Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002. |
|
|
AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute
nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli
estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel
sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei
contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more
della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art.
52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come
modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto
interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto
delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni
devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla
pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 12 giugno 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di
facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto
riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. l'aliquota per l'abitazione principale e' stabilita nella misura
del 5 per mille;
2. l'aliquota per terreni agricoli, aree edificabili ed altri
fabbricati e' stabilita nella misura del 6 per mille;
3. le detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella
misura di L. 200.000 pari a Euro 103,29.
(Omissis).
02X00001;
Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato,
il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni
nel modo seguente:
prima casa 5,5 per mille;
altri immobili 7 per mille;
immobili di categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 E A/10 4 per
mille;
a condizione che l'immobile risulti inutilizzato e nel corso
dell'anno venga iniziata nello stesso una nuova attivita'
commerciale, artigianale o industriale. L'aliquota agevolata dovra'
essere rapportata al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio
dovra' essere comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi
di questo comune.
Si avra' diritto all'aliquota agevolata anche per i due anni
successivi all'inizio attivita'.
(Omissis).
1. di aumentare a euro 157,94, (lire 300.000) con effetto per l'anno
2002, secondo quanto previsto dall'art. 3, del decreto legge 11 marzo
1997 n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996 n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in
possesso dei seguenti requisiti:
A) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre
1999;
B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle
sole unita' immobiliari classificata o classificabile in categoria
A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 e della eventuale pertinenza classificata o
classificabile in categoria C/2-C/6-C/7;
C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica
abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e
dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o
nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di
handicaps o inabili al 100% al lavoro;
D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire
12.000.000 annui lordi (euro 6197,48), senza altri redditi, eccetto
quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare ed,
eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi
l'importo annuo di L. 100.000 (euro 51,65);
E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti
precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno
percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18
milioni annui;
2. di stabilire che la detrazione di lire 300.000 (euro 154,94)
spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e
proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni
richieste;
3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare
apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di
versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello
O.bis M., o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo
annuale percepito nell'anno 2001, nonche' dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti.
(Omissis).
02X00002;
Il comune di ACQUI TERME (provincia di Alessandria) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 (omissis) le seguenti aliquote
dell'Imposta comunale sugli immobili:
aliquote del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come individuato
all'art. 8 del Regolamento comunale;
aliquota del 6,7 per mille da applicarsi a tutte le altre
fattispecie di immobili.
(Omissis).
1. di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento
della detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'anno 2002,
previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato
dalla legge 29 dicembre 1996, n. 662.
a) avranno diritto alla detrazione di lire 500.000 da applicare
all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta
documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
siano proprietari della sola unita' immobiliare, accatastata
nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione
principale, ed annesse pertinenze, purche' non destinate allo
svolgimento di attivita' commerciali, artigianali, professionali ed
imprenditoriali;
siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni;
siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello
immobiliare, per un importo non superiore a lire 18.000000;
b) avranno diritto alla detrazione di lire 400.000, da applicare
all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta
documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni;
siano proprietari della sola unita' immobiliare, accatastata
nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/6, adibita ad abitazione principale,
ed annesse pertinenze, purche' non destinata allo svolgimento di
attivita' commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;
siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni:
siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello
immobiliare, per un importo non superiore a lire 24.000.000.
c) le domande dovranno essere presentate, su appositi moduli
predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 aprile 2002, allo
stesso ufficio, ed avranno validita' solo per il corrente anno.
Dovranno essere allegati:
certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del
nucleo familiare (mod. Unico, mod. 730, C.U.D., certificazione dei
redditi da pensione);
certificato dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di
disoccupazione;
Sono esonerati dalla presentazione della domanda i contribuenti che
abbiano gia' beneficiato dell'agevolazione nell'anno 2001, usufruendo
della maggiore detrazione negli importi gia riconosciuti.
E' comunque fatto obbligo di comunicare le eventuali mutate
condizioni che determinino la revoca al diritto alla maggiore
detrazione, al fine di evitare azioni di accertamento e irrogazione
delle sanzioni previste.
(Omissis).
02X00003;
Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote l.C.l.
applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le
pertinenze cosi come stabilito dall'articolo 30 comma 12 legge
488/99;
per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per
mille;
2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per la sola abitazione
principale in Euro 103,29 con i termini e le modalita' del decreto
legislativo n. 504/92 come novellato.
3. di confermare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni:
a) portatori di handicap Euro 258,23;
b) disoccupati Euro 258,23;
c) lavoratori posti in cassa integrazione Euro 258,23;
d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale,
previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza
sociale Euro 258,23;
e nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di
nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso)
Euro 258,23;
f) per i fabbricati oggetto di ristrutturazione compresi nel
perimetro del centro storico cosi come individuato dal vigente PRG.
limitatamente alla durata della concessione edilizia, Euro 258,23.
(Omissis).
02X00004;
Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato, il
18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 5,65 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura base di L. 200.000.
(Omissis).
02X00005;
Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare e, quindi, mantenere invariata per l'anno 2002, nella
misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili adibiti ad abitazione principale;
2. stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare, adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, si
detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella
nella quale in, contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano
abitualmente. Si considera direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso
istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I., per
l'anno 2002, per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili.
4. stabilire la riduzione del 50% dell'aliquota per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o l'inabilitabilita' e' accertata
dall'Ufficio tecnico comunale con apposita perizia, da allegare alla
dichiarazione annuale. Sono dichiarati inagibili o inabitabili i
fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei
all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita'
fisica e alla salute delle persone. Non sono da considerarsi
inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione,
ammodernamento e miglioramento.
5. stabilire che il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto
all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' utilizzato.
Dare atto che il maggiore gettito conseguente al proposto aumento dal
5 al 6 per mille dell'aliquota I.C.I. per le abitazioni secondarie,
per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati diversi da quelli
destinati ad abitazione principale delle famiglie viene quantificato
in euro 891.607,00 pari a circa lire 1.726.000.000.
(Omissis).
02X00006;
Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille (2002)
=====================================================================
1 |2 | 3
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare adibita ad |
|abitazione principale del soggetto |
1 |passivo | 4,5
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari appartenenti a |
|cooperative edilizie, a proprieta' |
|indivise adibite ad abitazione |
2 |principale dei soci assegnatari | 4,5
---------------------------------------------------------------------
|Alloggi regolarmente assegnati dagli |
|istituti autonomi per le case popolari|
|ed utilizzati quali abitazioni |
3 |principali | 4,5
---------------------------------------------------------------------
|Immobili soggetti a recupero, |
4 |localizzati nei centri storici | 4
---------------------------------------------------------------------
|Altri immobili non compresi nelle |
5 |precedenti categorie | 6
2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che
segue:
=====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | | (Euro in ragione
N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua)
=====================================================================
1 |2 |3 |4
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare | |
|adibita ad | |
|abitazione | |
1 |principale | |103,29
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari | |
|appartenenti alle | |
|cooperative edilizie| |
|a proprieta' | |
|indivisa adibite ad | |
|abitazione | |
|principale dei soci | |
2 |assegnatari | |103,29
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare | |
|non locata posseduta| |
|a titolo di | |
|usufrutto ed | |
|utilizzata dal nudo | |
|proprietario, | |
|sempreche' non | |
|usufruisca di altra | |
|detrazione per | |
|abitazione | |
3 |principale | |103,29
(Omissis).
02X00007;
Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il
28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo n. 504/92 e precisamente:
a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel Comune, per le sole unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal
proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
entro il 1o grado, che la occupano quale abitazione principale;
d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti.
2. di confermare, e convertire in euro per l'anno 2002, la misura
della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale occupata
direttamente dal soggetto passivo, di Euro 113,62 (L. 220.000) come
da delibera di giunta comunale n. 5 del 25 gennaio 2001;
3. di confermare e convertire in euro l'applicazione della ulteriore
detrazione di euro 144,61 (L 280.000) per i titolari di:
pensione sociale;
assegno sociale;
trattamento al minimo INPS.
Condizione, nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare
sia composto da unica persona.
4. di confermare, e convertire in euro infine, la ulteriore
detrazione di euro 77,47 (L. 150.000), anche per l'anno 2002, per le
abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni
sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:
a) famiglie con portatori di handicap:
famiglie che includono portatori di handicap con attestato di
invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo,
imponibile IRPEF riferito all'anno 2001, non superiore a euro 6197,48
(L. 12.000.0000) pro-capite;
portatore di handicap unico componente del nucleo familiare
con attestato di invalidita' non inferiore al 75%;
b) famiglie di pensionati:
pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio
2002 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu'
persone);
pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante
esclusivamente da pensioni e abiitazione non superiore ai seguenti
valori:
nucleo composto da una persona euro 6.197,48
(L. 12.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001);
nucleo composto da piu' persone euro 9.296,22
(L. 18.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001);
c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
disoccupati al 1 gennaio 2002 iscritti nelle liste di
collocamento da almeno due anni;
inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa
integrazione o di mobilita' nel corso del 2001.
Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c),
e' che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita'
lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno
2001, non superiore a euro 6.197,48 (L. 12.000.000) (reddito
imponibile IRPEF anno 2001).
CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE
DETRAZIONE DI CUI AI PUNTI 3) E 4)
i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo
non devono avere altre proprieta' imniobiliari oltre l'abitazione
principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina,
cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni
classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville).
Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001.
Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito
complessivo familiare, imponibile IRPEF 2001 per i componenti del
nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio
2002.
Che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato.
L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta
dovuta.
(Omissis).
02X00008;
Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
Le aliquote d'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002.
(Omissis).
4 per mille su abitazione principale;
4 per mille su terreni agricoli;
5,2 per mille su fabbricati diversi dall'abitazione principale e
aree edificabili.
Detrazioni Euro 103,29 per abitazione principale;
Euro 258,23 per le famiglie che riversano in situazioni di
svantaggio economico sociale e famiglie numerose;
Euro 165,27 per le famiglie con portatori di handicap.
(Omissis).
02X00009;
Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 12 febbraio 2002, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. l'aliquota ordinaria deI 7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
2. l'aliquota ridotta del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del
menzionato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari:
a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi
risiede;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai
figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si
esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi
anagraficamente residente;
e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali,
ancorche' distintamente iscritte a catasto.
3. l'aliquota ridotta del 5 per mille, per le motivazioni espresse in
premessa, esclusivamente le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo
di Castelceriolo, ascritte nella categoria catastale "A" (case di
abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli
uffici;
4. l'aliquota agevolata al 3 per mille per le unita' immobiliari
concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad
uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla
legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed articolo 5, comma 3;
5. l'aliquota agevolata al 3 per mille per i terreni agricoli
ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominati "Aree
golenali";
6. l'aliquota del 7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili, per le unita' abitative che risultano non
locate per piu' di sei mesi nell'anno.
(Omissis).
02X00010;
Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di aumentare per l'anno 2002, dal 6 al 7 per mille le sole
aliquote I.C.I. relative alle categorie di immobili denominate "aree
fabbricabili" ed "altri fabbricati";
2. di dare atto che le aliquote I.C.I. relative alle rimanenti
categorie di immobili, meglio di seguito specificate, si intendono
cosi' confermate per l'anno 2002:
abitazione principale: aliquota del 4 per mille ;
negozi cat. C/1: aliquota del 5 per mille;
fabbricati catt. A/1 e A/2: aliquota del 5 per mille;
terreni agricoli: aliquota del 6 per mille.
3. di confermare, altresi', la detrazione I.C.I. per abitazione
principale nella misura di L. 200.000 annue (Euro 103,29) ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni.
02X00011;
Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 16
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le stesse aliquote I.C.I. e
detrazioni deliberate per l'anno 2001 e precisamente:
abitazione principale 5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000 Euro
154,94.
(Omissis).
02X00012;
Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle misure seguenti le aliquote
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua
pertinenza limitatamente a n. 1 unita';
(cat. C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille;
tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5,25 per
mille.
2. di stabilire, per l'anno 2002 in Euro 103,30 pari a L. 200.000 la
detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale.
3. di stabilire, altresi' una maggiore detrazione per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 180,76 pari a L.
350.000 riferita a:
soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap
risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda
sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a
condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti
categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad
abitazione principale - assistiti dal comune (utenze in assistenza
economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi
Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi sociali.
4. di fissare altresi' relativamente alle unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431 le aliquote nella seguente misura:
a) unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come
abitazione principale con "contratto assistito" 2 per mille;
b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;
c) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille.
(Omissis).
02X00013;
Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare, ai sensi e per gli effetti deIIart. 54 d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille e nella misura
del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e le relative
pertinenze all'abitazione principale;
(Omissis).
di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura
prevista dalla legge quantificata in Euro 103,29.
di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione
principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di eta' pari
o superiore a 65 anni, per disoccupati cassaintegrati e per famiglie
con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con
invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a
richiesta individuale annuale che assume la forma
dell'autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori
di handicap e' necessario allegare certificato della competente
A.S.L;
di dare atto che l'art. 6 del vigente regolamento prevede la
possibilita' che un contitolare effettui il versamento anche per
conto degli altri, previa comunicazione all'ufficio tributi entro il
30 giugno 2002;
di dare atto che l'articolo 19 equipara le unita' immobiliari
concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e
figli) ad abitazione principale, previa comunicazione all'ufficio
tributi entro il 30 giugno 2002;
di dare atto che le variazioni di dati ed elementi cui consegna un
diverso ammontare dell'imposta dovuta devono essere comunicate entro
il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, su appositi
moduli predisposti dal comune; sono valide anche le comunicazioni
redatte senza l'impiego dei moduli predisposti, sempre che contengano
tutti i dati necessari (articolo 21 vigente regolamento).
(Omissis).
di dare atto che, anche per l'anno 2002, questo comune efffettuera'
la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili,
sull'apposito conto corrente postale n. 11389178 intestato a: Comune
di Altare - Versamento I.C.I. - Servizio tesoreria c/o Carisa S.p.a.,
via Roma, 22, Altare;
1) di dare mandato al responsabile dell'area economico finanziario -
servizio tributi di accettare tali domande di detrazione per
abitazione principale fino al 30 giugno 2002 nei termini e nelle
modalita' di presentazione previste dall'allegato A.
Alelgato A
MAGGIORE DETRAZIONE SULLA PRIMA CASA
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992
(Termini e modalita' di presentazione della domanda)
Si ricorda che per usufruire della maggiore detrazione di Euro
206,58 sulla prima casa e' obbligatorio presentare apposita domanda
entro e non oltre il 30 giugno 2002 p.v.
Soggetti beneficiari:
A) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 65 ANNI.
Requisiti richiesti:
eta' pari o superiore a 65 anni;
residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini
I.C.I.;
reddito lordo nel 2000 non superiore ad Euro 7.746,85, elevato
di Euro 3.098,74 in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per
ogni altro familiare a carico;
B) DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI.
Requisiti richiesti:
stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1o gennaio 2002;
residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini
I.C.I.;
reddito lordo nel 2000 non superiore a Euro 7.746,85, elevato
di Euro 3.098,74 in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per
ogni altro familiare a carico;
C) FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI O
SOGGETTI INVALIDI AL 100%.
Requisiti richiesti:
il capo famiglia ha quale familiare a carico un genitore o
figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non
autosufficiente (o con invalidita' accertata al 100%);
il capofamiglia risiede nell'unica abitazione posseduta e
dichiarata ai fini I.C.I.;
il reddito lordo nel 2000 del capofamiglia non supera Euro
10.845,59, elevato di Euro 3.098,74 nel caso di coniuge a carico,
nonche' di Euro 2.065,83 per ogni altro soggetto a carico diverso dal
soggetto portatore di handicap.
I modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione
in municipio presso l'ufficio tributi. La domanda assumera' la forma
dell'autocertificazione. Per l'agevolazione di cui alla lettera
C) dovra' essere allegata la certificazione della competente A.S.L.
(Omissis).
02X00014;
Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 e le detrazioni nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria per tutti gli immobili oggetto d'imposizione 6
per mille;
aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto
alla categoria C/2 e C/6 4 per mille;
aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale 4 per mille;
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di dare atto che oltre quelle previste dalle leggi si considerano
altresi' abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta o agevolata e della detrazione per queste
previste quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione
principale;
che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo resta fissata in L. 200.000 (Euro
103,29) come per legge.
(Omissis).
02X00015;
Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille.
2. di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per
mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche
societa' di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con
contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione
principale, come meglio specificato nella premessa della presente
deliberazione, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio
2002 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2001).
3. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di
euro 103,29.
4. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di:
a) Euro 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che
posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il
cui reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da
pensione, non sia superiore a Euro 13.427,88 lordi annui, in
possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed
eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un
patrimonio mobiliare (bot, cd, btp, fondi d'investimento, ecc.
compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a Euro
25.822,00 alla data del 31 dicembre 2001. Il diritto all'elevazione
della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei
terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 cc.
) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati
occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione
compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad
abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del
d.lgs. n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno
presentare al comune di Altopascio, entro il 30 giugno 2002, a pena
di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti
dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei
requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione
sopra indicata solo per l'anno 2002;
b) la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i
soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, che posseggano
contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito
complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da pensione, non
sia superiore a euro 7.746,85 lordi annui, in possesso, su tutto il
territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue
pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio
mobiliare (bot, cd, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e
depositi bancari e postali) non superiore a euro 25.822,00 alla data
del 31 dicembre 2001. Tale diritto compete anche se il soggetto
passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma
imprenditoriale (art. 2135 cc. ) e piu' specificatamente se sono
piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura
organizzativa. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al
comune di Altopascio, entro il 30 giugno 20 02, a pena di esclusione
dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio
tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra
indicati, tale istanza da diritta alla detrazione sopra indicata solo
per l'anno 2002.
02X00016;
Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
per i motivi esposti in premessa, di proporre del consiglio comunale
l'elevazione per l'esercizio 2002 dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'abitazione
principale e la detrazione in Euro 103,30.
di confermare nel 7 per mille, per l'anno 2002 l'aliquota per gli
immobili diversi dalle abitazioni e per le abitazioni non principali
(c.d. seconda casa).
02X00017;
Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio
2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
di approvare le aliquote I.C.I. anno 2002:
1. abitazione principale: 4 per mille categoria catastale A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6, compresa l'unita' immobiliare non locata posseduta a
titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente; la detrazione dall'abitazione
principale e' pari a Euro 103,291.
2. altri fabbricati: 7 per mille categorie catastali B-C-D ed aree
fabbricabili;
3. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o
ascrivibili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, in
diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente come
prima casa dai figli residenti che ne abbiano la nuda proprieta',
l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille.
4. altre unita' immobiliari ad uso abitativo in locazione a cittadini
residenti con contratti di fino quadriennali e regolarmente
registrati l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille.
5. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o
ascrivibili nella categoria catastale A i cui soggetti passivi siano
persone fisiche residenti e per le quali U.I. siano stati stipulati
contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n.431 nei confronti di soggetti che la
utilizzano quale abitazione principale, l'aliquota I.C.I. e' pari al
5 per mille.
6. altre unita' immobiliari iscritte e/o ascrivibili nelle categorie
catastali "A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7", tenute a disposizione, per
le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione
e possedute da residenti e non residenti, l'aliquota I.C.I. e' pari
al 9 per mille.
Nel caso di piu' pertinenze dell'abitazioni principale (vedi art. 8
comma 4 del regolamento I.C.I.), una sola di esse e' assoggettata
all'I.C.I. anno 2001 al 4 per mille; tutte le altre pertinenze sono
equiparate ad altri fabbricati cosi' come indicato al punto 2: 7 per
mille.
Per beneficiare di quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 contribuente e'
tenuto a presentare, entro il mese di ottobre 2002, una dichiarazione
ed idonea certificazione ai sensi e per gli effetti deIl'art. 11,
comma 3, del d.lgs. n. 504/92 attestante il possesso dei requisiti
oggettivi e soggettivi utilizzando gli appositi moduli predisposti
dal comune e da ritirare all'ufficio tributi. Tale dichiarazione
varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle
stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali
condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i
requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai
sensi dell'art.14, comma 3, d.lgs. n. 504/92, salvo sanzione piu'
grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.
02X00018;
Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 19
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2002:
la misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili del 5 per mille;
che l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta, fino alla concorrenza del
suo ammontare, sono detratti Euro 103,29 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che per le medesime unita' immobiliari, destinate ad abitazione
principale detenute da soggetti passivi d'imposta che all'interno del
proprio nucleo familiare hanno almeno un portatore di handicap
riconosciuto al 100%, e' riconosciuta l'esenzione totale
dell'imposta.
02X00019;
Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota da
applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno
2002, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I.
2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 (Euro 103,29)
a L. 300.000 (Euro 154,94) per coloro che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di
12.000.000 (Euro 6.197,48) annui lordi o che fa parte di un nucleo
familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento
pensionistico I.N.P.S. al minimo;
b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro
diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad
eventuali pertinenze (garage o box);
c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;
d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a).
3. di applicare l'aliquota differenziata agevolata del 6 per mille
per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze,
significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili
classificati nel gruppo catastale "A" escluso la categoria "A10"
(uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto
auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat.
C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione.
4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi
insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di
un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune.
02X00020;
Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 16
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, confermando nel 5,5 per mille la misura
dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002.
(Omissis).
02X00021;
Il comune di ARBOREA (provincia di Oristano) ha adottato, il
22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi per
l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili;
aliquota differenziata del 6 per mille per le abitazioni "non
principali";
di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro
103,29.
(Omissis).
02X00022;
Il comune di ARGUELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5 per mille, confermando
tutte le modalita' del 2001.
(Omissis).
02X00023;
Il comune di ARRONE (provincia di Terni) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote sull'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e
nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri iimmobili.
(Omissis).
02X00024;
Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) Ialiquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove
il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e
alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13 del Regolamento
dell'imposta comunale sugli immobili;
b) l'aliquota del 6 per mille viene applicata alle rimanenti
fattispecie di imposta;
2. di stabilire nell' importo di Euro 108,00 annue la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2
del d.lgs. n. 504/1992.
(Omissis).
02X00025;
Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato,
l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.l. nella
misura del 5,5 per mille;
2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2002
l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni
principali;
3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro
180,00.
(Omissis).
02X00026;
Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato, il
30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche
soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso
gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado, a
condizione che la occupino quale loro abitazione principale
(risultante dalle registrazioni anagrafiche) senza applicazione della
detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e a condizione che venga fatta dichiarazione
mediante autocertificazione entro il termine di scadenza della prima
rata I.C.I. di acconto.
La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e' stabilita nella misura di lire 500.000 pari a Euro
258,23 per nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un
componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato
di invalidita' al 100% ai sensi della legge n. 104/1992.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine di
scadenza della prima rata I.C.I. di acconto;
2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nel 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione tenute a disposizione dal proprietario (categorie
catastali da A1 a A9, e A11);
3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
(Omissis).
02X00027;
Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille;
2. per l'anno 2002 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I.
nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 6 del
Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con
deliberazione consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive
modifiche;
3. per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8,
comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche
viene stabilita in Euro 103,30.
(Omissis).
02X00028;
Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato,
il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili da applicare nell'anno 2002:
aliquota base 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota abitazioni locate come abitazioni principali 5,5 per
mille;
aliquota immobili diversi dalla abitazione comprese aree
edificabili 7 per mille;
aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale
7 per mille;
aliquota alloggi non locati 7 per mille.
N.B: La detrazione per la la casa, e' rimasta invariata/Euro 103,29.
La riscossione e' diretta con versamento sul c.c.p. n. 12206629
intestato a: Comune di Auditore - Serv. riscossione I.C.I.
(Omissis).
02X00029;
Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha
adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare, per l'anno 2002. le seguenti misure di aliquote in
base alle seguenti categorie di immobili:
a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al "Gruppo A",
esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle
categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad
uso abitazione principale e pertinenze, ad eccezione delle unita'
immobiliari abitative di cui alla successiva lettera b);
b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza
secondaria come individuati dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I.
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del
17 dicembre 98 citata in premessa;
c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad
imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b);
d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per
interventi di recupero di unita' immobiliari dalle caratteristiche e
con le modalita' individuate con il presente atto;
ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
(Omissis).
5. elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con
modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 2002, a Euro
160,00 (L. 309.803) l'importo di L. 200.000 (Euro 103,29) relativo
alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992, limitatamente alle categorie di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali gia'
individuate con il citato atto di consiglio comunale n. 61 del 19
dicembre 2000.
(Omissis);
1. Famiglie di pensionati:
a) soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o
facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe
di eta' non inferiore a 65 anni;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli
stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a lire 16 milioni (Euro 8.263,31) in quanto solo ovvero, in caso di
appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare
annuo complessivo lordo non superiore a lire 26 milioni (Euro
13.427,88).
La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambe i
componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano
nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno
quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto
sull'unita' abitativa.
2. Famiglie numerose:
a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare
composto da un minimo di 5 componenti;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli
stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo
complesso, all'importo annuo lordo di lire 11 milioni (Euro 5.691,03)
per ogni componente del nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
3. Famiglie assistite:
a) soggetto passivo proprietario/comproprietarlo o
titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il
territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) avente diritto, in base ai vigenii regolamenti del comune di
Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza
domiciliare gratuita o con pagamento della sala quota fissa.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
daIl'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al
soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui
sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del
criterio indicato aIl'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del
Ministero delle finanze n. 11/1993.
4. Famiglie abitanti in unita' immobiliari di tipo ultrapopolare
(A/5):
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o
titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il
territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5
(abitazioni di tipo ultrapopolare e sue pertinenze (autorimessa,
ecc.);
b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun
componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio
nazionale, diverse dall'unira' adibita od abitazione principale e sue
pertinenze.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dalIintero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
5. Famiglie con portatori di handicap:
a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidita'
superiore al 66% o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno
un componente e' portatore di handicap nella predetta misura;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli
stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) in quanto solo, ovvero a lire
21.000.000 (Euro 10.845,59) maggiorato di lire 11.000.000 (Euro
5.681,03) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo
familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
PRINCIPI E CONDIZIONI DI BASE PER
IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE
I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio
economico-sociale come sopra individuale, sono determinati con
riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in
base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sul
versamenti d'imposta dovuti per l'anno 2002; come richiesta
documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria
responsabilita' apposita autocertificazione attestante il possesso di
tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare
disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta
autocertificazione, dovra' essere inoltrata all'Ufficio Tributi -
Area contabile - del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di
pagamento della prima rata l.C.I. per l'anno 2002; l'ufficio predetto
provvedera' in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di
chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione
I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da
ciascun soggetto.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/92 e successive
modificazioni.
(Omissis).
02X00030;
Il comune di BAGNO DI ROMAGNA (provincia di Forli-Cesena) ha
adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per il comune di Bagno di Romagna le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti
misure, rapportate ai valori degli immobili:
1.1 aliquota ridotta: 5 per mille da applicare:
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella
quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari);
alle unita' immobiliari indicate all'art. 2 del citato
regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioe' l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
alle pertinenze di cui all'art. 2-bis del medesimo regolamento
comunale sugli immobili;
le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni
concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado
discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo
grado in linea collaterale (fratelli/sorelle);
1.2 aliquota ordinaria 7 per mille da applicare:
per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
02X00031;
Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il
7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
(Omissis).
02X00032;
Il comune di BARBONA (provincia di Padova) ha adottato, il
5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare e fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille, unica per tutti gli immobili;
2. di confermare e stabilire contestualmente che la detrazione dalla
imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale sia di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00033;
Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il
2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare e confermare per l'anno 2002 nella misura unica del
6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita
con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
2. di determinare per l'anno 2002 nella misura di Euro 119,00 la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo e successive
modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).
02X00034;
Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio
2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del cinque per mille, rendendo atto che:
la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in Euro
103,29 (pari a L. 200.000 senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione
per l'abitazione principale sara' estesa alle abitazioni concesse in
uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per coloro che
hanno dato comunicazione entro il 31 dicembre 2001, ai sensi deIIart.
6 deI vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 8 in data 24 febbraio 2000.
(Omissis).
02X00035;
Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il
21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 2000, l'aliquota
minima dell'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di un punto per
mille, determinando, per l'anno 2002, l'aliquota nella misura del 5
per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente residente nel comune di Barzano' o equiparate ai sensi
dell'art. 22 del regolamento comunale:
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli,
e viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e
continuativa quali residenti nel comune di Barzano' a condizione che
il proprietario presenti apposita dichiarazione all'ufficio tributi
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono
nelle condizioni predette;
b) unita' immobiliari locate come abitazione principale ai sensi
della legge n. 431/1998 o comunque occupate a titolo di abitazione
principale, a condizione che il proprietario presenti apposita
autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno;
2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
5,5 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite
nell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 e
dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
3. di stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 7
per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate o
locate non a titolo di abitazione principale e relative pertinenze;
b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1
(negozi) non locati;
4. di stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 5
per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei
commi precedenti;
5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via
generale, viene stabilita in Euro 104,00, fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione si verifica.
(Omissis).
02X00036;
Il comune di BELFORTE ALL'ISAURO (provincia di Pesaro e Urbino)
ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.CI.) nel modo seguente:
abitazione principale 5,5 per mille;
tutti gli altri immobili 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis).
02X00037;
Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di aumentare l'aliquota ridotta, relativa agli immobili adibiti ad
abitazione principale e a quelli ad essi assimilati, dal 5,5 per
mille al 5,9 per mille;
2. di mantenere inalterata per l'anno 2002 l'aliquota I.CI. relativa
agli immobili diversi da quelli adibili ad abitazione principale,
pari al 7 per mille;
3. di confermare le seguenti agevolazioni, gia' approvate per fanno
2001:
estensione dell'aliquota agevolata, prevista per le abitazioni
principali, agli immobili locati con contratto registrato, ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
applicazione della detrazione, prevista per l'abitazione
principale, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo
grado;
estensione dell'aliquota agevolata, prevista per le abitazioni
principali, a quelle concesse in comodato gratuito ai parenti di
primo grado;
assimilazione degli immobili posseduti da anziani e disabili, che
acquisiscono residenza in istituti di cura, alle abitazioni
principali;
applicazione di una maggior detrazione, pari a 216,912 euro,
nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 del vigente regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
applicazione di una maggior detrazione, pari a 154,931 euro,
qualora l'immobile adibito ad abitazione principale abbia una
rendita, attribuita in via definitiva, non superiore a 619,748 euro.
(Omissis).
02X00038;
Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14
febbraio e il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. sugli immobili
comunali:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 6 per mille;
detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis).
di integrare la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 14 febbraio
2002 con la previsione in favore dei soggetti che versino nelle
condizioni economiche e sociali predeterminate in narrativa, della
possibilita' di detrarre dal tributo dovuto per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo
ammontare, Euro 258,23;
di dare atto che il contribuente per benificiare della suddetta
agevolazione dovra' presentare all'ufficio competente certificato
redatto dalla competente autorita' sanitaria attestante la situazione
di handicap ed una dichiarazione relativa al reddito annuo percepito
dal nucleo familiare cui appartiene.
(Omissis).
02X00039;
Il comune di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di mantener invariate le seguenti tariffe e aliquote per l'anno
2002 come segue:
I.C.I. pari a 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00040;
Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e relative detrazioni
dell'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001 anche
per l'anno d'imposta 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in
conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 347 e
s.m.i.:
a) aliquota ordinaria - 7 per mille;
b) aliquota ridotta per le unita' immobiliari e relative
pertinenze adibite ad abitazione principale - 5,5 per mille).
(Omissis).
02X00041;
Il comune di BERGAMO ha adottato, il 28 dicembre 2001, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002, in considerazione delle necessita' finanziarie,
determinate nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2002 al
fine di garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio, nonche' la
continuita' della erogazione dei servizi comunali, ed in
considerazione della variazione alla aliquota della addizionale
IRPEF, come segue:
aliquota generale 5,9 per mille;
aliquota del 5,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, fatta eccezione
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. di stabilire, per l'anno di imposta 2002, la detrazione
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo, di Euro 140 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del
comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma
55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. di elevare, per l'anno d'imposta 2002, la detrazione di cui al
precedente punto 2) a Euro 192, rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3
dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, in
favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare
disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalita'
indicate nell'allegato A);
Allegato A
MODALITA' E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE
DETRAZIONE DI IMPOSTA I.C.I. PER SOGGETTI
IN SITUAZIONI Dl DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
1. Soggetti aventi diritto.
Hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per
abitazione principale di Euro 52,00 i soggetti passivi dell'imposta
I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare
nell'anno 2001 secondo le seguenti fasce:
=====================================================================
Componenti la famiglia | Reddito
=====================================================================
1 persona | L. 11.800.000 pari a Euro 6.094,19
2 persone | L. 19.500.000 pari a Euro 10.070,91
3 persone | L. 23.600.000 pari a Euro 12.188,38
4 o piu' persone | L. 27.900.000 pari a Euro 14.409,15
b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue
pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto
macchina;
c) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre
unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo
di proprieta', usufrutto, uso o abitazione.
Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con
rendita catastale superiore a Euro 826,00 e quelle di cui alle
categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
2. Criteri applicativi.
Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve
altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita,
codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti
previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione.
La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita
all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro
la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2002.
L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti.
(Omissis).
02X00042;
Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato, il
7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) di determinare per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno
2002 l'aliquota unica del 6,2 per mille;
di concedere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della
detrazione per l'abitazione principale a Euro 258,23, per i
contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati
nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto.
(Omissis).
Allegato A Per l'anno 2002 e' concessa la detrazione di
Euro 258,23 (L. 500.000) per l'abitazione principale, limitatamente
alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni,
ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta in
condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito
complessivo nell'anno 2001 non deve aver superato la somma di
Euro 8.197,72 (L. 15.873.000). Il contribuente deve essere
proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione
principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non
superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze;
b) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, in
condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto
reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste
ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei
familiari il cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha superato
la somma di Euro 13.238,34 (L. 25.633.000), piu' Euro 1.012,77
(L. 1.961.000) per ogni persona a carico. La detrazione non si
estende alle pertinenze.
Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:
1) per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle
detrazioni e riduzioni di legge);
interessi su depositi bancari, postali, ecc...;
rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;
2) per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione,
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita';
3) per abitazione principale si intende:
l'unita' immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la
possiede a titolo di proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente;
4) la situazione di riferimento e' quella esistente al
1o gennaio 2002.
L'applicazione della maggiore detrazione e' subordinata alla
presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da
parte del contribuente entro il 1o luglio 2002, richiesta
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa
l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.
Gia' al momento del versamento dell'acconto per limposta
dell'anno 2002, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel
termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.
(Omissis).
02X00043;
Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato, il
5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue:
possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una
unita' immobiliare (aliquota ridotta) = aliquota 4 per mille con
detrazione di Euro 129,11;
possessori di seconda abitazione/terreni agricoli e per tutti gli
altri immobili (aliquota ordinaria) = aliquota Euro 6 per mille.
(Omissis).
02X00044;
Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota della Imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 504, cosi' come sostitutito dall'articolo 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri di
bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
una detrazione di Euro 103,29.
(Omissis).
02X00045;
Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato, il
17 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura deI
5 per mille per tutte le basi imponibili.
(Omissis).
02X00046;
Il comune di BIASSONO (provincia di Milano) ha adottato, il
26 febbraio e il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota di imposta unica al 6 per
mille con detrazione per le sole abitazioni principali pari a Euro
119,11 (L. 250.000).
(Omissis).
1. di provvedere alla rettifica della propria deliberazione n. 27,
del 26 febbraio 2002, confermando per l'annualita' di imposta 2002
nella misura gia' prevista, la detrazione concessa per abitazione
principale in Euro 129,11 pari a L. 250.000.
(Omissis).
02X00047;
Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al
6 per mille;
di stabilire che per l'anno 2002 rimane fissata in Euro 103,29
l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per gli altri casi previsti dalla normativa
vigente, sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al
periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio.
(Omissis).
02X00048;
Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 19 e
22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. secondo lo schema
sotto riportato:
abitazione principale e relative pertinenze - 6 per mille;
comparti ubicati nel centro storico e soggetti a piano di
recupero (v. tavola 5 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta
al 5 per mille all'atto dell'adozione del piano e per i 3 anni
successivi ed al 4 per mille all'atto del rilascio della concessione
edilizia e per i 2 anni successivi;
comparti residenziali assoggettati a piano attuativo (v. tavola
4 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta al 5 per mille
all'atto dell'adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4
per mille all'atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2
anni successivi;
unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella
principale (seconde case) comprese le relative pertinenze - 6,5 per
mille;
aree fabbricabili - 6,5 per mille;
(Omissis).
Allegato
Articolo 4
Definizione di abitazione principale e detrazioni
a) Euro 105,00 per abitazione principale e sue pertinenze;
b) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze di
proprieta' di giovani coppie che abbiano contratto matrimonio a
partire dal 1o gennaio 2002. La presente detrazione avra' una durata
di anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie
si intendono quelle, con riferimento alla l.r. n. 23/1999, con
reddito complessivo non superiore a Euro 41.316,55 (dove nella
considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto
all'estero) ed al cui interno non vi siano componenti di eta'
superiore ai 35 anni. L'alloggio oggetto della richiesta di
agevolazione non deve avere superficie utile superiore a mq 95 ai
sensi dell'art. 16, comma 3, legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per
l'edilizia residenziale). La presente detrazione e' rapportata al
periodo di effettivo possesso dell'immobile durante l'anno;
Euro 100,00 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione
principale e in cui risultino percio' anagraficamente residenti;
Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze
posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
c) Euro 150,00 a favore di enti sportivi, sociali, culturali,
assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita'
senza scopo di lucro;
d) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze laddove
vi sono nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali
sia stata accertata una diminuzione permanente della capacita'
lavorativa superiore ai 2/3;
e) Euro 150,00 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella
misura massima di Euro 20.658,28) dove nella considerazione di tale
concetto concorre anche quello prodotto all'estero, aventi tre o piu'
figli in eta' scolare dell'obbligo, in possesso della sola unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze.
I contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate dal
paragrafo b) al paragrafo e) dovranno presentare presso l'ufficio
protocollo del comune entro il termine di presentazione delle
dichiarazioni I.C.I., un'autocertificazione che attesti
l'appartenenza ad una delle categorie succitate.
(Omissis).
02X00049;
Il comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato,
il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per
mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 4 per
mille per le unita' immobiliari direttamente adibite dai proprietari
o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad
abitazione principale di soci assegnatari di allogi da parte di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alle pertinenze delle
abitazioni principali, nonche' alle abitazioni concesse in uso
gratuito dal possessore ai suoi parenti secondo quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
3. di stabilire in Euro 126 la detrazione per l'abitazione principale
per l'anno 2002;
4. di introdurre le seguenti modificazioni al regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
all'art. 3, dopo il comma 3, vengono aggiunti i seguenti commi 4
e 5:
"Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree
fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe
dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2,
allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza
d'imposta versata a tale titolo.
L'area contigua ad un fabbricato, classificato nel gruppo
catastale A (abitazioni), o ad un fabbicato riconosciuto pertinenza
dell'abitazione principale, ancorche' risulti, in tutto o in parte,
catastalmente come particella fondiaria autonoma rispetto al
fabbricato stesso, appartenente al medesimo proprietario o ai parenti
entro il primo grado (nel caso di piu' proprietari dell'area, gli
stessi devono essere anche proprietari, almeno in parte, del
fabbricato in questione), e' assoggettata ad imposta per la parte
eccedente la superficie corrispondente allo sviluppo volumetrico
utilizzato per la costruzione del fabbricato (secondo gli indici di
edificabilita' previsti dal Piano regolatore generale)."
all'art. 7, comma 6, l'importo "200.000" e' sostituito con "Euro
100";
all'art. 8, comma 4, l'importo "20.000" e' sostituito con "Euro
11";
la tabella "Allegato A" e' sostituita da quella allegata al
presente provvedimento.
(Omissis).
02X00051;
Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il
18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquta I.C.I. - Imposta comunale
sugli immobili - che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5,9 per mille e la detrazione per l'abilitazione principale
nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione confermando
quindi la disciplina vigente nel 2001.
(Omissis).
02X00052;
Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote differenziate
dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate
in questo comune nelle seguenti misure:
Aliquota ordinaria 6,3 per mille;
Aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6)
posta nello stesso edificio 4,9 per mille;
Aliquota per casa sfitta 7 per mille;
3. di determinare in euro 103,30 (L. 200.016) la detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto
passivo.
(Omissis).
02X00053;
Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato,
il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote che saranno
applicate in questo comune:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo;
6 per mille per ogni altro immobile oggetto d'imposta, con le
detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale.
(Omissis).
02X00054;
Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,9 per mille,
confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis).
02X00055;
Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n.
504/1992 neI modo seguente e precisamente:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue
pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box,
cantine, garage ecc. aliquota 5,5 per mille;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale
aliquota 7 per mille;
c) per i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito
mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S.,
purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi Euro
826,33 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale: 4,5 per mille;
d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado
(genitori e figli ) a condizione che le utilizzino come abitazione
principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza
elettrica e che Iuso gratuito venga dichiarato ai fini IRPEF:
aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione.
Coloro che ritengono di aver diritto all'agevolazione di cui ai
precedenti punti c) e d) per l'anno 2002 dovranno inoltrare al
responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2002, apposita
istanza, il cui modello dovra' essere ritirato presso l'Ufficio
competente, unitamente all'elenco della documentazione occorrente.
La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio
protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.;
Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena
la decadenza del beneficio per l'anno 2002. I contribuenti che hanno
inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del
pagamento della prima rata I.C.I. 2002, gia' tenere conto
dell'agevolazione richiesta;
Di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione di
imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno
precedente.
(Omissis).
02X00056;
Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato,
il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare per quanto in narrativa indicato, per l'anno 2002,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata
nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00057;
Il comune di BUSANO (provincia di Torino) ha adottato, il
28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'immobile
adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per gli
immobili diversi dall'abitazione principale, nella misura del 6 per
mille.
3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro
103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00058;
Il comune di BUSNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il
30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliqute I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
5 per mille per abitazione principale, relative pertinenze
(art. 23, commi 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili);
6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili, ed altri
fabbricati;
7 per mille per alloggi sfitti.
Di stabilire in euro 104 (L. 201.372) la detrazione per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta
abitazione.
(Omissis).
02X00059;
Il comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il
28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille, confermando pertanto l'aliquota gia'
deliberata per l'anno 2001;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 55, modificativo
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
Euro 129,11, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale
destinazione. Si considerano parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in
catasto (art. 8, comma 9 del vigente regolamento comunale);
3. di determinare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da Euro 129,11, a
Euro 180,76, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00
piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti del nucleo
familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a
carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00
piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale
imponibile, al fine dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo
familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a
carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di
handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza
di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica
della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da
Euro 922,00 a Euro 1.441,00;
f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti se non gia' beneficiai secondo quanto previsto ai
punti precedenti.
A - Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da Euro
129,11, a Euro 180,76 tutte le unita' immobiliari classificate in
catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti a cittadini di
cui al punto 3.
B - I soggetti passivi non dovranno possedere altre unita'
immobiliari oltre all'abitazione principale ed alle relative
pertinenze.
C - Nella relativa richiesta il contribuente dovra' autocertificare
(ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968) il possesso delle
condizioni di appartenenza ad uno dei punti sopra indicati o, in
alternativa, produrre le relative certificazioni;
4. di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 11, regolamento
comunale);
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti data in uso (art. 8, comma 13, regolamento
comunale);
6. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare concessa
in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il
primo grado (art. 8, comma 14 del regolamento comunale);
7. di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti
all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
02X00060;
Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in
vigore per l'anno 2002 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo
seguente:
aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune;
aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree
fabbricabili.
(Omissis).
02X00061;
Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende
riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle
aliquote I.C.I. per l'anno 2002;
a. aliquota ordinaria: 6 per mille;
b. abitazione principale: 5,5 per mille;
e. immobili di cittadini non residenti: 7 per mille.
3. di fissare l'importo della detrazione dell'imposta calcolata per
l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale si potrae la detrazione dell'alloggio in questione ad
abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in
Euro 114,00 e che la predetta detrazione per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale viene elevata a Euro 155,00 per
nuclei familiari residenti, con presenza di portatori di handicap con
percentuale di invalidita' al 100% accertata con idonea
documentazione da produrre da parte degli interessati.
(Omissis).
02X00062;
Il comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis).
02X00063;
Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il
21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili
soggetti a tale imposta;
2. stabilire le riduzione e detrazioni dell'imposta per l'anno 2002,
come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1,
2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e
successive ed integrazioni.
(Omissis).
02X00064;
Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il
18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquota I.C.I. per il 2002 nelle seguenti
misure:
aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per
abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti
passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di istituti
autonomi per le case popolari;
aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di
cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta
deve presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine
utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine
perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente
registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
attestante le condizioni della locazione e gli estremi di
registrazione del contratto.
Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni
precedenti e non siano intervenute variazioni.
aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato
gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio,
nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli
affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e
matrigna con figliastri) del soggetto passivo;
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente,
anche a quello non residente a condizione che il soggetto che
utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto
passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono
presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per
il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio),
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il
comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia gia' stato
provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto
precedente.
Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto
passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune,
entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il
2002 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione
debitamente registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi
dell'art. 47 deI decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
attestante le condizioni della locazione e gli estremi di
registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia
gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute
variazioni;
aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato
gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e
pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente
anche a quello non residente a condizione che il soggetto che
utilizza l`alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto
passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono
presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per
il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio),
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il
comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato
provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al
periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto
di locazione deve essere registrato presso l'Ufficio del registro ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze nella misura di Euro 129,114 (L. 250.000).
(Omissis).
1) di riconoscere per l'anno 2002, ai soggetti che si trovano
nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa
l'elevazione della detrazione da Euro 129,114 (L. 250.000) a Euro
258,228 (L. 500.000) ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.
sull'abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come
individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e
situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del
decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a
seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi con le
modalita' e le scadenze in premessa indicate.
(Omissis).
02X00065;
Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il
1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella
misura seguente:
aliquota prima casa: 4 per mille;
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota abitazioni secondarie: 6 per mille.
2. di confermare la detrazione d'imposta ad Euro 103,29 stabilita per
l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n.
662/1996.
(Omissis).
02X00066;
Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il
13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione
principale, nella misura del 5 per mille;
3. di confermare per l'anno 2002, per le restanti categorie,
l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;
4. dl confermare per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale nel modo seguente:
Euro 180,76 (L. 350.000) per tutte le categorie sociali con
reddito inferiore a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000), a nucleo
familiare;
Euro 103,29 (200.000) per i restanti contribuenti con redditi
superiori a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000).
(Omissis).
02X00067;
Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato,
il 19 febbraio e 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'elevazione della detrazione per
l'abitazione principale in favore dei soggetti che versano in
situazioni di particolare disaggio economico-sociale, individuati nel
comma 1, dell'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale sugli
immobili approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 febbraio 2002,
a complessive Euro 130,00.
(Omissis).
02X00068;
Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il
7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella
misura del 4,5 per mille da applicarsi per l'anno 2002, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle
unita' immobiliari concesse in locazione;
2. per le unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate,
l'aliquota viene determinata nella misura del 5,5 per mille;
3. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 4,5 per
mille;
4. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale con relative pertinenze dal soggetto passivo sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29,
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica; stabilire inoltre, l'assimilazione
all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito ai
propri figli accordando pertanto a detti immobili l'applicazione
dell'aliquota ridotta e della detrazione.
(Omissis).
02X00069;
Il comune di CAMERANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,5 per mille,
confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis).
02X00070;
Il comune di CAMPAGNA (provincia di Salerno) ha adottato, il
14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione della
Imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed
integrazioni, nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare
adibita direttamente ad abitazione principale: per le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il secondo grado; per le unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:
per le unita' immobiliari appartenenti agli enti senza scopi di
lucro; per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione
principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non
risulti locata; e nella misura del 7 per m ille per le altre unita'
immobiliari.
2. di fissare, per l'anno 2002, in Euro 206,58 (L. 400.000) ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, escluso quelle concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale entro il secondo grado.
(Omissis).
02X00071;
Il comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il
9 e 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), con effetto 1o gennaio 2002, in
attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge
finanziaria 1997 (n. 662 del 23 dicembre 1996) l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazione principale: 6 per mille.
(Omissis).
2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, in Euro206,58 (L.
400.000) la detrazione ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione
principale, con le precisazioni, in applicazione dell'art. 2 del
regolamento in materia di I.C.I., approvato dal C.C. con
deliberazione n. 3 in data 12 marzo 1999.
02X00072;
Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha
adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per la prima casa
nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in
vigore, confermando anche in L. 200.000 la detrazione;
di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota
I.C.I. per la seconda casa. (Omissis).
02X00073;
Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e
alle relative pertinenze (box, garage ecc.);
c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
principale locati e non ed alle relative pertinenze (box, garage
ecc);
d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
e) di considerare ai fini dell'applicazione della detrazione e
dell'aliquota previste per le abitazioni principali, come
direttamente adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari
possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate, nonche' le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
ascendente e discendente di primo grado;
f) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nella
misura di lire 200.000.
(Omissis).
02X00074;
Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota 6 per mille:
1. abitazioni principali;
2. abitazioni locate;
3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari;
4. abitazioni ad uso stagionale;
5. altri fabbricati;
6. terreni fabbricativi;
aliquota 7 per mille:
1. abitazioni agibili sfitte;
Detrazioni
Euro 103,29 (lire 200.000):
1. abitazioni principali;
Euro 154,94 (lire 300.000):
1. abitazione principale famiglie a basso reddito (ISEE minore di
Euro 6.765,59);
2. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed &
Breakfast;
3. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di
agriturismo;
Euro 154,94 (lire 300.000):
1. abitazione principale in frazione di Puglianella a seguito di
eventi meteorici.
(Omissis).
02X00075;
Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Delibera:
di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote nella misura
differenziata:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille e in favore delle persone
fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze
parti integranti della stessa se costituite da distinte unita'
immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria,
classificata o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6,
sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente
gia' locali aventi le suddette funzioni.
Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della
detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare
all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00076;
Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato, il
17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. "di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille
per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi";
2. "di confermare in Euro 181,00 la detrazione per l'abitazione
principale per l'anno 2002. (Omissis).
02X00077;
Il comune di CAPELLA DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha
adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si
intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002
nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 fino alla
concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando
tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano
abitualmente;
3. di confermare che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata
abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non
risulti locata;
4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis).
02X00078;
Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha
adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 7 per mille,
con la detrazione sull'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell'importo di Euro 206,58 (gia' L. 400.000, e con le
agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con
deliberazione di C.C. n. 42 del 16 novembre 1998.
(Omissis).
02X00079;
Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille,
dando atto che l'aliquota e' unica e che la detrazione per
l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di
tale tributo, rimane fissata a Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00080;
Il comune di CAROVIGNO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 6
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di modificare, con effetto dal 1o gennaio 2002, "il regolamento
I.C.I.", sostituendo l'art. 5 come segue:
"pertinenze dell'abitazione principale. Le pertinenze utilizzate
direttamente dal possesso e destinate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale, cosi' come individuate dall'art. 817 del
codice civile, sono equiparate all'abitazione principale e pertanto
soggette alla medesima aliquota e detrazione (ovviamente per la parte
che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione).
Tale trattamento spetta indipendentemente dal numero e dalla
tipologia catastale delle pertinenze stesse.
A titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie: il garage, il
posto auto, la soffitta ovvero la cantina, ubicati nella stessa
unita' immobiliare o complesso immobiliare nel quale e' ricompresa
l'abitazione principale.
In sede di prima applicazione il possessore gli estremi catastali
dell'abitazione principale e delle sue pertinenze in modo da
consentire l'attivita' di controllo da parte dell'Ente.
Di fissare, con efficacia dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote
ai fini I.C.I.:
abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale: aliquota del 5,5 per
mille;
restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 129,11 pari a L. 250.000.
Di dare atto che nella determinazione delle predette aliquote nonche'
della determinazione della detrazione, sono state tenute presenti le
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di
previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano
tale equilibrio.
(Omissis).
02X00081;
Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il
9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002, come segue:
aliquota 5,25 per mille ordinaria;
aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
(Omissis).
3. di stabilire per l'anno 2002 le ulteriori detrazioni sotto
elencate, oltre alla detrazione pari ad Euro 103,29 spettante per
l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per
i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di
pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola
casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti
auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali
orti o giardini:
=====================================================================
Componenti | Euro 61,97 1ª | Euro 51,64 2ª | Euro 41,32 3
nucleo familiare| fascia | fascia | fascia
=====================================================================
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
1 persona | 5.164,57 | 7.230,40 | 8.263,31
---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
2 persone | 8.521,54 | 11.981,80 | 13.686,11
---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
3 persone | 11.000,53 | 15.390,41 | 17.611,18
---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
4 persone | 13.118,00 | 18.334,22 | 20.968,15
---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
5 persone | 15.287,12 | 21.381,31 | 24.428,41
---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
6 persone | 17.301,31 | 24.221,83 | 27.733,73
---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
7 persone | 19.367,13 | 27.113,99 | 30.987,41
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da
intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001, e sia
la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere
riferita alla data del 1 gennaio 2002;
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che
abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali
di particolare pregio quali:
A1 abitazioni di tipo signorile;
A8 abitazioni in ville;
A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;
Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria
la presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda,
e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod.
Unico - Mod. 730 - C.U.D.) entro il termine previsto per la consegna
della dichiarazione 101 per l'anno 2001.
(Omissis).
02X00082;
Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato,
il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), in riferimento all'esercizio 2002,
l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura
del 5 per mille;
2. di mantenere invariata l'ammontare della detrazione d'imposta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo stabilita in Euro 180,76.
(Omissis).
02X00083;
Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria;
6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati;
2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale in Euro 103,29 e limitatamente ai casi espressamente
indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n.
23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive,
l'ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 41,32;
(Omissis).
02X00084;
Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato,
l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
In relazione alla imposta comunale sugli immobili, di confermare
tutto quanto stabilito per il decorso anno 2001, e quindi:
1. le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili saranno
applicate nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e
nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali dei
soggetti residenti;
2. la detrazione per l'abitazione principale rimane confermata in
103,29 euro, cosi' come stabilito dalla legge.
(Omissis).
02X00085;
Il comune di CARRE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il
22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella
misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze ed una aliquota del 5,5 per mille per le
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione concessa per unita'
immobiliare adibita a prima casa;
3. aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29
a Euro 258,23 per:
situazioni di disagio sociale (sono state individuate delle fasce
di reddito);
presenza nel nucleo familiare di invalido con indennita' di
accompagnamento indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
(Omissis).
02X00086;
Il comune di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002 la
detrazione d'imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua.
(Omissis).
02X00087;
Il comune di CARZANO (provincia di Trento) ha adottato, il
28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;
2. di determinare la detrazione per l'abilitazione principale in Euro
108,00 annui. (Omissis).
02X00088;
Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 2002 le
seguenti aliquote I.C.I.:
7 per mille aliquota ordinaria;
5 per mille per i terreni agricoli;
4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze cosi' come definite all'art. 6-bis della
1a modificazione al regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e per l'abitazione posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita'
immobiliare non risulti locata.
2. di fissare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata;
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dalle
A.T.C.; l'unico ammontare della detrazione per l'abitazione
principale se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per
l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua,
in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione
principale medesime appartenenti al titolare di questa.
(Omissis).
02X00089;
Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il
26 novembre e 18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Delibera Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi
come sopra descritta.
1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29
sull'imposta comunale degli immobili a favore dei soggetti passivi
d'imposta relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze,
con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale
sugli immobili;
2. di prendere atto e far propria la deliberazione di giunta comunale
n. 104 del 26 novembre 2001 con la quale e' stata confermata per
l'anno 2002 l'aliquota 5 per mille.
(Omissis).
02X00091;
Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato, il
26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente
all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'abitazione
principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione non
principale e per i terreni;
2. (Omissis).
3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e',
fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29 rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
(Omissis).
02X00092;
Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il
19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di
seguito:
prima abitazione 5 per mille;
altri immobili 6,5 per mille;
immobili di enti senza scopo di lucro 4 per mille;
detrazione di Euro 118,80 (L. 230.000) sull'abitazione
principale.
(Omissis).
02X00093;
Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato,
il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille, invariabile per tutti gli immobili;
2. di confermare per l'anno 2002, nell'importo di L. 200.000, la
detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00094;
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della deliberazione
adottata dal comune di Castano Primo (provincia di Milano)
concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni di
imposta, per l'anno 2002. Nell'estratto della deliberazione
citata in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002, alla
pagina 30, prima colonna, quart'ultimo rigo, dove e' scritto
"...detrazione L. 500.000 pari a Euro 103,29", leggasi:
"...detrazione L. 500.000 pari a Euro 258,23".
02X00364;
Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il
9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. l'aliquota da applicare per il 2002 e' del 5 per mille per la
prima abitazione, del 5,5 per mille per le residenze secondarie, e
per tutte le altre tipologie di immobili.
(Omissis).
02X00095;
Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha
adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze e nella
misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e
per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ai
sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e
ss.mm.ii.
3. di confermare la detrazione in Euro 154,94 (". 300.000) spettante
per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo (comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 e
ss.mm.ii.);
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56 della
legge n. 662/1996 e ss.mm.ii.
(Omissis).
02X00096;
Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il
31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 5,5 per
mille per le abitazioni principali e 6 per mille per tutti gli altri
immobili e di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo.
(Omissis).
02X00097;
Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato,
il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare (omissis), con effetto dal 1o gennaio 2002, la
seguente articolazione di aliquote, da applicare dai contribuenti, ai
fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla
base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12
del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli
Immobili:
6,5 per mille aliquota ordinaria per tutte le tipologie di
immobili e terreni;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente
regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n.
504/1992);
3,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale immobili ai sensi degli accordi
previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a
disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza
del suo ammontare euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare
e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di dare atto per l'anno 2002, che per l'elevazione della
detrazione da euro 103,29 a euro 206,58 dell'l.C.I. dovuta sulle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei
contribuenti nelle situazioni di disagio economico e sociale,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
situazione di difficolta', sara' disciplinata dal Regolamento
comunale d'imposta vigente per l'anno 2002.
(Omissis).
02X00098;
Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato,
il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nel seguente modo:
abitazione principale e relative pertinenze 6,5 per mille;
altri fabbricati (ordinaria) 7 per mille;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in euro
103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00099;
Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale, nonche' nella misura del 7 per mille per gli immobili
diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti in aggiunta
all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo.
2. di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura di L.
200.000, pari ad euro 103,29.
(Omissis).
02X00100;
Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli
immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili (I.CI.) l'applicazione di una aliquota nella misura del 5
per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio;
di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione
fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni
del terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la detrazione per
abitazione principale e' di Euro 103,29, invariato rispetto al
precedente esercizio.
(Omissis).
02X00101;
Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha
adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 il seguente sistema di aliquote
I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale e le relative
pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio
assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case
popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti
locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizioni che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino al secondo grado in linea retta o ad affini fino al primo grado,
a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la
propria residenza;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all' UTE regolare richiesta
di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita'
medesime;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare risulti non locata;
b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla
principale e relative pertinenze;
c) aliquota ordinaria deI 6,5 per mille per tutte le altre unita'
immobiliari;
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
detrazione d'imposta di Euro 135,00 per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle
pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed
affini.
L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale delle essere
computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le
pertinenze.
Maggiore detrazione pari a Euro 200,00 per le unita' immobiliare
direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il
territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da
certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire
d'ufficio;
b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non
superiore al minimo di pensione I.N.P.S. per l'anno 2002 comprese le
rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli
assegni familiari;
c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di
carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza
sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con
deliberazione C.C. n. 10 deI 24 gennaio 1991.
L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub b) e c) e' comunque
subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo
familiare possegga immobili. Modalita' di riconoscimento della
maggiore detrazione.
Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per
l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio
2002. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a
disposizione dal comune con autocertificazione della situazione
reddituale.
La maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di
cui al comma 4 - art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come
novellato dall'art. 3 - comma 55 legge n. 662/1996.
02X00102;
Il comune di CASTELTERMINI (provincia di Agrigento) ha adottato,
il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I. - per l'anno 2002, per tutti gli immobili siti di
questo comune.
(Omissis).
02X00103;
|
| Il comune di CASTELVENERE (provincia di Benevento) ha adottato,
il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura deI 5 per
mille;
2. di determinare, altresi', l'aliquota dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002, nella
misura del 4,5 per mille, limitatamente alle persone fisiche soggetti
passivi e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00104;
Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha
adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili
per Ianno 2002 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del
comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato
dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
Euro 103,29 a Euro 258,23 (pari a L. 500.000) per i cittadini
proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora
abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare.
3. Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota nonche' della
detrazione per la prima casa di residenza, sono state tenute presenti
le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale
di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti
rispettano tale equilibrio.
(Omissis).
02X00105;
Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili -
I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
A) abitazione principale 5 per mille;
B) terreni agricoli 5,5 per mille;
C) aree fabbricabili 6,5 per mille;
D) altri immobili 6,5 per mille.
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza
del suo ammontare, Euro 103,29, pari a L. 200.000 rapportato al
periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale
destinazione;
3. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a Euro 180,76
, pari a L. 350.000, per i seguenti soggetti:
Non possedenti sul territorio nazionale altre unita' immobiliari
oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se
accatastate nelle categorie A12, A13, A14, A15 e che abbiano nel
proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed
invalidi civili con grado superiore al 50 per cento) in possesso di
certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 104/1992, con reddito familiare dei portatori stessi
derivante unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento.
(Omissis).
02X00106;
Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il
19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I. di approvare le aliquote deIIl.C.l. - imposta comunale sugli
immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5
per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per l'unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute
in aggiunta al-l'abitazione principale e locate ad un soggetto che
non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi
posseduti e non locati: 6,5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
5) aliquota da applicare i soggetti passivi per aree edificabili
produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia 6,5 per
mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono
interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili al
fine di essere destinate ad attivita' turistiche e ricettive: 2 per
mille.
II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai
commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamento d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto
dichiarato dal contribuente;
IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assignati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulta locata; allo stesso modo e' considerata
abitazione principale quella connessa in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonche' al coniuge anche
se separato.
Sono inoltre parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
(Omissis).
02X00107;
Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, (omissis), nelle misure che seguono le aliquote per
l'applicazione dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 2002:
=====================================================================
ALIQUOTE | FATTISPECIE IMPOSITIVE
=====================================================================
|per gli alloggi di proprieta' dell'Azienda Casa
|Emilia-Romagna provincia di Rimini (ACER), purche' gli
|stessi siano assegnati in locazione (senza patto di
|futura vendita e riscatto con contratto registrato ad
|un soggetto residente nel comune che le utilizzi come
4 per mille |abitazione principale.
---------------------------------------------------------------------
|(*) per le unita' immobiliari e relative pertinenze
|art. 5-bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad
|abitazione principale delle persone fisiche soggetti
|passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
5,8 per mille|indivisa, residenti nel comune;
---------------------------------------------------------------------
|(*) per le unita' abitative e relative pertinenze
|concesse in uso gratuito a parenti (art. 5-ter del Reg.
|Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la propria
|residenza.
---------------------------------------------------------------------
7 per mille |per tutti gli altri immobili.
2. di determinare, per l'anno 2002, l'aumento a Euro 258,23 della
detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di
disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/97
convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri di cui
all'allegato A alla presente deliberazione, nonche' per gli immobili
di proprieta' dell'ACER per i quali sia riconoscibile l'aliquota del
4 per mille.
(Omissis).
02X00108;
Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella seguente misura:
5 per mille per le unita' immobiliare adibite ad abitazione
principale;
6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione
per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00109;
Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il
15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come di
seguito:
Aliquota ordinaria:
6 per mille;
Aliquote maggiorate:
7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali
anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
8 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali
anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, per i quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione di natura abitativa di
qualsiasi durata temporale da almeno 2 anni.
Aliquote ridotte o agevolate:
4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
5 per mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
passivo, e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi
di lucro.
2. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata. (Omissis).
02X00110;
Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il
23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota sotto
riportata, per il calcolo dell'inposta comunale sugli immobili
nonche' la detrazione e precisamente:
il 5 per mille, in misura unica, senza diversificazioni per i
vari tipi di immobili;
di convertire la detrazione prevista dalla legge per le
abitazioni principali in euro 103,29.
(Omissis).
02X00111;
Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato,
l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
detrazione per abitazione principale Euro 129,00;
6,8 per mille: aliquota ordinaria;
2 per mille: per interventi di ristrutturazione ex art. 1, comma 5
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2,5 per mille: immobili concessi in locazione a titolo di abitazione
principale ex art. 2, comma 3, legge n. 431/1998.
(Omissis).
02X00112;
Il comune di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato,
il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure,
rapportate ai valori degli immobili:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella
quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari), per le
unita' immobiliari indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta
comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio n. 138
del 20 novembre 1998, nonche' per unita' immobiliari locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge,
parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado;
7 per mille per gli alloggi non locati e le unita' abitative
diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi
da quelli indicati nel punto precedente;
6,4 per mille per tutti gli altri immobili;
di approvare per l'anno 2002 la maggiore detrazione, pari a lire
300.000 (Euro 154,94), prevista per l'abitazione principale, in
relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si
allega alla presente deliberazione sotto la lettera a):
(Omissis).
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002
Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da
lire 200.000 (Euro103,29) a lire 300.000 (Euro 154,94) rapportate ad
unita' immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di
particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. Categorie individuate:
Caso A: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, che
vive solo; in possesso nell'anno 2001 di solo reddito da pensione,
oltre quello dell'unita' abitativa, non superiore a lire 14.000.000
(Euro 7.230,40) lordi.
Caso B: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, con
coniuge; con reddito del nucleo familiare nell'anno 2001 costituito
da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, di
importo complessivo non superiore a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59)
lordi.
Caso C: soggetto passivo titolare di pensione di invalidita'
civile, non titolare di redditi di lavoro proprio; con reddito
complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore
ad importo pari a Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente
il nucleo stesso.
Caso D: soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono
presenti 2 figli di eta' inferiore a 18 anni; con reddito complessivo
lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo
pari a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo
stesso.
Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5
componenti; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare
nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a lire 10.000.000
(Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso.
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra'
avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Dovra'
produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei
requisiti richiesti entro iI termine di pagamento della prima rata
d'imposta per l'anno 2002; l'ufficio provvedera' successivamente alle
verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo
ritenga necessario.
In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la
suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
(Omissis).
02X00113;
Il comune di CHIESA IN VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha
adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di
seguito:
prima abitazione 5 per mille;
altri immobili 6,5 per mille;
detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) sull'abitazione
principale.
(Omissis).
02X00114;
Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato,
l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aIiquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale
posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune,
oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni ed in particolare per le uniti immobiliari di
categoria A/10 e dei gruppi B, C e D (per la categoria C/1 vedi
lettera i));
d) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono
interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o
inabitabili individuate ai sensi dell'art. 1 del regolamento
sull'I.C.I., approvato con deliberazione del conto corrente n. 95
dell'11 dicembre 1998, o interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come
classificati dalla variante al P.R.G. del centro storico, adottata ai
sensi della L. R. 59/1980, approvata con delibera del C. C. n. 70 del
9 maggio 1983, per i quali sono previste le categorie di intervento
di cui al titolo Il, paragrafo c) e paragrafo d) limitatamente alla
categoria D1, della variante stessa. L'aliquota agevolata e'
applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Resta confermata
l'agevolazione, per il residuo periodo, per presupposti agevolativi
verificatisi negli anni 2000 e 2001;
e) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2
(modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione),
comma 5 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
f) aliquota del 4 per mille per le uniti immobiliari di
categoria A/10 e dei gruppi E, C e D, destinate all'attivita' di
impresa, ubicate nell'area del piano attuativo per gli insediamenti
produttivi (PAIP) denominato "Le Biffe", cosi' come individuata con
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per
usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi
a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e' stabilita in
anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata
l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi
verificatisi nell'anno 2001;
g) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e
nelle quali e' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di
giovani imprenditori di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di
partita IVA a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e'
stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio
partita IVA). Resta confermata l'agevolazione, per il residuo
periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2001;
h) aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate,
intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione
principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in
modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono
esclusi gli alloggi concessi in comodato a parenti fino al terzo
grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che
risultano ivi residenti, e gli alloggi sfitti realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
i) aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria
C/1 (negozi e botteghe), qualora non risultino utilizzate secondo la
loro destinazione, ovvero non siano locate ad uso negozi e botteghe o
non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due
anni. Sono escluse le uniti immobiliari realizzate per la vendita e
non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
Diversamente dai casi prospettati si applica l'aliquota prevista alla
lettera c);
2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione
di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a
euro 119;
3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione
di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a
euro 207 esclusivamente per i casi sottoelencati:
a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al
trattamento minimo;
c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui
reddito e' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b);
d) proprietari della prima casa che versino in particolari
condizioni:
1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e
segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche
su richiesta dell'interessato;
2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di
spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio
sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta
dell'interessato;
Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea
documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di
disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale
ecc...);
4. di poter computare l'ammontare della detrazione che non trova
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per
la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le
pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al
titolare di questa;
5. di confermare che e' considerata direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00115;
Il comune di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il
20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si
intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002
nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale, come specificato in premessa;
3. di confermare che, anche per il periodo d'imposta 2002, e'
considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita'
immobiliare non risulti locata;
4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis).
02X00116;
Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) in Euro 113,70 per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille per le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille
per le sue pertinenze senza che le stesse usufruiscano della
detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per
i terreni agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti
gli altri immobili.
(Omissis).
02X00117;
Il comune di CISSONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata al 6 per mille;
riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si
applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per
legge.
(Omissis).
02X00118;
Il comune di CISTERNA DI LATINA (provincia di Latina) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta:
aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6,5
per mille;
l'aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile
all'abitazione principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate
pertinenze le unita' immobiliari quali box, posto auto, cantina,
soffitta, classificate o classificabili nelle categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche se
accatastate separatamente dall'abitazione;
l'aliquota sulla prima abitazione di nuclei familiari con persone
in condizione di handicap grave di non autosufficienza attestato
dalla Azienda USL di Latina ai sensi della legge n. 104/1992 nella
misura del 5 per mille;
fissare inoltre la riduzione dell'aliquota di cui ai due punti
immediatamente precedenti, nella misura dello 0,25 per mille per
ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al nucleo familiare
del soggetto passivo a condizione che iI reddito complessivo del
nucleo familiare percepito nell'anno precedente a quella di
imposizione (anno 2001) non superi L. 50.000.000, pari ad euro 25.823
nell'anno di riferimento;
3. fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale
nella misura di euro 103,30;
4. di fissare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n.
213/1998, l'arrotondamento a due decimali trattandosi di importi
originariamente espressi in migliaia di lire;
5. di fissare che l'importo finale in euro da corrispondere al Comune
deve essere arrotondato al centesimo secondo le regole generali in
modo che: se il terzo decimale e' inferiore a 5, l'importo da pagare
deve essere sempre arrotondato per difetto, mentre se e' uguale o
superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per
eccesso.
(Omissis).
02X00119;
Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
La conferma, per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. nella misura unica
del cinque per mille, che sara' applicata su tutto il territorio
comunale.
(Omissis).
02X00120;
Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha
adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per il corrente anno 2002 le aliquote ai fini
dell'Imposta comunale sugli immobili nelle misure di cui al seguente
prospetto:
5 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
4 per mille: unita' immobiliari adibita ad abitazione principale
con presenza di minori a carico portatori di handicap gravi;
6,5 per mille: altre unita' immobiliari e aree edificabili.
La detrazione per l'abitazione principale continua a essere
fissata in Euro 103,29.
(Omissis).
02X00121;
Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
Prospetto aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2002, in esecuzione del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992
art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
2) aliquota I.C.I. ridotta: e differenziata 6 per mille;
3) aliquota I.C.I. aumentata: 9 per mille (legge n. 431/1998
art. 2 comma 4).
Aliquota del 7 per mille quale aliquota ordinaria, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e
successive modificazioni;
Aliquota del 6 per mille: per l'abitazione principale;
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel Comune di Cogoleto;
per l'unita' immobiliare concessa in comodato gratuito, con
contratto registrato, a parenti fino al terzo grado e affini di
secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria
residenza;
per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
per l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle
categorie catastali: "C2" - "C3" - "C4" - "C5" - "C6"-"C7";
per le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
Aliquota del 9 per mille (introdotta ai sensi dell'art. 2 comma 4
della legge n. 431 del 9 dicembre 1998) per l'unita immobiliare
adibita ad uso abitativo, non beata (non occupata) per la quale non
risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
La detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in
Euro 103,29;
Nel caso di locazione di immobile, adibito ad uso abitativo, con
contratto registrato sia per l'applicazione dell'aliquota ridotta del
6 per mille che per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per
mille e' necessario presentare all'Ufficio tributi di questo comune,
copia del contratto di locazione debitamente registrato a norma delle
vigenti leggi in materia.
(Omissis).
02X00122;
Il comune di COGOLLO DEL CENGIO (provincia di Vicenza) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili secondo le seguenti aliquote diversificate:
cinque per mille: immobili adibiti ad abitazione principale,
attivita' produttive, direzionali, artigianali e commerciali, loro
pertinenze ed accessori;
sette per mille: aree fabbricabili;
cinque virgola cinque per mille: alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed
accessori.
2. di stabilire, inoltre, che dall'imposta comunale sugli immobili
docuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da
parte del soggetto passivo si detraggono Euro 129,11 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00123;
Il comune di COLLEPASSO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del cinque per mille;
2. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed
unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
(Omissis).
02X00124;
Il comune di COLONNA (provincia di Roma) ha adottato, il 21
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni relative
all'imposta comunale sugli immobili, gia' stabiite per l'anno 2001
con delibera giunta comunale 29/2001, secondo i seguenti prospetti:
=====================================================================
Tipologia immobili | Aliquota
=====================================================================
Abitazione principale | 7 per mille
Aree fabbricabili | 7 per mille
Altri fabbricati | 7 per mille
Riduzione e detrazioni d'imposta.
Le categorie dei soggetti passivi, in particolare disagio economico
sociale, a cui concedere le riduzioni o, in alternativa, le
detrazioni d'imposta, vengono esattamente idividuate come segue:
1) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente
nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda uno o piu'
disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dal
certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle
competenti strutture pubbliche;
2) altri soggetti passivi che abbiano un limite di reddito
complessivo del nucleo familiare (risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento per l'I.C.I.) rientrare nei seguenti
limiti di reddito:
=====================================================================
Composizione nucleo familiare| Limiti di reddito complessivo
=====================================================================
Unico componente | L. 30.000.000
---------------------------------------------------------------------
Due componenti | L. 42.000.000
---------------------------------------------------------------------
Tre componenti | L. 50.000.000
---------------------------------------------------------------------
Quattro componenti | L. 55.000.000
---------------------------------------------------------------------
Cinque componenti | L. 60.000.000
---------------------------------------------------------------------
Sei componenti | L. 65.000.000
---------------------------------------------------------------------
Sette componenti | L. 70.000.000
---------------------------------------------------------------------
Otto componenti | L. 75.000.000
---------------------------------------------------------------------
oltre otto componenti | L. 75.000.000
---------------------------------------------------------------------
| + 5.000.000 per ogni componente
| oltre l'ottavo
A condizione che:
a) nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di
altri immobili e' quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione
principale, nel territorio nazionale:
b) che non venga effettuata sub-locazione;
c) come da regolamento I.C.I.,
d) che per reddito complessivo del nucleo familiare si intenda
quello riferito all'anno precedente il periodo di riferimento I.C.I.
e risultante da apposito modello (740, 730, CUD o similari);
e) che i richiedenti dovranno produrre apposita apposita domanda
entro il termine previsto peril versamento della prima rata di
acconto dell'imposta, a pena di decadenza, al comune di Colonna -
Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, nella quale l'obbligato al pagamento del tributo
dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate;
f) che tale domanda deve essere corredata da fotocopie di ogni
documento che il contribuente ritenga opportuno presentare per
attestare il diritto all'ulteriore detrazione;
g) che tale domanda deve essere ripetuta per ogni anno per il
quale si ritenga ricorrano le condizioni suddette;
h) che il contribuente nella dichiarazione di cui sopra deve in
ogni caso indicare la composizione del proprio nucleo familiare con i
relativi redditi;
i) che i contribuenti che avranno inviato la domanda, terranno
conto la momento del pagamento dell'imposta della maggiore
detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le
sanzioni previste dalla legge.
Abitazione principale: nuclei familiari con portatori di
handicap: ...........detrazione L. 300.000;
Abitazione principale: nuclei familiari con reddito inferiore ai
limiti di cui sopra: ............ detrazione L. 300.000.
La maggiore detrazione sara' determinata proporzionalmente per il
periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste.
(Omissis).
02X00125;
Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze:
1. 5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le
pertinenze a servizio dell'abitazione principale, dei soggetti
residenti (aliquota ridotta);
2. 6,5 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali dei soggetti residenti (aliquota ordinaria);
3. 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o
classificabili nella categoria catastale A( appartamenti abitativi o
assimilabili) ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici),
nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari
per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente
registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il
primo grado in linea retta, residenti nell'immobile, siano
assoggettate all'aliquota di cui al punto 1, (aliquota ridotta)
purche' uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne, alla
data del 31 dicembre 2001 e con reddito del nucleo familiare non
superiore a Euro 8.779,77 annui, (L. 17.000.000) se singolo o
Euro 15.493,71 annui, (L. 30.000.000) nel caso di coniugi e o altri
componenti il nucleo familiare di convivenza. Di stabilire inoltre
che i soggetti passivi delle unita' immobiliari abitate da parenti
entro il primo grado che godono della sola aliquota ridotta, dovranno
presentare apposita istanza, i n carta semplice, all'Ufficio tributi
del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per
l'anno 2002, pena esclusione del diritto.
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, le detrazioni a favore dei soggetti
residenti nel comune di Coriano, come in appresso:
a) proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu'
eventuali pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche'
questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico),
A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo
ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla
detrazione annua di Euro 103,29 (L. 200.000), una ulteriore
detrazione di Euro 61,97 annue (L. 120.000) cosi' per complessivi
Euro 165,27 annui (L. 320.000);
b) pensionati, con eta' superiore ai 60 anni, alla data del 31
dicembre 2001, aventi solo reddito derivante da pensione non
superiore nell'anno 2001 a Euro 8.779,77 lordi (L. 17.000.000) se il
soggetto passivo vive solo, se il soggetto passivo non vive solo il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da
pensioni e con riferimento ai redditi anno 2001, viene fissato in
Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per il nucleo di due persone, detto
limite di reddito viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000)
per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, e redditi
derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo del
reddito dominicale piu' quello agrario, sia inferiore a Euro 51,65
(L. 100.000) su base annua, viene concessa, oltre alla detrazione di
Euro 103,29 annui (L. 200.000), una ulteriore detrazione di Euro
134,28 (L. 260.000), cosi' per complessivi Euro 237,58 annui
(L. 460.000) purche' proprietari o titolari di diritto reale di
godimento della sola unita' immobiliare pos seduta adibita ad
abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente
accatastate. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione di
Euro 134,28 annui (L. 260.000), per i pensionati, non sara' accordata
ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un
componente che risulti titolare di partita IVA agricola;
dal computo del reddito complessivo sono esclusi:
la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione
esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina,
ecc...);
tutti i redditi esenti IRPEF;
gli emolumenti arretrati;
i compensi erogati per lavori socialmente utili;
i redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare,
comprensivo sia del reddito dominicale piu' quello agrario sia
inferiore a Euro 51,65 (L. 100.000), su base annua per il nucleo
familiare;
in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati, si precisa che
l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari
composti da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta'
inferiore ai 60 anni anche se non titolari di pensione purche'
totalmente e permanentemente inabili al lavoro o comunque con una
invalidita' non inferiore al 67%, tale da precludere un inserimento
lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a Euro
8.779,77 (L. 17.000.000);
di stabilire, inoltre, che tutti i fruitori che godono della
ulteriore detrazione, determinata con il presente atto, per averne
diritto, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice,
all'ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo
dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002, pena esclusione del diritto;
non sono tenuti alla presentazione della prescritta documentazione
coloro che hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui
situazioni corrispondono, per l'anno 2002 ai requisiti sopra
individuati;
di determinare, inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come
sopra specificato, non sono cumulabili fra loro.
(Omissis).
02X00126;
Il comune di CORNEDO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare
sulla base imponibile per tutti gli immobili siti nel territori
comunale e soggetti al tributo, senza prevedere aliquote
differenziate, riduzioni o detrazioni diverse da quelle di cui al
seguente punto 2);
2. di stabilire:
in Euro 103,29 annue la detrazione per l'abitazione principale
dando la possibilita' di considerare direttamente adibita ad
abitazione principale, l'unita' immobiliare appartenente ad anziani o
disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
in Euro 258,23 annue la detrazione per l'abitazione principale,
quando il contribuente che la utilizzi come abitazione principale per
se e per i suoi familiari, versi in condizioni di disagio economico
ed in particolare si accertino le condizioni indicate nella delibera
di giunta comunale n. 64 del 20 febbraio 2001.
(Omissis).
02X00127;
Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. e le detrazioni
da applicare nelle seguenti misure:
6 per mille (aliquota ordinaria): altri fabbricati, aree
fabbricabili, terreni agricoli;
4,3 per mille: abitazione principale - detrazione L.200.000
(Euro 103,29);
7 per mille: abitazioni sfitte;
0.01 per mille: abitazione data in locazione concordata (gia'
sfitta) solo per il primo anno solare;
4,3 per mille: abitazioni rilocate e abitazioni con schema
contratto concordato.
2. di confermare che i proprietari di immobili che daranno in
locazione gli stessi per la prima volta, utilizzando lo schema tipo
del contratto depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie,
per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne
comunicazione scritta all'ente, utlizzando all'uopo i moduli
predisposti in distribuzione presso l'ufficio relazioni con il
pubblico dimostrando che nel periodo di imposta precedente hanno
corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille;
3. di confermare che anche i proprietari che rilocano i propri
immobili ad uso abitativo o che riattano immobili ad uso abitativo
rurali da dare in locazione, per beneficiare dell'aliquota agevolata
dovranno darne comunicazione utilizzando la modulistica come indicato
al punto 2);
4. che in caso di risoluzione anticipata della locazione, dovra'
esserne data comunicazione al comune utilizzando la modulistica
predisposta come indicato al punto 2).
(Omissis).
02X00128;
Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili;
di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita'
immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in
catasto, in L. 200.000.
(Omissis).
02X00129;
Il comune di COURMAYEUR (provincia di Aosta) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare un'aliquota ordinaria del cinque per mille per
l'anno 2002;
2. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote agevolate:
A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9: abitazioni
principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia
di applicazione dell'I.C.I.: 4 per mille con detrazione prima casa di
Euro 206,58;
C/1 - C/2 - C/3 - C/4: destinate ad attivita' produttive 4,5 per
mille;
D/........ : 4,5 per mille;
3. di stabilire per gli immobili di categoria A/1 - A/2 - A/3 - A/4 -
A/5 - A/6 - A/7 - A/8- A/9, concessi con contratto regolarmente
registrato in locazione come abitazione principale a residenti in
Courmayeur, l'aliquota del 4 per mille (senza detrazione prima casa);
4. di prevedere che gli interessati all'applicazione dell'aliquota di
cui al punto precedente, presentino, entro e non oltre il 30 giugno
2002, apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune
comprovante, anche mediante autocertificazione, il possesso dei
predetti requisiti di diritto e di fatto;
5. di stabilire che la nozione di "abitazione principale" e' quella
definita dall'art. 8, comma 2 del regolamento comunale in materia di
applicazione dell'I.C.I.: "Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente";
6. di prendere atto che il regime fiscale dei beni di pertinenze
seguira' quello del bene principale, ai sensi dell'art. 817 del
Codice Civile;
(Omissis).
02X00130;
Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
14 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili, confermando l'aliquota del 2001.
2. di stabilire la quota detraibile per prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
02X00131;
Il comune di CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 secondo il prospetto
sotto elencato:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per
mille;
altri fabbricati 6 per mille;
altri fabbricati non locati 7 per mille;
aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille.
di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in L. 220.000, decreto legislativo 30 dicembre
1994, n. 5045, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge
n. 662/1996.
(Omissis).
02X00132;
Il comune di CROCETTA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha
adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002 nelle
seguenti misure:
4,5 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree
edificabili;
2. di determinare in Euro 120,00 (pari a L. 232.352) l'ammontare
massimo di detrazione per l'abitazione principale;
3. di stabilire per l'anno 2002 una detrazione di Euro 200, anziche'
Euro 120, per abitazioni detenute a titolo di proprieta', uso,
usufrutto da soggetti facenti parte di un nucleo familiare che
dimostri, con idonea documentazione da presentarsi all'ufficio
tributi del comune, di avere percepito nell'anno precedente solamente
redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore
all'ammontare della pensione minima I.N.P.S., comprensiva
della maggiorazione sociale (se il nucleo familiare e' composto da
due o piu' persone) e dimostri, inoltre, di non possedere altre
unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello
derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue eventuali pertinenze;
4. di stabilire, altresi', la detrazione di Euro 200,00 per
abitazione principale a favore dei contribuenti che dichiarino che il
proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di
detrazione, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' pari al
70%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita'. La
fruizione della maggiore riduzione e' condizionata alla presentazione
di domanda, allegando la documentazione necessaria a permettere la
verifica dei redditi percepiti l'anno precedente.
(Omissis).
02X00133;
Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato,
l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili e le detrazioni come di seguito indicato:
Aliquote:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e
pertinenze (limitatamente ad una) 4,75 per mille;
ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principali e/o
posseduto in aggiunta all'abitazione principale 5 per mille.
Riduzioni:
quelle previste per legge.
Detrazioni:
viene stabilito l'importo di Euro 124,00 quale detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso
che la detrazione si applica anche alle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.
(Omissis).
02X00134;
Il comune di DENNO (provincia di Trento) ha adottato, il
26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno d'imposta 2002 nella misura che segue:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota per l'abitazione principale: 4 per mille;
aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale:
6 per mille.
2. di elevare per lo stesso anno la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale ad Euro 206,00 da
utilizzare fino a concorrenza dell'imposta.
3. di esentare dal pagamento dell'imposta in argomento per l'anno
2002, le ONLUS come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo
4 dicembre 1997 n. 460.
(Omissis).
02X00135;
Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il
4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare (omissis), per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come
da prospetto che si allega sotto la lettera "A" (omissis).
2. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29 annui.
Allegato "A"
=====================================================================
n. ordine|delibera|aliquota| riferita a:
=====================================================================
1 | | |
---------------------------------------------------------------------
2 | | 4 |Abitazione principale
---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazione principale anziani o disabili
3 | | 4 |art. 3 - comma 55 L. 23/12/96 n. 662.
---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni locate utilizzate come
| | |abitazione pricipale art. 4 - comma 1 L.
4 | | 4 |24/10/96 n. 662.
---------------------------------------------------------------------
| | |Immobili diversi da abitazioni
| | |(specificare) immobili a destinazione
5 | | 7 |speciale-gruppo D.
---------------------------------------------------------------------
6 | | 4 |Alloggi non locati.
---------------------------------------------------------------------
7 | | 4 |Enti senza scopo di lucro (specificare).
---------------------------------------------------------------------
| | |Fabbricati realizzati per la vendita e
| | |non venduti art. 3 - comma 55 L. 23/12/96
8 | | 4 |n. 662.
---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni possedute in aggiunta
9 | | 4 |all'abitazione principale.
(Omissis).
02X00136;
Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, anche per l'anno 2002, nelle misure di cui al
prospetto che segue e gia' applicate nell'anno 2001, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.:
=====================================================================
N.| Aliquote e tipologia degli immobili
=====================================================================
|Aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative
1 |pertinenze.
---------------------------------------------------------------------
|Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri
2 |fabbricati
2. di determinare altresi' ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997,
convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis).
02X00137;
Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. approvata con
deliberazione di G.M. n. 24 dell'8 febbraio 2001, e pari al 5,75 per
mille;.
(Omissis).
3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 123,95 fissata
a favore dei soggetti meno abbienti individuati con delibera
consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente
richiamata.
(Omissis).
Estratto della deliberazione di consiglio comunale n. 7 del
15 febbraio 1996.
(Omissis).
1. di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole
unita' immobiliari adibite ad abitaizione principale dei soggetti che
abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di
persone minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione
stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da due o
piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a due volte
l'ammontare della pensione minima INPS.
b) valore del fabbricato stsso (rendita catastale effettiva o
presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 ad A/6.
(Omissis).
02X00138;
Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il
25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. da applicare sul territorio
comunale di Gallodoro nell'anno 2002, diversificandola per tipologia
di immobili, nelle misure che seguono:
aliquota agevolata:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze: 5 per mille;
aliquota ordinaria:
unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e
comunque per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I.,
comprese le aree edificabili: 6 per mille.
2. di stabilire in euro 104,00 la detrazione d'imposta da applicare
nell'anno 2002 per le unita' e relative pertinenze adibite ad
abitazione principale.
(Omissis).
02X00139;
Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato,
il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura
determinata con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del
23 febbraio 2000 e meglio di seguito specificate:
c) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto
dalla seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille;
d) aliquota ridotta del 5 per mille da applicarsi nei confronti
delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivise, residenti in questo Comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00140;
Il comune di GARGAZZONE (Gargazon) (provincia di Bolzano) ha
adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle
relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del quattro per
mille;
2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione
principale nell'ammontare di L. 1.200.000 ( ora Euro 619,75).
(Omissis).
02X00141;
Il comune di GARLENDA (provincia di Savona) ha adottato, il
9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 129,11. (Omissis).
02X00142;
Il comune di GEROSA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per quanto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno
2002:
1o abitazione: 5,5 per mille;
altri fabbricato: 6 per mille;
detrazione prima casa: Euro 103,30. (Omissis).
02X00143;
Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il
13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinazione per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
02X00144;
Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis).
02X00146;
Il comune di GODIASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il
10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, della misura di 5,5 per mille;
di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
nella misura indifferenziata di Euro 103,29. (Omissis).
02X00147;
Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il
27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille;
1. di determinare, per l'anno d'imposta 2002, l'aumento della
detrazione spettante al soggetto passivo sull'imposta I.C.I. dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da Euro
103,29, importo previsto dalla legge, ad Euro 258,23 come previsto
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni indicate nel prospetto che di allega
quale parte integrante e sostanziale.
(Omissis).
02X00148;
Il comune di GRANITI (provincia di Messina) ha adottato,
l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille gia'
stabilita con delibera, omissis, di fissare la detrazione per
l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.
(Omissis).
02X00149;
Il comune di GRICIGNANO DI AVERSA (provincia di Caserta) ha
adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nel modo seguente:
1) abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille;
2) fabbricati rientranti nel gruppo "D": 7 per mille;
3) rimanenti immobili: 6 per mille;
b) confermare la detrazione di imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di Euro 129,11. (Omissis).
02X00150;
Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota ordinaria: 6 per mille;
Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione
Euro 108,46;
Abitazione in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo
grado: 5 per mille - detrazione Euro 108,46;
Abitazione anziani o disabili, non locata, residente in istituti: 5
per mille - detrazione Euro 108,46;
Immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille;
Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
Unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre
1997 n. 449: 1 per mille;
Abitazioni non locate: 7 per mille.
(Omissis).
02X00151;
Il comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona)
ha adottato, il 5 febbraio, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica per l'applicazione
dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille gia' in atto nell'anno
2001;
2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai
sensi dell'art. 817 del codice civile;
3. di non avvalersi delle facolta' di istituire un'aliquota ridotta
come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 437/1996 convertito nella legge
n. 556/1996;
4. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 comma 5 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449 del provvedimento.
(Omissis).
02X00152;
Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n.
504/1992, di stabilire nella misura del 5,2 per mille l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2002 e in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00153;
Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente
in vigore;
di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed
aliquote risultano essere le seguenti (omissis).
Aliquota I.C.I.: 5 per mille.
(Omissis).
02X00154;
Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato, il 31
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come
definite nel regolamento I.C.I. all'art. 2 comma 3-bis, 4,75 per
mille;
Aliquota per alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale fino al secondo grado che occupano come
abitazione principale 4,75, per mille (con le caratteristiche e
adempimenti previsti dall'art. 2 comma 2 del regolamento comunale
I.C.I.);
Aliquota per alloggi locato con contratto registrato a soggetto ivi
residente 4,75 per mille (con le caratteristiche e adempimenti
previsti dall'art. 2 comma 1 del regolamento comunale I.C.I.
vigente);
Aliquota ordinaria 5,5 per mille;
Aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille;
Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto non
residente 6,5 per mille.
Di confermare le detrazioni per abitazione principale con le
estensioni ex art. 3 regolamento I.C.I. in Euro 113,62.
(Omissis).
02X00155;
Il comune di LACEDONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il
27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - aliquota del 5 per
mille sulla prima abitazione e detrazione per abitazione principale
Euro 154,94 (controvalore L. 300.000); aliquota per gli altri
immobili e le aree fabbricabili e' del 6 per mille.
(Omissis).
02X00156;
Il comune di LAVENONE (provincia di Brescia) ha adottato, il
16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
II. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli
immobili) da applicare in questo comune per l'anno 2002 nella misura
unica del 5 per mille.
(Omissis).
02X00157;
Il comune di LIVORNO ha adottato, il 28 febbraio 2002, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire (omissis) per l'anno 2002 le seguenti aliquote
I.C.I.:
a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
b) aliquota ridotta deI 5,3 per mille in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore
di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliare locate,
con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come
abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art.
4 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 convertito con modificazioni dalla
legge 24 ottobre 1996 n. 556;
c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone
fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle
unita' immobiliari e uso abitativo che siano state concesse in
locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma
3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
d) aliquota del 9 per mille; per le unita' immobiliari ad uso
abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2002 e per le quali
risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti
dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione; ad
esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti
all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da
persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato o discontinuo;
2. che l'applicazione delle aliquote ridotte del 2 per mille e 5,3
per mille rispettivamente a favore delle persone fisiche e giuridiche
soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari
ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto
tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n.
431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili ad uso abitativo e in favore delle persone fisiche
soggetti passivi per le unita' immobiliari locate, con contratto
registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
sia subordinata ad una dichiarazione di parte da presentarsi a cura
del soggetto passivo I.C.I., locatore dell'immobile, entro e non
oltre il 20 dicembre 2002, termine previsto per il pagamento della
rata di saldo;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4. di dare atto, che l'istituzione dell'aliquota ridotta e di quella
agevolata, di cui al primo dispositivo, avvengono nel rispetto del
gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente;
(Omissis).
1. di determinare (omissis) per l'anno 2002 le seguenti maggiori
detrazioni I.C.I.:
a) la maggiore detrazione di Euro 155,00 (L. 300.000) in favore
dei soggetti indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico
di cui al punto 1 lettere a) e b) della delibera consiliare n. 43 del
28 febbraio 2002;
b) maggiore detrazione di Euro 104,00 (L. 200.000) in favore dei
soggetti indicati nelle categorie di grave disagio economico di cui
al punto 2 lettere c) e d) della delibera consiliare n. 43 del 28
febbraio 2002;
2. di dare atto, che le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto
del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente;
3. (Omissis).
1. di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere a) e
b) i soggetti che versano in gravissimo disagio economico-sociale:
a) portatori di handicap grave (riconosciuti tali dalla
commissione di cui alla legge n. 104/1992), disabili con invalidita'
grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con
invalidita' civile grave o medio grave o comunque con invalidita'
superiore al 80%, grandi invalidi del lavoro (riconosciuti dalla
legge n. 1124/1965) e persone anziane non autosufficienti ai sensi
della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 214/1991 (o
aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta
situazione) riconosciuti tali alla data del 1 gennaio 2002 a
condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la
quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale
annesso garage e cantina) e con un reddito complessivo familiare
lordo riferito all'anno 2001 non superiore all'importo di
Euro 25.822,84 (L. 50.000.000) (comprese eventuali indennita' e
rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento, ed escluso
il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazion e e
dell'eventuale pertinenza);
b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la
maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto
macchina o cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si
riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese
eventuali indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di
accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si
chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,) non superiore a
Euro 8.005,08 (L. 15.500000) per la famiglia anagrafica composta da
un componente, incrementato di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni
componente in piu'.
2. di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e
d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale:
c) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o
gennaio 2002, essere possessori del solo immobile per il quale viene
richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage,
posto macchina o cantina, essere in condizione non lavorativa con un
reddito complessivo familiare lordo (comprese indennita' e rendite ad
esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito
del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza) riferito all'anno 2001 non superiore Euro 10.329,14
(L. 20.000.000 ) se unico componente la famiglia, incrementato di una
quota di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in piu';
nel caso uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data
del 1o gennaio 2002, lo stesso potra' utilizzare la maggiore
detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in
presenza di altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono
il requisito dell'eta';
d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli,
coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da
non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2002, in cui entrambi i
componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1o gennaio
2002 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese
indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento
ed escluso il reddito dei fabbricato per il quale si chiede la
detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2001, non
superiore a Euro 18.07,92 (L. 35.000.000);
Per reddito familiare lordo s'intende il reddito complessivo lordo,
comprensivo di indennita' e rendite, percepito da tutti i componenti
la famiglia anagrafica.
3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore
detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna proprieta' immobiliare nel territorio dello Stato e
all'estero;
b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione
non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
c) che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e'
subordinato alla condizione che i contribuenti presentino apposita
domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi
entro la data del 20 dicembre 2002 - termine per il versamento della
rata a saldo;
4. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per
l'abitazione principale spetti anche se iI soggetto passivo o un suo
familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno (di piccole
dimensioni), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita'
agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato
occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti
"orticelli").
5. di stabilire che "per i possessori della sola unita' immobiliare
debbono considerarsi altresi' i comodatari parenti di primo grado del
proprietario";
6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli
42 comma 2, lettera f) e 48,comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, la misura
delle maggiori detrazioni di cui al presente provvedimento viene
determinata con deliberazione della giunta comunale.
(Omissis).
02X00158;
Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
5,25 per mille per abitazione principale e pertinenze
all'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta), anche se
le stesse risultano distintamente iscritte in catasto (aliquota
agevolata);
7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).
2. di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di
Euro 103,29, per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00159;
Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato, il 1o
febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,
come modificato dall'art. 3 comma 53 e successive dalla legge 23
dicembre 1996 n. 662 nelle seguenti misure:
1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A,
con esclusione della categoria A/10:
a) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e loro
pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille;
concessi gratuitamente a parenti in linea retta entro il primo
grado per uso abitazione principale e loro pertinenze (box e
cantina), aliquota del 4,5 per mille;
locali con contratto stipulato ai sensi della legge 9 dicembre
1998 n. 431 art. 2 comma 3 e loro pertinenze (box e cantina),
aliquota del 4,5 per mille;
b) dati in affitto ad uso abitazione principale e loro
pertinenze (box e cantina), aliquota del 6 per mille;
2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A/10
- B - C - D - E
Utilizzati dal soggetto passivo o locati, aliquota del 6 per
mille.
3. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A -
B - C - D - E
Tenuti a disposizione o sfitti aliquota del 6,5 per mille.
4. Terreni agricoli ed aree fabbricabili, aliquota del 6 per
mille.
5. Detrazioni d'imposta per l'anno 2002:
a) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
b) e' ridotta di Euro 154,94 l'imposta dovuta per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con
nuclei familiari nel quale uno o piu'' componenti, anagraficamente
conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che
comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della
legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari
regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto
del Ministero della sanita' 25 luglio 1980, ovvero un grado di
invalidita' equipollente previsto e certificato a norma di diverse
disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi;
c) e' ridotta di Euro 154,94 l'imposta dovuta per unita'
immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo
con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito,
risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei
mesi;
Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5 - si applicano
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche'' agli alloggi regolarmente assegnati
dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) ex Istituti
autonomi per le case popolari.
(Omissis).
02X00160;
Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il
6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune e per gli
immobili categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti
all'abitazione principale;
b) 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad
attivita' artigianali commerciali ed industriali - categorie
catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel
caso in cui il soggetto passivo ci eserciti direttamente la propria
attivita';
c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i
terreni fabbricabili;
2. di confermare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o
disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (pari a L. 200.000)
e di dare altresi' atto che questa amministrazione non intende
avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione. (Omissis).
02X00161;
Il comune di MAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il
22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
" di approvare la normativa, e, per effetto, di determinare nella
misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della
legge 12 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e di determinare in Euro 103,30 la detrazione per
l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3
della legge n. 662/1996, non applicano le riduzioni o le elevazioni
previste dal comma 3 e considerato direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle
disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449".
(Omissis).
02X00162;
Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato, il
14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal
decreto legislativo n. 446/1997 ed apposito regolamento di
applicazione, di confermare, per l'anno 2002, la aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per
mille stabilita per l'anno 2001, con le seguenti diversificazioni:
riduzione dell'I.C.I. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto asclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'allineamento di immobili;
aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati
di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale;
2. di confermare, altresi' in Euro 103,29 il valore della detrazione
per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
02X00163;
Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il
30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione principale;
5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
2) di concedere, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000
fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i
soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini
dell'I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fina a
L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito annuale imponibile, ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti
del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini
I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare a L. 21.000.000
piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale
imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo
familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a
carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di
handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza
di persone anziane non atosufficienti con certificazione della
A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da
L. 1.600.000 a L. 2.500.000;
f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
ai punti precedenti.
Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte
le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9
anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.
Il beneficio dell'ulteriori detrazione e' subordinato alla condizione
che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita'
immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o
il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se
utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.
(Omissis).
02X00164;
Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il
31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente
modo:
aliquota base pari al 5 per mille con detrazione per l'unita'
adibita ad abitazione principale del soggetto pari a L. 200.000
(Euro 103,29);
aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero
di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici cosi' come previsto
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5;
agevolazioni: di aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 2
del decreto legislativo n. 504/1992 come previsto dall'art. 58, comma
3 del decreto legislativo n. 446/1997 fino alla concorrenza
dell'imposta dovuta sulle abitazioni principali di categoria
catastale A2/A3/A4/A6 e le loro pertinenze identificate in: una
unita' adibita a cantina (c2), possedute e occupate da:
nuclei familiari con presenza di persone con grado di invalidita'
superiore o uguale al 67%;
persone sole, residenti, con eta' superiore ai 65 anni,
proprietarie anche di una sola quota dell'unita' adibita ad
abitazione principale che non possiedano altre unita' immobiliari, ad
eccezione di fondi agricoli, aree fabbricabili o pertinenze
all'abitazione come sopra descritte;
famiglie in condizione economiche disagiate. La condizione di
disagio verra' accertata caso per caso, sulla scorta di criteri
oggettivi, su valutazione della giunta comunale mediante apposito
atto. (Omissis).
02X00165;
Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha
adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le abitazioni principali, gli altri
fabbricabili con una detrazione di Euro 103,29, per le abitazioni
principali;
4,5 per mille per il 2002 per le abitazioni ed altri fabbricati
ubicati all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni
Zornasco e Finero, al fine di incentivare interventi finalizzati al
recupero degli immobili stessi. (Omissis).
02X00166;
Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, pertanto, in attuazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002,
nella misura del 5 per mille;
2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 come sostituto della legge n. 662/1996 e
successive modificazioni, che la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale rimane fissata in Euro 103,29
rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
3. di dare atto, altresi', ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8,
che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
(Omissis).
02X00167;
Il comune di MALVITO (provincia di Cosenza) ha adottato,
l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 nella
misura del 5 per mille.
(Omissis).
02X00168;
Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per
l'anno 2002;
di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta per la prima casa
al 4,5 per mille;
di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di imposta pari a
Euro 154,93, relativamente all'abitazione principale. (Omissis).
02X00169;
Il comune di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato,
il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'I.C.I.
in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale nonche' in favore di anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai
sensi dell'art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di confermare nella misura del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti
immobili;
di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale nella misura massima di Euro 258,23 (in L. 500.000) nei
confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare e' percettore
di un reddito annuo non superiore ad Euro 28.822,84 (in lire 50
milioni) (imponibile I.R.PE.F.), quale risulta dal:
1. modello unico 2002 rigo n. 5;
2. modello CUD rigo n. 1;
3. modello 730/2002 rigo n. 6.
E ne faccia domanda al comune entro la data di effettuazione del
primo versamento o nel caso l'immobile venga acquisito nel 2o
semestre, entro la data del secondo ed unico versamento.
La domanda stessa dovra' essere compilata su modelli autocertificati
predisposti dal comune (allegato A) e messi a disposizione dei
contribuenti interessati in tempo utile. In caso di contitolarita',
la domanda potra' essere presentata congiuntamente dai titolari che
dovranno debitamente sottoscrivere la stessa.
Il soggetto passivo, in relazione alla domanda suddetta, si
autoliquidera' e precedera' ai dovuti versamenti operando la
detrazione di Euro 258,23 (in L. 500.000), se unico titolare, o, in
quota parte, se contitolare, sempre tenendo presente il periodo
temporale di destinazione. (Omissis).
02X00170;
Il comune di MARANO PRINCIPATO (provincia di Cosenza) ha
adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti
tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili - in questo comune per l'anno 2002:
1. aliquota: sei per mille;
2. detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta dovuta: Euro 103,29;
di dare atto che per abitazione principale s'intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
02X00171;
Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il
21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquote:
1. 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi per unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche
e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune di Maratea.
2. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado
ed affini entro il primo grado a condizione che questi ultimi la
destinino a loro abitazione principale.
3. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico dei possessori di:
a) aree edificabili;
b) immobili in aggiunta all'abitazione principale.
Detrazioni:
4. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale in 100,00 euro. Sono esclusi dal beneficio della
detrazione per l'abitazione principale gli immobili concessi in uso
gratuito ai parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado.
5. di determinare in 200,00 euro la detrazione per l'abitazione
principale e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a) Soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari,
su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta',
usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad
abitazione principale, con eventuali pertinenze.
b) Il reddito complessivo conseguito nell'anno 2001 dall'intero
nucleo familiare del soggetto passivo convivente e certificato
dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve
essere superiore a:
Euro 7.230,40 L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da una sola persona;
Euro 12.394,97 L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da due persone;
Euro 15,493,71 L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da tre persone;
Euro 17.559,53 L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da quattro persone;
Euro 18.592,45 L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da cinque persone;
Euro 19.625,36 L. 38.000,000 se il nucleo familiare e' composto
da sei persone;
Euro 20.658,28 L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da piu' di sei persone;
Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come
previsto dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel caso
di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, AS e
A9.
La detrazione va riportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare e adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
6. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle
agevolazioni di cui al precedente punto 2) debbono presentare
apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 20 dicembre
2002.
7. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle
agevolazioni di cui al precedente punto 5) debbono presentare
apposita istanza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002. I
contribuenti che acquisiscono la soggettivita' passiva dopo il
30 giugno 2002 debbono presentare la dichiarazione entro il
20 dicembre 2002. Il termine di presentazione delle richieste deve
considerarsi perentorio con conseguente decadenza del beneficio per
le dichiarazioni tardive.
(Omissis).
02X00172;
Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato,
il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di mantenere, per l'anno 2002, il doppio regime di aliquote
I.C.I., e determinare le misure come segue:
aliquota del 4 per mille in favore di:
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
unita' immobiliari beate con contratto annuale registrato ad un
soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione
principale;
anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in
strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da
loro posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto non risulti
locata;
soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in
comodato, con contatto registrato, a parenti ed affini fino al
secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;
pertinenze con categoria C6 (autorimesse) per non piu' di una
pertinenza per ciascuna abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per le categorie residuali degli altri
immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati
diversi da quelli sopra indicati, e delle aree fabbricabili;
2. di stabilire il regime di detrazioni per l'abitazione principale
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
Euro 258,23 per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione
principale, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro
diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito
imponibile inferiore a Euro 7.746,85 e non titolari di diritti reali,
anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati
accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi
comune essi siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte
in narrativa che si intendono integralmente riportate;
Euro 180,76 annue in tutte le altre ipotesi impositive;
3. con riferimento alla detrazione di Euro 258,23 di cui al
precedente punto 2), di disciplinare l'agevolazione disponendo che
gli aventi diritto provvedano al versamento della rata di acconto
commisurandola all'ordinaria detrazione di Euro 180.76 salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito
di presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili
a comprovare il diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi della vigente normativa.
(Omissis).
02X00173;
Il comune di MARINA GIOIOSA IONICA (provincia di Reggio Calabria)
ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) gia' vigente nell'anno 2001, come di seguito
indicate:
abitazione principale dei residenti: 6 per mille. (Omissis).
02X00145;
Il comune di MARMORA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 marzo
2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille.
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative
all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima
casa.
(Omissis).
02X00174;
Il comune di MARSAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6
per mille per tutti gli immobili;
di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella
misura di Euro 103,29.
(Omissis).
02X00175;
Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I.) sara'
applicata da questo Comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote:
a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 6 per
mille, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente
deliberazione;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo
comune, per l'unita' immobiliare e relative pertinenze direttamente
adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari e
relative pertinenze locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori.
2. stabilire, inoltre, che la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e' elevata a Euro 129,00 ed e' rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00176;
Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il
27 dicembre 2001 e il 13 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura del 4,5 per mille;
(Omissis)
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille (zero
per mille) a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui
al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da
applicarsi:
a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel
caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi,
spetta all'acquirente;
b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la
concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449/1997).
2. di stabilire per l'anno 2002, (omissis), le seguenti maggiori
detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di
seguito indicati:
a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il
proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del
comune:
importo detrazione Euro 154,94;
b) nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con
percentuale di invalidita' superiore al 50% nel caso in cui il
reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 2000,
risulti inferiore al seguente limite:
1. nucleo familiare composto da due persone, Euro 20.658,28;
2. per ogni persona in piu', Euro 6.713,94;
importo detrazione Euro 206,58.
c) persone componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali
oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una
pensione sociale o comunque d'importo annuale non superiore a Euro
4.028,36
importo detrazione Euro 154,94;
d) Nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto
disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente
all'anno di imposta.
importo detrazione Euro 154,94.
3. di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione
saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione
entro la data di pagamento del saldo dell'imposta comunale sugli
immobili.
(Omissis).
02X00177;
Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato, il
15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di provvedere l'aliquota ordinaria relativa alle aree fabbricabili
in misura pari al 6 per mille;
3. di confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli
altri immobili;
4. di confermare nella misura pari al 4,5 per mille l'aliquota sulle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo;
5. di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per i casi previsti
nell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.;
6. di confermare l'elevazione della detrazione I.C.I. per l'anno 2002
da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) per le
tipologie di contribuenti indicate nella richiamata deliberazione di
consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996, tenendo presente
l'adeguamento del limite di reddito indicato nella premessa pari a
Euro 12.762,43;
7. di confermare il termine del 20 dicembre dell'anno in corso per la
presentazione della richiesta di ulteriore detrazione, corredata
dalla documentazione probatoria, o della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
(Omissis).
02X00178;
Il comune di MASERADA SUL PIAVE (provincia di Treviso) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti
aliquote e le detrazioni:
a) aliquota ordinaria del 4,5 per mille;
b) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo
Euro 180,00 - e detrazione massima di Euro 260,00 - per 5 anni per
chi vorra' ristrutturare l'abitazione principale con un progetto di
restauro conservativo per gli immobili che rientrino nell'elenco
allegato alla variante sui centri storici, gia' approvata dal comune.
c) aliquota sulle case sfitte del 6 per mille con esclusione:
1. dell'unita' immobiliare in precedenza adibita ad abitazione
principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari o presso i propri
familiari;
2. dell'unita' immobiliare tenuta a disposizione del figlio che
si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei
lavori o entro un anno dalla data in cui risulta sfitta;
3. delle unita' immobiliari costruite per la vendita da
societa' immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di
due anni dalla data di ultimazione dei lavori.
(Omissis).
02X00179;
Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il
27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille,
quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale;
2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, della
durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che
effettuano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel
centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
3. di determinare, altresi', la detrazione Euro 103,29 spettante per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi
dell'art. 3, comma 55 punto 2, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
02X00180;
Il comune di MAZARA DEL VALLO (provincia di Trapani) ha adottato,
il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per il periodo d'imposta 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille per i soli immobiili
adibiti dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale ed
al 5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di fissare, a decorrere dall'inizio dei lavoratori e fino al
31 dicembre del secondo periodo d'imposta successivo, l'aliquota
agevolata dell'I.C.I. nella misura dell'1 per mille, a favore di
proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita'
immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti. L'aliquota agevolata non puo' essere applicata per i
lavori iniziati entro il 31 dicembre 2001;
3. di stabilire che il contribuente che intende usufruire
dell'aliquota I.C.I. agevolata deve presentare al settore tributi,
entro sei mesi dall'inizio degli interventi, apposita comunicazione
contenente i data identificativi del soggetto titolare del diritto
reale sull'immobile ed i dati catastali identificativi dell'immobile
oggetto degli interventi di cui al punto 2) del dispositivo.
(Omissis).
02X00181;
Il comune di MAZZARRA' S. ANDREA (provincia di Messina) ha
adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
02X00182;
Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutte le unita'
immobiliari a qualsiasi uso adibite;
b) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari (alloggi)
adibite ad uso abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione
principale;
c) aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati
(sfitti);
2. di dare atto che la determinazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 e' confermato in Euro 103,29;
3. di confermare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da
Euro 103,29 a Euro 129,11 per le sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili
soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso
e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) persone asistite dal servizio sociale comunale nei modi
previsti dalla legge;
b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da
lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi
annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito
vanno aggiunte Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare);
c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente
con reddito non superiore a Euro 18.209,72 per i nuclei con una
persona, 23.898,53 con due, 29.588,85 con tre, per ogni ulteriore
componente si aggiungono 2.844,64 (L.R. n. 49/1993 - art. 23
modificato con l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge
regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale
n. 1406 del 15 maggio 1998). (Omissis).
02X00183;
Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 13
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
1) aliquota del 4 per mille:
a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
2) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale e per le abitazioni non locate;
3) dall'aliquota dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza del suo ammontare: L. 300.000 (Euro 154,94) rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla
famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di
handicap in situazione di gravita' nella misura del 100% (art. 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104), quando il disabile e'
fiscalmente a carico, sono detratte dall'imposta dovuta: L. 500.000
(Euro 258,23) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae la destinazione. (Omissis).
02X00184;
Il comune di MELITO DI PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria)
ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per gli
immobili adibiti ad abitazione principale, da applicare l'aliquota
del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
di confermare, altresi', per l'anno 2002 l'aliquota ridotta nella
misura del 4 per mille nei seguenti casi:
a) immobile concesso in uso gratuito (comodato) al figlio/a
conigato/a residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla
detrazione per abitazione principale);
b) immobile che abbia subito interventi di recupero consistenti
in attivita' edili di completamento dei rustici comprensivo del
decoro esterno. Tale agevolazionie e' applicabile per i lavori che
abbiano inizio e siano ultimati entro l'anno 2002;
c) immobile che abbia subito interventi di ornato e di decoro
delle facciate. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che
abbiano avuto inizio e siano ultimati entro l'anno 2002;
per avere diritto alla agevolazione di cui ai punti b) e c) sara'
necessario dimostrare, mediante asibizione della documentazione, che
durante il periodo interessato il contribuente era in possesso di
licenza edilizia rilasciata dal comune od aveva effettuato al comune
la comunicazione di inizio attivita';
di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 200.000
(Euro 103,29) nei confronti del proprietario, usufruttuario o
titolare di altro diritto reale sull'immobile adibito effettivamente
ad abitazione principale;
di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 300.000
(Euro 154,94):
pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. non superiore
a 10.000.000 (Euro 5.164,57);
qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di
handicap. In tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap
non dovra' possedere redditi imponibili I.R.PE.F. superiori ai
50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore. (Omissis).
02X00185;
Il comune di MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale, e nella misura del 6 per mille per gli immobili posseduti
in aggiunta all'abitazione principale (c.d. secondo case);
2. di dare atto che le nuove aliquote si applicheranno a far data dal
1o gennaio 2002. (Omissis).
02X00186;
Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella
misura del 4,75 per mille.
(Omissis).
02X00187;
Il comune di MERANO (Meran) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, cosi'
come definite nel vigente regolamento I.C.I., adottato con
deliberazione del consiglio comunale n. 7 dd. 26 gennaio 1999 (e
successive modifiche) e gli immobili (appartenenti) affittati in base
agli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini ed
associazioni dei proprietari immobiliari previsti dalla legge
n 431/1998;
4,8 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le
rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con
la presente deliberazione una apposita aliquota;
7 per mille per:
a) gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa"
(comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all'abitazione
principale dei soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico
delle leggi regionale concernenti la disciplina dell'imposta di
soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni
all'anno;
c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni),
esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che
abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e
per la propria famiglia anagrafica;
9 per mille per alloggi sfitti per i quali non risultino
registrati contratti registrati contratti di locazione da almeno due
anni, ai sensi della legge n. 431/1998;
2. di mantenere la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo in 450.000 lire, ovvero
232,41 euro;
3. di ritenere, al fine dell'applicazione delle citate misure
tributarie, comunque validi i dati rilevati all'anagrafe comunale.
(Omissis).
02X00188;
Il comune di MERLINO (provincia di Lodi) ha adottato, il
23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria, 7 per mille;
2. aliquota per abitazione principale e sue pertinenze, 6 per mille;
3. aliquota per terreni agricoli, 6 per mille;
4. aliquota per aree fabbricabili, 7 per mille;
di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari
a Euro 103,29. (Omissis).
02X00189;
Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato, il 1o
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del
5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni;
2) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
3) di non avvalersi della facolta' di applicare, aliquota
diversificata e le riduzioni e detrazione d'imposta previste
rispettivamente dall'art. 6, comma 2 e dell'art. 3, comma 56 della
stessa legge finanziaria;
(Omissis).
02X00190;
Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
di confermare che la detrazione per la prima casa di lire 200.000.
(Omissis).
02X00191;
Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 2002:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, nonche' quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:
6,5 per mille;
2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per
mille;
4) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e
organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni;
4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 7 per mille;
5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille.
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per i seguenti soggetti passivi d'imposta:
portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del
5 febbraio 1995;
invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' 100%;
invalidi di guerra con percentuale di invalidita' 100%,
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,
L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono
presentare al comune, entro il termine di versamento della prima rata
dell'imposta (30 giugno 2002), la domanda tendente ad ottenere
la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria
attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei
soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
02X00192;
Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania)
ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, per l'anno 2002, la proposta dell'amministrazione
comunale avente per oggetto la determinazione dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
02X00193;
Il comune di MINERVINO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato,
il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Imposta comunale sugli immobili, segnalazione aliquote, riduzioni,
maggiori detrazioni, anno 2002 (Omissis).
=====================================================================
N. Ordine (1)|(2)| Riferita al (3) |Aliquota anno 2002 (4)
=====================================================================
1 | - |Ordinaria | 6
---------------------------------------------------------------------
2 | - |Abitazione principale | -
---------------------------------------------------------------------
| |Abitazione principale |
| |anziani o disabili, art. 3, |
| |comma 56, legge 23 dicembre |
3 | - |1996, n. 662 | -
---------------------------------------------------------------------
| |Abitazioni locate utilizzate|
| |come abitazione principale, |
| |art. 4, comma 1, legge |
4 | - |24 ottobre 1996, n. 556 | -
---------------------------------------------------------------------
5 | - |Alloggi non locati * | -
---------------------------------------------------------------------
6 | - |Aree fabbricabili | -
Alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi, non adibiti ad
abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione e/o
utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono
esclusi i fabbricati utilizzati da parenti fino al primo grado
(figli, genitori che risultano ivi residenti). detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,29.
Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova
applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione
principale dal socio assegnatario, entro il limite, avviamente,
dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
Alla detrazione di L. 200.000 annue hanno diritto anche gli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio
regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio e'
stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo
I.C.I., per la detrazione competente solo per gli alloggi,
regolarmente assegnati in locazione, per i quali obbligato al
pagamento dell'I.C.I. e' l'Istituto stesso.
02X00194;
Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2002, nella misura dell'anno 2001,
l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il prospetto che segue:
=====================================================================
Tipologia degli immobili | Aliquote
=====================================================================
Aliquota ordinaria |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale |5,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Edifici non locati o sfitti (si considerano quegli |
immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti |
volontariamente alla locazione) |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi |
nella predetta categoria gli immobili posseduti come |
residenze secondarie) |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota agevolata A favore di proprietari che eseguano|
interventi volti alla realizzazione di nuovi |
stabilimenti produttivi (industriali o artigianali) | 1 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota agevolta del A favore di proprietari che |
eseguano interventi volti al recupero di unita' |
immobiliari inagibili o inabitabili | 2 per mille
Tali aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori.
Di confermare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta
come da prospetto che segue:
abitazione principale - detrazione d'imposta Euro 103,29
(L. 200.000).
(Omissis).
02X00195;
Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha
adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
Confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale
sugli immobili stabiliti nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00196;
Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il
17 dicembre 2001 e l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis) per l'anno 2002, le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
=====================================================================
Aliquota ordinaria |6 per mille|
=====================================================================
| |L'aliquota si applica
| |unicamente all'abitazione
| |principale, come definita
| |dall'art. 8, comma 2, del
| |decreto legislativo n.
| |504/1992 e dell'art. 5-bis
Aliquota ridotta per | |del regolamento comunale per
abitazione principale |5 per mille|l'applicazione dell'I.C.I.
---------------------------------------------------------------------
| |Si applica alle abitazioni
| |residenziali locate ai sensi
| |della legge n. 431/1998,
Aliquota ridotta per | |come previsto dall'art. 2,
abitazioni locate ai sensi | |comma 4, della medesima
della legge n. 431/1998 |0 per mille|legge.
---------------------------------------------------------------------
| |Si applica alle abitazioni
| |residenziali sfitte, con le
| |modalita' previste
| |dall'art. 3, comma 9, del
| |vigente regolamento comunale
Aliquota maggiorata per | |per l'applicazione
abitazioni sfitte |7 per mille|dell'I.C.I.
---------------------------------------------------------------------
| |Si applica agli immobili non
| |locati per i quali non
| |risultano essere stati
Aliquota maggiorata per | |registrati contratti di
abitazioni sfitte da almeno | |locazione da almeno due
due anni |9 per mille|anni.
1. di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti
detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
c) in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale,
applicabile secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 3 del
decreto legislativo n. 504/1992, e dall'art. 3 del vigente
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
d) di elevare a Euro 155,00 la detrazione per abitazione
principale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si
protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi
di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992:
Invalidi: qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente
con grado di invalidita' non inferiore al 74% come risulta dal
certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non
sia superiore a L. 22.847.000 (pari ad Euro 11.800,00) (limite
stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 880 del 6 aprile 2001
ai fini della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996).
Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale
reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di
accompagnamento, una detrazione di L. 1.000.000 (pari ad Euro 516,00)
per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero
di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del
nucleo e' ridotto di lire un milione (pari ad Euro 516,00) per ogni
componente oltre i due, sino ad un massimo di sei milioni di lire
(pari ad Euro 3.099,00). La riduzione non si applica per i figli a
carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'art. 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da
lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che
risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente
oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.
Minimo vitale: qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o
inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al regolamento
per l'assistenza economica, approvato con deliberazione di C.C. n.
115 del 25 settembre 1998, successivamente modificata con
deliberazione di C.C. n. 101 del 28 luglio 1999 - entrambe esecutive
- debitamente aggiornati, per l'anno 2002, dal competente servizio;
sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A
classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;
2. di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle
maggiori detrazioni di cui al precedente punto, lett. b), i seguenti
obblighi:
indicazione nell'apposito spazio del bollettino di versamento
"detrazione per abitazione principaleº" della maggior detrazione;
presentazione di apposita richiesta, sotto forma di
autocertificazione, attestante la posizione, sia del soggetto passivo
che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali
sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione
complessiva dei redditi prodotti nell'anno precedente; tale
dichiarazione dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il
medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente.
(Omissis).
02X00197;
Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il
5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.1. differenziata e
precisamente:
nella misura del 4 per miIle per:
a) l'abitazione principale;
b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in
comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo
grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita
istanza documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio
tributi;
c) per le abitazioni locate a studenti residenti fuori
provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche
ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comununi
della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi
d'imposta presentino all'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre di
ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti:
contratto di affitto registrato; certificato di iscrizione nell'anno
scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato
di residenza dello studente;
nella misura del 5 per mille:
a) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori
agricoli e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche
iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge n. 9/1963
e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia
e malattia); a condizione che il possesso di tali requisiti risulti
comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre
il 31 dicembre di ciascun anno di richieste opportunamente
documentate;
b) immobili ricompresi in zona "F";
nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. elevare, sempre per l'anno d'imposta 2002, la detrazione per
l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 in via ordinaria:
1. a Euro 258,00 limitatamente ai contribuenti in possesso
contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici:
a) titolari per l'anno d'imposta 2001 quale unico reddito o di
pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.;
c) proprietari o titolari di altro diritto reale su un unico
immobile destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale
non sia superiore a Euro 774,00; a condizione che il possesso di tali
requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi
entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta
opportunamente documentata;
2. a Euro 206,00 per le abitazioni locate a studenti residenti
fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita'
pubbliche ubicate nel territorio sia di questo comune che di altri
comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi
d'imposta presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre di
ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti:
contratto di affitto registrato; certificato di iscrizione all'anno
scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato
di residenza dello studente.
(Omissis).
02X00198;
Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha
adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare, per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da
applicare a tutti gli immobili.
2. confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione d'imposta
prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n.
662/1996, per le abitazioni principali, pari a Euro 103,29.
3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis).
02X00199;
Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale
sugli immobili del comune di Mombello Monferrato con effetto dal 1o
gennaio 2002, l'aliquota unica del 5,5 per mille;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00200;
Il comune di MONASTIER DI TREVISO (provincia di Treviso) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di confermare, per il periodo di imposta 2002, le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili applicate nelle seguenti misure:
a) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale e per i fabbricati produttivi, diversi dalle
abitazioni e relative pertinenze, e commerciali (categoria D, negozi,
laboratori, magazzini, garage, uffici ecc..) comprese le relative
pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
b) del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione locata, a disposizione o strumentali alle attivita'
produttive, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle
unita' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto
a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la
propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia
effettiva, stabile dimora;
c) del 6 per mille per gli alloggi non locati, compresi quelli
posseduti da imprese e non venduti, intendendo per alloggi non locati
le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di
locazione da almeno due anni. I due anni vengono computati come
segue:
per l'alloggio di nuova costruzione a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;
per gli altri alloggi a partire dalla data di acquisto o dalla
fine della precedente locazione;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro
140,00 dando atto che se la stessa trova capienza nell'imposta dovuta
per l'abitazione principale potra' essere computata, per la parte
residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite
ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale nella misura di Euro 258,00 (anziche' Euro 140,00) a
favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i
seguenti requisiti:
a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o
abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione
principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino
ecc., anche se aventi diversa partita catastale;
b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo,
inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima
abitazione, non possiedano:
1. beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al
valore catastale rivalutato);
2. titoli di credito sia pubblico che privato;
3. disponibilita' in denaro.
che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione
principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di
ammontare superiore a Euro 104.000,00;
c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo
familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone
coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 2001, rientri
in tali limiti:
Limiti di reddito una persona - Euro 7.960,00
due persone - Euro 12.200,00,
per ogni ulteriore familiare convivente e fiscalmente a carico il
limite viene incrementato di Euro 1.595,00;
d) i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
del 1o gennaio 2002; qualora il contribuente acquisisca nel corso del
2002 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti
dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;
4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei
componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso:
redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo
degli oneri deducibili);
pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
pensioni privilegiate;
pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero
dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
pensioni sociali;
pensioni estere;
rendite infortunistiche INAIL;
rendite da capitali mobili o immobili;
rendite di qualsiasi natura;
redditi erogati a titolo risarcitorio;
5. di stabilire che per usufruire della detrazione di Euro 258,00 il
contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo
a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le
condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della
domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 2002;
7. di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di Euro
258,00 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8,
A/9.
(Omissis).
02X00201;
Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha
adottato, il 15 e 22 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille;
(Omissis).
1. che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del passivo, si detraggono fino a concorrenza
del suo ammontare Euro 113,62.
(Omissis).
02X00202;
Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il
21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale sono le seguenti:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota
5,5 per mille;
b) immobili diversi dall'abitazione principale aliquota 6,5 per
mille;
c) detrazione sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale Euro 103,29.
(Omissis).
02X00203;
|
| Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
confermare per l'anno 2002, (Omissis), le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non
ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi
dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche,
soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre
fattispecie di immobili;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis).
02X00204;
Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I. da
applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con
detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;
(Omissis).
3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra presa
in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;
4. di dare atto che verra' considerata, ai fini della detrazione,
prima casa, anche quella di proprieta' di persone non residenti che
autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso
istituti o case di riposo site in altri comuni o che risultino
portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992
e per tale motivo ricoverate in strutture, tali fabbricati devono
pertanto risultare sfitti ed a disposizione.
(Omissis).
02X00205;
Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il
27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
La giunta comunale con atto n. 25 del 27 febbraio 2002 delibera di
confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per
mille, con la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00206;
Il comune di MONTECOPIOLO (provincia di Pesaro-Urbino) ha
adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili nella misura deI 6 per mille per tutti gli immobili ad
eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti;
2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti, nella
misura del 4,5 per mille.
(Omissis).
02X00207;
Il comune di MONTELEONE D'ORVIETO (provincia di Terni) ha
adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune e precisamente
nella misura del 6 per mille, con le seguenti agevolazioni a
decorerre dal 1o gennaio 2002:
per le sedi di nuove attivita' commerciali ed artigianali e sedi
di attivita' gia' esistenti ubicate all'interno del centro storico
del capoluogo (Porta Nord, Porta Sud, Torrione) l'aliquota I.C.I., e'
ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille;
per le sedi di nuove attivita' commerciali, artigianali ed
industriali ubicate nella restante parte del territorio comunale
l'aliquota 1o gennaio e' ridotta dal 6 per mille alla misura minima
del 4 per mille per i primi 5 anni di esercizio dell'attivita' a
partire dal completamento della sede;
di applicare la detrazione per la prima casa nella misura di
L. 200.000.
(Omissis).
02X00208;
Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato,
il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2002 le aliquote ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con
decreto-legge 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella
misura seguente:
1. aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuale;
2. per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del
vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille punti
percentuale.
(Omissis).
02X00209;
Il comune di MONTELPARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
delibera di determinare, (Omissis) nella misura seguente:
abitazione principale con relative pertinenze 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille.
La detrazione I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis).
02X00210;
Il comune di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
(omissis) ... di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.
nella seguente misura:
6 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e sue
pertinenze, con applicazione della detrazione di Euro 103,29;
6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale ... (omissis).
(Omissis).
02X00211;
Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il
18 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) prima casa: 5,3 per mille;
b) altri immobili (aliquota ordinaria): 6 per mille;
c) immobili ad uso abitativo locati per i quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione di tipo concordato, art. 2
legge n. 431/1998: 7 per mille;
d) immobili ad uso abitativo non locati o tenuti a disposizione in
aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2
legge n. 431/1998): 8 per mille;
e) unita' immobiliari ad uso abitativo concessi in locazione a titolo
di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 legge
n. 431/1998), l'aliquota viene determinata, a richiesta
dell'interessato, nella misura del 5,3 per mille su presentazione
della copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la
differenza;
f) detrazione per la prima casa coma da normativa vigente
Euro 103,29.
(Omissis).
di stabilire a norma del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 3
comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come integrata dall'art. 3
del D.L. 7 marzo 1997 n. 58 che per l'anno 2002 e' confermata
l'ulteriore detrazione per i proprietari prima casa pari Euro 180,76
(L. 350.000) nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
A) essere pensionati;
B) essere proprietari di prima ed unica abitazione accatastata
con cat. A/2, A/3, A/4/, A/5 ed eventuale terreno agricolo non
superiore a mq. 1000;
C) avere un reddito annuo non superiore a Euro 7.488,63
(L. 14.500.000) per un nucleo familiare composto da una sola persona
o non superiore a Euro 9.915,97 (L. 19.200.000) per nuclei di due o
piu' persone;
(Omissis).
02X00212;
Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato, il
19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica del 6 per mille.
di non operare diversificazioni dal regime base stabilito della
leggi.
(Omissis).
02X00213;
Il comune di MONTESCUDAIO (provincia di Pisa) ha adottato, il
14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'applicazione dell'ICI nel 2002, le seguenti
aliquote vigenti, come determinate con deliberazione di G.C. n. 20
dell 11 febbraio 1997:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 5 per mille.
2. di confermare in Euro 118,79 la detrazione fissa d'imposta
applicabile all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
con le modalita' e limiti previsti dalla vigente normativa in
materia;
(Omissis).
02X00214;
Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il
29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti
gli immobili;
di determinare in Euro 129,11 (pari a L. 250.000) l'importo della
detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00215;
Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato,
il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura gia'
stabilita per l'anno 2001, determinando quindi l'aliquota nella
misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente residente nel comune di Monticello Brianza;
b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli
o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge
ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora
abituale e continuativa quali residenti nel comune di Monticello
Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione
all'ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano
variazioni in data successiva) e comprovino che sono nelle predette
condizioni;
d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a
soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a
condizione che presentino apposita autocertificazione entro il
30 giugno di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre,
qualora vi siano variazioni in data successiva);
2. di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura
del 5,9 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite
nell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 59 del
d.lgs. n. 446/1997;
3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 7
per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti
abitazione principale del proprietario e non locate;
b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1
(negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
c) unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza
degli immobili indicati al precedente punto b);
4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
4,6 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese
nei commi precedenti.
5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale e le
relative pertinenze, solo per la parte di essa che non trova totale
capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, viene
confermata in Euro 103,29, fino alla concorrenza dell'ammontare
dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si
verifica la destinazione di abitazione principale. Tra le unita'
immobiliari equiparate ad abitazione principale, sono soggette alla
detrazione le seguenti:
a) unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai
figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge
ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora
abituale e continuativa, quali residenti nel comune di Monticello
Brianza;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione
che non risultino locate.
(Omissis).
02X00216;
Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gravanti sugli
immobili nelle misure sotto specificate:
aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti
gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive
lettere:
aliquota del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti
che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art.
5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del vigente regolamento
I.C.I. nonche' per le pertinenze delle abitazioni pnncipali che
rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento
dell'imposta:
aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non
locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le
abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato
nelle forme di legge e regolarmente registrato);
2. di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00
annue;
3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui
in premessa, l'elevazione della detrazione da Euro 130,00 a
Euro 175,00 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione
principale per l'anno 2002, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione
dell'art. 3 del D.L., 11 marzo 1997 n. 50 e di stabilire che tale
agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi,
previa produzione della documentazione riportata in premessa;
4. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue
pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e
scoperti, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia
coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e
l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del
diritto di godimento.
(Omissis).
02X00217;
Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato, il 28
gennaio 2002 e 26 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002:
a) l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille
da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di
cui alle successive lettere b), c) e d);
b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a
favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Monza per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze
cosi' come definite dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per
la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille
per le unita' immobiliari di cui all'art. 3 del vigente regolamento
comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille
per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
e) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa
sara' di 103,291 euro salvo i casi previsti con apposito
provvedimento.
(Omissis).
1. di aumentare a Euro 155,00 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per
l'anno 2002 subordinandone la concessione all'applicazione dei
criteri contenuti nell'apposito regolamento che fa parte integrante
del presente provvedimento.
(Omissis).
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA
MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Limite della detrazione 155 euro
Categorie oggetto di agevolazione
Condizioni:
A - Limiti di reddito
B - Possesso beni immobili
A reddito:
Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F.
dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare;
reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2002
(dichiarazione dei redditi anno 2001).
=====================================================================
| Reddito annuo determinato come sopra
Componenti il nucleo familiare| euro
=====================================================================
Una persona.... | 9.300
---------------------------------------------------------------------
Due persone.... | 13.430
---------------------------------------------------------------------
Tre persone.... | 14.980
---------------------------------------------------------------------
Quattro persone.... | 16.530
---------------------------------------------------------------------
Cinque persone.... | 19.110
---------------------------------------------------------------------
Sei persone.... | 21.700
---------------------------------------------------------------------
oltre le sei persone.... | 24.280
B Possesso beni immobili:
Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non
devono possedere:
a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri
immobili siti su tutto il territorio nazionale.
immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle
categorie:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Disposizioni generali
I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione
dovranno:
possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A e B;
inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4
legge n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni tramite
raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune
di Monza, entro l'anno di competenza del tributo.
Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di
domandaautocertificazione eventualmente utilizzabile dagli
interessati.
I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini
possono al momento del pagamento delle rate ICI, gia' tenere conto
della detrazione richiesta.
L'Amministrazione peraltro si riserva la facolta' di richiedere la
documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.
(Omissis).
02X00218;
Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota unica per la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del
5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso
adibite;
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 e' riconfermata in L. 200.000.
3. di confermare per l'anno 2002, un aumento della detrazione da
L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili
soggetti ad I.C.I., sempre che, l'abitazione posseduta non sia di
lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi
previsti dalla legge;
b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da
lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui,
per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno
aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo
famigliare);
c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente
con reddito non superiore a L. 35.257.000 (L.R. n. 49/1993 - art. 23
modificato con l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32 L.R. n.
10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n.1406 del 15
maggio 1998) per i nuclei con una persona, 46,274.000 con due,
57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono
5.508.000.
(Omissis).
02X00219;
Il comune di MORENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
abitazione principale e pertinenze: 5 per mille;
tutti gli altri immobili: 6 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis).
02X00220;
Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota 5,5 per mille per abitazioni principali:
detrazione Euro 103,30 per abitazioni principali;
maggiore detrazione Euro 154.95 per particolari categorie di
contribuenti, cosi' come stabilito con atto C.C. n. 66/1999.
b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
02X00221;
Il comune di MOSSA (provincia di Gorizia) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti aliquote
differenziate per l'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unita'
immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate al punto
seguente;
b) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata avra' la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ed e
limitata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi.
2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
a) Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
b) Euro 206, 58. (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia
percepito nell'anno precedente, a quello a cui si riferisce
l'imposta, un reddito complessivo imponibile all'I.R.P.E.F. pari o
inferiore alla pensione annua integrata al minimo corrisposta
dall'I.N.P.S., con esclusione del reddito relativo all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta, attestante
il possesso dei requisiti richiesti.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento
comunale dell'I.C.I., la detrazione prevista al precedente punto a)
si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal
possessore ai suoi familiari, sino al secondo grado di parentela,
subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta.
4. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a
condizione che gli stessi non risultino locati.
(Omissis).
02X00222;
Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato,
il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili.
2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00223;
Il comune di MOTTA S. ANASTASIA (provincia di Catania) ha
adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.l. (imposta comunale
sugli immobili) come segue:
abitazione principale: 4 per mille;
altre unita' immobiliari: 6 per mille;
fabbricati classificati catastalmente nel gruppo "D": 6,2 per
mille;
abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille.
di fissare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di
Euro 154,94 (L. 300.000).
(Omissis).
02X00224;
Il comune di MOZZATE (provincia di Como) ha adottato, il
10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di prendere atto che, per l'anno 2002 la giunta comunale ha
determinato le seguenti aliquote I.C.I:
5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria applicata dal comune di
Mozzate;
4 per mille l'aliquota agevolata per l'abitazione principale;
7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili sfitti;
2,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili
inagibili;
zero per mille l'aliquota da applicare agli immobili di cui
all'art. 18, comma 3, del regolamento.
Cosi' riportate nel seguente prospetto:
=====================================================================
Tipologia di immobile| Aliquota | Note
=====================================================================
| |Non e' prevista alcuna tipologia
Terreni agricoli | 5 per mille |particolare
---------------------------------------------------------------------
| |Non e' prevista alcuna tipologia
Aree fabbricabili | 5 per mille |particolare
---------------------------------------------------------------------
| |E' prevista la detrazione
| |ordinaria di L. 200.000. In
Abitazioni principali| 4 per mille |alcuni casi di L. 500.000
---------------------------------------------------------------------
| |Se sfitti 7 per mille. Se a
| |contratti con affitti concordati
Altri fabbricati | 5 per mille |zero per mille
---------------------------------------------------------------------
| |Aliquota agevolata per i
| |proprietari che eseguono
Fabbricati inagibili |2,5 per mille|interventi di recupero
Art. 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione
principale ed in L. 500.000 quella per i seguenti soggetti:
"I nuclei familiari il cui reddito sia inferiore o pari alle
prime tre fasce di reddito previste nella tabella per il minimo
vitale approvata per l'anno 2002.";
"I nuclei familiari con presenza di persone disabili con
un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 76%, il cui reddito
sia inferiore o pari alle prime cinque fasce di reddito previste
nella tabella per il minimo vitale approvata per l'anno 2002.".
(Omissis).
02X00225;
Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il
30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
per abitazione principale: 4 per mille;
per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;
detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,291.
(Omissis).
02X00226;
Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) stabilire, omissis, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze;
del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette
ad imposta;
2) confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni dell'imposta,
gia' deliberate per l'anno 2001:
Euro 123,95 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale da soggetti passivi indicati all'art. 4, comma 2, del
vigente regolamento comunale I.C.I.;
Euro 103,29 per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale; (Omissis).
1. oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi'
abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage,
cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicante nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale,
ancorche' distintamente descritte in catasto, a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto
l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di
detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo
della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle
pertinenze continua ad essere affettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro
il primo grado o collaterale entro il secondo grado, e da questi
utilizzata come abitazione principale, a condizione che detti parenti
non siano possessori di abitazione sull'intero territorio nazionale;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
Per usufruire dell'agevolazione della detrazione, il soggetto
richiedente deve presentare all'ufficio tributi del comune, nel mese
di gennaio di ogni anno, apposita comunicazione e documentazione
circa il diritto all'agevolazione stessa nell'anno precedente.
2. Sono accordate inoltre le seguenti agevolazioni: elevazione della
detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in favore dello I.A.C.P., e dei soggetti
passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo
economico popolare; in favore dei soggetti passivi in situazione di
particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare
annuo, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 7.000.000.
L'ammontare di detta detrazione dall'imposta viene annualmente
stabilito con la detrazione di determinazione dell'aliquota I.C.I.,
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il predetto limite di reddito di L. 7.000.000 per i soggetti passivi
in situazione di particolare disagio economico e sociale viene
elevato:
di L. 2.500.000 in presenza di coniuge convivente;
di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente.
Fissazione dei seguenti criteri per la determinazione del reddito:
per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di
entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in
particolare:
reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia,
comprensivo di trattamenti di famiglia;
reddito di lavoro autonomo;
reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi
genere;
assegno di accompagnamento;
reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di
abitazione) quale affitti di case e terreni;
prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.
Non devono essere considerate le prestazioni con specifica
destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di
lavoro, ecc.), assegni di studio univeresitario o provvidenze
analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate
comunque disponibili per il nucleo.
I soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita
richiesta all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno di ogni
anno, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis).
02X00227;
Il comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato,
il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare, per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta
comunale sugli immobili diversificandole come appresso:
aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo dell'imposta;
aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore
ai tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di
immobili;
aumentare per l'anno 2002 la detrazione spettante per gli
immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000, pari a Euro
103,30 L. 300.000, pari ad Euro 154,94, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulta locata. (Omissis).
02X00228;
Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio
2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 7 per
mille;
3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per
mille per l'abitazione principale e delle sue pertinenze, nelle
limitazioni previste dal regolamento comunale, intesa nel senso di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
4. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione
principale del contribuente e' pari a Euro 103,30; (Omissis).
02X00229;
Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
(Omissis).
02X00230;
Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato,
il 26 febbraio 2002 e il 28 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria al 7 per mille;
b) aliquota al 6,5 per mille, inferiore dello 0,5 per mille rispetto
a quella ordinaria, per gli immobili tenuti in fitto;
c) aliquota al 5,5 per mille per le abitazioni principali e per le
categorie catastali C2, C6 e C7;
d) la detrazione per l'abitazione principale e' stata stabilita in
Euro 103,29;
e) per le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare un parente
fino al secondo grado con un'invalidita' del 100% e indennita' di
accompagnamento, la cui rendita catastale dell'abitazione principale
non superi Euro 619,75, la detrazione per l'abitazione principale e'
stata stabilita in Euro 154,94
(Omissis).
02X00231;
Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente
modo:
a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale - o considerate tali - e le sue pertinenze, come previsto
dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi
residenti nel comune;
b) 5,6 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini
dell'I.C.I.
2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L.
200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3
deI d.lgs n. 504/1992, ai fini del pagamento I.C.I. per l'anno 2002 a
favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) sono individuate le seguenti categorie:
1. il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al
1o gennaio 2002 il sessantesimo anno di eta' e il cui nucleo
familiare non produca un reddito complessivo superiore a L.
30.000.000 lordi riferito all'anno 2001, reddito derivante unicamente
dal percepimento di pensioni;
2. il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che
alla data dall' 1o gennaio 2002 si trovi in condizione non lavorativa
e che comunque mantenga lo "status di disoccupato" alla data del
31 maggio;
3. il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle
precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni
di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
B) la detrazione di cui trattasi deve comunque essere rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale;
C) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta'
del nucleo flimiliare al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui detta
unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i
componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta'
alcuna altra unita' immobiliare;
D) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di
cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma
dell'autocertificazione prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, contenente:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
l'ammontare del reddito lordo percepito nel 2001;
il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto C).
La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, a pena di
decadenza, entro e non oltre il termine stabilito per legge per la
presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione
di variazione I.C.I. alla segreteria del comune di Orsenigo mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al
predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera
tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini,
potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva comunque di richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal
d.lgs n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria
competente
(Omissis).
3. di prendere atto che dall'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 4-bis del vigente Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, come integrato con
deliberarazione consiliare n. 55/22.12.99, i versamenti dovranno
avvenire esclusivamente:
1) tramite il servizio postale - sul c/c postale intestato al
Comune di Orsenigo servizio tesoreria ICI n. 13705256 - o in
alternativa direttamente presso la Tesoreria comunale tramite i
predisposti bollettini. I modelli di versamento da utilizzare
dovranno essere quelli approvati con decreto ministeriale 12 maggio
1993.
4. di prendere atto delle modifiche regolamentari dell'anno d'imposta
2001 approvate con atto consiliare n. 52 del 13 ottobre 2000 ai sensi
dell'art. 59 lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, per considerare abitazione principale, con conseguente
applicazione dell'aliquota agevolata quella concessa a parenti e
affini entro il 2o grado;
(Omissis).
02X00232;
Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
c) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicarsi nel territorio del comune di Osmate per l'anno 2002, nella
misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
abitazione principale, fabbricati equiparati e relative
pertinenze: aliquota 5 per mille;
d) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
prevista nela misura di Euro 103,29. La suddetta detrazione e'
elevata a Euro 154,94 a favore del pensionato o dei pensionati
anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati
costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali
pertinenze dell'abitazione principale;
2. titolare di reddito da pensione;
3. essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi,
anche di natura diversa, imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno
2001: fino a Euro 7.746,85 se unico componente e fino a
Euro 10.329,14 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
4. l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria
compresa tra A2 e A6.
Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione
dovranno presentare la richiesta di autocertificazione agli uffici
comunali entro il 30 giugno 2002.
(Omissis).
02X00233;
Il comune di PACE DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misura di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
n.d.| Tipologia degli immobili |Aliquote %
=====================================================================
1 |abitazione principale.... | 4
---------------------------------------------------------------------
|abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai |
|figli e dagli stessi utilizzate come abitazione |
2 |principale . . | 4
---------------------------------------------------------------------
3 |aliquota ordinaria.... | 7
---------------------------------------------------------------------
4 |terreni agricoli.... | 5
---------------------------------------------------------------------
5 |aree fabbricabili.... | 7
2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
=====================================================================
| tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |detrazione di imposta
|particolare disagio |riduzione di imposta | (Euro in ragione
n.d.| economico-sociale | % | annua)
=====================================================================
|Unita' immobiliari | |
|destinate ad | |
|abitazione | |
1 |principale.... | | 103,29
---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni concesse | |
|in comodato d'uso | |
|gratuito ai figli e | |
|dagli stessi | |
|utilizzate come | |
|abitazione | |
2 |principale.... | | 103,29
---------------------------------------------------------------------
|Soggetto passivo il | |
|cui nucleo familiare| |
|convivente | |
|nell'abitazione | |
|principale comprenda| |
|uno o piu' disabili | |
|con invalidita' non | |
|inferiore al 75%, | |
|risultante dal | |
|certificato di | |
|riconoscimento di | |
|invalidita' civile | |
|rilasciato dalle | |
|strutture pubbliche.| |
|Sono escluse tutte | |
|le unita' | |
|immobiliari | |
|classificate in | |
|catasto nelle | |
|categorie A/1, A/7, | |
3 |A/8, A/9..... | | 258,23
I contribuenti in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti
2 e 3 per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al
comune - ufficio tributi - in merito alla documentazione da
presentare.
(Omissis).
02X00234;
Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille;
2. di approvare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo in L. 200.000 pari Euro 103,29.
(Omissis).
02X00235;
Il comune di PATERNOPOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il
25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare, anche per l'anno 2002, nella misura del 6 per
mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).
02X00236;
Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il
20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per il 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune come in
appresso:
nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale
destinata alla residenza del proprietario, del proprio genitore, dei
propri figli e per le sue pertinenze cosi' come definite
dall'art. 817 del codice civile comprese le autorimesse
dell'abitazione principale;
nella misura del 6 per mille per le autorimesse non considerate
come al punto precedente pertinenza dell'abitazione principale;
nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi
dall'abitazione principale;
nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili non destinati
alla residenza;
2. di determinare in Euro 103,29 fisse la detrazione unica di
imposta.
(Omissis).
02X00237;
Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, il
21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita'
immobiliari ad uso di abitazione principale: 4,5 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per aree edificabili:
4,5 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per i fabbricati
diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille.
2. di stabilire che, dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00238;
Il comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato,
l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille;
2 per mille in favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5,
della legge n. 449/1997);
di ridurre a Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per
tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00239;
Il comune di PETRONA' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
Stabilire per l'anno 2002. l'aliquota unica I.C.I., valevole per
tutto il territorio comunale nella misura del 6,8 per mille, per ogni
tipo di abitazione;
l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o
inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge
662/1996;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del
suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di
legge.
(Omissis).
02X00240;
Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.)
dovuta per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, con l'esclusione
delle seguenti categorie alle quali l'aliquota I.C.I. viene stabilita
al 4 per mille:
nuovi nuclei familiari composti da coniugi, soggetti passivi
d'imposta, con eta' non superiore a 35 anni ciascuno e costituitisi a
decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;
nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di
handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100%
ovvero conviventi con gli stessi;
nuove imprese, individuali o in forma associata, che siano
soggetti passivi d'imposta, costituitesi a decorrere dal 1o gennaio
2001 nell'ambito del territorio comunale;
2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della
detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 20 del
decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3,
comma 55 della legge n. 662/1996;
3. di stabilire nella misura di L. 500.000 la detrazione di cui
all'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 per i soli
nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap
ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero
conviventi con gli stessi.
(Omissis).
02X00241;
Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato,
il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
1) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
2) aliquota per abitazioni date in uso gratuito da soggetti
passivi residenti nel comune di Piano di Sorrento a parenti fino al
secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come
abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
si precisa che sono parenti fino al secondo grado i genitori, i
figli, i fratelli, i nonni ed i nipoti rispetto ai nonni;
che a queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione per
la prima casa;
3) unita' immobiliare destinate ad abitazione non locate:
aliquota del 7 per mille;
4) stabilire in L. 200.000 pari a Euro 103,30 la misura dela
detrazione spettante per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00242;
Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato,
il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili)
con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue:
A) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione
principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto) anche se
distintamente iscritte in catasto, in numero non superiore ad una,
sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione
principale intestata allo stesso proprietario;
B) aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati,
aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione
principale;
C) di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30, rapportato al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
02X00243;
Il comune di PIAZZOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del
7 per mille.
(Omissis).
02X00244;
Il comune di PICINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il
12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad
usi diversi dall'abitazione: 6 per mille;
detrazione per immobile principale: Euro 103,29 (L. 200.000);
terreni edificabili: 6 per mille.
(Omissis).
02X00245;
Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il
27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni sotto
elencate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili:
=====================================================================
Casistica degli | | Limitazioni periodo
immobili |Aliquota (per mille)| applicazione aliquota
=====================================================================
Immobili adibiti ad | |
abitazione principale e| |
prima pertinenza | 5 |
---------------------------------------------------------------------
Immobili concessi in | |
uso gratuito a parenti | |
o affini entro il primo| |
grado | 5 |
---------------------------------------------------------------------
Immobili non locati di | |
anziani o disabili | |
residenti in istituti | |
di ricovero o sanitari | 5 |
---------------------------------------------------------------------
Immobili non adibiti ad| |
abitazione principale o| |
posseduti in aggiunta | |
all'abitazione | |
principale, | |
appartenenti alla sola | |
categoria catastale A, | |
esclusi A/10 | 6,5 |
---------------------------------------------------------------------
Immobili a destinazione| |
diversa da abitazione, | |
appartenenti alle | |
categorie catastali | |
A/10, B, C e i terreni | |
agricoli | 6 |
---------------------------------------------------------------------
Immobili appartenenti | |
alla categoria | |
catastale D e le aree | |
fabbricabili | 7 |
---------------------------------------------------------------------
Immobili appartenenti a| |
societa', ditte o | |
imprese, di nuova | |
costituzione, iscritte | |
per la prima volta alla| |
Camera di commercio | |
nell'anno in corso | 4 | anni 3
---------------------------------------------------------------------
Immobili di interesse | |
artistico o | |
architettonico, | |
localizzati nei centri | |
storici, oggetto di | |
intervento di recupero | |
a norma dell'art. 31, | | Fino alla data di
comma 1, lettere c) e | | ultimazione lavori
d), legge 5 agosto | |ovvero, se antecedente,
1978, n. 457 | 4 | di utilizzo
---------------------------------------------------------------------
Immobili di esercizi | |
commerciali, oggetto di| |
interventi di | |
ristrutturazione | |
edilizia | 4 | Anni 3
detrazioni:
=====================================================================
Tipo detrazione |Importo detrazione in Euro
=====================================================================
Ordinari |118,785
---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale del nucleo familiare|
comprendente tra i propri componenti un |
soggetto invalido, cieco o sordomuto |
civile, beneficiario di pensione o |
indennita' concessa al solo titolo di |
minorazione o di assegno di |
accompagnamento ovvero un soggetto |
dichiarato persona handicappata in |
situazione riconosciuta avente |
connotazione di gravita' ai sensi |
dell'art. 3 della legge n. 104/1992, con |
accertamento effettuato dalla A.S.L. ai |
sensi dell'art. 4 della stessa legge. (Il |
titolo alla elevazione della detrazione |
deve essere dimostrato dal contribuente) |258,228
2. Di stabilire e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto
puo' usufruire della detrazione spettante solo una volta, ad
eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed
assegnati a residenti nel comune di Piossasco, delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione
principale dai soci assegnatari, e del CIT per gli immobili di
proprieta' dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di abitazione
principale a residenti nel Comune di Piossasco.
(Omissis).
02X00246;
Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2002, nelle misure seguenti:
aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione
principale del contribuente 6 per mille;
2. (omissis);
3. di confermare anche per l'anno 2002 come previsto dal regolamento
d'applicazione, che l'Imposta comunale sugli immobili di questo
comune, venga versata dal contribuente con bollettino postale su
conto postale intestato all'ente, che e' stato appositamente aperto
presso l'amministrazione postale o su conto corrente bancario da
aprire presso il tesoriere comunale.
(Omissis).
02X00247;
Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il
21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, nelle misure
seguenti:
al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni
agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri
fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);
al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;
al 4 per mille, l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di
recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo
di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00248;
Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire ai fmi della applicazione dell'I.C.I., imposta
comunale sugli immobili in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio
2002: una aliquota unica nella misura del 5,5 per mille (omissis);
2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; (omissis).
(Omissis).
02X00249;
Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il
26 febbraio e 4 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di adottare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota l.C.I. del 5,5
per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella
del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri
fabbricati;
(Omissis).
1. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta
per II.C.I. 2002 per le unita' immobiliari e relative pertinenze
adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita'
immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per
le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al
estero a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non
locate;
2. di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per
diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti
fattispecie:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai
contribuenti;
unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
3. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabili
e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una
riduzione del 50 per cento.
(Omissis).
1. di stabilire che per l'anno d'imposta 2002 e successivi il
versamento I.C.I. dovra' avvenire con le seguenti modalita':
l'acconto da versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se
la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno
festivo) e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno in corso nei casi in
cui il possesso si sia protratto per sei mesi nel primo semestre
dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate tutto entro la
data per il versamento in acconto;
l'acconto da versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se
la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno
festivo) e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno in corso e sulla base
dei mesi di possesso effettivi qualora siano inferiori a sei mesi nel
primo semestre dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate
tutto entro la data per il versamento in acconto;
il saldo da versare entro il 20 dicembre (o giorni successivi se
la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno
festivo) va calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti
per l'anno in corso, detraendo l'importo versato in acconto;
l'imposta dovuta va rapportata al periodo di possesso e alla
percentuale di possesso;
(Omissis).
02X00250;
Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2002, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge
per l'abilitazione principale, pari a Euro 103,29.
(Omissis).
02X00251;
Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il
15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobiili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per per gli
altri fabbricati e per le aree fabbricabili;
2. di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le
abitazioni principali e di determinare in Euro 130,00 la debrazione
d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/1996;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00252;
Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato il 5 marzo
2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per tutte le tipologie di immobili, nonche' la misura della
detrazione per l'abitazione principale in Euro 180,76 (L. 350.000),
cosi' come deliberate nell'anno 2001.
(Omissis).
02X00253;
Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. I.C.I. immobili l'aliquota e' confermata al 5,5 per mille; la
detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000.
(Omissis).
02X00254;
Il comune di QUARTO D'ALTINO (provincia di Venezia) ha adottato,
il 31 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
5 per mille per le unita' immobiliare destinate ad abitazione
principale;
7 per mille per le unita' immobiliari sfitte;
4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione con i
contratti "agevolati" previsti all'art. 2 comma 3, legge 431/1998, in
base ai patti e alle condizioni di cui all'accordo siglato tra i
rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli inquilini e
depositato presso la segreteria del comune in data 20 ottobre 1999;
6 per mille per le restanti tipologie.
(Omissis).
02X00255;
Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002 e
stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura
unica di Euro 103,29;
4,5 per mille, abitazione principale;
5,5 per mille, aliquota ordinaria;
7 per mille, fabbricati ad uso di abitazione e ad uso commeciale
sfitti.
(Omissis).
02X00256;
Il comune di RADICOFANI (provincia di Siena) ha adottato, il 16
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille,
2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le seconde
case affittate, purche' cio' risulti dalla presentazione di un
contratto di affitto regolamente registrato;
3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, ai sensi del
decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con
legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
4. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili dei centri
storici, di Radicofani e Contignano, ove sorgono nuovi esercizi
commerciali o artigianali, non esistenti alla data del 31 dicembre
2001, relativamente all'anno 2002 ed ai successivi quattro anni
dall'apertura dell'esercizio al pubblico;
5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili nei quali
sorgono le sedi o i servizi di rilevanza per la collettivita' delle
associazioni, delle pro loco e degli altri organismi di carattere
associativo o ricreativo con valenza per la collettivita';
6. di dare atto che la detrazione di imposta per l'abilitazione
principale e' pari ad Euro 103.29 pari a L. 200.000 (duecentomila),
pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge;
(Omissis).
02X00257;
Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta
comune sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per
l'esercizio 2002.
(Omissis).
02X00258;
Il comune di Raveo (provincia di Udine) ha adottato, il 26
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, a valere per l'anno 2002, nella misura del 4 per
mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali
e detrazioni previste dalla legge.
(Omissis).
02X00259;
Il comune di Reggello (provincia di Firenze) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare le aliquote approvate per il 2001 anche per l'anno 2002
come di seguito indicato:
aliquota abitazione principale 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per
mille;
detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di
possesso nell'anno 2002 pari a L. 200.000;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione
principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino
residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione
principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea
retta di primo grado del contribuente;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione
principale ancbe a quelle concesse in locazione con contratto di tipo
concordato ex art.3 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 a soggetti
che la utilizzano come abitazione principale;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione
principale anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta
l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale
approvato con delibera c.c. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato
con delibera c.c. n. 32 del 29 febbraio 2000.
di elevare la detrazione per abitazione principale la detrazione per
l'abitazione principale da Euro 103.29 (Lire 200.000) a Euro 206.58
(Lire 400.000) alle categorie di soggetti di seguito specificati che
si trovino in situazioni di particolare-disagio economico e sociale:
al soggetto passivo nel cui nucleo familiare si assista con
continuita' un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992 e che
risulti proprietario di una sola abitazione, compresa di eventuale
pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
al soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente persona
con riconosciuto grado di invalidita' al 100%, proprietario di una
sola abitazione sul territorio nazionale, che vi risieda e sia in
possesso di un reddito imponibile IRPEF non superiore a quanto di
seguito indicato:
per una persona Euro 7.359,51 (Lire 14.250.000);
per due persone Euro 11.620,28 (Lire 22.500.000);
per tre persone Euro 15.493,70 (Lire 30.000.000);
per quattro persone Euro 17.430,42 (Lire 33.750.000);
per cinque persone Euro 19.367,13 (Lire 37.500.000);
per ogni persona in aggiunta si aggiungono Euro 1.936,71 (Lire
3.750.000).
Per usufruire delle predette agevolazioni e' obbligatoria la
presentazione, prima del versamento in acconto, di apposita
autocertificazione.
(Omissis).
02X00260;
Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato, il 19
febbraio 2002 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in
premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili:
a) abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli,
abitazioni locate con i contratti tipo previsti dalla legge n.
431/1998: aliquota 4 per mille;
b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
c) abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per
mille.
2. di applicare nella misura di Euro 103,29 la detrazione prevista
per l'abitazione principale;
3. (omissis).
(Omissis).
Delibera
1. di aumentare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in
premessa, da Euro 103,29 ad Euro 154,94 la detrazione dell'imposta
I.C.I. dovuta per l'anno 2002 per:
i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in
mobilita', disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture
pubbliche/private di collocamento, gli invalidi civili riconosciuti
al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od
abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata
nelle categorie catasto A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, oltre box e/o
altre pertinenze, con reddito imponibile annuo:
a) fino ad Euro 7.746,85 per nucleo familiare composto da una
persona;
b) fino ad Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due
persone; tale limite di reddito e' elevato a Euro 3.098,74, per ogni
altro familiare a carico o componente il nucleo familiare;
2. di estendere la maggior detrazione anche al coniuge delle
categorie sopradescritte a condizione che sia casalinga e di eta'
superiore ai 60 anni;
3. di escludere dal beneficio tutte le casistiche che vengono a
determinarsi per effetto di quanto citato in premessa;
4. di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i
contribuenti dovranno presentare, a pena di decadenza, entro i
termini della dichiarazione dei redditi, apposita autocertificazione.
Per tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli
a campione;
5. (omissis).
(Omissis).
02X00261;
Il comune di RIMINI ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di fissare con decorrenza 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci
delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
aliquota agevolata del 2 per mille per i fabbricati ad uso
abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite
nei patti territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1398, n. 431; per
usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare
al settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del
contratto di locazione, a pena di decadenza del beneficio;
aliquota agevolata del 2 per mille per gli alloggi di proprieta'
dell'azienda casa Emilia-Romagna (A.C.E.R.), locati a soggetti che li
utilizzano come abitazione principale; per usufruire
dell'agevolazione l'azienda a pena di decadenza del beneficio dovra',
a fine esercizio ed entro due mesi dall'approvazione del bilancio
consuntivo, rendere conto delle somme risparmiate a titolo di imposta
ed utilizzate per spese di manutenzione e miglioria sugli alloggi
stessi;
aliquota agevolata del 2 per mille per fabbricati ubicati nel
centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"º; si intendono tali
le attivita' commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da
almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la
medesima attivita', mantenendo la medesima insegna; la titolarita'
della gestione puo' invece essere cambiata; l'agevolazione e'
concessa nei casi nei quali la proprieta' dell'immobile coincida con
la gestione dell'azienda, allo scopo di favorine la permanenza nel
centro storico; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati
dovranno presentare al settore tributi, entro la scadenza della rata
di saldo ed a pena di decadenza del beneficio, documentazione idonea
a dimostrare la presenza dei requisiti cosi' previsti;
aliquote agevolate per fabbricati ubicati nel centro storico,
prospicienti strade ed aree pubbliche, ove vengono effettuati
interventi di manutenzione delle facciate; l'agevolazione sara'
riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino
facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; le
aliquote sono fissate nel 2 per mille per i fabbricati delle
categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per
mille per i fabbricati delle altre categorie; le condizioni per il
riconoscimento di dette aliquote agevolate sono confermate come
disciplinate nella deliberazione del consiglio comunale n. 17 del
15 febbraio 2001, con l'integrazione che vengono ammessi al
beneficio, per tre anni decorrenti dal 2001, gli interventi anche
iniziati o effettuati nell'anno 2000;
aliquota agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo
ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche; le condizioni per il riconoscimento di detta
aliquota agevolata sono confermate come disciplinate nella
deliberazione di C. C. n. 17 del 15 febbraio 2001;
aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i
quali alla data del 10 gennaio 2002 non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili,
non individuati nei precedenti punti;
3. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per abitazione
principale previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992:
euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione ordinaria per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione prevista per l'abitazione
principale per le situazioni di disagio economico e sociale,
individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate con
deliberazione di C. C. n. 4 del 24 gennaio 2002;
(Omissis).
02X00262;
Il comune di RIO MARIA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, in materia d'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni gia' in vigore
nell'anno 2001 e precisamente come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille - per tutti gli immobili con
esclusione dell'abitazione principale e proprie pertinenze;
aliquota ridotta: 6 per mille - per l'abitazione principale e
proprie pertinenze;
detrazione d'imposta: Euro 139,44 - L. 270.000;
2. di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta
sopradescritte sono applicabili nei casi di abitazione principale
come dettagliatamente riportato nell'art. 5) del regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sara' applicabile
l'aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per
le fattispecie contemplate nei punti d) e e);
3. di determinare l'elevazione della detrazione d'imposta a Euro
170,43 (Lire 330.000 ) nel caso di contribuenti
ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo
familiare pari o inferiore a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) maggiorato
di Euro 1.549,37 (Lire 3.000.000) per ogni componente il nucleo
familiare medesimo, che non possiede altre proprieta' immobiliari
oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore
detrazione. La relativa richiesta dovra' essere redatta e inoltrata
entro il 30 giugno 2002 su appositi moduli reperibili presso gli
uffici comunali;
(Omissis).
02X00263;
Il comune di RIVAMONTE AGORDINO (provincia di Belluno) ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni
principale e a primo garage nella misura del 4,5 per mille;
aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite
ad abitazione principale nella misura del 7 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale nella misura di ". 200.000;
la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale viene applicata anche alle seguenti unita' immobiliari:
a) possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate;
b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis).
02X00264;
Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota del 4 per mille:
per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31
lettera c) e lettera d) della legge n. 457/1978 che interessano
l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme
tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota
ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e
fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il
limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione.
L'eventuale proroga della concessione non da' diritto
all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione
dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in
sede di denuncia I.C.I. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il
contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta
e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e
interessi.
per gli immobili messi a disposizione della pubblica
amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica.
Aliquota del 5 per mille:
per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di
Euro 103,29 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legge
30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 13.000.000
(Euro 6.713,94) si applica la detrazione di imposta di Euro 206,58.
Per beneficiare della detrazione di Euro 206,58 il soggetto passivo
di imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune
un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del
nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione
della denuncia I.C.I.
Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti
di primo grado che li utilizzano come abitazione principale.
Aliquota 5,3 per mille:
per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le
utilizzino come abitazione principale (art. 4, comma 1, del decreto
legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 ottobre 1996, n. 556);
per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in
aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal
soggetto passivo (immobile con allacciamento utenze e assoggettato
per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per
l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere
effettuata in sede di denuncia I.C.I.
Agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni.
Aliquota del 7 per mille:
Per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi
specificatamente individuati nelle precedenti aliquote.
(Omissis).
02X00265;
Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 30
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, fissare e determinare per tutti gli immobili soggetti
alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille,
come gia' in vigore per il precedente esercizio;
di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la
detrazione fissa di L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le
agevolazioni previste dal terzo comma, dell'art. 58 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto
che la detrazione per abitazione principale e di Euro 103,29,
rinviata rispetto al precedente esercizio.
(Omissis).
02X00266;
Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il
28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare nel proprio territorio, con effetto l'imitatamente
all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille;
2. omissis
3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e',
fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29 (pari al "
200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione. Se l'unita' immobilare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione
medesima si verifica.
(Omissis).
02X00267;
Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 6 per mille;
2. di stabilire inoltre per l'anno 2002 come agevolazione per la
prima casa una riduzione della aliquota dello 0,50 per mille e alla
detrazione unica di Euro 103,29 come per legge;
(Omissis).
02X00268;
Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, aliquote uniche per tutte le
tipologie soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) ad eccezione dei fabbricati adibiti
ad abitazione principale come segue:
=====================================================================
TIPOLOGIA | ALIQUOTA
=====================================================================
Fabbricati adibiti ad abitazione principale.... | 5 per mille
Altri fabbricati.... | 5,5 per mille
Terreni agricoli.... | 5,5 per mille
Aree febbricabili.... | 5,5 per mille
2. di aumentare la detrazione per abitazione principale in L. 251.715
= Euro 130,00.
(Omissis).
02X00269;
Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquote:
7 per mille sulle aree fabbricabili;
5,5 per mille su tutte le altre tipologie immobiliari;
detrazione abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis).
02X00270;
Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 28
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota principale
che sara' applicata per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli
immobili;
2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata
che sara' applicata per l'anno 2002, sugli immobili sia posseduti a
titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e
relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai
soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi
dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o
dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;
3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I.
pari a Euro 180,76 (L. 350.000), come descritto nelle premesse del
presente atto;
4. di prevedere, per l'anno 2002, una maggiore detrazione
dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con
riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;
5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio
fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la
detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo
dovuto:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e
relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali,
pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto,
uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune:
Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione;
b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui
soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui
il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare,
escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito
all'anno 2001 non sia superiore al doppio della pensione minima
I.N.P.S. pari a Euro 10.231,73 (L. 19.811.400) come indicato dal rigo
"reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle
risultanze del C.U.D.: Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione;
c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia
l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i
quattro componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito
all'anno 2001, non superi quello previsto per ciascuna classe di
riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si
allega al presente atto.
Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:
nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a
Euro 25.579,34 (L.49.528.500):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a cinque unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a sei unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
od oltre le sette unita'.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a
Euro 25.579,34 (L.49.528.501) e fino a Euro 30.695,20 (L59.434.200):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a sei unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a sette unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
od oltre otto unita'.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a
Euro 30.695,20 (L.59.434.201) e fino a Euro 35.811,07 (L.69.339.900):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a sette unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a otto unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
od oltre a nove unita'.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a
Euro 35.811,07 (L. 69.339.901) e fino a Euro 40.926,94
(L. 79.245.600):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a otto unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a nove unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
a dieci unita' e oltre;
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a
Euro 40.926,94 (L. 79.245.601) e fino a Euro 646.042,80 (L.
89.151.300):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a nove unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a dieci unita' e oltre.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a
Euro 46.042,80 (L. 89.151.301) e fino a Euro 51.158,67 (L.
99.057.000):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a dieci unita' e oltre;
Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001
siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare
ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi
redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva
appartenenza al nucleo.
Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento
e' quello risultante alla data del 1o gennaio dell'anno 2002.
In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere
l'unica di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2002 oppure
l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione
rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del
gruppo A/8. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore
detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi,
entro il 31 maggio 2002, e autocertificare con le modalita' previste
dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la
posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo
stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti
per il beneficio della maggiorazione.
(Omissis).
PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE
AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 2002
Allegato alla delibera di Giunta Comunale
n. 162 del 28 novembre 2001
----> Vedere PROSPETTO di pag. 72 <----
(Omissis).
02X00271;
Il comune di RUINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, per quanto in premessa specificato,
l'aliquota imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del
5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra
richiamate;
2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
02X00272;
Il comune di S. GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato,
il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare omissis, le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2002:
5 per mille per le abitazioni principali ed assimilate ai sensi
dell'art. 4 del regolamento I.C.I.;
7 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
di seguito si riporta lo stralcio della relativa delibera del 2000.
Aliquota del 5 per mille per:
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come
abitazione principale a condizione che vi abbiano la residenza
anagrafica;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
due o piu' unita' contigue, occupate ad uso abitazione dal
contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato
che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai
fini della unificazione catastale delle medesime unita'. In tale caso
l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data
in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione in
catasto;
le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che
le utilizzi come abitazione principale e che questo vi abbia la
residenza anagrafica.
(Omissis).
02X00273;
Il comune di S. SALVATORE DI FITALIA (provincia di Messina) ha
adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo
Comune nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati;
date atto che, la detrazione per la prima abitazione rimane invariata
a Euro 103,29.
(Omissis).
02X00274;
Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il
28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
unita' immobiliari destinate ad abitazione, e loro pertinenze: 5 per
mille;
unita' immobiliare destinate ad attivita' produttive e loro
pertinenze: 6 per mille.
(Omissis).
02X00275;
Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 15
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. Per l'anno 2002, ai fini della imposta comunale immobiliare
(I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote:
a) alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune,
esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
per le abitazioni locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con
il coniuge se coniugato e non legalmente separto;
Si applicano le aliquote sottoindicate:
abitazioni classificate A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 e relative
pertinenze: aliquota del 5,5 per mille;
abitazioni classificate A/1; A/7; A/9; A/11 e relative
pertinenze: aliquota del 6 per mille;
abitazioni classificate A/8 e relative pertinenze: aliquota
del 7 per mille.
b) aliquota ordinaria del 7 per mille. Si applica in tutti i
casi non compresi nella tabella sub a).
2. La ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare - classificata, a
pena di esclusione, dalla categoria A/2 alla categoria A/6 - adibita
ad abitazione principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992, e' stabilita in Euro 77.47 in ragione annua
nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuaii conviventi:
a) abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta
anni. Non si tiene conto del limite di eta' per le persone cui sia
stata riconosciuta una invalidita' non inferiore al 67%;
b) abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un
reddito imponibile lordo - come calcolato ai sensi del vigente
regolamento - non superiore a L. 15.000.000 (pari ad Euro 7.746,85
per le famiglie con un unico componente e non superiore a
L. 26.000.000 (pari ad Euro 13.427.88) per le altre;
e) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre
l'abitazione principale e le sue pertinenze:
d) convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente
separati.
3. Ad ogni abitazione di proprieta' dell'ACER - Rimini destinata ad
alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica una detrazione
di Euro 160,00.
(Omissis).
Regolamento comunale per l'applicazione dell' l.C.I.
(Omissis).
Art. 13-bis.
Coniugi con diversa abitazione principale
1. Ai contribuenti coniugati e non legalmente separati che abbiano
una abitazione principale diversa da quella del coniuge, per
l'immobile destinato ad abitazione principale si applica l'aliquota
ordinaria;
2. La norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il
coniuge occupi la sua abitazione principale in forza di regolare
contratto di locazione.
(Omissis).
02X00276;
Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il
28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
02X00277;
Il comune di S. CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha
adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002:
A) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
B) Nella misura dei 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle
loro pertinenze, classificate o classificabili' nelle categorie C/2,
C/6 e C/7, limitatamente a una unita' per categoria, considerando
tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non
anche ai fini della spettanza della detrazione:
l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a
conduttore che la utilizza come abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad
ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come
abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
C) Nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" -
con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 -
che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi
dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle
date di scadenza dei versamenti dell'imposta;
D nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi:
a) alle aree fabbricabili;
b) ai fabbricati classificati o classificabili in Cat. A/10;
c) alle unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali
risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il
termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
d) alle unita' immobiliari urbane ultimate da meno di due
anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta;
e) alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto
passivo abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati
alle date di versamento dell'imposta;
f) a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso
di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale,
alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche'
ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi
abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo dell'imposta comunale suqli immobili di cui al comma
2 dell'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modificazioni in Euro 154,93.
3. di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale la seguente
articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito
imponibile I.R.P.E.F., ai fini del riconoscimento della maggiore
detrazione per abitazione principale:
=====================================================================
Numero componenti il nucleo familiare |
anagrafico | Reddito familiare
=====================================================================
1 persona |fino ad Euro 4.131,66
---------------------------------------------------------------------
2 persone |fino ad Euro 6.713,94
---------------------------------------------------------------------
3 persone |fino ad Euro 9.812,68
Il limite di reddito familiare di Euro 9.812,68 - e' aumentato in
ragione di Euro 2.840,51 per ogni ulteriore familiare; il reddito di
riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
relativo all'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed
il reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere
computato con riduzione del 40 per cento.
Per i nuclei familiari anagrafici ove siano presenti soggetti
disabili gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al
100% e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private, i
limiti di reddito familiare sono aumentati in ragione di
Euro 5.681,03.
4) di determinare in Euro 258,22 - la maggiore detrazione per
abitazione principale spettante ai nuclei familiari aventi i
requisiti indicati al punto 3).
(Omissis).
02X00278;
Il comune di SANCIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il
31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
abitazione principale: 4 per mille;
immobili diversi dalla categoria catastale A; aree fabbricabili,
deconde case con categoria catastale "A": 5,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000 Euro 103,29.
(Omissis).
02X00279;
Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha
adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le sottoindicate aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili - I.C.I. gia' previste per l'anno 2001:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota abitazione anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
n. 662/96): 5 per mille.
(Omissis).
02X00280;
Il comune di SAN FILIPPO DEL MELA (provincia di Messina) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per il
calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).
02X00281;
Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato,
l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno d'imposta 2002, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo n. 504/92, le
aliquote e detrazioni gia' applicate per l'anno d'imposta 2001 e di
seguito brevemente riepilogate:
aliquota ordinaria 5 per mille;
abitazione in uso gratuito a parenti primo grado: aliquota 5 per
mille - detrazione Euro 103,30 (L. 200.000);
abitazione anziani o disabili ricoverati: aliquota 5 per mille -
detrazione Euro 103,30 (L. 200.000);
abitazione principale e sue pertinenze: aliquote 4 per mille -
detrazione Euro 129,12 (L. 250.000);
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative
pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non
locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano
sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di
ultimazione lavori;
gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il
quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purche'
da persone ivi residenti.
(Omissis).
02X00282;
Il comune di SAN FLORO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di Euro 103,29;
di stabilire, altresi', per l'anno 2002 la riduzione dell'aliquota
dal 6 per mille al 4 per mille per ogni immobile oggetto di
ristrutturazione, ivi compreso il ripristino delle facciate, secondo
quanto previsto dal vigente P.R.G. ed annesso regolamento edilizio,
su domanda degli interessati, purche' sia presentata entro il
31 maggio c.a. ed i relativi lavori vengano iniziati entro la
suddetta data.
Per le domande presentate successivamente al 31 maggio c.a. si potra'
fruire di tale beneficio per l'anno successivo a condizione che la
giunta confermi la riduzione di che trattasi.
(Omissis).
02X00283;
Il comune di SANGEMINI (provincia di Terni) ha adottato, il
27 febbraio e 27 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di approvare la politica tariffaria e tributaria proposta per
l'esercizio 2002, illustrata in dettaglio negli allegati A e B, alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Politica fiscale e tariffaria proposta per l'esercizio 2002
A) aliquote I.C.I.: per l'anno 2002 viene proposto un incremento
dello 0,5 sia per l'aliquota base che per l'aliquota prima casa.
Aliquote base: da 6,5 per mille a 7 per mille.
Aliquote prima casa: da 5 per mille a 5,5 per mille.
L'incremento dello 0,5 per mille delle aliquote I.C.I. rispetto alle
stesse applicate per l'esercizio 2001.
(Omissis).
02X00284;
Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Propone
1. di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per
l'anno 2002, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille;
2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei
proprietari che eseguono interventi previsti nel 5 comma dell'art. 1,
legge n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi;
(Omissis).
3. di dare atto che e' confermata in L. 200.000 (Euro 103,29) la
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00285;
Il comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (provincia di Mantova) ha
adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota del 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili ivi
comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi
residenza anagrafica nel Comune;
aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta da
anziani o disabili a titolo di proprieta' o di usufrutto e non
locata, qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
di stabilire in Euro 129,11 la detrazione per l'abitazione
principale.
(Omissis).
02X00286;
Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha
adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2002;
di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione
principale.
(Omissis).
02X00287;
Il comune di SAN MARCO ARGENTANO (provincia di Cosenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale 4 per mille;
b) aree fabbricabili 4 per mille;
c) altri fabbricati 5 per mille;
2. confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per
l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00288;
Il comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota minima del 4 per
mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori
detrazioni o aumenti;
di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 pari a
Euro 103,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
ed in L. 400.000 pari a Euro 207,00 la detrazione per i nuclei
familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%;
di stabilire la riduzione dell'aliquota I.C.I. dell'1 per mille per
gli immobili privati inseriti nel programma PRUSST, come da nota di
adesione protocollo 5415 dell'8 ottobre 2001.
(Omissis).
02X00289;
Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino) ha
adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili;
detrazione di Euro 100,00 per gli immobili adibiti ad abitazione
principale.
(Omissis).
02X00290;
Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | Riduzione d'imposta %
=====================================================================
1 |2 | 3
1 |Tutte le tipologie degli immobili | 6 per mille
2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che
segue:
=====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | | (Euro in ragione
N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua)
=====================================================================
1 |2 | 3 | 4
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare | |
|adibita a prima | |
1 |abitazione | | 103,29
(Omissis).
02X00291;
Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, nella misura unica del
5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) in questo comune;
2. di riconfermare le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nelle misure stabilite dalla propria
deliberazione n. 31 del 15 marzo 2001 di seguito riportate:
a) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale nella misura base stabilita dalla legge pari ad
Euro 103,291;
b) maggiore detrazione di Euro 77,468 per le seguenti categorie
sociali:
ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore
alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementa di un
quinto (1/5) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo
familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennita' e gli
emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;
ai nuclei familiari nei quali e' ricompresso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione
sociale con reddito inferiore a Euro 1.800 piu' un decimo (1/10)
della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non
costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da
portatori di handicaps;
ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro
minori con un reddito complessivo inferiore ad Euro 15.490;
ai nuclei familiari costituiti da un solo componente
proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di
pensione sociale e senza altri redditi. (Omissis).
02X00292;
Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha
adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per:
l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto
passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella
categoria catastale C/2 o C/6 o C/7, per immobili concessi in uso
gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo
residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e
a condizioni che il comodatario sia residente;
6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella
principale date in affitto con contratto registrato a soggetti
residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario
come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili
diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre
la prima;
7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli
locati a soggetti non residenti o comunque per tutte le altre
fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle
sopra descritte.
All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione
principale e per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica
di Euro 103,29.
La stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa
alle abitazioni concesse in uso gratuito. (Omissis).
02X00293;
Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il
16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, nella misura del 4 per mille, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da
applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;
2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997,
convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00294;
Il comune di SAN QUIRICO D'ORCIA (provincia di Siena) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I. gia'
applicate nel 2001:
5,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
7 per mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale
non locati e relative pertinenze;
2. di confermare per l'anno 2002 di Euro 144,61 elevando il reddito
imponibile annuo del nucleo familiare, relativo all'anno 2001, da
Euro 20.348,40 (L. 39.400.000) a Euro 20.294,32 arrotondando a
Euro 20.700,00;
3. di far presentare la richiesta, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva, solo a quei contribuenti che la presentano per la prima
volta o per i quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno
precedente;
4. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i
quali non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.
(Omissis).
02X00295;
Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2002:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, degli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1): 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) riportare al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
02X00296;
Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per il 2002 con le seguenti aliquote
differenziate:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille, salvo quanto previsto nel
successivo punto b);
b) aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di
imposta, come definita al comma 3, dell'art. 2 del richiamato
regolamento e con le agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso
regolamento;
2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari
adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune
e' confermata per il 2002 in Euro 103,29. (Omissis).
02X00297;
Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare
alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 2002 onde
determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili;
2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale elevata da Euro 103,29 a Euro 154,94
per i pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti
requisiti:
a) pensione nel limite di Euro 6.197,48 annui lordi per il
pensionato che vive da solo o se fa parte di un nucleo familiare
composto da due pensionati devono essere entrambi titolari di
trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo;
b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro
diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad
eventuali pertinenze (garage o box);
c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
d) il pensionato di cui sopra non deve possedere altri redditi
oltre quelli di cui al punto 1);
3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le
abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione
comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si
intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A
escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i
garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto.
(Omissis).
02X00298;
Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha
adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille;
2. di confermare in Euro 103,29 (pari ad ex L. 200.000) la detrazione
per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo con decorrenza 1o gennaio 2002. (Omissis).
02X00299;
Il comune di SANTA MARIA HOE' (provincia di Lecco) ha adottato,
il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di approvare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili, come di seguito riportato: 4,5 per mille - misura
unica indifferenziata;
detrazione I.C.I.: la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione. (Omissis).
02X00300;
Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha
adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
=====================================================================
N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE %
=====================================================================
|1.1 - Per le unita' immobiliari adibite ad |
|abitazione principale dalla persona fisica soggetto |
|passivo e dai soci delle cooperative edilizie a |
|proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' |
|agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti |
|autonomi per case popolari. Si considerano |
|equiparati all'abitazione principale ai fini |
|dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze |
|quali, box, autorimesse, solai, e cantine site nel |
|medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in |
|catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o |
|classe; 1.2 - Unita' immobiliare non locata |
|posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da |
|anziani o disabili che acquisiscono la residenza in |
|istituti di ricovero o sanitari a seguito di |
|ricovero permanente; che la utilizzano come |
|abitazione; 1.3 - Unita' immobiliare concessa in uso|
|gratuito a parenti entro il primo grado, che la |
|utilizzano come abitazione principale. Per la |
|fattispecie di cui ai punti 1.1 1.2 1.3 si applica |
1 |altresi' la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000). | 5
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe |
|(Categoria catastale C/1), a laboratori e locali di |
|deposito (categoria catastale C/3), a laboratori per|
|arti e mestieri (categoria catastale C/4), a |
2 |alberghi e pensioni (categoria catastale D/2). | 5,5
---------------------------------------------------------------------
|Per tutte le altre unita' immobiliari non comprese |
|nelle precedenti categorie, possedute dalle persone |
|fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a |
3 |qualunque uso. | 6
---------------------------------------------------------------------
4 |Per le aree fabbricabili. |
Di dare atto che per l'anno 2002, la detrazione di imposta e'
fissata, nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000) per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto legislativo n.
504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
02X00301;
Il comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO (provincia di Perugia) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (omissis).
2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2002, negli importi appresso elencati:
a) immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 5,5
per mille, deduzione Euro 129,11;
b) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale
ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille.
(Omissis).
02X00302;
Il comune di SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) Applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) dal 1o gennaio 2002, con l'osservanza della
definizione dell'immobile soggetto d'imposta, della base imponibile
delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale
approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998,
modificato con consiliare n. 53 in data 17 dicembre 1999:
1) aliquota ordinaria 7 per mille;
2) per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
aliquota 5 per mille;
3) per i soggetti passivi, per un periodo comunque non
superiore a un anno, relativamente ai fabbricati realizzati e non
venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 4
per mille.
Riduzioni e detrazioni:
a) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come
definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento
comunale, l'imposta e' ridotta del 50%;
b) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
c) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche
esercenti l'attivita' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli
a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti
dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita',
vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.
(Omissis).
02X00303;
Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro-Urbino)
ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per l'anno 2002 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per
il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi'
quantificate:
a) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare
anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario
in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3,
A/4, A/5;
b) aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare
anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario
in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7,
A/8, A/9;
c) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso
abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente
presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti
alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
d) aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso
abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente
presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti
alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
e) aliquota 4,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione
principale, anche se distintamente iscritte in catasto, delle
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3,
A/4, A/5;
f) aliquota 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione
principale, anche se distintamente iscritte in catasto, delle
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7,
A/8, A/9;
g) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo
grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie
catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
h) aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo
grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
i) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari, di
proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un
contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a
canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale
in data 21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5;
l) aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari, di
proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un
contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a
canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale
in data 21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/7, A/8, A/9;
m) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da
enti senza scopo di lucro;
n) aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra
le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque
anagraficamente non occupate;
o) aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili;
p) aliquota 6,6 per mille per tutte le categorie di immobili non
incluse nelle soprastanti classificazioni;
La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (lire
200.000).
(Omissis).
02X00304;
|
| Il comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha
adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
5,1 per mille per i seguenti casi:
a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede
a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento
o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario
e per un massimo di due pertinenze;
c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo
case popolari e per un massimo di due pertinenze;
d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente
all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di
due pertinenze;
e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due
pertinenze;
f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale fino al secondo grado (parentela in linea retta
di 1o= genitori e figli; parentela in linea retta di 2o= nonni e
nipoti; parentela in linea collaterale 2o= fratelli/sorelle) nella
quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze,
previa presentazione di idonea documentazione e/o autocertificazione
attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto
richieste;
g) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita'
medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;
h) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge
obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora
l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale,
dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
i) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro,
di cui al comma 53, art. 3, della legge 662/96 e per le relative
pertinenze;
7 per mille per i seguenti casi:
per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal
proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per
le relative pertinenze;
per le aree fabbricabili;
6,5 per mille per i seguenti casi:
per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza
scopo di lucro;
per le abitazioni locate;
per tutti gli altri immobili;
per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari;
2. di prendere atto che per l'anno 2002 la detrazione ordinaria per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e' fissata in Euro 103,29, pari a L. 200.000, con la
precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni
assoggettate all'aliquota del 5,1 per mille di cui sopra, ad
eccezione delle tipologie previste alle lettere f) ed i) e che la
parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta
sulle pertinenze;
3. di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per
mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in
linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano
abitualmente e per un massimo di due pertinenze, e' necessario
presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le
condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del
20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata I.C.I.;
4. di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille di
cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si
verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono
sussistere alla data del 30 giugno 2002;
5. di prendere atto che per l'anno 2002 viene confermata in
Euro 258,23 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i
soli casi previsti alle lettere a), b) e c), in premessa indicata per
i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e
abitazione:
che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2002 abbiano
compiuto i sessanta anni di eta';
oppure:
il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o
permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore
al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;
e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:
possedere un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.032,92
per nucleo familiare composto da una sola persona, di Euro 15.638,31
per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in
piu' il reddito si aumenta di Euro 8.032,92) (redditi aggiornati in
base all'indice ISTAT novembre 2001);
essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o
abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale e con un massimo di due pertinenze (garage o
posto auto, cantina, ecc.);
6. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente
spetta in caso di comproprieta', proporzionalmente al numero dei
proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la
parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta
sulle pertinenze;
7. di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il
reddito relativo all'anno 2001 escludendo dal calcolo
dell'imponibile:
i redditi soggetti a tassazione separata;
i redditi esenti I.R.P.E.F.;
il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con
eventuali pertinenze;
i redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari
di partita IVA;
la maggiorazione sociale, invalidita';
8. di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della
detrazione di Euro 258,23, pari a L. 500.000 dovranno inviare o
consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo
predisposta, entro il termine del 20 dicembre 2002, data di scadenza
della seconda rata I.C.I.
(Omissis).
02X00305;
Il comune di SANT'ARPINO (provincia di Caserta) ha adottato, il
15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per
mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per le altre
fattispecie imponibili.
(Omissis).
02X00306;
Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il
14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota che sara' applicata da
questo comune per l'anno 2002.
2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00307;
Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro-Urbino) ha
adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per
mille;
c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille.
Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per
detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado
di parentera (art. 10 regolamento I.C.I.).
(Omissis).
02X00308;
Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale 4 per mille;
aliquota immobili destinati ad abitazione e posseduti in aggiunta
alle abitazioni principali ed aree edificabili 6,5 per mille.
2. di determinare in Euro 104,00 la detrazione per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed in
Euro 207,00 la detrazione per le abitazioni occupate da nuclei
familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune ed anche
per i soggetti passivi di imposta con presenza all'intero del proprio
nucleo familiare di persone che usufruiscono dell'indennita' di
accompagnamento erogata dalla prefettura ai sensi della legge n.
18/1980 e della legge n. 508/1988 a condizione che non risultino
proprietari di altre unita' immobiliari e che il reddito imponibile
annuo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare non superiore ad
Euro 15.493,71
(Omissis).
02X00309;
Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
5 per mille sulle abitazioni principali cosi' come individuate
nel vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i
garages, i posti auto o box, ancorche' distintamente iscritte in
catasto, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite
all'abitazione principale;
5,75 per mille sugli altri fabbricati (es. categoria A: le
abitazioni. affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A10;
oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui
terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi
di nuova istituzione;
6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a
disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione;
2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale per
l'anno 2002 e' differenziata:
Euro 154,94 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola
abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi
dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a
Euro 9.296,22 lordi con esclusione del reddito da abitazione
principale e pertinenza. Tale situazione deve essere documentata
presentando all'ufficio tributi del comune idonea autocertificazione
entro il termine previsto per il versamento dell'acconto lei
dell'anno successivo;
Euro 103,29 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli
altri casi di abitazione principale.
(Omissis).
02X00310;
Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione
principale: aliquota I.C.I. 7 per mille;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota
I.C.I. 5,2 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni categoria catastali C1, D, aree
fabbricabili: aliquota I.C.I. 5,9 per mille;
unita' immobiliari possedute dalle I.PA.B. aventi sede nel comune
di Sassello: aliquota I.C.I. 4 per mille.
di approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 2002,
l'aumento della detrazione di Imposta comunale sugli Immobili per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come
segue:
A. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le
persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a
Euro 7.746,85 - Detrazione aumentata a Euro 155,00.
B. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le
persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a
Euro 7.746,85 e che abbiano compito il settantesimo anno di eta' al
1o gennaio 2002. Detrazione aumentata a Euro 258,00.
(Omissis).
02X00311;
Il comune di SASSOCORVARO (provincia di Pesaro Urbino) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare le aliquote e le detrazioni in materia di imposta
comunale sugli immobili per la prima abitazione pari a 5,5 per mille
e con detrazione pari a Euro 103,32;
di modificare con decorrenza 1o gennaio 2002 le aliquote previste in
materia di Imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati
nella misura del 7 per mille.
(Omissis).
02X00312;
Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha
adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella
misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale e pertinenze nella misura del 6,50 per mille
per le altre unita' immobiliari;
2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i
fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare
la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata AR la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile e' comunque utilizzato. II comune puo' effettuare
accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto
dichiarato dal contribuente;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 (pari a lire 200.000) rapportate al
periodo dell'anno durante iI quale si protrae tale destinazione: se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro
diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le
disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta''
indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
4. l'aliquota agevolata per le unita' immobiliari adibite ad
abitazioni principali si applica anche alle loro pertinenze indicate
al punto 1), e precisamente: "Si intende per pertinenza l'unita'
immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata
ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare
ove e' sita l'abitazione principale, purche' il proprietario
dell'abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima
sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unita'
pertinenziale";
5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs.
n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai
terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli
appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963,
soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai
predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo.
8. di dare atto che per effetto della modifica del regolamento
dell'imposta comunale sugli Immobili con delibera di consiglio
comunale n. 34 in data 28 settembre 2001, assimilando le pertinenze
cosi' come indicato al punto 1 all'abitazione principale, vi sara'
una riduzione del gettito I.C.I. conseguente ad un'estensione a
favore di cittadini di un'aliquota agevolata anche ad altri immobili
costituenti pertinenza dell'abitazione principale.
(Omissis).
02X00313;
Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), le aliquote relative all'imposta
Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari classificate
(rientranti) nel gruppo catastale "C" (unita' immobiliari a
destinazione ordinaria commerciale e varia);
c) 5 per mille in favore dell'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale o delle unita' immobiliari ad essa
equiparate nel vigente regolamento I.C.I.
(Omissis).
02X00314;
Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi
ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel
comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonche' le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad
abitazione principale, possedute da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che
non vengano locate: 4 per mille.
L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti
che le utilizzano come abitazioni principali.
La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e'
fissata in Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione predetta.
Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai
locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e
quantificate nel numero massimo di 2 e' estesa l'aliquota ridotta
stabilita per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00315;
Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
2. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria del 6,8 per mille;
aliquota ridotta del 4,3 per mille per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, intesa cosi' come al disposto di
cui all'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina
dell'I.C.I., e sue pertinenze;
aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate
ovvero prive di contato registrato, tenute a disposizione come
seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le
loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
(Omissis).
02X00316;
Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
6,75 per mille per l'aliquota ordinaria;
5,25 per mille per l'aliquota riguardante l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale e per la sua pertinenza
adibita ad autorimessa, ancorche' distintamente accatastata, cosi'
come previsto nel vigente regolamento l.C.I.;
(Omissis).
02X00317;
Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato,
il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima
casa che saranno applicate in questo comune, come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
b) 6 per mille per le abitazioni non principali;
c) 5 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni);
d) 6 per mille per le aree edificabili;
e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto
previsto all'art. 7 del vigente regolamento;
f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al
Patto territoriale di sviluppo;
g) detrazione di Euro 103,30 (pari a lire 200.017) per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2. di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal comune
di Seren del Grappa, a seguito della sottoscrizione del patto
territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con
deliberazione consiliare n. 48 del 28 ottobre 1998, che, per i nuovi
insediamenti aderenti al patto medesimo, viene applicata l'aliquota
minima (4 per mille) per la durata di cinque anni
(Omissis).
02X00318;
Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato,
il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
b) abitazione principale di titolari di sole pensioni sociali,
assegni sociali, assegni vitalizi, trattamento minimo pensioni
lavoratori dipendenti ed autonomi, erogati dall'I.N.P.S.:
aliquota 5 per mille da applicare anche a una delle pertinenza
anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con
attribuzione di autonoma rendita catastale;
detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) sull'abitazione principale
e, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze
c) civili abitazioni locale o concesse in uso gratuito ad ascendenti
e/o discendenti di primo grado destinate ad abitazioni principali
(con contratto registrato): aliquota 6 per mille.
d) altri fabbricati incluso abitazioni non locate e relative
pertinenze: aliquota 7 per mille.
(Omissis).
02X00319;
Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro - Urbino)
ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come appresso
riportato:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto
dalla successiva lettera b), nella misura del 5,6 per mille;
b) aliquota nella misura del 6,5 per mille, per le unita'
immobiliari classificate A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9
A/11 possedute in aggiunta all'abitazione principale e le unita'
immobiliari classificate C/2, C/6, C/7 possedute in aggiunta a quella
di pertinenza dell'abitazione principale.
Detrazioni: fino ad Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
(Omissis).
02X00320;
Il comune di SERRAVALLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata la 6 per mille;
riguardo unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si
applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per
legge.
(Omissis).
02X00321;
Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha
adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune, nella misura
del 4,9 per mille come aliquota ordinaria e per le abitazioni
principali, del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per
uso abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali:
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/10;
(Omissis).
3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000;
(Omissis).
02X00322;
Il comune di Siena ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione
per ð ð"abitazione principaleð"ð ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili a vaIere per l'anno 2002 da applicare alla base imponibile,
secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore
della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono
essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge
n. 662/1996:
=====================================================================
Aliquota ordinaria |6,8 per mille
=====================================================================
a) Abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci |
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti|
nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente |
adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, |
della legge n. 556/1996).... |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
b) Le unita' immobiliari possedute a titolo di |
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che |
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o |
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a |
condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, |
comma 56 della legge n. 662/1996 - art. 4, comma 3 del |
regolamento I.C.I).... |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
c) L'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso |
abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta|
di primo grado, o viceversa, a condizione che tale |
unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio|
comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od |
abitazione, da parte del concedente |
(ascendente-discendente) e che l'altro soggetto |
(discendente-ascendente) vi abbia la residenza |
anagrafica ed effettiva e stabile dimora (art. 4, comma|
1 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili |
- ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto |
legislativo n. 446/1997).... |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
d) Le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di |
reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui |
alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in |
linea retta di primo grado, a condizione che il singolo|
immobile sia, da parte del rispettivo concedente, |
l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di |
proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che |
nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di |
parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed |
effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del |
regolamento sull'I.C.I. - ex art. 59, comma 1, lettera |
e) del decreto legislativo n. 446/1997).... |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
e) Immobili concessi in locazione a titolo di |
abitazione principale con contratto tipo concordato |
(art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998).... |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
f) Unica unita' immobiliare ad uso abitativo tenuta a |
disposizione in aggiunta all'abitazione principale.... |7 per mille
---------------------------------------------------------------------
g) Immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi |
come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente |
destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti) per |
i quali non risultino essere stati registrati contratti|
di locazione da almeno due anni (alla data del 1o |
gennaio 2002) - art. 2 della legge n. 431/1998.... |9 per mille
di stabilire che l'aliquota gia' indicata in sede di adozioni
delle aliquote per gli anni di imposizione dal 1998 al 2001 ed in
misura sempre uguale al 3,90 per mille, e' a valere unicamente a
favore dei proprietari che nelle annualita' suindicate hanno iniziato
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili, noncheð di interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei
centri storici, interventi che nell'anno 2002 non sono ancora
ultimati;
precisato che, come gia' esplicitato in sede di adozione delle
aliquote vigenti nelle citate annualita' pregresse, che i citati
interventi, nel caso di unita' immobiliari inagibili o inabitabili,
dovevano consistere necessariamente in operazioni volte a determinare
il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate, ma recuperabili e
nel caso di immobili di interesse artistico e architettonico,
tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo
n. 490/1999 art. 6 ex. legge n. 1089/39, localizzati nel centro
storico, in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex
art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978;
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (pari a L. 200.000)
2. di precisare:
a) che ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e'
intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente
comprensiva di pertinenze;
b) che qualora le pertinenze (garage - C6 - o box - C7 - posto
auto - C7 -, soffitta - C2 -, cantina - C2 - , ancorche'
distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione
principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e
comunque per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi
ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto
scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella
categoria C/6 anziche' C/7, non sono sottoposti a quest'ultima
condizione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
come integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 303 del
21 dicembre 2001);
c) che la detrazione per ð ð"abitazione principale" a valere,
oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del
contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di
proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e
per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), del sopra
riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed
ulteriori casi:
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione
semplice;
per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3. di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00
(pari a L. 348.529) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dei soggetti sottospecificati che si trovano in situazioni
di particolare disagio economico sociale e purche' ricorrano le
seguenti condizioni:
presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o
senza assegno di accompagnamento, invaliditað riconosciuta dalle
competenti autorita';
L'unita' immobiliare di cui sopra deve essere classificabile
nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
Il totale dei redditi imponibili I.R.PE.F. dei componenti del
nucleo familiare relativo all'ðanno precedente non deve eccedere Euro
50.000 (pari a L. 96.813.500);
4. di dare atto che in ordine quest'ultima fattispecie per nucleo
familiare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante
nello stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002;
5. di stabilire altresi', che, agli effetti della detrazione di
imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze
dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se
non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta
dovuta per le pertinenze;
6. di stabilire infine nei confronti dei contribuenti sottoindicati
la produzione al settore finanziario del comune di Siena della
seguente documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze
al versamento I.C.I. per l'anno 2002 e piu' specificatamente:
per i soggetti che si trovano nella fattispecie di cui alla
lettera e), apposita comunicazione da cui risultino i dati
identificativi con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di
locazione a titolo di abitazione principale, con allegata copia del
contratto stipulato, in conformita' al modello gia' stabilito in sede
di accordi territoriali (art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998) o
nazionali (art. 1 legge 8 gennaio 2002, n. 2), ad eccezione di coloro
che gia' negli scorsi anni hanno trasmesso copia di detto contratto e
purche' lo stesso sia vigente anche per l'anno 2002;
per tutti i contribuenti interessati alla maggiore detrazione
d'imposta pari ad Euro 180,00 apposita comunicazione da cui risultino
gli identificativi catastalið ð dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, nella quale siano altresi' dichiarati tutti
gli elementi che danno diritto alla maggiore detrazione d'imposta;
7. di precisare che:
tutti coloro che nel corso dell'anno 2001 hanno iniziato a
beneficiare delle disposizioni agevolative, con l'ðestensione della
fattispecie "abitazione principale" secondo le previsioni del vigente
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. o che, per contro, nel
medesimo anno, non sono piu' in possesso dei requisiti prescritti per
godere della citata agevolazione, dovranno presentare nell'anno 2002
dichiarazione/denuncia di variazione I.C.I. per lð ðanno 2001, da
redigersi secondo l'apposito modello ministeriale, analogamente a chi
ha avuto variazioni nella soggettivita' passiva I.C.I., o nella
struttura o destinazione dell'immobile, soggetto a tassazione;
(Omissis).
02X00323;
Il comune di SILIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 4
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002;
di confermare la detrazione per l'abitazione principale di Euro
103,30 pari a L. 200.000.
(Omissis).
02X00324;
Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forli' - Cesena)
ha adottato, il 19 dicembe 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'esercizio 2002, (omissis), le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili, cosi' come descritte
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, anche per l'esercizio 2002, ed ai sensi dell'art.
8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ulteriore
detrazione per l'abitazione principale, nella misura di Euro 258,228
(L. 500.000);
3. di dare atto che i soggetti passivi aventi diritto all'aliquota
ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocertificazione
(art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta
dichiarazione dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune
entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. L'ufficio
provvedera' alla verifica delle autocertificazioni nei tempi e nei
modi stabiliti dall'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e dal regolamento comunale di cui alla
deliberazione G.M. n. 130 del 28 dicembre 2000;
(Omissis).
A) Aliquota ordinaria del 4 per mille applicabile a:
Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie
impositive di cui alle successive lettere b) e c);
Aree edificabili;
B) Aliquota ridotta dell'1 per mille applicabile a:
Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di
soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-
sociale, in possesso dei seguenti requisiti:
Nucleo familiare composto da uno o due persone pensionate di
eta' non inferiore ai 65 anni (se uomo) e 60 (se donna), alla data
del 1o gennaio 2002 (*);
Nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto,
nel caso vi sia uno dei soggetti di eta' inferiore al limite
stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque
con invalidita' non inferiore al 75%;
Reddito annuo lordo non superiore a Euro 7.746,85
(L. 15.000.000) per nucleo familiare composto da una sola persona;
Reddito annuo lordo non superiore a Euro 15.493,71
(L. 30.000.000) per nucleo familiare composto da due persone;
--- (*) I soggetti passivi aventi diritto all'aliquota ridotta (1
per mille), dovranno produrre apposita autocerficazione (art. 46
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta
dichiarazione dovra' essere presntata all'ufficio tributi del comune
entro il termine di versamento della prima rata I.C.I.
C) Aliquota del 6 per mille applicabile a:
Unita' immobiliari tenute a disposizione quali residenze
secondarie.
Detrazione per abitazione principale Euro 258,228 (L. 500.000) Ai
sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione per abitazione principale
si applica anche:
abitazioni di proprieta' di anziani o disabili con residenza in
istituti di ricovero, purche' la stessa non risulti locata;
abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la
utilizza come dimora abituale.
(Omissis).
02X00325;
Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 15 e
21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di dare atto che con delibera G. C. n. 123 del 15 dicembre 2001 sono
state approvate per l'anno finaziario 2002, le seguenti aliquote
I.C.I.:
1) soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 del
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 4,8 per mille;
2) unita' abitativa e relative pertinenze, concesse dal
possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o da affini
entro il secondo, che vi dimorano abitualmente secondo le risultanze
anagrafiche: 4,8 per mille;
3) unita' immobilare concesse in locazione, a titolo di
abitazione principale, con contratto convenzionato: 3 per mille;
4) tutti gli altri casi: 6 per mille;
di determinare per l'anno 2002, in aggiunta alle aliquote I.C.I.
sopraindicate, la seguente aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3,
comma 53, della legge n. 662/1996, (omissis);
5. unita' immobilare ad uso abitazione non locate (art. 9 del
regolameto per l'applicazione dell'I.C.I. vigente dal 1o gennaio
2002) 7 per mille;
(Omissis).
02X00326;
Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato, il
20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura
unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni;
2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote
diversificate previste dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996;
4. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per
abitazione principale fion a Euro 154,94 (L. 300.000) a favore dei
cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere
sociale secondo i criteri previsti dall'art. 20/bis del vigente
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. avvalendosi della facolta'
prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992
come modificato dalla legge n. 62/1996 nonche' dell'art. 3 della
legge 9 maggio 1997, n. 122;
(Omissis).
02X00327;
Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota agevolata: 5 per mille per le unita' immobiliari e le
relative petinenze adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai
parenti entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in
questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per le unita'
immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che
le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione
del beneficio alla presentazione di denuncia di variazione I.C.I.
entro i termini di legge;
2. di confermare il L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
(Omissis).
02X00328;
Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il
21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (omissis), di determinare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni ed integrazioni:
a) Aliquota del 6 per mille: aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree
fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A
comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto
registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o
unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti
entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o
unita' immobiliari di proprieta' di enti morali non commerciali di
diritto pubblico e senza scopo di lucro.
b) Aliquota del 5,25 per mille: aliquota ridotta nella misura del
5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti
passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili
residenti in istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino
locate.
Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa,
fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94
(L. 300.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
c) Aliquota del 5,25 per mille: per le unita' immobiliari per
soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai
contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della
proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
d) Aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari adibite a
civile abitazione, per le quali sia stato registrato un contratto di
locazione nel corso dell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio
2002.
e) Aliquota del 9 per mille: per le unita' immobiliari adibite a
civile abitazione, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di locazione
nell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2002 (art. 2, comma 4
della legge n. 431/1998).
2. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota di cui al punto
a) - comodato, il soggetto passivo dovra' presentare apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da presentarsi alla
S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle
entrate comunali) entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I.
a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La
dichiarazione, sottoscritta, dovra' riportare i dati anagrafici
propri e dell'utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale), il grado di parentela, l'ubicazione e gli identificativi
catastali (foglio, numero, subalterno) dell'unita' immobiliare
utilizzata dal familiare, con l'espressa indicazione che la stessa
viene utilizzata come residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici
e vi abbia effettiva dimora.
Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non
intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata
apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.
3. di dare atto che per poter applicare l'aliquota di cui al punto c)
- 5,25 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali
stabilite dai contratti-tipo (ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n.
431) - il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' entro la scadenza della seconda
rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal
beneficio.
4. che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
deve essere effettuato tramite versamento da effettuarsi alla
S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle
entrate comunali).
(Omissis).
02X00329;
Il comune di STRAMBINO (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunle sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,3 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
02X00330;
Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2002 nella
misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
abitazione principale, fabbricati equiparati e relative
pertinenze: aliquota 5,2 per mille;
abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate
come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille;
di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
prevista nella misura di Euro 103,29.
La suddetta detrazione e' elevata a Euro 258,23 a favore del
pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso
dei seguenti requisiti:
possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati
costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali
pertinenze dell'abitazione principale;
titolare di reddito da pensione;
essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi,
anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all'anno 2001:
fino a Euro 8.000,00 se unico componente e fino a Euro 10.500,00
riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa
tra A2 e A6.
Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione
dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici
comunali entro il 30 giugno 2002.
(Omissis).
02X00331;
Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. disporre, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari
al 5 per mille;
2. determinare in Euro 114,00 la detrazione d'imposta da applicare
per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00332;
Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni:
ordinaria del 4,5 per mille;
per immobili non locati del 7 per mille;
agevolata - ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 -
dell'1 per mille;
2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, in Euro 103,29.
(Omissis).
02X00333;
Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per
il 2002 e di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per abitazione
principale.
(Omissis).
02X00334;
Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha
adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
In osservanza di quanto tutto richiamato in narrativa l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis).
02X00335;
Il comune di TORA E PICCILLI (provincia di Caserta) ha adottato,
il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille, con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per l'unita'
adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00336;
Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il
16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per Ianno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti
misure confermando quelle in vigore per l'anno 2001:
aliquota 5,5 per mille:
a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle
nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprieta',
usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
b) per n. 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso
immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla
stessa;
aliquota 6,5 per mille: per tutti gli altri fabbricati;
dare atto che dall'imposta dovuta per Iunita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se Iunita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta
fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale,
traducendosi, per questo aspetto, Iagevolazione di cui al punto b)
del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta
dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che
non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione
principale.
(Omissis).
02X00337;
Il comune di TORRE DE' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille.
di determinare, per l'anno 2002, la detrazione da applicare ai fini
del calcolo I.C.I. a tutte le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale nella misura di Euro 155,00.
(Omissis).
02X00338;
Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5 per mille;
riconfermare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di L. 200.000 pari a 103,29 euro, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
02X00339;
Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 10
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 due aliquote diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate
come segue:
del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili
adibiti ad abitazione principale;
del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale di cui
all'art. 8 comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari a
Euro 104,00;
3. di stabilire a valere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8, comma
3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da
Euro 104,00 a Euro 258,00 per le seguenti casistiche:
per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili
che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari
esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage
e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le
seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 pari
a Euro 10.329,14 considerando per reddito netto il reddito
effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e
trattenute, meno L. 1.000.000 pari a Euro 516,46 per il primo figlio
a carico e L. 2.000.000 pari a Euro 1.032,91 per ciascuno dei
successivi figli a carico;
ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili,
proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal
comune in via continuativa;
ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell' abitazione
principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente
portatore di handicap permanente o invalidita' permanente superiore
al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'.
4. di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle
stesse regole previste per ordinaria detrazione di L. 200.000 pari a
Euro 103,29;
5. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare
che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione
disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla
dichiarazione dei redditi 2002, relativa all'anno 2001 entro il
termine del 30 giugno 2001. I competenti uffici comunali saranno
incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.
6. di applicare l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze
(quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella
ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita
catastale separata.
(Omissis).
02X00340;
Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il
20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di fissare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
504/92, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicare sul territorio di questo comune nella doppia misura del 5
per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari
site nel territorio comunale.
(Omissis).
02X00341;
Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il
20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 4 per mille, ad eccezione delle unita' immobiliari,
appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione
principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo
corrispondente all'imposta dovuta.
(Omissis).
02X00342;
Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il
14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota abitazione principale 5 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale: Euro 103,29.
Sono considerate adibite ad abitazione principale le unita'
immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis).
02X00343;
Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il
22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione
per l'abitazione principale come di seguito:
aliquota I.C.I.: 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: Euro 105,00.
(Omissis).
02X00344;
Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di seguito sottoindicate,
le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,25 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille;
fabbricati gruppo catastale D1 7 per mille;
aree edificabili 6,5 per mille.
2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
detrazione per fabbricati adibiti ad abitazione principale Euro
103,29.
(Omissis).
02X00345;
Il comune di VAGLI SOTTO (provincia di Lucca) ha adottato, il
15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e pertinenze ad abitazione principale e abitazione
concessa in uso sa pesone fisiche a parenti diretti in linea retta
entro il terzo grado ovvero in linea collaterale entro il terzo grado
a condizioni che le utilizzino come abitazione principale riscontrato
dalla residenza anagrafica.
b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette
all'imposta (non comprese al punto a);
c) di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29
per le abitazioni di cui al punto a).
(Omissis).
02X00346;
Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura:
del 3 per mille per le abitazioni date in locazione ai sensi
dell'art. 2, commi 3, 4, 5 ed artt. 4 e 5 legge n. 431/1998 ed
accordo stipulato tra i sindacati della proprieta' immobiliari e
quelli degli inquilini. Per usufruire dell'aliquota ridotta
presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello
predisposto dall'ufficio tributi del comune;
del 5,5 per mille per:
a) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi
familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini
anagrafici;
b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un
soggetto residente all'estero purche' non locata;
d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo
case popolari;
e) le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Per usufruire
dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento
dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando
il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
f) le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo
in linea retta fino al secondo grado ed in linea collaterale fino al
primo grado. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il
termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del
comune;
g) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione
non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona
residente);
del 6 per mille come aliquota ordinaria;
2. di determinare in Euro 130,00 la detrazione abitazione principale;
3. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 207,00 in
favore delle sotto indicate categorie:
a) pensionato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta' entro il 31 dicembre 2001, non in condizioni lavorative, con le
seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 2001 derivante da pensione non
superiore ad Euro 7.128,00;
plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico non superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni
persona a carico;
b) invalidi civili non in condizione lavorativa con invalidita'
non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito imponibile IRPEE anno 2001, escluso
reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00;
plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico non superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni
persona a carico;
c) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un
invalido civile con invalidita' non inferiore al 75% con un reddito
imponibile IRPEF anno 2001, escluso reddito da abitazione, di tutti i
componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore ad Euro
10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico;
d) soggetti passivi nei cui nuclei familiari sia presente un
portatore di handicap in situazione di gravita' (in base alla legge
n. 104/1992), con un reddito imponibile IRPEF anno 2001, escluso
reddito da abitazione, fino ad Euro 18.076,00 piu' Euro 930,00 per
ogni persona a carico;
e) disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla
data del 31 dicembre 2001, regolarmente iscritto nelle liste di
collocamento con le seguenti situazioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00;
plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico non superiore ad Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni
persona a carico;
Le ulteriori condizioni per usufruire della detrazione di Euro
207,00, comuni a tutti i sopra indicati soggetti, sono:
essere titolare nell'intero territorio nazionale di diritto di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito
ad abitazione principale (compreso le eventuali pertinenze),
appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
che gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non
devono essere possessori nel territorio nazionale di altre unita'
immobiliari.
I soggetti che intendono usufruire dell'elevazione a Euro 207,00
della detrazione abitazione principale devono dichiarare il possesso
dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio il cui testo verra' appositamente predisposto dall'ufficio
tributi del comune.
(Omissis).
02X00347;
Il comune di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il
12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
=====================================================================
N. d'ord. | Tipologia degli immobili | Aliquota
=====================================================================
1 |Immobili adibiti ad abitazione principale | 5 per mille
2 |Immobili adibiti ad altri usi |6,3 per mille
(Omissis).
02X00348;
Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il
15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire a decorrere dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote
differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili di
seguito elencate:
aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e relative
pertinenze del soggetto passivo, quantificando altresi' in Euro
103,30 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del
suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta come previsto dalla
normativa in vigore;
aliquota 6,5 per mille: abitazioni e relative pertinenze di
soggetti passivi non residenti;
aliquota 6 per mille: altre fattispecie impositive.
(Omissis).
02X00349;
Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
confermando contestualmente la detrazione per le abitazioni
residenziali in L. 200.000.
(Omissis).
02X00350;
Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 27
marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di confermare la detrazione per l'abilitazione principale nella
misura di L. 200.000.
(Omissis).
02X00351;
Il comune di VEGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 29
gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
Di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
abitazione principale e sue pertinenze immobiliari, aliquota del
4,5 per mille;
altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro
pertinenze, aliquota del 7 per mille;
immobili non locati e loro pertinenze, aliquota del 7 per mille.
(Omissis).
02X00352;
Il comune di VELLEZZO BELLINI (provincia di Pavia) ha adottato,
il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
02X00353;
Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.;
5,50 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.
2. di fissare in Euro 104,00 la debrazione stabilita dal comma 2
dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1997 per l'immobile adibito
ad abitazione principale;
3. di aumentare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2
del citato art. 8 portandola a Euro 155,00 per i nuclei familiari
formati da una o piu' persone con reddito complessivo, derivante
unicamente da pensione non superiore a Euro 5.682,00 annue lorde per
famiglie monocomponenti e Euro 10.846,00 annue lorde per famiglie
composte da due persone pensionate;
4. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai
sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
(Omissis).
02X00354;
Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e le
detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
siti sul territorio del comune di Vernio:
abitazione principale aliquota 4,5 per mille;
aliquota ordinaria 7 per mille;
detrazione sull'imposta per l'abitazione principale Euro 104,00.
(Omissis).
02X00355;
Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 e
il 27 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione spettante per la prima
casa nell'importo di Euro 155,00.
(Omissis).
02X00356;
Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con
propria pertinenza aliquota del cinque per mille;
b) tutte le altre unita' immobiliari e le aree fabbricabili
aliquota del sei per mille;
2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00357;
Il comune di VIGGIU' (provincia di Varese) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote %
=====================================================================
|Unita' immobiliare adibita direttamente ad |
|abitazione principale in proprieta' a persone |
|fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a |
a |proprieta' indivisa .... | 6
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare posseduta in aggiunta |
|all'abitazione principale in proprieta' a persone |
|fisiche e altri soggetti passivi, sfitta o locata a |
|soggetti che non la utilizzano come abitazione |
b |principale .... | 7
---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare locata con contatto registrato a |
|soggetti che la utilizzano come abitazione |
c |principale .... | 6
---------------------------------------------------------------------
d |Immobili diversi dalle abitazioni .... | 6
---------------------------------------------------------------------
|Immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle|
e |precedenti classificazioni ed utilizzazioni .... | 6
2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 104.00 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata (art. 5 regolamento comunale
I.C.I.).
(Omissis).
02X00358;
Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
1. di confermare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del suddetto
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal
comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per
l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come
segue:
nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
2. di confermare per l'anno 2002, le detrazioni ai fini del calcolo
dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge,
pari a Euro 103,29;
3. di confermare per l'anno 2002 l'importo di Euro 154,94 per le
detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che
versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale,
secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C.
n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per
l'anno 1998) e cosi' individuate:
pensionati;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
disoccupati da oltre sei mesi nell'anno precedente;
lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno
sei mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata
certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito
familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere,
rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un
ammontare annuo di Euro 516,46, redditi da lavoro anche percepiti
all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori
frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente
tabella:
=====================================================================
Fasce reddito familiare | Nucleo familiare
=====================================================================
Euro 5.422,80 | 1 persona
Euro 9.554,45 | 2 persone
Euro 10.401,44 | 3 persone
Euro 12.413,04 | 4 persone
Euro 14.473,70 | 5 persone
Euro 16.387,18 | 6 persone
Il reddito familiare deve contenere anche:
pensioni di guerra;
pensioni estere;
rendite INAIL;
rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di
Euro 516,46;
redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri.
(Omissis).
02X00359;
Il comune di VILLA MAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
02X00360;
Il comune di VILLORBA (provincia di Treviso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le
detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che
forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis).
Allegato B
----> Vedere allegato di pag. 92 <----
02X00361;
Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota (I.C.I.) e' confermata
al 6 per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni
di sorta, oltre a quelle previste per legge.
(Omissis).
02X00362;
Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e
relative pertinenze;
nella misura del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori;
di aumentare a Euro 129,114 (L. 250.000) la detrazione per:
a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale
intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,
adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro
abitazione principale.
(Omissis).
Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia'
pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 94 del 22 aprile 2002, alla pagina 77, seconda
colonna.
02X00363;
|
|
|
|