente previsto dallo statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varieta' e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.
Si precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli T1 afferenti ai contratti di cui sopra, dovranno essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.
Gli impegni di coltivazione, i modelli T1, le visure e mappe catastali, i titoli di possesso e la restante documentazione probatoria, in originale, dovranno essere conservati, nel fascicolo aziendale, unicamente presso le sedi delle associazioni riconosciute, e non presso le sedi delle associazioni ad esse aderenti.
Resta a carico delle ditte trasformatrici la presentazione degli eventuali contratti individuali (C1), anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione in duplice copia, su carta intestata della ditta.
Si precisa che essendo a cura dell'AGEA il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel sistema informatico, a differenza di quanto avverra' per i C2, questi dovranno essere presentati completi dei rispettivi modelli T1, nonche' di tutta la documentazione (visure e mappe catastali, titoli di possesso e restante documentazione probatoria, in originale).
Si coglie l'occasione per precisare che i produttori che risulteranno non regolarmente associati ad associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione con alcuna associazione, ma dovranno esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con la ditta trasformatrice; in tal caso perderanno il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad accedere ai meccanismi di flessibilita' delle quote in ambito associativo.
Gli impegni di coltivazione che non ottemperano al rispetto della suddetta disposizione saranno segnalati alle associazioni e potranno eventualmente essere sostituiti da contratti individuali.
Per contro, i coltivatori che risultano associati, non avendo prodotto disdetta nei termini stabiliti per la campagna 2002, non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con ditte trasformatrici: in caso cio' avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per la produzione della campagna in oggetto.
Si avverte che l'AGEA controllera' il rispetto di tali disposizioni al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti, sulla base degli albi soci consolidati. Documentazione probatoria per il raccolto 2002.
Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in materia di quote di produzione, introdotte dalla circolare MIPA n. 127/G-1 del 16 febbraio 1998, che ha comportato conseguenti adeguamenti della modulistica e delle procedure connesse alla contrattazione a decorrere dal raccolto 1998.
Al riguardo, per quanto attiene specificatamente al tipo di prestazione lavorativa del coltivatore contraente, si e' reso necessario inserire nel testo del contratto e dell'impegno di coltivazione una dichiarazione con la quale il soggetto intestatario della quota di produzione attestera' che, per il raccolto interessato, la produzione sara' effettuata direttamente, mediante la propria attivita' lavorativa, oppure mediante la prestazione d'opera d'altri; si precisa che nei casi di tipo misto, per i quali la prestazione d'opera d'altri si affianca a quella del titolare di quota e del proprio nucleo familiare, sara' necessario barrare entrambe le caselle sul contratto o sull'impegno di coltivazione.
Nella seconda ipotesi, si evidenzia che la circolare MIPA succitata stabilisce che "gli accordi di compartecipazione, di qualsiasi tipo, anche a carattere stagionale, compresi quelli di mezzadria e di colonia parziaria, stipulati per la produzione del tabacco, non possono essere presi in considerazione".
E' evidente che la prestazione d'opera d'altri deve essere documentata a termini di legge, e che tale documentazione dovra' essere esibita dal produttore ad ogni eventuale richiesta dell'AGEA.
Inoltre, il produttore contraente e' tenuto ad indicare, sul proprio impegno contrattuale, l'ubicazione delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.
Dovranno, infine, essere dichiarati gli estremi degli atti di detenzione dei terreni (data di stipula e di registrazione e durata del possesso), l'eventuale esistenza d'accordo verbale sulla detenzione dei terreni stessi e il titolo di conduzione del fondo.
A tal riguardo si precisa che l'allegato alla circolare MIPA n. 127/G-1 del 16 febbraio 1998 prevede che i titoli validi per ottenere la disponibilita' dei terreni siano i seguenti:
1. proprieta' - atto notarile, o denuncia di successione, nei casi in cui il diritto non si evinca dalla visura catastale, che deve essere aggiornata all'anno solare in corso o resa tale tramite autodichiarazione del proprietario, secondo le forme di legge;
2. affitto - atto pubblico registrato; scrittura privata registrata; accordo verbale registrato;
3. usufrutto - atto notarile o dichiarazione di successione (vedi proprieta);
4. comodato - contratto registrato sottoscritto dalle parti. In ambito familiare occorre specificare la documentazione attestante il rapporto di parentela. Qualora il terreno utilizzato da un produttore risultasse intestato ad un altro membro del medesimo nucleo familiare, circostanza dimostrabile con uno stato di famiglia aggiornato abbinato al titolo di possesso del titolare, non e' richiesto alcun atto; in tal caso s'invita ad indicare il codice "F", corrispondente a tale ultima fattispecie.
Qualsiasi tipo di atto diverso da quelli sopra elencati non puo' essere preso in considerazione.
Anche per la campagna 2002 e' confermato l'utilizzo del modello T1, costituente parte integrante del contratto, nel quale vanno riversati i dati dettagliati del piano di coltivazione del produttore contraente, e che dovranno pertanto obbligatoriamente essere stampati al termine delle operazioni di caricamento nella banca dati dei contratti da parte dell'associazione e successivamente sottoposti alla firma dei soci produttori a fine di convalida, previa verifica da parte di questi ultimi.
L'apposita procedura di stampa provvedera' ad attribuire numerazione progressiva ed univoca ai modelli.
Non saranno ritenuti validi modelli T1 compilati a mano se non per quanto riguarda quelli relativi ai contratti di tipo C1, per i quali si potra' utilizzare copia dell'allegato alla presente circolare.
Si comunica che non sara' possibile, successivamente alla presentazione, modificare od integrare i piani di coltivazione, salvo causa di forza maggiore ma comunque non oltre la data di notifica alle associazioni o al produttore non associato dell'esecuzione dei controlli in campo previsti dall'art. 46 del regolamento (CE) n. 2848/98, fatte salve le sanzioni introdotte dal regolamento (CE) n. 2162/99.
Si precisa che nel quadro C del modello T1, il tipo di conduzione deve essere indicato esclusivamente tramite i seguenti codici:
"P" per proprieta';
"A" per affitto;
"U" per usufrutto;
"C" per comodato;
"F" per ambito familiare.
Si prega di prestare la massima attenzione all'esatta identificazione delle particelle dichiarate e delle relative superfici catastali, nonche' al rispetto dell'impegno assunto di coltivare effettivamente su tali terreni.
A tale scopo, si dispone che ai predetti modelli T1 siano allegate le visure catastali aggiornate, per ciascuna particella dichiarata coltivata.
Resta inteso che l'AGEA, in qualunque momento, si riserva di chiedere l'esibizione del titolo di proprieta' o di utilizzo dei terreni, documenti che dovranno pertanto far parte del fascicolo aziendale conservato dalle associazioni. Cenni sul cambio di titolarita' dei contratti di coltivazione.
Qualora un'impresa di trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volonta', tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovra' darne formale comunicazione alla controparte, in modo tale che questa possa richiedere all'AGEA il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento.
Si fa notare che la sostituzione delle ditte trasformatrici referenti per i contratti gia' registrati non e' di norma consentita, ma costituisce un'evenienza dettata da cause di effettiva ed assoluta forza maggiore che debbono, per ciascuna fattispecie, essere valutate da quest'amministrazione per l'eventuale autorizzazione.
Tale autorizzazione non potra' comunque essere rilasciata:
se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;
se richiesta comunque oltre la data del 28 febbraio 2003;
se riguarda singoli impegni di coltivazione anziche' interi contratti.
Si preavvisa che la posizione delle ditte trasformatrici coinvolte in tali situazioni sara' attentamente valutata dall'AGEA, per quanto concerne l'affidabilita', in sede di riconoscimento per la campagna successiva. Documentazione giuridica da allegare ai contratti.
Relativamente alla documentazione giuridica a corredo degli atti contrattuali, si rimanda a quanto disposto in materia nelle circolari per le campagne precedenti, precisando che i contraenti che hanno gia' sottoscritto impegni di coltivazione in passato sono esentati dall'obbligo di riprodurre la documentazione, fatti salvi i casi di variazione dell'identificativo fiscale, della ragione sociale e del rappresentante legale.
Si pregano gli organi in indirizzo di dare la massima e tempestiva divulgazione al contenuto della presente nota, avuto riguardo all'importanza delle disposizioni in essa contenute.

Il direttore
dell'area organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 42 a pag. 60 <----
 
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