Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 giugno 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. l'aliquota per l'abitazione principale e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati e' stabilita nella misura del 6 per mille; 3. le detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000 pari a Euro 103,29.
(Omissis). 02X00001;
Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni nel modo seguente:
prima casa 5,5 per mille;
altri immobili 7 per mille;
immobili di categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 E A/10 4 per mille; a condizione che l'immobile risulti inutilizzato e nel corso dell'anno venga iniziata nello stesso una nuova attivita' commerciale, artigianale o industriale. L'aliquota agevolata dovra' essere rapportata al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio dovra' essere comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi di questo comune. Si avra' diritto all'aliquota agevolata anche per i due anni successivi all'inizio attivita'.
(Omissis). 1. di aumentare a euro 157,94, (lire 300.000) con effetto per l'anno 2002, secondo quanto previsto dall'art. 3, del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti:
A) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 1999;
B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unita' immobiliari classificata o classificabile in categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2-C/6-C/7;
C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro;
D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire 12.000.000 annui lordi (euro 6197,48), senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000 (euro 51,65);
E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18 milioni annui; 2. di stabilire che la detrazione di lire 300.000 (euro 154,94) spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste; 3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello O.bis M., o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo annuale percepito nell'anno 2001, nonche' dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti.
(Omissis). 02X00002;
Il comune di ACQUI TERME (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 (omissis) le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili:
aliquote del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come individuato all'art. 8 del Regolamento comunale;
aliquota del 6,7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili.
(Omissis). 1. di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento della detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'anno 2002, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge 29 dicembre 1996, n. 662.
a) avranno diritto alla detrazione di lire 500.000 da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
siano proprietari della sola unita' immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purche' non destinate allo svolgimento di attivita' commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;
siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni;
siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a lire 18.000000;
b) avranno diritto alla detrazione di lire 400.000, da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni;
siano proprietari della sola unita' immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purche' non destinata allo svolgimento di attivita' commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;
siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni:
siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a lire 24.000.000.
c) le domande dovranno essere presentate, su appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 aprile 2002, allo stesso ufficio, ed avranno validita' solo per il corrente anno. Dovranno essere allegati:
certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (mod. Unico, mod. 730, C.U.D., certificazione dei redditi da pensione);
certificato dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione; Sono esonerati dalla presentazione della domanda i contribuenti che abbiano gia' beneficiato dell'agevolazione nell'anno 2001, usufruendo della maggiore detrazione negli importi gia riconosciuti.
E' comunque fatto obbligo di comunicare le eventuali mutate condizioni che determinino la revoca al diritto alla maggiore detrazione, al fine di evitare azioni di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste.
(Omissis). 02X00003;
Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote l.C.l. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le pertinenze cosi come stabilito dall'articolo 30 comma 12 legge 488/99;
per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per la sola abitazione principale in Euro 103,29 con i termini e le modalita' del decreto legislativo n. 504/92 come novellato. 3. di confermare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni:
a) portatori di handicap Euro 258,23;
b) disoccupati Euro 258,23;
c) lavoratori posti in cassa integrazione Euro 258,23;
d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza sociale Euro 258,23;
e nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso) Euro 258,23;
f) per i fabbricati oggetto di ristrutturazione compresi nel perimetro del centro storico cosi come individuato dal vigente PRG. limitatamente alla durata della concessione edilizia, Euro 258,23.
(Omissis). 02X00004;
Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5,65 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura base di L. 200.000.
(Omissis). 02X00005;
Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare e, quindi, mantenere invariata per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale in, contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili. 4. stabilire la riduzione del 50% dell'aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabilitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale con apposita perizia, da allegare alla dichiarazione annuale. Sono dichiarati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica e alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento e miglioramento. 5. stabilire che il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' utilizzato. Dare atto che il maggiore gettito conseguente al proposto aumento dal 5 al 6 per mille dell'aliquota I.C.I. per le abitazioni secondarie, per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione principale delle famiglie viene quantificato in euro 891.607,00 pari a circa lire 1.726.000.000.
(Omissis). 02X00006;
Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille (2002) =====================================================================
1 |2 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare adibita ad |
|abitazione principale del soggetto |
1 |passivo | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari appartenenti a |
|cooperative edilizie, a proprieta' |
|indivise adibite ad abitazione |
2 |principale dei soci assegnatari | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi regolarmente assegnati dagli |
|istituti autonomi per le case popolari|
|ed utilizzati quali abitazioni |
3 |principali | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
|Immobili soggetti a recupero, |
4 |localizzati nei centri storici | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Altri immobili non compresi nelle |
5 |precedenti categorie | 6 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 |2 |3 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare | |
|adibita ad | |
|abitazione | | 1 |principale | |103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari | |
|appartenenti alle | |
|cooperative edilizie| |
|a proprieta' | |
|indivisa adibite ad | |
|abitazione | |
|principale dei soci | | 2 |assegnatari | |103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare | |
|non locata posseduta| |
|a titolo di | |
|usufrutto ed | |
|utilizzata dal nudo | |
|proprietario, | |
|sempreche' non | |
|usufruisca di altra | |
|detrazione per | |
|abitazione | | 3 |principale | |103,29
(Omissis). 02X00007;
Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e precisamente:
a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1o grado, che la occupano quale abitazione principale;
d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti. 2. di confermare, e convertire in euro per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo, di Euro 113,62 (L. 220.000) come da delibera di giunta comunale n. 5 del 25 gennaio 2001; 3. di confermare e convertire in euro l'applicazione della ulteriore detrazione di euro 144,61 (L 280.000) per i titolari di:
pensione sociale;
assegno sociale;
trattamento al minimo INPS.
Condizione, nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare sia composto da unica persona. 4. di confermare, e convertire in euro infine, la ulteriore detrazione di euro 77,47 (L. 150.000), anche per l'anno 2002, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:
a) famiglie con portatori di handicap:
famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 2001, non superiore a euro 6197,48 (L. 12.000.0000) pro-capite;
portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al 75%;
b) famiglie di pensionati:
pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 2002 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu' persone);
pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abiitazione non superiore ai seguenti valori:
nucleo composto da una persona euro 6.197,48 (L. 12.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001);
nucleo composto da piu' persone euro 9.296,22 (L. 18.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001);
c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
disoccupati al 1 gennaio 2002 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 2001.
Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), e' che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 2001, non superiore a euro 6.197,48 (L. 12.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001).
CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE
DETRAZIONE DI CUI AI PUNTI 3) E 4)
i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' imniobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville).
Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001.
Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 2001 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2002. Che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
(Omissis). 02X00008;
Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Le aliquote d'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002.
(Omissis).
4 per mille su abitazione principale;
4 per mille su terreni agricoli;
5,2 per mille su fabbricati diversi dall'abitazione principale e aree edificabili. Detrazioni Euro 103,29 per abitazione principale;
Euro 258,23 per le famiglie che riversano in situazioni di svantaggio economico sociale e famiglie numerose;
Euro 165,27 per le famiglie con portatori di handicap.
(Omissis). 02X00009;
Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. l'aliquota ordinaria deI 7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. l'aliquota ridotta del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del menzionato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari:
a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;
e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorche' distintamente iscritte a catasto. 3. l'aliquota ridotta del 5 per mille, per le motivazioni espresse in premessa, esclusivamente le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo, ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici; 4. l'aliquota agevolata al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed articolo 5, comma 3; 5. l'aliquota agevolata al 3 per mille per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominati "Aree golenali"; 6. l'aliquota del 7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per le unita' abitative che risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno.
(Omissis). 02X00010;
Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2002, dal 6 al 7 per mille le sole aliquote I.C.I. relative alle categorie di immobili denominate "aree fabbricabili" ed "altri fabbricati"; 2. di dare atto che le aliquote I.C.I. relative alle rimanenti categorie di immobili, meglio di seguito specificate, si intendono cosi' confermate per l'anno 2002:
abitazione principale: aliquota del 4 per mille ;
negozi cat. C/1: aliquota del 5 per mille;
fabbricati catt. A/1 e A/2: aliquota del 5 per mille;
terreni agricoli: aliquota del 6 per mille. 3. di confermare, altresi', la detrazione I.C.I. per abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue (Euro 103,29) ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. 02X00011;
Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le stesse aliquote I.C.I. e detrazioni deliberate per l'anno 2001 e precisamente:
abitazione principale 5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000 Euro 154,94.
(Omissis). 02X00012;
Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinenza limitatamente a n. 1 unita';
(cat. C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille;
tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5,25 per mille. 2. di stabilire, per l'anno 2002 in Euro 103,30 pari a L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. 3. di stabilire, altresi' una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 180,76 pari a L. 350.000 riferita a:
soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi sociali. 4. di fissare altresi' relativamente alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 le aliquote nella seguente misura:
a) unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con "contratto assistito" 2 per mille;
b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;
c) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille.
(Omissis). 02X00013;
Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare, ai sensi e per gli effetti deIIart. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e le relative pertinenze all'abitazione principale;
(Omissis). di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in Euro 103,29. di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a 65 anni, per disoccupati cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell'autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap e' necessario allegare certificato della competente A.S.L; di dare atto che l'art. 6 del vigente regolamento prevede la possibilita' che un contitolare effettui il versamento anche per conto degli altri, previa comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002; di dare atto che l'articolo 19 equipara le unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) ad abitazione principale, previa comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002; di dare atto che le variazioni di dati ed elementi cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta devono essere comunicate entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, su appositi moduli predisposti dal comune; sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego dei moduli predisposti, sempre che contengano tutti i dati necessari (articolo 21 vigente regolamento).
(Omissis). di dare atto che, anche per l'anno 2002, questo comune efffettuera' la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili, sull'apposito conto corrente postale n. 11389178 intestato a: Comune di Altare - Versamento I.C.I. - Servizio tesoreria c/o Carisa S.p.a., via Roma, 22, Altare; 1) di dare mandato al responsabile dell'area economico finanziario - servizio tributi di accettare tali domande di detrazione per abitazione principale fino al 30 giugno 2002 nei termini e nelle modalita' di presentazione previste dall'allegato A.
Alelgato A
MAGGIORE DETRAZIONE SULLA PRIMA CASA
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992
(Termini e modalita' di presentazione della domanda)
Si ricorda che per usufruire della maggiore detrazione di Euro 206,58 sulla prima casa e' obbligatorio presentare apposita domanda entro e non oltre il 30 giugno 2002 p.v.
Soggetti beneficiari: A) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 65 ANNI.
Requisiti richiesti:
eta' pari o superiore a 65 anni;
residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.;
reddito lordo nel 2000 non superiore ad Euro 7.746,85, elevato di Euro 3.098,74 in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per ogni altro familiare a carico; B) DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI.
Requisiti richiesti:
stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1o gennaio 2002;
residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.;
reddito lordo nel 2000 non superiore a Euro 7.746,85, elevato di Euro 3.098,74 in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per ogni altro familiare a carico; C) FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI O SOGGETTI INVALIDI AL 100%.
Requisiti richiesti:
il capo famiglia ha quale familiare a carico un genitore o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente (o con invalidita' accertata al 100%);
il capofamiglia risiede nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.;
il reddito lordo nel 2000 del capofamiglia non supera Euro 10.845,59, elevato di Euro 3.098,74 nel caso di coniuge a carico, nonche' di Euro 2.065,83 per ogni altro soggetto a carico diverso dal soggetto portatore di handicap.
I modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione in municipio presso l'ufficio tributi. La domanda assumera' la forma dell'autocertificazione. Per l'agevolazione di cui alla lettera C) dovra' essere allegata la certificazione della competente A.S.L.
(Omissis). 02X00014;
Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e le detrazioni nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria per tutti gli immobili oggetto d'imposizione 6 per mille;
aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/2 e C/6 4 per mille;
aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di dare atto che oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o agevolata e della detrazione per queste previste quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale;
che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo resta fissata in L. 200.000 (Euro 103,29) come per legge.
(Omissis). 02X00015;
Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille. 2. di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche societa' di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, come meglio specificato nella premessa della presente deliberazione, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio 2002 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2001). 3. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di euro 103,29. 4. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di:
a) Euro 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da pensione, non sia superiore a Euro 13.427,88 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cd, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a Euro 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2001. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 cc. ) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 30 giugno 2002, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2002;
b) la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da pensione, non sia superiore a euro 7.746,85 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cd, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a euro 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2001. Tale diritto compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 cc. ) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 30 giugno 20 02, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritta alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2002. 02X00016;
Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per i motivi esposti in premessa, di proporre del consiglio comunale l'elevazione per l'esercizio 2002 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e la detrazione in Euro 103,30. di confermare nel 7 per mille, per l'anno 2002 l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni e per le abitazioni non principali (c.d. seconda casa). 02X00017; Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. anno 2002: 1. abitazione principale: 4 per mille categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, compresa l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; la detrazione dall'abitazione principale e' pari a Euro 103,291. 2. altri fabbricati: 7 per mille categorie catastali B-C-D ed aree fabbricabili; 3. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o ascrivibili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente come prima casa dai figli residenti che ne abbiano la nuda proprieta', l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille. 4. altre unita' immobiliari ad uso abitativo in locazione a cittadini residenti con contratti di fino quadriennali e regolarmente registrati l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille. 5. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o ascrivibili nella categoria catastale A i cui soggetti passivi siano persone fisiche residenti e per le quali U.I. siano stati stipulati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431 nei confronti di soggetti che la utilizzano quale abitazione principale, l'aliquota I.C.I. e' pari al 5 per mille. 6. altre unita' immobiliari iscritte e/o ascrivibili nelle categorie catastali "A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7", tenute a disposizione, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione e possedute da residenti e non residenti, l'aliquota I.C.I. e' pari al 9 per mille. Nel caso di piu' pertinenze dell'abitazioni principale (vedi art. 8 comma 4 del regolamento I.C.I.), una sola di esse e' assoggettata all'I.C.I. anno 2001 al 4 per mille; tutte le altre pertinenze sono equiparate ad altri fabbricati cosi' come indicato al punto 2: 7 per mille. Per beneficiare di quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 contribuente e' tenuto a presentare, entro il mese di ottobre 2002, una dichiarazione ed idonea certificazione ai sensi e per gli effetti deIl'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 504/92 attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e da ritirare all'ufficio tributi. Tale dichiarazione varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.14, comma 3, d.lgs. n. 504/92, salvo sanzione piu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. 02X00018;
Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2002:
la misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille;
che l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratti Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che per le medesime unita' immobiliari, destinate ad abitazione principale detenute da soggetti passivi d'imposta che all'interno del proprio nucleo familiare hanno almeno un portatore di handicap riconosciuto al 100%, e' riconosciuta l'esenzione totale dell'imposta. 02X00019;
Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2002, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 300.000 (Euro 154,94) per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di 12.000.000 (Euro 6.197,48) annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo;
b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);
c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;
d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a). 3. di applicare l'aliquota differenziata agevolata del 6 per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale "A" escluso la categoria "A10" (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione. 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune. 02X00020;
Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, confermando nel 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02X00021;
Il comune di ARBOREA (provincia di Oristano) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili;
aliquota differenziata del 6 per mille per le abitazioni "non principali"; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00022;
Il comune di ARGUELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis). 02X00023;
Il comune di ARRONE (provincia di Terni) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri iimmobili.
(Omissis). 02X00024;
Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) Ialiquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13 del Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
b) l'aliquota del 6 per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta; 2. di stabilire nell' importo di Euro 108,00 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992.
(Omissis). 02X00025;
Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.l. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 180,00.
(Omissis). 02X00026;
Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale (risultante dalle registrazioni anagrafiche) senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e a condizione che venga fatta dichiarazione mediante autocertificazione entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I. di acconto.
La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' stabilita nella misura di lire 500.000 pari a Euro 258,23 per nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidita' al 100% ai sensi della legge n. 104/1992.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I. di acconto; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione dal proprietario (categorie catastali da A1 a A9, e A11); 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
(Omissis). 02X00027;
Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille; 2. per l'anno 2002 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in Euro 103,30.
(Omissis). 02X00028;
Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 2002:
aliquota base 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota abitazioni locate come abitazioni principali 5,5 per mille;
aliquota immobili diversi dalla abitazione comprese aree edificabili 7 per mille;
aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille;
aliquota alloggi non locati 7 per mille. N.B: La detrazione per la la casa, e' rimasta invariata/Euro 103,29. La riscossione e' diretta con versamento sul c.c.p. n. 12206629 intestato a: Comune di Auditore - Serv. riscossione I.C.I.
(Omissis). 02X00029;
Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002. le seguenti misure di aliquote in base alle seguenti categorie di immobili:
a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al "Gruppo A", esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione principale e pertinenze, ad eccezione delle unita' immobiliari abitative di cui alla successiva lettera b);
b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I. approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17 dicembre 98 citata in premessa;
c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b);
d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi di recupero di unita' immobiliari dalle caratteristiche e con le modalita' individuate con il presente atto;
ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
(Omissis). 5. elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 2002, a Euro 160,00 (L. 309.803) l'importo di L. 200.000 (Euro 103,29) relativo alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali gia' individuate con il citato atto di consiglio comunale n. 61 del 19 dicembre 2000.
(Omissis); 1. Famiglie di pensionati:
a) soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di eta' non inferiore a 65 anni;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire 16 milioni (Euro 8.263,31) in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a lire 26 milioni (Euro 13.427,88).
La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambe i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa. 2. Famiglie numerose:
a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di lire 11 milioni (Euro 5.691,03) per ogni componente del nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3. Famiglie assistite:
a) soggetto passivo proprietario/comproprietarlo o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) avente diritto, in base ai vigenii regolamenti del comune di Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sala quota fissa.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata daIl'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato aIl'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. 4. Famiglie abitanti in unita' immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5):
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unira' adibita od abitazione principale e sue pertinenze.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dalIintero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 5. Famiglie con portatori di handicap:
a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidita' superiore al 66% o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap nella predetta misura;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) in quanto solo, ovvero a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) maggiorato di lire 11.000.000 (Euro 5.681,03) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
PRINCIPI E CONDIZIONI DI BASE PER
IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE
I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuale, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sul versamenti d'imposta dovuti per l'anno 2002; come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita' apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione, dovra' essere inoltrata all'Ufficio Tributi - Area contabile - del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di pagamento della prima rata l.C.I. per l'anno 2002; l'ufficio predetto provvedera' in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.
(Omissis). 02X00030;
Il comune di BAGNO DI ROMAGNA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per il comune di Bagno di Romagna le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:
1.1 aliquota ridotta: 5 per mille da applicare:
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari);
alle unita' immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioe' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
alle pertinenze di cui all'art. 2-bis del medesimo regolamento comunale sugli immobili;
le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle);
1.2 aliquota ordinaria 7 per mille da applicare:
per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00031;
Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02X00032;
Il comune di BARBONA (provincia di Padova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare e fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, unica per tutti gli immobili; 2. di confermare e stabilire contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00033;
Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura di Euro 119,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 02X00034;
Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille, rendendo atto che:
la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in Euro 103,29 (pari a L. 200.000 senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale sara' estesa alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per coloro che hanno dato comunicazione entro il 31 dicembre 2001, ai sensi deIIart. 6 deI vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 in data 24 febbraio 2000.
(Omissis). 02X00035;
Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 2000, l'aliquota minima dell'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di un punto per mille, determinando, per l'anno 2002, l'aliquota nella misura del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Barzano' o equiparate ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale:
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli, e viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Barzano' a condizione che il proprietario presenti apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle condizioni predette;
b) unita' immobiliari locate come abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 o comunque occupate a titolo di abitazione principale, a condizione che il proprietario presenti apposita autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 3. di stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate o locate non a titolo di abitazione principale e relative pertinenze;
b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) non locati; 4. di stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti; 5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via generale, viene stabilita in Euro 104,00, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
(Omissis). 02X00036;
Il comune di BELFORTE ALL'ISAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) nel modo seguente:
abitazione principale 5,5 per mille;
tutti gli altri immobili 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 02X00037;
Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare l'aliquota ridotta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli ad essi assimilati, dal 5,5 per mille al 5,9 per mille; 2. di mantenere inalterata per l'anno 2002 l'aliquota I.CI. relativa agli immobili diversi da quelli adibili ad abitazione principale, pari al 7 per mille; 3. di confermare le seguenti agevolazioni, gia' approvate per fanno 2001:
estensione dell'aliquota agevolata, prevista per le abitazioni principali, agli immobili locati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
applicazione della detrazione, prevista per l'abitazione principale, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado;
estensione dell'aliquota agevolata, prevista per le abitazioni principali, a quelle concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado;
assimilazione degli immobili posseduti da anziani e disabili, che acquisiscono residenza in istituti di cura, alle abitazioni principali;
applicazione di una maggior detrazione, pari a 216,912 euro, nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
applicazione di una maggior detrazione, pari a 154,931 euro, qualora l'immobile adibito ad abitazione principale abbia una rendita, attribuita in via definitiva, non superiore a 619,748 euro.
(Omissis). 02X00038;
Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio e il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. sugli immobili comunali:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 6 per mille;
detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). di integrare la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 14 febbraio 2002 con la previsione in favore dei soggetti che versino nelle condizioni economiche e sociali predeterminate in narrativa, della possibilita' di detrarre dal tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 258,23; di dare atto che il contribuente per benificiare della suddetta agevolazione dovra' presentare all'ufficio competente certificato redatto dalla competente autorita' sanitaria attestante la situazione di handicap ed una dichiarazione relativa al reddito annuo percepito dal nucleo familiare cui appartiene.
(Omissis). 02X00039;
Il comune di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantener invariate le seguenti tariffe e aliquote per l'anno 2002 come segue:
I.C.I. pari a 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00040;
Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e relative detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001 anche per l'anno d'imposta 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 347 e s.m.i.:
a) aliquota ordinaria - 7 per mille;
b) aliquota ridotta per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale - 5,5 per mille).
(Omissis). 02X00041;
Il comune di BERGAMO ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, in considerazione delle necessita' finanziarie, determinate nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2002 al fine di garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio, nonche' la continuita' della erogazione dei servizi comunali, ed in considerazione della variazione alla aliquota della addizionale IRPEF, come segue:
aliquota generale 5,9 per mille;
aliquota del 5,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 2. di stabilire, per l'anno di imposta 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di Euro 140 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di elevare, per l'anno d'imposta 2002, la detrazione di cui al precedente punto 2) a Euro 192, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalita' indicate nell'allegato A);
Allegato A
MODALITA' E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE
DETRAZIONE DI IMPOSTA I.C.I. PER SOGGETTI
IN SITUAZIONI Dl DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE 1. Soggetti aventi diritto. Hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 52,00 i soggetti passivi dell'imposta I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell'anno 2001 secondo le seguenti fasce: =====================================================================
Componenti la famiglia | Reddito =====================================================================
1 persona | L. 11.800.000 pari a Euro 6.094,19
2 persone | L. 19.500.000 pari a Euro 10.070,91
3 persone | L. 23.600.000 pari a Euro 12.188,38
4 o piu' persone | L. 27.900.000 pari a Euro 14.409,15
b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina;
c) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione. Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a Euro 826,00 e quelle di cui alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9. 2. Criteri applicativi.
Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione.
La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2002.
L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
(Omissis). 02X00042;
Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) di determinare per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2002 l'aliquota unica del 6,2 per mille; di concedere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 258,23, per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto.
(Omissis). Allegato A Per l'anno 2002 e' concessa la detrazione di Euro 258,23 (L. 500.000) per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta in condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 2001 non deve aver superato la somma di Euro 8.197,72 (L. 15.873.000). Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze;
b) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, in condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha superato la somma di Euro 13.238,34 (L. 25.633.000), piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze.
Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:
1) per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
interessi su depositi bancari, postali, ecc...;
rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;
2) per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita';
3) per abitazione principale si intende:
l'unita' immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
4) la situazione di riferimento e' quella esistente al 1o gennaio 2002.
L'applicazione della maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da parte del contribuente entro il 1o luglio 2002, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.
Gia' al momento del versamento dell'acconto per limposta dell'anno 2002, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.
(Omissis). 02X00043;
Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue:
possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare (aliquota ridotta) = aliquota 4 per mille con detrazione di Euro 129,11;
possessori di seconda abitazione/terreni agricoli e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria) = aliquota Euro 6 per mille.
(Omissis). 02X00044;
Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota della Imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostitutito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00045;
Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 17 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura deI 5 per mille per tutte le basi imponibili.
(Omissis). 02X00046;
Il comune di BIASSONO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio e il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota di imposta unica al 6 per mille con detrazione per le sole abitazioni principali pari a Euro 119,11 (L. 250.000).
(Omissis). 1. di provvedere alla rettifica della propria deliberazione n. 27, del 26 febbraio 2002, confermando per l'annualita' di imposta 2002 nella misura gia' prevista, la detrazione concessa per abitazione principale in Euro 129,11 pari a L. 250.000.
(Omissis). 02X00047;
Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al 6 per mille; di stabilire che per l'anno 2002 rimane fissata in Euro 103,29 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente, sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio.
(Omissis). 02X00048;
Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 19 e 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. secondo lo schema sotto riportato:
abitazione principale e relative pertinenze - 6 per mille;
comparti ubicati nel centro storico e soggetti a piano di recupero (v. tavola 5 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta al 5 per mille all'atto dell'adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all'atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi;
comparti residenziali assoggettati a piano attuativo (v. tavola 4 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta al 5 per mille all'atto dell'adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all'atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi;
unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze - 6,5 per mille;
aree fabbricabili - 6,5 per mille;
(Omissis).
Allegato
Articolo 4
Definizione di abitazione principale e detrazioni
a) Euro 105,00 per abitazione principale e sue pertinenze;
b) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze di proprieta' di giovani coppie che abbiano contratto matrimonio a partire dal 1o gennaio 2002. La presente detrazione avra' una durata di anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie si intendono quelle, con riferimento alla l.r. n. 23/1999, con reddito complessivo non superiore a Euro 41.316,55 (dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all'estero) ed al cui interno non vi siano componenti di eta' superiore ai 35 anni. L'alloggio oggetto della richiesta di agevolazione non deve avere superficie utile superiore a mq 95 ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). La presente detrazione e' rapportata al periodo di effettivo possesso dell'immobile durante l'anno;
Euro 100,00 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino percio' anagraficamente residenti;
Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
c) Euro 150,00 a favore di enti sportivi, sociali, culturali, assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' senza scopo di lucro;
d) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze laddove vi sono nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3;
e) Euro 150,00 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella misura massima di Euro 20.658,28) dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all'estero, aventi tre o piu' figli in eta' scolare dell'obbligo, in possesso della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze.
I contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate dal paragrafo b) al paragrafo e) dovranno presentare presso l'ufficio protocollo del comune entro il termine di presentazione delle dichiarazioni I.C.I., un'autocertificazione che attesti l'appartenenza ad una delle categorie succitate.
(Omissis). 02X00049;
Il comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di allogi da parte di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alle pertinenze delle abitazioni principali, nonche' alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di stabilire in Euro 126 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002; 4. di introdurre le seguenti modificazioni al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
all'art. 3, dopo il comma 3, vengono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
"Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
L'area contigua ad un fabbricato, classificato nel gruppo catastale A (abitazioni), o ad un fabbicato riconosciuto pertinenza dell'abitazione principale, ancorche' risulti, in tutto o in parte, catastalmente come particella fondiaria autonoma rispetto al fabbricato stesso, appartenente al medesimo proprietario o ai parenti entro il primo grado (nel caso di piu' proprietari dell'area, gli stessi devono essere anche proprietari, almeno in parte, del fabbricato in questione), e' assoggettata ad imposta per la parte eccedente la superficie corrispondente allo sviluppo volumetrico utilizzato per la costruzione del fabbricato (secondo gli indici di edificabilita' previsti dal Piano regolatore generale)."
all'art. 7, comma 6, l'importo "200.000" e' sostituito con "Euro 100";
all'art. 8, comma 4, l'importo "20.000" e' sostituito con "Euro 11";
la tabella "Allegato A" e' sostituita da quella allegata al presente provvedimento.
(Omissis). 02X00051;
Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquta I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille e la detrazione per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione confermando quindi la disciplina vigente nel 2001.
(Omissis). 02X00052;
Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote differenziate dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
Aliquota ordinaria 6,3 per mille;
Aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per mille;
Aliquota per casa sfitta 7 per mille; 3. di determinare in euro 103,30 (L. 200.016) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00053;
Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote che saranno applicate in questo comune:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
6 per mille per ogni altro immobile oggetto d'imposta, con le detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00054;
Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,9 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis). 02X00055;
Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 neI modo seguente e precisamente:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc. aliquota 5,5 per mille;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 7 per mille;
c) per i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S., purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi Euro 826,33 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli ) a condizione che le utilizzino come abitazione principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza elettrica e che Iuso gratuito venga dichiarato ai fini IRPEF: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione. Coloro che ritengono di aver diritto all'agevolazione di cui ai precedenti punti c) e d) per l'anno 2002 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2002, apposita istanza, il cui modello dovra' essere ritirato presso l'Ufficio competente, unitamente all'elenco della documentazione occorrente. La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.; Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2002. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2002, gia' tenere conto dell'agevolazione richiesta; Di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente.
(Omissis). 02X00056;
Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per quanto in narrativa indicato, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00057;
Il comune di BUSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per gli immobili diversi dall'abitazione principale, nella misura del 6 per mille. 3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00058;
Il comune di BUSNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliqute I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale, relative pertinenze (art. 23, commi 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili);
6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili, ed altri fabbricati;
7 per mille per alloggi sfitti. Di stabilire in euro 104 (L. 201.372) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
(Omissis). 02X00059;
Il comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando pertanto l'aliquota gia' deliberata per l'anno 2001; 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 55, modificativo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto (art. 8, comma 9 del vigente regolamento comunale); 3. di determinare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da Euro 129,11, a Euro 180,76, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fine dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da Euro 922,00 a Euro 1.441,00;
f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiai secondo quanto previsto ai punti precedenti. A - Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da Euro 129,11, a Euro 180,76 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 3. B - I soggetti passivi non dovranno possedere altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. C - Nella relativa richiesta il contribuente dovra' autocertificare (ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968) il possesso delle condizioni di appartenenza ad uno dei punti sopra indicati o, in alternativa, produrre le relative certificazioni; 4. di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 11, regolamento comunale); 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti data in uso (art. 8, comma 13, regolamento comunale); 6. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado (art. 8, comma 14 del regolamento comunale); 7. di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02X00060;
Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2002 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente:
aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.
(Omissis). 02X00061;
Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2002;
a. aliquota ordinaria: 6 per mille;
b. abitazione principale: 5,5 per mille;
e. immobili di cittadini non residenti: 7 per mille. 3. di fissare l'importo della detrazione dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si potrae la detrazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in Euro 114,00 e che la predetta detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene elevata a Euro 155,00 per nuclei familiari residenti, con presenza di portatori di handicap con percentuale di invalidita' al 100% accertata con idonea documentazione da produrre da parte degli interessati.
(Omissis). 02X00062;
Il comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis). 02X00063;
Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta; 2. stabilire le riduzione e detrazioni dell'imposta per l'anno 2002, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e successive ed integrazioni.
(Omissis). 02X00064;
Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquota I.C.I. per il 2002 nelle seguenti misure:
aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di istituti autonomi per le case popolari;
aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo; Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto precedente. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 deI decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella). Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l`alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'Ufficio del registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di Euro 129,114 (L. 250.000).
(Omissis).
1) di riconoscere per l'anno 2002, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa l'elevazione della detrazione da Euro 129,114 (L. 250.000) a Euro 258,228 (L. 500.000) ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi con le modalita' e le scadenze in premessa indicate.
(Omissis). 02X00065;
Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:
aliquota prima casa: 4 per mille;
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota abitazioni secondarie: 6 per mille. 2. di confermare la detrazione d'imposta ad Euro 103,29 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02X00066;
Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; 3. di confermare per l'anno 2002, per le restanti categorie, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 4. dl confermare per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale nel modo seguente:
Euro 180,76 (L. 350.000) per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000), a nucleo familiare;
Euro 103,29 (200.000) per i restanti contribuenti con redditi superiori a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000).
(Omissis). 02X00067;
Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 19 febbraio e 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale in favore dei soggetti che versano in situazioni di particolare disaggio economico-sociale, individuati nel comma 1, dell'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 febbraio 2002, a complessive Euro 130,00.
(Omissis). 02X00068;
Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille da applicarsi per l'anno 2002, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle unita' immobiliari concesse in locazione; 2. per le unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate, l'aliquota viene determinata nella misura del 5,5 per mille; 3. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 4,5 per mille; 4. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; stabilire inoltre, l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito ai propri figli accordando pertanto a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione.
(Omissis). 02X00069;
Il comune di CAMERANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,5 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis). 02X00070;
Il comune di CAMPAGNA (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione della Imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari: per le unita' immobiliari appartenenti agli enti senza scopi di lucro; per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; e nella misura del 7 per m ille per le altre unita' immobiliari. 2. di fissare, per l'anno 2002, in Euro 206,58 (L. 400.000) ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, escluso quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.
(Omissis). 02X00071;
Il comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 9 e 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), con effetto 1o gennaio 2002, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge finanziaria 1997 (n. 662 del 23 dicembre 1996) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazione principale: 6 per mille.
(Omissis). 2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, in Euro206,58 (L. 400.000) la detrazione ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione principale, con le precisazioni, in applicazione dell'art. 2 del regolamento in materia di I.C.I., approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 in data 12 marzo 1999. 02X00072;
Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per la prima casa nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in vigore, confermando anche in L. 200.000 la detrazione; di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per la seconda casa. (Omissis). 02X00073;
Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc.);
c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati e non ed alle relative pertinenze (box, garage ecc);
d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
e) di considerare ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonche' le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado;
f) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nella misura di lire 200.000.
(Omissis). 02X00074;
Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota 6 per mille:
1. abitazioni principali;
2. abitazioni locate;
3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari;
4. abitazioni ad uso stagionale;
5. altri fabbricati;
6. terreni fabbricativi; aliquota 7 per mille:
1. abitazioni agibili sfitte; Detrazioni Euro 103,29 (lire 200.000):
1. abitazioni principali; Euro 154,94 (lire 300.000):
1. abitazione principale famiglie a basso reddito (ISEE minore di Euro 6.765,59);
2. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed & Breakfast;
3. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di agriturismo; Euro 154,94 (lire 300.000):
1. abitazione principale in frazione di Puglianella a seguito di eventi meteorici.
(Omissis). 02X00075;
Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Delibera:
di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote nella misura differenziata:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille e in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificata o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni. Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00076;
Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. "di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi"; 2. "di confermare in Euro 181,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002. (Omissis). 02X00077;
Il comune di CAPELLA DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di confermare che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis). 02X00078;
Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 7 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di Euro 206,58 (gia' L. 400.000, e con le agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 16 novembre 1998.
(Omissis). 02X00079;
Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille, dando atto che l'aliquota e' unica e che la detrazione per l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di tale tributo, rimane fissata a Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00080;
Il comune di CAROVIGNO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di modificare, con effetto dal 1o gennaio 2002, "il regolamento I.C.I.", sostituendo l'art. 5 come segue:
"pertinenze dell'abitazione principale. Le pertinenze utilizzate direttamente dal possesso e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, cosi' come individuate dall'art. 817 del codice civile, sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione (ovviamente per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione). Tale trattamento spetta indipendentemente dal numero e dalla tipologia catastale delle pertinenze stesse. A titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie: il garage, il posto auto, la soffitta ovvero la cantina, ubicati nella stessa unita' immobiliare o complesso immobiliare nel quale e' ricompresa l'abitazione principale. In sede di prima applicazione il possessore gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze in modo da consentire l'attivita' di controllo da parte dell'Ente. Di fissare, con efficacia dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote ai fini I.C.I.:
abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 129,11 pari a L. 250.000. Di dare atto che nella determinazione delle predette aliquote nonche' della determinazione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
(Omissis). 02X00081;
Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue:
aliquota 5,25 per mille ordinaria;
aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
(Omissis). 3. di stabilire per l'anno 2002 le ulteriori detrazioni sotto elencate, oltre alla detrazione pari ad Euro 103,29 spettante per l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini: =====================================================================
Componenti | Euro 61,97 1ª | Euro 51,64 2ª | Euro 41,32 3 nucleo familiare| fascia | fascia | fascia =====================================================================
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
1 persona | 5.164,57 | 7.230,40 | 8.263,31 ---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
2 persone | 8.521,54 | 11.981,80 | 13.686,11 ---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
3 persone | 11.000,53 | 15.390,41 | 17.611,18 ---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
4 persone | 13.118,00 | 18.334,22 | 20.968,15 ---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
5 persone | 15.287,12 | 21.381,31 | 24.428,41 ---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
6 persone | 17.301,31 | 24.221,83 | 27.733,73 ---------------------------------------------------------------------
| fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro
7 persone | 19.367,13 | 27.113,99 | 30.987,41 Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1 gennaio 2002; Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:
A1 abitazioni di tipo signorile;
A8 abitazioni in ville;
A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico; Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria la presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda, e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod. Unico - Mod. 730 - C.U.D.) entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione 101 per l'anno 2001.
(Omissis). 02X00082;
Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), in riferimento all'esercizio 2002, l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere invariata l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stabilita in Euro 180,76.
(Omissis). 02X00083;
Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria;
6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati; 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 e limitatamente ai casi espressamente indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive, l'ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 41,32;
(Omissis). 02X00084;
Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). In relazione alla imposta comunale sugli immobili, di confermare tutto quanto stabilito per il decorso anno 2001, e quindi:
1. le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili saranno applicate nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti;
2. la detrazione per l'abitazione principale rimane confermata in 103,29 euro, cosi' come stabilito dalla legge.
(Omissis). 02X00085;
Il comune di CARRE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed una aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa; 3. aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 per:
situazioni di disagio sociale (sono state individuate delle fasce di reddito);
presenza nel nucleo familiare di invalido con indennita' di accompagnamento indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
(Omissis). 02X00086;
Il comune di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002 la detrazione d'imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua.
(Omissis). 02X00087;
Il comune di CARZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abilitazione principale in Euro 108,00 annui. (Omissis). 02X00088;
Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
7 per mille aliquota ordinaria;
5 per mille per i terreni agricoli;
4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze cosi' come definite all'art. 6-bis della 1a modificazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata. 2. di fissare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata; alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.; l'unico ammontare della detrazione per l'abitazione principale se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesime appartenenti al titolare di questa.
(Omissis). 02X00089;
Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 novembre e 18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Delibera Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta. 1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29 sull'imposta comunale degli immobili a favore dei soggetti passivi d'imposta relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze, con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di prendere atto e far propria la deliberazione di giunta comunale n. 104 del 26 novembre 2001 con la quale e' stata confermata per l'anno 2002 l'aliquota 5 per mille.
(Omissis). 02X00091;
Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione non principale e per i terreni; 2. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00092;
Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di seguito:
prima abitazione 5 per mille;
altri immobili 6,5 per mille;
immobili di enti senza scopo di lucro 4 per mille;
detrazione di Euro 118,80 (L. 230.000) sull'abitazione principale.
(Omissis). 02X00093;
Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, invariabile per tutti gli immobili; 2. di confermare per l'anno 2002, nell'importo di L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00094;
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castano Primo (provincia di Milano) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002, alla pagina 30, prima colonna, quart'ultimo rigo, dove e' scritto "...detrazione L. 500.000 pari a Euro 103,29", leggasi: "...detrazione L. 500.000 pari a Euro 258,23". 02X00364;
Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. l'aliquota da applicare per il 2002 e' del 5 per mille per la prima abitazione, del 5,5 per mille per le residenze secondarie, e per tutte le altre tipologie di immobili.
(Omissis). 02X00095;
Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze e nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. 3. di confermare la detrazione in Euro 154,94 (". 300.000) spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 e ss.mm.ii.
(Omissis). 02X00096;
Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 5,5 per mille per le abitazioni principali e 6 per mille per tutti gli altri immobili e di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00097;
Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare (omissis), con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente articolazione di aliquote, da applicare dai contribuenti, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli Immobili:
6,5 per mille aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/1992);
3,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili ai sensi degli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto per l'anno 2002, che per l'elevazione della detrazione da euro 103,29 a euro 206,58 dell'l.C.I. dovuta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei contribuenti nelle situazioni di disagio economico e sociale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la situazione di difficolta', sara' disciplinata dal Regolamento comunale d'imposta vigente per l'anno 2002.
(Omissis). 02X00098;
Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel seguente modo:
abitazione principale e relative pertinenze 6,5 per mille;
altri fabbricati (ordinaria) 7 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00099;
Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo. 2. di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura di L. 200.000, pari ad euro 103,29.
(Omissis). 02X00100;
Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) l'applicazione di una aliquota nella misura del 5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni del terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la detrazione per abitazione principale e' di Euro 103,29, invariato rispetto al precedente esercizio.
(Omissis). 02X00101;
Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 il seguente sistema di aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta o ad affini fino al primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all' UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti non locata;
b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze;
c) aliquota ordinaria deI 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
detrazione d'imposta di Euro 135,00 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini. L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale delle essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Maggiore detrazione pari a Euro 200,00 per le unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione I.N.P.S. per l'anno 2002 comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari;
c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 deI 24 gennaio 1991. L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub b) e c) e' comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili. Modalita' di riconoscimento della maggiore detrazione. Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2002. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune con autocertificazione della situazione reddituale. La maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4 - art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come novellato dall'art. 3 - comma 55 legge n. 662/1996. 02X00102;
Il comune di CASTELTERMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002, per tutti gli immobili siti di questo comune.
(Omissis). 02X00103;
 
Il comune di CASTELVENERE (provincia di Benevento) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura deI 5 per mille; 2. di determinare, altresi', l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 4,5 per mille, limitatamente alle persone fisiche soggetti passivi e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00104;
Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per Ianno 2002 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da Euro 103,29 a Euro 258,23 (pari a L. 500.000) per i cittadini proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare. 3. Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota nonche' della detrazione per la prima casa di residenza, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
(Omissis). 02X00105;
Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
A) abitazione principale 5 per mille;
B) terreni agricoli 5,5 per mille;
C) aree fabbricabili 6,5 per mille;
D) altri immobili 6,5 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, pari a L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a Euro 180,76 , pari a L. 350.000, per i seguenti soggetti:
Non possedenti sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A12, A13, A14, A15 e che abbiano nel proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50 per cento) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, con reddito familiare dei portatori stessi derivante unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento.
(Omissis). 02X00106;
Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. di approvare le aliquote deIIl.C.l. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta al-l'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
5) aliquota da applicare i soggetti passivi per aree edificabili produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia 6,5 per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili al fine di essere destinate ad attivita' turistiche e ricettive: 2 per mille. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamento d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assignati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; allo stesso modo e' considerata abitazione principale quella connessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonche' al coniuge anche se separato. Sono inoltre parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
(Omissis). 02X00107;
Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, (omissis), nelle misure che seguono le aliquote per l'applicazione dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: =====================================================================
ALIQUOTE | FATTISPECIE IMPOSITIVE =====================================================================
|per gli alloggi di proprieta' dell'Azienda Casa
|Emilia-Romagna provincia di Rimini (ACER), purche' gli
|stessi siano assegnati in locazione (senza patto di
|futura vendita e riscatto con contratto registrato ad
|un soggetto residente nel comune che le utilizzi come 4 per mille |abitazione principale. ---------------------------------------------------------------------
|(*) per le unita' immobiliari e relative pertinenze
|art. 5-bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad
|abitazione principale delle persone fisiche soggetti
|passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' 5,8 per mille|indivisa, residenti nel comune; ---------------------------------------------------------------------
|(*) per le unita' abitative e relative pertinenze
|concesse in uso gratuito a parenti (art. 5-ter del Reg.
|Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la propria
|residenza. --------------------------------------------------------------------- 7 per mille |per tutti gli altri immobili. 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aumento a Euro 258,23 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/97 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri di cui all'allegato A alla presente deliberazione, nonche' per gli immobili di proprieta' dell'ACER per i quali sia riconoscibile l'aliquota del 4 per mille.
(Omissis). 02X00108;
Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura:
5 per mille per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale;
6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00109;
Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come di seguito: Aliquota ordinaria:
6 per mille; Aliquote maggiorate:
7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
8 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di natura abitativa di qualsiasi durata temporale da almeno 2 anni. Aliquote ridotte o agevolate:
4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
5 per mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro. 2. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00110;
Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota sotto riportata, per il calcolo dell'inposta comunale sugli immobili nonche' la detrazione e precisamente:
il 5 per mille, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobili;
di convertire la detrazione prevista dalla legge per le abitazioni principali in euro 103,29.
(Omissis). 02X00111;
Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione per abitazione principale Euro 129,00; 6,8 per mille: aliquota ordinaria; 2 per mille: per interventi di ristrutturazione ex art. 1, comma 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2,5 per mille: immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ex art. 2, comma 3, legge n. 431/1998.
(Omissis). 02X00112;
Il comune di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari), per le unita' immobiliari indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonche' per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado;
7 per mille per gli alloggi non locati e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente;
6,4 per mille per tutti gli altri immobili; di approvare per l'anno 2002 la maggiore detrazione, pari a lire 300.000 (Euro 154,94), prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a):
(Omissis).
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002 Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da lire 200.000 (Euro103,29) a lire 300.000 (Euro 154,94) rapportate ad unita' immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. Categorie individuate:
Caso A: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, che vive solo; in possesso nell'anno 2001 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, non superiore a lire 14.000.000 (Euro 7.230,40) lordi.
Caso B: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, con coniuge; con reddito del nucleo familiare nell'anno 2001 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, di importo complessivo non superiore a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) lordi.
Caso C: soggetto passivo titolare di pensione di invalidita' civile, non titolare di redditi di lavoro proprio; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso.
Caso D: soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di eta' inferiore a 18 anni; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso.
Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso. Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Dovra' produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti entro iI termine di pagamento della prima rata d'imposta per l'anno 2002; l'ufficio provvedera' successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
(Omissis). 02X00113;
Il comune di CHIESA IN VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di seguito:
prima abitazione 5 per mille;
altri immobili 6,5 per mille;
detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) sull'abitazione principale.
(Omissis). 02X00114;
Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aIiquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le uniti immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D (per la categoria C/1 vedi lettera i));
d) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili individuate ai sensi dell'art. 1 del regolamento sull'I.C.I., approvato con deliberazione del conto corrente n. 95 dell'11 dicembre 1998, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come classificati dalla variante al P.R.G. del centro storico, adottata ai sensi della L. R. 59/1980, approvata con delibera del C. C. n. 70 del 9 maggio 1983, per i quali sono previste le categorie di intervento di cui al titolo Il, paragrafo c) e paragrafo d) limitatamente alla categoria D1, della variante stessa. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2000 e 2001;
e) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 5 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
f) aliquota del 4 per mille per le uniti immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi E, C e D, destinate all'attivita' di impresa, ubicate nell'area del piano attuativo per gli insediamenti produttivi (PAIP) denominato "Le Biffe", cosi' come individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2001;
g) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e nelle quali e' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2001;
h) aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
i) aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria C/1 (negozi e botteghe), qualora non risultino utilizzate secondo la loro destinazione, ovvero non siano locate ad uso negozi e botteghe o non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni. Sono escluse le uniti immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Diversamente dai casi prospettati si applica l'aliquota prevista alla lettera c); 2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a euro 119; 3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a euro 207 esclusivamente per i casi sottoelencati:
a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo;
c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito e' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b);
d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni:
1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato;
2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc...); 4. di poter computare l'ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa; 5. di confermare che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00115;
Il comune di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, come specificato in premessa; 3. di confermare che, anche per il periodo d'imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis). 02X00116;
Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Euro 113,70 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le sue pertinenze senza che le stesse usufruiscano della detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per i terreni agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00117;
Il comune di CISSONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata al 6 per mille; riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per legge.
(Omissis). 02X00118;
Il comune di CISTERNA DI LATINA (provincia di Latina) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta:
aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille;
l'aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile all'abitazione principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate pertinenze le unita' immobiliari quali box, posto auto, cantina, soffitta, classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche se accatastate separatamente dall'abitazione;
l'aliquota sulla prima abitazione di nuclei familiari con persone in condizione di handicap grave di non autosufficienza attestato dalla Azienda USL di Latina ai sensi della legge n. 104/1992 nella misura del 5 per mille;
fissare inoltre la riduzione dell'aliquota di cui ai due punti immediatamente precedenti, nella misura dello 0,25 per mille per ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che iI reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno precedente a quella di imposizione (anno 2001) non superi L. 50.000.000, pari ad euro 25.823 nell'anno di riferimento; 3. fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,30; 4. di fissare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 213/1998, l'arrotondamento a due decimali trattandosi di importi originariamente espressi in migliaia di lire; 5. di fissare che l'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere arrotondato al centesimo secondo le regole generali in modo che: se il terzo decimale e' inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere sempre arrotondato per difetto, mentre se e' uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.
(Omissis). 02X00119;
Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). La conferma, per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del cinque per mille, che sara' applicata su tutto il territorio comunale.
(Omissis). 02X00120;
Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per il corrente anno 2002 le aliquote ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili nelle misure di cui al seguente prospetto:
5 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
4 per mille: unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con presenza di minori a carico portatori di handicap gravi;
6,5 per mille: altre unita' immobiliari e aree edificabili.
La detrazione per l'abitazione principale continua a essere fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 02X00121;
Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Prospetto aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, in esecuzione del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
2) aliquota I.C.I. ridotta: e differenziata 6 per mille;
3) aliquota I.C.I. aumentata: 9 per mille (legge n. 431/1998 art. 2 comma 4). Aliquota del 7 per mille quale aliquota ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; Aliquota del 6 per mille: per l'abitazione principale;
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Cogoleto;
per l'unita' immobiliare concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al terzo grado e affini di secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria residenza;
per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
per l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali: "C2" - "C3" - "C4" - "C5" - "C6"-"C7";
per le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Aliquota del 9 per mille (introdotta ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998) per l'unita immobiliare adibita ad uso abitativo, non beata (non occupata) per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Euro 103,29; Nel caso di locazione di immobile, adibito ad uso abitativo, con contratto registrato sia per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6 per mille che per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille e' necessario presentare all'Ufficio tributi di questo comune, copia del contratto di locazione debitamente registrato a norma delle vigenti leggi in materia.
(Omissis). 02X00122;
Il comune di COGOLLO DEL CENGIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti aliquote diversificate:
cinque per mille: immobili adibiti ad abitazione principale, attivita' produttive, direzionali, artigianali e commerciali, loro pertinenze ed accessori;
sette per mille: aree fabbricabili;
cinque virgola cinque per mille: alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori. 2. di stabilire, inoltre, che dall'imposta comunale sugli immobili docuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00123;
Il comune di COLLEPASSO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del cinque per mille; 2. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
(Omissis). 02X00124;
Il comune di COLONNA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili, gia' stabiite per l'anno 2001 con delibera giunta comunale 29/2001, secondo i seguenti prospetti: =====================================================================
Tipologia immobili | Aliquota ===================================================================== Abitazione principale | 7 per mille Aree fabbricabili | 7 per mille Altri fabbricati | 7 per mille Riduzione e detrazioni d'imposta. Le categorie dei soggetti passivi, in particolare disagio economico sociale, a cui concedere le riduzioni o, in alternativa, le detrazioni d'imposta, vengono esattamente idividuate come segue:
1) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
2) altri soggetti passivi che abbiano un limite di reddito complessivo del nucleo familiare (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I.) rientrare nei seguenti limiti di reddito: ===================================================================== Composizione nucleo familiare| Limiti di reddito complessivo ===================================================================== Unico componente | L. 30.000.000 --------------------------------------------------------------------- Due componenti | L. 42.000.000 --------------------------------------------------------------------- Tre componenti | L. 50.000.000 --------------------------------------------------------------------- Quattro componenti | L. 55.000.000 --------------------------------------------------------------------- Cinque componenti | L. 60.000.000 --------------------------------------------------------------------- Sei componenti | L. 65.000.000 --------------------------------------------------------------------- Sette componenti | L. 70.000.000 --------------------------------------------------------------------- Otto componenti | L. 75.000.000 --------------------------------------------------------------------- oltre otto componenti | L. 75.000.000 ---------------------------------------------------------------------
| + 5.000.000 per ogni componente
| oltre l'ottavo A condizione che:
a) nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili e' quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale:
b) che non venga effettuata sub-locazione;
c) come da regolamento I.C.I.,
d) che per reddito complessivo del nucleo familiare si intenda quello riferito all'anno precedente il periodo di riferimento I.C.I. e risultante da apposito modello (740, 730, CUD o similari);
e) che i richiedenti dovranno produrre apposita apposita domanda entro il termine previsto peril versamento della prima rata di acconto dell'imposta, a pena di decadenza, al comune di Colonna - Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate;
f) che tale domanda deve essere corredata da fotocopie di ogni documento che il contribuente ritenga opportuno presentare per attestare il diritto all'ulteriore detrazione;
g) che tale domanda deve essere ripetuta per ogni anno per il quale si ritenga ricorrano le condizioni suddette;
h) che il contribuente nella dichiarazione di cui sopra deve in ogni caso indicare la composizione del proprio nucleo familiare con i relativi redditi;
i) che i contribuenti che avranno inviato la domanda, terranno conto la momento del pagamento dell'imposta della maggiore detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
Abitazione principale: nuclei familiari con portatori di handicap: ...........detrazione L. 300.000;
Abitazione principale: nuclei familiari con reddito inferiore ai limiti di cui sopra: ............ detrazione L. 300.000. La maggiore detrazione sara' determinata proporzionalmente per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste.
(Omissis). 02X00125;
Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze:
1. 5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le pertinenze a servizio dell'abitazione principale, dei soggetti residenti (aliquota ridotta);
2. 6,5 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti (aliquota ordinaria);
3. 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A( appartamenti abitativi o assimilabili) ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado in linea retta, residenti nell'immobile, siano assoggettate all'aliquota di cui al punto 1, (aliquota ridotta) purche' uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne, alla data del 31 dicembre 2001 e con reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 8.779,77 annui, (L. 17.000.000) se singolo o Euro 15.493,71 annui, (L. 30.000.000) nel caso di coniugi e o altri componenti il nucleo familiare di convivenza. Di stabilire inoltre che i soggetti passivi delle unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado che godono della sola aliquota ridotta, dovranno presentare apposita istanza, i n carta semplice, all'Ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002, pena esclusione del diritto.
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, le detrazioni a favore dei soggetti residenti nel comune di Coriano, come in appresso:
a) proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu' eventuali pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche' questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla detrazione annua di Euro 103,29 (L. 200.000), una ulteriore detrazione di Euro 61,97 annue (L. 120.000) cosi' per complessivi Euro 165,27 annui (L. 320.000);
b) pensionati, con eta' superiore ai 60 anni, alla data del 31 dicembre 2001, aventi solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2001 a Euro 8.779,77 lordi (L. 17.000.000) se il soggetto passivo vive solo, se il soggetto passivo non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi anno 2001, viene fissato in Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per il nucleo di due persone, detto limite di reddito viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, e redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo del reddito dominicale piu' quello agrario, sia inferiore a Euro 51,65 (L. 100.000) su base annua, viene concessa, oltre alla detrazione di Euro 103,29 annui (L. 200.000), una ulteriore detrazione di Euro 134,28 (L. 260.000), cosi' per complessivi Euro 237,58 annui (L. 460.000) purche' proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare pos seduta adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione di Euro 134,28 annui (L. 260.000), per i pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita IVA agricola; dal computo del reddito complessivo sono esclusi:
la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc...);
tutti i redditi esenti IRPEF;
gli emolumenti arretrati;
i compensi erogati per lavori socialmente utili;
i redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale piu' quello agrario sia inferiore a Euro 51,65 (L. 100.000), su base annua per il nucleo familiare; in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati, si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari composti da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta' inferiore ai 60 anni anche se non titolari di pensione purche' totalmente e permanentemente inabili al lavoro o comunque con una invalidita' non inferiore al 67%, tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.779,77 (L. 17.000.000); di stabilire, inoltre, che tutti i fruitori che godono della ulteriore detrazione, determinata con il presente atto, per averne diritto, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, all'ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002, pena esclusione del diritto; non sono tenuti alla presentazione della prescritta documentazione coloro che hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono, per l'anno 2002 ai requisiti sopra individuati; di determinare, inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come sopra specificato, non sono cumulabili fra loro.
(Omissis). 02X00126;
Il comune di CORNEDO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile per tutti gli immobili siti nel territori comunale e soggetti al tributo, senza prevedere aliquote differenziate, riduzioni o detrazioni diverse da quelle di cui al seguente punto 2); 2. di stabilire:
in Euro 103,29 annue la detrazione per l'abitazione principale dando la possibilita' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare appartenente ad anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
in Euro 258,23 annue la detrazione per l'abitazione principale, quando il contribuente che la utilizzi come abitazione principale per se e per i suoi familiari, versi in condizioni di disagio economico ed in particolare si accertino le condizioni indicate nella delibera di giunta comunale n. 64 del 20 febbraio 2001.
(Omissis). 02X00127;
Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare nelle seguenti misure:
6 per mille (aliquota ordinaria): altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;
4,3 per mille: abitazione principale - detrazione L.200.000 (Euro 103,29);
7 per mille: abitazioni sfitte;
0.01 per mille: abitazione data in locazione concordata (gia' sfitta) solo per il primo anno solare;
4,3 per mille: abitazioni rilocate e abitazioni con schema contratto concordato. 2. di confermare che i proprietari di immobili che daranno in locazione gli stessi per la prima volta, utilizzando lo schema tipo del contratto depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie, per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione scritta all'ente, utlizzando all'uopo i moduli predisposti in distribuzione presso l'ufficio relazioni con il pubblico dimostrando che nel periodo di imposta precedente hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille; 3. di confermare che anche i proprietari che rilocano i propri immobili ad uso abitativo o che riattano immobili ad uso abitativo rurali da dare in locazione, per beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione utilizzando la modulistica come indicato al punto 2); 4. che in caso di risoluzione anticipata della locazione, dovra' esserne data comunicazione al comune utilizzando la modulistica predisposta come indicato al punto 2).
(Omissis). 02X00128;
Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000.
(Omissis). 02X00129;
Il comune di COURMAYEUR (provincia di Aosta) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare un'aliquota ordinaria del cinque per mille per l'anno 2002; 2. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote agevolate:
A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione dell'I.C.I.: 4 per mille con detrazione prima casa di Euro 206,58;
C/1 - C/2 - C/3 - C/4: destinate ad attivita' produttive 4,5 per mille;
D/........ : 4,5 per mille; 3. di stabilire per gli immobili di categoria A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8- A/9, concessi con contratto regolarmente registrato in locazione come abitazione principale a residenti in Courmayeur, l'aliquota del 4 per mille (senza detrazione prima casa); 4. di prevedere che gli interessati all'applicazione dell'aliquota di cui al punto precedente, presentino, entro e non oltre il 30 giugno 2002, apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune comprovante, anche mediante autocertificazione, il possesso dei predetti requisiti di diritto e di fatto; 5. di stabilire che la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dall'art. 8, comma 2 del regolamento comunale in materia di applicazione dell'I.C.I.: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"; 6. di prendere atto che il regime fiscale dei beni di pertinenze seguira' quello del bene principale, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
(Omissis). 02X00130;
Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando l'aliquota del 2001. 2. di stabilire la quota detraibile per prima casa in L. 200.000.
(Omissis). 02X00131;
Il comune di CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 secondo il prospetto sotto elencato:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
altri fabbricati non locati 7 per mille;
aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000, decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 5045, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02X00132;
Il comune di CROCETTA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili; 2. di determinare in Euro 120,00 (pari a L. 232.352) l'ammontare massimo di detrazione per l'abitazione principale; 3. di stabilire per l'anno 2002 una detrazione di Euro 200, anziche' Euro 120, per abitazioni detenute a titolo di proprieta', uso, usufrutto da soggetti facenti parte di un nucleo familiare che dimostri, con idonea documentazione da presentarsi all'ufficio tributi del comune, di avere percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S., comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone) e dimostri, inoltre, di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; 4. di stabilire, altresi', la detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale a favore dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' pari al 70%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita'. La fruizione della maggiore riduzione e' condizionata alla presentazione di domanda, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti l'anno precedente.
(Omissis). 02X00133;
Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni come di seguito indicato:
Aliquote:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze (limitatamente ad una) 4,75 per mille;
ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principali e/o posseduto in aggiunta all'abitazione principale 5 per mille.
Riduzioni:
quelle previste per legge.
Detrazioni:
viene stabilito l'importo di Euro 124,00 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso che la detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.
(Omissis). 02X00134;
Il comune di DENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2002 nella misura che segue:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota per l'abitazione principale: 4 per mille;
aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale: 6 per mille. 2. di elevare per lo stesso anno la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ad Euro 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell'imposta. 3. di esentare dal pagamento dell'imposta in argomento per l'anno 2002, le ONLUS come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
(Omissis). 02X00135;
Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare (omissis), per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come da prospetto che si allega sotto la lettera "A" (omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29 annui.
Allegato "A" ===================================================================== n. ordine|delibera|aliquota| riferita a: =====================================================================
1 | | | ---------------------------------------------------------------------
2 | | 4 |Abitazione principale ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazione principale anziani o disabili
3 | | 4 |art. 3 - comma 55 L. 23/12/96 n. 662. ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni locate utilizzate come
| | |abitazione pricipale art. 4 - comma 1 L.
4 | | 4 |24/10/96 n. 662. ---------------------------------------------------------------------
| | |Immobili diversi da abitazioni
| | |(specificare) immobili a destinazione
5 | | 7 |speciale-gruppo D. ---------------------------------------------------------------------
6 | | 4 |Alloggi non locati. ---------------------------------------------------------------------
7 | | 4 |Enti senza scopo di lucro (specificare). ---------------------------------------------------------------------
| | |Fabbricati realizzati per la vendita e
| | |non venduti art. 3 - comma 55 L. 23/12/96
8 | | 4 |n. 662. ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni possedute in aggiunta
9 | | 4 |all'abitazione principale.
(Omissis). 02X00136;
Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue e gia' applicate nell'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.: ===================================================================== N.| Aliquote e tipologia degli immobili =====================================================================
|Aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative 1 |pertinenze. ---------------------------------------------------------------------
|Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri 2 |fabbricati 2. di determinare altresi' ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 02X00137;
Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. approvata con deliberazione di G.M. n. 24 dell'8 febbraio 2001, e pari al 5,75 per mille;.
(Omissis). 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 123,95 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati con delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata.
(Omissis). Estratto della deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 1996.
(Omissis). 1. di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitaizione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di persone minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da due o piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a due volte l'ammontare della pensione minima INPS.
b) valore del fabbricato stsso (rendita catastale effettiva o presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 ad A/6.
(Omissis). 02X00138;
Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. da applicare sul territorio comunale di Gallodoro nell'anno 2002, diversificandola per tipologia di immobili, nelle misure che seguono:
aliquota agevolata:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
aliquota ordinaria:
unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e comunque per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I., comprese le aree edificabili: 6 per mille. 2. di stabilire in euro 104,00 la detrazione d'imposta da applicare nell'anno 2002 per le unita' e relative pertinenze adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00139;
Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura determinata con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 23 febbraio 2000 e meglio di seguito specificate:
c) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille;
d) aliquota ridotta del 5 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti in questo Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00140;
Il comune di GARGAZZONE (Gargazon) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del quattro per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000 ( ora Euro 619,75).
(Omissis). 02X00141;
Il comune di GARLENDA (provincia di Savona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 129,11. (Omissis). 02X00142;
Il comune di GEROSA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per quanto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
1o abitazione: 5,5 per mille;
altri fabbricato: 6 per mille;
detrazione prima casa: Euro 103,30. (Omissis). 02X00143;
Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinazione per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 02X00144;
Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00146;
Il comune di GODIASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, della misura di 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29. (Omissis). 02X00147;
Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille; 1. di determinare, per l'anno d'imposta 2002, l'aumento della detrazione spettante al soggetto passivo sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da Euro 103,29, importo previsto dalla legge, ad Euro 258,23 come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni indicate nel prospetto che di allega quale parte integrante e sostanziale.
(Omissis). 02X00148;
Il comune di GRANITI (provincia di Messina) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille gia' stabilita con delibera, omissis, di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.
(Omissis). 02X00149;
Il comune di GRICIGNANO DI AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nel modo seguente:
1) abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille;
2) fabbricati rientranti nel gruppo "D": 7 per mille;
3) rimanenti immobili: 6 per mille; b) confermare la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 129,11. (Omissis). 02X00150;
Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille; Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione Euro 108,46; Abitazione in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado: 5 per mille - detrazione Euro 108,46; Abitazione anziani o disabili, non locata, residente in istituti: 5 per mille - detrazione Euro 108,46; Immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille; Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; Unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449: 1 per mille; Abitazioni non locate: 7 per mille.
(Omissis). 02X00151;
Il comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 5 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille gia' in atto nell'anno 2001; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile; 3. di non avvalersi delle facolta' di istituire un'aliquota ridotta come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996; 4. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 del provvedimento.
(Omissis). 02X00152;
Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, di stabilire nella misura del 5,2 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00153;
Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore; di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed aliquote risultano essere le seguenti (omissis). Aliquota I.C.I.: 5 per mille.
(Omissis). 02X00154;
Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come definite nel regolamento I.C.I. all'art. 2 comma 3-bis, 4,75 per mille; Aliquota per alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado che occupano come abitazione principale 4,75, per mille (con le caratteristiche e adempimenti previsti dall'art. 2 comma 2 del regolamento comunale I.C.I.); Aliquota per alloggi locato con contratto registrato a soggetto ivi residente 4,75 per mille (con le caratteristiche e adempimenti previsti dall'art. 2 comma 1 del regolamento comunale I.C.I. vigente); Aliquota ordinaria 5,5 per mille; Aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille; Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto non residente 6,5 per mille. Di confermare le detrazioni per abitazione principale con le estensioni ex art. 3 regolamento I.C.I. in Euro 113,62.
(Omissis). 02X00155;
Il comune di LACEDONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - aliquota del 5 per mille sulla prima abitazione e detrazione per abitazione principale Euro 154,94 (controvalore L. 300.000); aliquota per gli altri immobili e le aree fabbricabili e' del 6 per mille.
(Omissis). 02X00156;
Il comune di LAVENONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). II. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare in questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02X00157;
Il comune di LIVORNO ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire (omissis) per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
b) aliquota ridotta deI 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliare locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556;
c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari e uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
d) aliquota del 9 per mille; per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2002 e per le quali risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione; ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; 2. che l'applicazione delle aliquote ridotte del 2 per mille e 5,3 per mille rispettivamente a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo e in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale; sia subordinata ad una dichiarazione di parte da presentarsi a cura del soggetto passivo I.C.I., locatore dell'immobile, entro e non oltre il 20 dicembre 2002, termine previsto per il pagamento della rata di saldo; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto, che l'istituzione dell'aliquota ridotta e di quella agevolata, di cui al primo dispositivo, avvengono nel rispetto del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente;
(Omissis). 1. di determinare (omissis) per l'anno 2002 le seguenti maggiori detrazioni I.C.I.:
a) la maggiore detrazione di Euro 155,00 (L. 300.000) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico di cui al punto 1 lettere a) e b) della delibera consiliare n. 43 del 28 febbraio 2002;
b) maggiore detrazione di Euro 104,00 (L. 200.000) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di grave disagio economico di cui al punto 2 lettere c) e d) della delibera consiliare n. 43 del 28 febbraio 2002; 2. di dare atto, che le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente; 3. (Omissis). 1. di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere a) e b) i soggetti che versano in gravissimo disagio economico-sociale:
a) portatori di handicap grave (riconosciuti tali dalla commissione di cui alla legge n. 104/1992), disabili con invalidita' grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidita' civile grave o medio grave o comunque con invalidita' superiore al 80%, grandi invalidi del lavoro (riconosciuti dalla legge n. 1124/1965) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 214/1991 (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1 gennaio 2002 a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2001 non superiore all'importo di Euro 25.822,84 (L. 50.000.000) (comprese eventuali indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento, ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazion e e dell'eventuale pertinenza);
b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,) non superiore a Euro 8.005,08 (L. 15.500000) per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in piu'. 2. di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale:
c) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2002, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2001 non superiore Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 ) se unico componente la famiglia, incrementato di una quota di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in piu'; nel caso uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1o gennaio 2002, lo stesso potra' utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono il requisito dell'eta';
d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2002, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1o gennaio 2002 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito dei fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 18.07,92 (L. 35.000.000); Per reddito familiare lordo s'intende il reddito complessivo lordo, comprensivo di indennita' e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica. 3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;
b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
c) che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i contribuenti presentino apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 20 dicembre 2002 - termine per il versamento della rata a saldo; 4. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se iI soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno (di piccole dimensioni), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli"). 5. di stabilire che "per i possessori della sola unita' immobiliare debbono considerarsi altresi' i comodatari parenti di primo grado del proprietario"; 6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48,comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, la misura delle maggiori detrazioni di cui al presente provvedimento viene determinata con deliberazione della giunta comunale.
(Omissis). 02X00158;
Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
5,25 per mille per abitazione principale e pertinenze all'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta), anche se le stesse risultano distintamente iscritte in catasto (aliquota agevolata);
7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 2. di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di Euro 103,29, per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00159;
Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 53 e successive dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 nelle seguenti misure:
1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:
a) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille;
concessi gratuitamente a parenti in linea retta entro il primo grado per uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille;
locali con contratto stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille;
b) dati in affitto ad uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 6 per mille;
2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A/10 - B - C - D - E
Utilizzati dal soggetto passivo o locati, aliquota del 6 per mille.
3. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A - B - C - D - E
Tenuti a disposizione o sfitti aliquota del 6,5 per mille.
4. Terreni agricoli ed aree fabbricabili, aliquota del 6 per mille.
5. Detrazioni d'imposta per l'anno 2002:
a) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
b) e' ridotta di Euro 154,94 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o piu'' componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanita' 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidita' equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi;
c) e' ridotta di Euro 154,94 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi;
Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5 - si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche'' agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) ex Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00160;
Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune e per gli immobili categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;
b) 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' artigianali commerciali ed industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel caso in cui il soggetto passivo ci eserciti direttamente la propria attivita';
c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i terreni fabbricabili; 2. di confermare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (pari a L. 200.000) e di dare altresi' atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione. (Omissis). 02X00161;
Il comune di MAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). " di approvare la normativa, e, per effetto, di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicano le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
(Omissis). 02X00162;
Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 ed apposito regolamento di applicazione, di confermare, per l'anno 2002, la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille stabilita per l'anno 2001, con le seguenti diversificazioni:
riduzione dell'I.C.I. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto asclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'allineamento di immobili;
aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare, altresi' in Euro 103,29 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00163;
Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni; 2) di concedere, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fina a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non atosufficienti con certificazione della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;
f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra. Il beneficio dell'ulteriori detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.
(Omissis). 02X00164;
Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente modo:
aliquota base pari al 5 per mille con detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto pari a L. 200.000 (Euro 103,29);
aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici cosi' come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5; agevolazioni: di aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come previsto dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta sulle abitazioni principali di categoria catastale A2/A3/A4/A6 e le loro pertinenze identificate in: una unita' adibita a cantina (c2), possedute e occupate da:
nuclei familiari con presenza di persone con grado di invalidita' superiore o uguale al 67%;
persone sole, residenti, con eta' superiore ai 65 anni, proprietarie anche di una sola quota dell'unita' adibita ad abitazione principale che non possiedano altre unita' immobiliari, ad eccezione di fondi agricoli, aree fabbricabili o pertinenze all'abitazione come sopra descritte;
famiglie in condizione economiche disagiate. La condizione di disagio verra' accertata caso per caso, sulla scorta di criteri oggettivi, su valutazione della giunta comunale mediante apposito atto. (Omissis). 02X00165;
Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le abitazioni principali, gli altri fabbricabili con una detrazione di Euro 103,29, per le abitazioni principali;
4,5 per mille per il 2002 per le abitazioni ed altri fabbricati ubicati all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni Zornasco e Finero, al fine di incentivare interventi finalizzati al recupero degli immobili stessi. (Omissis). 02X00166;
Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, pertanto, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituto della legge n. 662/1996 e successive modificazioni, che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in Euro 103,29 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto, altresi', ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
(Omissis). 02X00167;
Il comune di MALVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02X00168;
Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per l'anno 2002; di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta per la prima casa al 4,5 per mille; di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di imposta pari a Euro 154,93, relativamente all'abitazione principale. (Omissis). 02X00169;
Il comune di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' in favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n. 662; di confermare nella misura del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti immobili; di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di Euro 258,23 (in L. 500.000) nei confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare e' percettore di un reddito annuo non superiore ad Euro 28.822,84 (in lire 50 milioni) (imponibile I.R.PE.F.), quale risulta dal:
1. modello unico 2002 rigo n. 5;
2. modello CUD rigo n. 1;
3. modello 730/2002 rigo n. 6. E ne faccia domanda al comune entro la data di effettuazione del primo versamento o nel caso l'immobile venga acquisito nel 2o semestre, entro la data del secondo ed unico versamento. La domanda stessa dovra' essere compilata su modelli autocertificati predisposti dal comune (allegato A) e messi a disposizione dei contribuenti interessati in tempo utile. In caso di contitolarita', la domanda potra' essere presentata congiuntamente dai titolari che dovranno debitamente sottoscrivere la stessa. Il soggetto passivo, in relazione alla domanda suddetta, si autoliquidera' e precedera' ai dovuti versamenti operando la detrazione di Euro 258,23 (in L. 500.000), se unico titolare, o, in quota parte, se contitolare, sempre tenendo presente il periodo temporale di destinazione. (Omissis). 02X00170;
Il comune di MARANO PRINCIPATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune per l'anno 2002:
1. aliquota: sei per mille;
2. detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta: Euro 103,29; di dare atto che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00171;
Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote: 1. 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Maratea. 2. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado a condizione che questi ultimi la destinino a loro abitazione principale. 3. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di:
a) aree edificabili;
b) immobili in aggiunta all'abitazione principale. Detrazioni: 4. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in 100,00 euro. Sono esclusi dal beneficio della detrazione per l'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. 5. di determinare in 200,00 euro la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuali pertinenze.
b) Il reddito complessivo conseguito nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo convivente e certificato dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve essere superiore a:
Euro 7.230,40 L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona;
Euro 12.394,97 L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone;
Euro 15,493,71 L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre persone;
Euro 17.559,53 L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone;
Euro 18.592,45 L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone;
Euro 19.625,36 L. 38.000,000 se il nucleo familiare e' composto da sei persone;
Euro 20.658,28 L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone; Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come previsto dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, AS e A9. La detrazione va riportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 6. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al precedente punto 2) debbono presentare apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 20 dicembre 2002. 7. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al precedente punto 5) debbono presentare apposita istanza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002. I contribuenti che acquisiscono la soggettivita' passiva dopo il 30 giugno 2002 debbono presentare la dichiarazione entro il 20 dicembre 2002. Il termine di presentazione delle richieste deve considerarsi perentorio con conseguente decadenza del beneficio per le dichiarazioni tardive.
(Omissis). 02X00172;
Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, il doppio regime di aliquote I.C.I., e determinare le misure come segue:
aliquota del 4 per mille in favore di:
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
unita' immobiliari beate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale;
anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da loro posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto non risulti locata;
soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in comodato, con contatto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;
pertinenze con categoria C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per le categorie residuali degli altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati, e delle aree fabbricabili; 2. di stabilire il regime di detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
Euro 258,23 per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a Euro 7.746,85 e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate;
Euro 180,76 annue in tutte le altre ipotesi impositive; 3. con riferimento alla detrazione di Euro 258,23 di cui al precedente punto 2), di disciplinare l'agevolazione disponendo che gli aventi diritto provvedano al versamento della rata di acconto commisurandola all'ordinaria detrazione di Euro 180.76 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili a comprovare il diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi della vigente normativa.
(Omissis). 02X00173;
Il comune di MARINA GIOIOSA IONICA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) gia' vigente nell'anno 2001, come di seguito indicate:
abitazione principale dei residenti: 6 per mille. (Omissis). 02X00145;
Il comune di MARMORA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa.
(Omissis). 02X00174;
Il comune di MARSAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00175;
Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote:
a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 6 per mille, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente deliberazione;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare e relative pertinenze direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari e relative pertinenze locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. stabilire, inoltre, che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a Euro 129,00 ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00176;
Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2001 e il 13 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille;
(Omissis) 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille (zero per mille) a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi:
a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente;
b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449/1997). 2. di stabilire per l'anno 2002, (omissis), le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati:
a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del comune:
importo detrazione Euro 154,94;
b) nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 2000, risulti inferiore al seguente limite:
1. nucleo familiare composto da due persone, Euro 20.658,28;
2. per ogni persona in piu', Euro 6.713,94;
importo detrazione Euro 206,58.
c) persone componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una pensione sociale o comunque d'importo annuale non superiore a Euro 4.028,36
importo detrazione Euro 154,94;
d) Nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta.
importo detrazione Euro 154,94. 3. di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione entro la data di pagamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00177;
Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di provvedere l'aliquota ordinaria relativa alle aree fabbricabili in misura pari al 6 per mille; 3. di confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili; 4. di confermare nella misura pari al 4,5 per mille l'aliquota sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 5. di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per i casi previsti nell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.; 6. di confermare l'elevazione della detrazione I.C.I. per l'anno 2002 da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) per le tipologie di contribuenti indicate nella richiamata deliberazione di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996, tenendo presente l'adeguamento del limite di reddito indicato nella premessa pari a Euro 12.762,43; 7. di confermare il termine del 20 dicembre dell'anno in corso per la presentazione della richiesta di ulteriore detrazione, corredata dalla documentazione probatoria, o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
(Omissis). 02X00178;
Il comune di MASERADA SUL PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote e le detrazioni:
a) aliquota ordinaria del 4,5 per mille;
b) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo Euro 180,00 - e detrazione massima di Euro 260,00 - per 5 anni per chi vorra' ristrutturare l'abitazione principale con un progetto di restauro conservativo per gli immobili che rientrino nell'elenco allegato alla variante sui centri storici, gia' approvata dal comune.
c) aliquota sulle case sfitte del 6 per mille con esclusione:
1. dell'unita' immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari o presso i propri familiari;
2. dell'unita' immobiliare tenuta a disposizione del figlio che si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori o entro un anno dalla data in cui risulta sfitta;
3. delle unita' immobiliari costruite per la vendita da societa' immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori.
(Omissis). 02X00179;
Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale; 2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, della durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che effettuano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di determinare, altresi', la detrazione Euro 103,29 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55 punto 2, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02X00180;
Il comune di MAZARA DEL VALLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per il periodo d'imposta 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille per i soli immobiili adibiti dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale ed al 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare, a decorrere dall'inizio dei lavoratori e fino al 31 dicembre del secondo periodo d'imposta successivo, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura dell'1 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata non puo' essere applicata per i lavori iniziati entro il 31 dicembre 2001; 3. di stabilire che il contribuente che intende usufruire dell'aliquota I.C.I. agevolata deve presentare al settore tributi, entro sei mesi dall'inizio degli interventi, apposita comunicazione contenente i data identificativi del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile ed i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto degli interventi di cui al punto 2) del dispositivo.
(Omissis). 02X00181;
Il comune di MAZZARRA' S. ANDREA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02X00182;
Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite;
b) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione principale;
c) aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati (sfitti); 2. di dare atto che la determinazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' confermato in Euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da Euro 103,29 a Euro 129,11 per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) persone asistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;
b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare);
c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a Euro 18.209,72 per i nuclei con una persona, 23.898,53 con due, 29.588,85 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 2.844,64 (L.R. n. 49/1993 - art. 23 modificato con l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998). (Omissis). 02X00183;
Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
1) aliquota del 4 per mille:
a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 2) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate; 3) dall'aliquota dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 300.000 (Euro 154,94) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravita' nella misura del 100% (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104), quando il disabile e' fiscalmente a carico, sono detratte dall'imposta dovuta: L. 500.000 (Euro 258,23) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. (Omissis). 02X00184;
Il comune di MELITO DI PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da applicare l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare, altresi', per l'anno 2002 l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille nei seguenti casi:
a) immobile concesso in uso gratuito (comodato) al figlio/a conigato/a residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla detrazione per abitazione principale);
b) immobile che abbia subito interventi di recupero consistenti in attivita' edili di completamento dei rustici comprensivo del decoro esterno. Tale agevolazionie e' applicabile per i lavori che abbiano inizio e siano ultimati entro l'anno 2002;
c) immobile che abbia subito interventi di ornato e di decoro delle facciate. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e siano ultimati entro l'anno 2002; per avere diritto alla agevolazione di cui ai punti b) e c) sara' necessario dimostrare, mediante asibizione della documentazione, che durante il periodo interessato il contribuente era in possesso di licenza edilizia rilasciata dal comune od aveva effettuato al comune la comunicazione di inizio attivita'; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 200.000 (Euro 103,29) nei confronti del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'immobile adibito effettivamente ad abitazione principale; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 300.000 (Euro 154,94):
pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. non superiore a 10.000.000 (Euro 5.164,57);
qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap. In tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap non dovra' possedere redditi imponibili I.R.PE.F. superiori ai 50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore. (Omissis). 02X00185;
Il comune di MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (c.d. secondo case); 2. di dare atto che le nuove aliquote si applicheranno a far data dal 1o gennaio 2002. (Omissis). 02X00186;
Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.
(Omissis). 02X00187;
Il comune di MERANO (Meran) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, cosi' come definite nel vigente regolamento I.C.I., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 dd. 26 gennaio 1999 (e successive modifiche) e gli immobili (appartenenti) affittati in base agli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini ed associazioni dei proprietari immobiliari previsti dalla legge n 431/1998;
4,8 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota;
7 per mille per:
a) gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa" (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all'abitazione principale dei soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionale concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all'anno;
c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica;
9 per mille per alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998; 2. di mantenere la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in 450.000 lire, ovvero 232,41 euro; 3. di ritenere, al fine dell'applicazione delle citate misure tributarie, comunque validi i dati rilevati all'anagrafe comunale.
(Omissis). 02X00188;
Il comune di MERLINO (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria, 7 per mille; 2. aliquota per abitazione principale e sue pertinenze, 6 per mille; 3. aliquota per terreni agricoli, 6 per mille; 4. aliquota per aree fabbricabili, 7 per mille; di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a Euro 103,29. (Omissis). 02X00189;
Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di non avvalersi della facolta' di applicare, aliquota diversificata e le riduzioni e detrazione d'imposta previste rispettivamente dall'art. 6, comma 2 e dell'art. 3, comma 56 della stessa legge finanziaria;
(Omissis). 02X00190;
Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; di confermare che la detrazione per la prima casa di lire 200.000.
(Omissis). 02X00191;
Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille;
2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;
4) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni;
4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 7 per mille;
5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per i seguenti soggetti passivi d'imposta:
portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995;
invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' 100%;
invalidi di guerra con percentuale di invalidita' 100%, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al comune, entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 2002), la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00192;
Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, la proposta dell'amministrazione comunale avente per oggetto la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02X00193;
Il comune di MINERVINO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Imposta comunale sugli immobili, segnalazione aliquote, riduzioni, maggiori detrazioni, anno 2002 (Omissis). ===================================================================== N. Ordine (1)|(2)| Riferita al (3) |Aliquota anno 2002 (4) =====================================================================
1 | - |Ordinaria | 6 ---------------------------------------------------------------------
2 | - |Abitazione principale | - ---------------------------------------------------------------------
| |Abitazione principale |
| |anziani o disabili, art. 3, |
| |comma 56, legge 23 dicembre |
3 | - |1996, n. 662 | - ---------------------------------------------------------------------
| |Abitazioni locate utilizzate|
| |come abitazione principale, |
| |art. 4, comma 1, legge |
4 | - |24 ottobre 1996, n. 556 | - ---------------------------------------------------------------------
5 | - |Alloggi non locati * | - ---------------------------------------------------------------------
6 | - |Aree fabbricabili | -
Alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi, non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono esclusi i fabbricati utilizzati da parenti fino al primo grado (figli, genitori che risultano ivi residenti). detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,29.
Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, avviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
Alla detrazione di L. 200.000 annue hanno diritto anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio e' stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo I.C.I., per la detrazione competente solo per gli alloggi, regolarmente assegnati in locazione, per i quali obbligato al pagamento dell'I.C.I. e' l'Istituto stesso. 02X00194;
Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, nella misura dell'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il prospetto che segue: =====================================================================
Tipologia degli immobili | Aliquote ===================================================================== Aliquota ordinaria |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Edifici non locati o sfitti (si considerano quegli | immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti | volontariamente alla locazione) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi | nella predetta categoria gli immobili posseduti come | residenze secondarie) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota agevolata A favore di proprietari che eseguano| interventi volti alla realizzazione di nuovi | stabilimenti produttivi (industriali o artigianali) | 1 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota agevolta del A favore di proprietari che | eseguano interventi volti al recupero di unita' | immobiliari inagibili o inabitabili | 2 per mille Tali aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. Di confermare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
abitazione principale - detrazione d'imposta Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00195;
Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00196;
Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 dicembre 2001 e l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis) per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: ===================================================================== Aliquota ordinaria |6 per mille| =====================================================================
| |L'aliquota si applica
| |unicamente all'abitazione
| |principale, come definita
| |dall'art. 8, comma 2, del
| |decreto legislativo n.
| |504/1992 e dell'art. 5-bis Aliquota ridotta per | |del regolamento comunale per abitazione principale |5 per mille|l'applicazione dell'I.C.I. ---------------------------------------------------------------------
| |Si applica alle abitazioni
| |residenziali locate ai sensi
| |della legge n. 431/1998, Aliquota ridotta per | |come previsto dall'art. 2, abitazioni locate ai sensi | |comma 4, della medesima della legge n. 431/1998 |0 per mille|legge. ---------------------------------------------------------------------
| |Si applica alle abitazioni
| |residenziali sfitte, con le
| |modalita' previste
| |dall'art. 3, comma 9, del
| |vigente regolamento comunale Aliquota maggiorata per | |per l'applicazione abitazioni sfitte |7 per mille|dell'I.C.I. ---------------------------------------------------------------------
| |Si applica agli immobili non
| |locati per i quali non
| |risultano essere stati Aliquota maggiorata per | |registrati contratti di abitazioni sfitte da almeno | |locazione da almeno due due anni |9 per mille|anni. 1. di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
c) in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale, applicabile secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
d) di elevare a Euro 155,00 la detrazione per abitazione principale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992: Invalidi: qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a L. 22.847.000 (pari ad Euro 11.800,00) (limite stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 880 del 6 aprile 2001 ai fini della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996). Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di L. 1.000.000 (pari ad Euro 516,00) per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo e' ridotto di lire un milione (pari ad Euro 516,00) per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di sei milioni di lire (pari ad Euro 3.099,00). La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%. Minimo vitale: qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al regolamento per l'assistenza economica, approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 25 settembre 1998, successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 101 del 28 luglio 1999 - entrambe esecutive - debitamente aggiornati, per l'anno 2002, dal competente servizio; sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9; 2. di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto, lett. b), i seguenti obblighi:
indicazione nell'apposito spazio del bollettino di versamento "detrazione per abitazione principaleº" della maggior detrazione;
presentazione di apposita richiesta, sotto forma di autocertificazione, attestante la posizione, sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno precedente; tale dichiarazione dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
(Omissis). 02X00197;
Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.1. differenziata e precisamente:
nella misura del 4 per miIle per:
a) l'abitazione principale;
b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio tributi;
c) per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comununi della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato; certificato di iscrizione nell'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato di residenza dello studente;
nella misura del 5 per mille:
a) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge n. 9/1963 e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia); a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richieste opportunamente documentate;
b) immobili ricompresi in zona "F";
nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. elevare, sempre per l'anno d'imposta 2002, la detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 in via ordinaria:
1. a Euro 258,00 limitatamente ai contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici:
a) titolari per l'anno d'imposta 2001 quale unico reddito o di pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.;
c) proprietari o titolari di altro diritto reale su un unico immobile destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale non sia superiore a Euro 774,00; a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta opportunamente documentata;
2. a Euro 206,00 per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato; certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato di residenza dello studente.
(Omissis). 02X00198;
Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili. 2. confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a Euro 103,29. 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis). 02X00199;
Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili del comune di Mombello Monferrato con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota unica del 5,5 per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00200;
Il comune di MONASTIER DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per il periodo di imposta 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate nelle seguenti misure:
a) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi, diversi dalle abitazioni e relative pertinenze, e commerciali (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, garage, uffici ecc..) comprese le relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
b) del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione locata, a disposizione o strumentali alle attivita' produttive, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle unita' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora;
c) del 6 per mille per gli alloggi non locati, compresi quelli posseduti da imprese e non venduti, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni. I due anni vengono computati come segue:
per l'alloggio di nuova costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
per gli altri alloggi a partire dalla data di acquisto o dalla fine della precedente locazione; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 140,00 dando atto che se la stessa trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potra' essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile; 3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 258,00 (anziche' Euro 140,00) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino ecc., anche se aventi diversa partita catastale;
b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, non possiedano:
1. beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al valore catastale rivalutato);
2. titoli di credito sia pubblico che privato;
3. disponibilita' in denaro. che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di ammontare superiore a Euro 104.000,00;
c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 2001, rientri in tali limiti: Limiti di reddito una persona - Euro 7.960,00
due persone - Euro 12.200,00, per ogni ulteriore familiare convivente e fiscalmente a carico il limite viene incrementato di Euro 1.595,00;
d) i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2002; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2002 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile; 4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso:
redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili);
pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
pensioni privilegiate;
pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
pensioni sociali;
pensioni estere;
rendite infortunistiche INAIL;
rendite da capitali mobili o immobili;
rendite di qualsiasi natura;
redditi erogati a titolo risarcitorio; 5. di stabilire che per usufruire della detrazione di Euro 258,00 il contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 2002; 7. di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di Euro 258,00 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
(Omissis). 02X00201;
Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 15 e 22 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille;
(Omissis). 1. che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare Euro 113,62.
(Omissis). 02X00202;
Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale sono le seguenti:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 5,5 per mille;
b) immobili diversi dall'abitazione principale aliquota 6,5 per mille;
c) detrazione sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02X00203;
 
Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002, (Omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00204;
Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;
(Omissis). 3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione; 4. di dare atto che verra' considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di proprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o che risultino portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992 e per tale motivo ricoverate in strutture, tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione.
(Omissis). 02X00205;
Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). La giunta comunale con atto n. 25 del 27 febbraio 2002 delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00206;
Il comune di MONTECOPIOLO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura deI 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti, nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis). 02X00207;
Il comune di MONTELEONE D'ORVIETO (provincia di Terni) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune e precisamente nella misura del 6 per mille, con le seguenti agevolazioni a decorerre dal 1o gennaio 2002:
per le sedi di nuove attivita' commerciali ed artigianali e sedi di attivita' gia' esistenti ubicate all'interno del centro storico del capoluogo (Porta Nord, Porta Sud, Torrione) l'aliquota I.C.I., e' ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille;
per le sedi di nuove attivita' commerciali, artigianali ed industriali ubicate nella restante parte del territorio comunale l'aliquota 1o gennaio e' ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille per i primi 5 anni di esercizio dell'attivita' a partire dal completamento della sede;
di applicare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 02X00208;
Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente:
1. aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuale;
2. per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille punti percentuale.
(Omissis). 02X00209;
Il comune di MONTELPARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). delibera di determinare, (Omissis) nella misura seguente:
abitazione principale con relative pertinenze 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille. La detrazione I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02X00210;
Il comune di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). (omissis) ... di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
6 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, con applicazione della detrazione di Euro 103,29;
6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ... (omissis).
(Omissis). 02X00211;
Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 18 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) prima casa: 5,3 per mille; b) altri immobili (aliquota ordinaria): 6 per mille; c) immobili ad uso abitativo locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di tipo concordato, art. 2 legge n. 431/1998: 7 per mille; d) immobili ad uso abitativo non locati o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2 legge n. 431/1998): 8 per mille; e) unita' immobiliari ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 legge n. 431/1998), l'aliquota viene determinata, a richiesta dell'interessato, nella misura del 5,3 per mille su presentazione della copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la differenza; f) detrazione per la prima casa coma da normativa vigente Euro 103,29.
(Omissis). di stabilire a norma del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come integrata dall'art. 3 del D.L. 7 marzo 1997 n. 58 che per l'anno 2002 e' confermata l'ulteriore detrazione per i proprietari prima casa pari Euro 180,76 (L. 350.000) nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
A) essere pensionati;
B) essere proprietari di prima ed unica abitazione accatastata con cat. A/2, A/3, A/4/, A/5 ed eventuale terreno agricolo non superiore a mq. 1000;
C) avere un reddito annuo non superiore a Euro 7.488,63 (L. 14.500.000) per un nucleo familiare composto da una sola persona o non superiore a Euro 9.915,97 (L. 19.200.000) per nuclei di due o piu' persone;
(Omissis). 02X00212;
Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille. di non operare diversificazioni dal regime base stabilito della leggi.
(Omissis). 02X00213;
Il comune di MONTESCUDAIO (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'applicazione dell'ICI nel 2002, le seguenti aliquote vigenti, come determinate con deliberazione di G.C. n. 20 dell 11 febbraio 1997:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille. 2. di confermare in Euro 118,79 la detrazione fissa d'imposta applicabile all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con le modalita' e limiti previsti dalla vigente normativa in materia;
(Omissis). 02X00214;
Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili; di determinare in Euro 129,11 (pari a L. 250.000) l'importo della detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00215;
Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura gia' stabilita per l'anno 2001, determinando quindi l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Monticello Brianza;
b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva) e comprovino che sono nelle predette condizioni;
d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva); 2. di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,9 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 59 del d.lgs. n. 446/1997; 3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate;
b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
c) unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto b); 4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4,6 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti. 5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, viene confermata in Euro 103,29, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione di abitazione principale. Tra le unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale, sono soggette alla detrazione le seguenti:
a) unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa, quali residenti nel comune di Monticello Brianza;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
(Omissis). 02X00216;
Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate:
aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere:
aliquota del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del vigente regolamento I.C.I. nonche' per le pertinenze delle abitazioni pnncipali che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento dell'imposta:
aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge e regolarmente registrato); 2. di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00 annue; 3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da Euro 130,00 a Euro 175,00 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2002, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del D.L., 11 marzo 1997 n. 50 e di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa; 4. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento.
(Omissis). 02X00217;
Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002 e 26 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002:
a) l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c) e d);
b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Monza per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze cosi' come definite dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille per le unita' immobiliari di cui all'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
e) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' di 103,291 euro salvo i casi previsti con apposito provvedimento.
(Omissis). 1. di aumentare a Euro 155,00 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento.
(Omissis).
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA
MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE Limite della detrazione 155 euro Categorie oggetto di agevolazione Condizioni:
A - Limiti di reddito
B - Possesso beni immobili A reddito: Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare; reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2002 (dichiarazione dei redditi anno 2001). =====================================================================
| Reddito annuo determinato come sopra Componenti il nucleo familiare| euro ===================================================================== Una persona.... | 9.300 --------------------------------------------------------------------- Due persone.... | 13.430 --------------------------------------------------------------------- Tre persone.... | 14.980 --------------------------------------------------------------------- Quattro persone.... | 16.530 --------------------------------------------------------------------- Cinque persone.... | 19.110 --------------------------------------------------------------------- Sei persone.... | 21.700 --------------------------------------------------------------------- oltre le sei persone.... | 24.280 B Possesso beni immobili: Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:
a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale.
immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Disposizioni generali I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:
possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A e B;
inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro l'anno di competenza del tributo. Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di domandaautocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati. I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate ICI, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione peraltro si riserva la facolta' di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.
(Omissis). 02X00218;
Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' riconfermata in L. 200.000. 3. di confermare per l'anno 2002, un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre che, l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;
b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare);
c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 (L.R. n. 49/1993 - art. 23 modificato con l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32 L.R. n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n.1406 del 15 maggio 1998) per i nuclei con una persona, 46,274.000 con due, 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000.
(Omissis). 02X00219;
Il comune di MORENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). abitazione principale e pertinenze: 5 per mille; tutti gli altri immobili: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 02X00220;
Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) aliquota 5,5 per mille per abitazioni principali:
detrazione Euro 103,30 per abitazioni principali;
maggiore detrazione Euro 154.95 per particolari categorie di contribuenti, cosi' come stabilito con atto C.C. n. 66/1999. b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00221;
Il comune di MOSSA (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate al punto seguente;
b) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata avra' la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ed e limitata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi. 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
a) Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) Euro 206, 58. (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno precedente, a quello a cui si riferisce l'imposta, un reddito complessivo imponibile all'I.R.P.E.F. pari o inferiore alla pensione annua integrata al minimo corrisposta dall'I.N.P.S., con esclusione del reddito relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta, attestante il possesso dei requisiti richiesti. 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento comunale dell'I.C.I., la detrazione prevista al precedente punto a) si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, sino al secondo grado di parentela, subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta. 4. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati.
(Omissis). 02X00222;
Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. 2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00223;
Il comune di MOTTA S. ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.l. (imposta comunale sugli immobili) come segue:
abitazione principale: 4 per mille;
altre unita' immobiliari: 6 per mille;
fabbricati classificati catastalmente nel gruppo "D": 6,2 per mille;
abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille. di fissare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di Euro 154,94 (L. 300.000).
(Omissis). 02X00224;
Il comune di MOZZATE (provincia di Como) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di prendere atto che, per l'anno 2002 la giunta comunale ha determinato le seguenti aliquote I.C.I:
5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria applicata dal comune di Mozzate;
4 per mille l'aliquota agevolata per l'abitazione principale;
7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili sfitti;
2,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili inagibili;
zero per mille l'aliquota da applicare agli immobili di cui all'art. 18, comma 3, del regolamento. Cosi' riportate nel seguente prospetto: ===================================================================== Tipologia di immobile| Aliquota | Note =====================================================================
| |Non e' prevista alcuna tipologia Terreni agricoli | 5 per mille |particolare ---------------------------------------------------------------------
| |Non e' prevista alcuna tipologia Aree fabbricabili | 5 per mille |particolare ---------------------------------------------------------------------
| |E' prevista la detrazione
| |ordinaria di L. 200.000. In Abitazioni principali| 4 per mille |alcuni casi di L. 500.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Se sfitti 7 per mille. Se a
| |contratti con affitti concordati Altri fabbricati | 5 per mille |zero per mille ---------------------------------------------------------------------
| |Aliquota agevolata per i
| |proprietari che eseguono Fabbricati inagibili |2,5 per mille|interventi di recupero Art. 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ed in L. 500.000 quella per i seguenti soggetti:
"I nuclei familiari il cui reddito sia inferiore o pari alle prime tre fasce di reddito previste nella tabella per il minimo vitale approvata per l'anno 2002.";
"I nuclei familiari con presenza di persone disabili con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 76%, il cui reddito sia inferiore o pari alle prime cinque fasce di reddito previste nella tabella per il minimo vitale approvata per l'anno 2002.".
(Omissis). 02X00225;
Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per abitazione principale: 4 per mille; per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille; detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,291.
(Omissis). 02X00226;
Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) stabilire, omissis, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta; 2) confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni dell'imposta, gia' deliberate per l'anno 2001:
Euro 123,95 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti passivi indicati all'art. 4, comma 2, del vigente regolamento comunale I.C.I.;
Euro 103,29 per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 1. oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicante nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente descritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere affettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale, a condizione che detti parenti non siano possessori di abitazione sull'intero territorio nazionale;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire dell'agevolazione della detrazione, il soggetto richiedente deve presentare all'ufficio tributi del comune, nel mese di gennaio di ogni anno, apposita comunicazione e documentazione circa il diritto all'agevolazione stessa nell'anno precedente. 2. Sono accordate inoltre le seguenti agevolazioni: elevazione della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore dello I.A.C.P., e dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare; in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 7.000.000. L'ammontare di detta detrazione dall'imposta viene annualmente stabilito con la detrazione di determinazione dell'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto limite di reddito di L. 7.000.000 per i soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale viene elevato:
di L. 2.500.000 in presenza di coniuge convivente;
di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente. Fissazione dei seguenti criteri per la determinazione del reddito: per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare:
reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia, comprensivo di trattamenti di famiglia;
reddito di lavoro autonomo;
reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;
assegno di accompagnamento;
reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale affitti di case e terreni;
prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici. Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc.), assegni di studio univeresitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo. I soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno di ogni anno, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis). 02X00227;
Il comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso:
aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
aumentare per l'anno 2002 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000, pari a Euro 103,30 L. 300.000, pari ad Euro 154,94, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 02X00228;
Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 7 per mille; 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale e delle sue pertinenze, nelle limitazioni previste dal regolamento comunale, intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a Euro 103,30; (Omissis). 02X00229;
Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis). 02X00230;
Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2002 e il 28 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) aliquota ordinaria al 7 per mille; b) aliquota al 6,5 per mille, inferiore dello 0,5 per mille rispetto a quella ordinaria, per gli immobili tenuti in fitto; c) aliquota al 5,5 per mille per le abitazioni principali e per le categorie catastali C2, C6 e C7; d) la detrazione per l'abitazione principale e' stata stabilita in Euro 103,29; e) per le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare un parente fino al secondo grado con un'invalidita' del 100% e indennita' di accompagnamento, la cui rendita catastale dell'abitazione principale non superi Euro 619,75, la detrazione per l'abitazione principale e' stata stabilita in Euro 154,94
(Omissis). 02X00231;
Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:
a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - o considerate tali - e le sue pertinenze, come previsto dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
b) 5,6 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 deI d.lgs n. 504/1992, ai fini del pagamento I.C.I. per l'anno 2002 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) sono individuate le seguenti categorie:
1. il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1o gennaio 2002 il sessantesimo anno di eta' e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 30.000.000 lordi riferito all'anno 2001, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni;
2. il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data dall' 1o gennaio 2002 si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo "status di disoccupato" alla data del 31 maggio;
3. il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
B) la detrazione di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
C) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' del nucleo flimiliare al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare;
D) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, contenente:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
l'ammontare del reddito lordo percepito nel 2001;
il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto C).
La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine stabilito per legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione di variazione I.C.I. alla segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente
(Omissis). 3. di prendere atto che dall'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4-bis del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come integrato con deliberarazione consiliare n. 55/22.12.99, i versamenti dovranno avvenire esclusivamente:
1) tramite il servizio postale - sul c/c postale intestato al Comune di Orsenigo servizio tesoreria ICI n. 13705256 - o in alternativa direttamente presso la Tesoreria comunale tramite i predisposti bollettini. I modelli di versamento da utilizzare dovranno essere quelli approvati con decreto ministeriale 12 maggio 1993. 4. di prendere atto delle modifiche regolamentari dell'anno d'imposta 2001 approvate con atto consiliare n. 52 del 13 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 59 lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per considerare abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata quella concessa a parenti e affini entro il 2o grado;
(Omissis). 02X00232;
Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). c) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Osmate per l'anno 2002, nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; d) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nela misura di Euro 103,29. La suddetta detrazione e' elevata a Euro 154,94 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale;
2. titolare di reddito da pensione;
3. essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2001: fino a Euro 7.746,85 se unico componente e fino a Euro 10.329,14 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
4. l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta di autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2002.
(Omissis). 02X00233;
Il comune di PACE DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misura di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== n.d.| Tipologia degli immobili |Aliquote % =====================================================================
1 |abitazione principale.... | 4 ---------------------------------------------------------------------
|abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai |
|figli e dagli stessi utilizzate come abitazione |
2 |principale . . | 4 ---------------------------------------------------------------------
3 |aliquota ordinaria.... | 7 ---------------------------------------------------------------------
4 |terreni agricoli.... | 5 ---------------------------------------------------------------------
5 |aree fabbricabili.... | 7 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: =====================================================================
| tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |detrazione di imposta
|particolare disagio |riduzione di imposta | (Euro in ragione n.d.| economico-sociale | % | annua) =====================================================================
|Unita' immobiliari | |
|destinate ad | |
|abitazione | |
1 |principale.... | | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni concesse | |
|in comodato d'uso | |
|gratuito ai figli e | |
|dagli stessi | |
|utilizzate come | |
|abitazione | |
2 |principale.... | | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Soggetto passivo il | |
|cui nucleo familiare| |
|convivente | |
|nell'abitazione | |
|principale comprenda| |
|uno o piu' disabili | |
|con invalidita' non | |
|inferiore al 75%, | |
|risultante dal | |
|certificato di | |
|riconoscimento di | |
|invalidita' civile | |
|rilasciato dalle | |
|strutture pubbliche.| |
|Sono escluse tutte | |
|le unita' | |
|immobiliari | |
|classificate in | |
|catasto nelle | |
|categorie A/1, A/7, | |
3 |A/8, A/9..... | | 258,23 I contribuenti in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 2 e 3 per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al comune - ufficio tributi - in merito alla documentazione da presentare.
(Omissis). 02X00234;
Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di approvare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 pari Euro 103,29.
(Omissis). 02X00235;
Il comune di PATERNOPOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00236;
Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per il 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune come in appresso:
nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale destinata alla residenza del proprietario, del proprio genitore, dei propri figli e per le sue pertinenze cosi' come definite dall'art. 817 del codice civile comprese le autorimesse dell'abitazione principale;
nella misura del 6 per mille per le autorimesse non considerate come al punto precedente pertinenza dell'abitazione principale;
nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;
nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili non destinati alla residenza; 2. di determinare in Euro 103,29 fisse la detrazione unica di imposta.
(Omissis). 02X00237;
Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione principale: 4,5 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per aree edificabili: 4,5 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille. 2. di stabilire che, dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00238;
Il comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille;
2 per mille in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997); di ridurre a Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00239;
Il comune di PETRONA' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Stabilire per l'anno 2002. l'aliquota unica I.C.I., valevole per tutto il territorio comunale nella misura del 6,8 per mille, per ogni tipo di abitazione; l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge 662/1996; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge.
(Omissis). 02X00240;
Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, con l'esclusione delle seguenti categorie alle quali l'aliquota I.C.I. viene stabilita al 4 per mille:
nuovi nuclei familiari composti da coniugi, soggetti passivi d'imposta, con eta' non superiore a 35 anni ciascuno e costituitisi a decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;
nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero conviventi con gli stessi;
nuove imprese, individuali o in forma associata, che siano soggetti passivi d'imposta, costituitesi a decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale; 2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di stabilire nella misura di L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 per i soli nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero conviventi con gli stessi.
(Omissis). 02X00241;
Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
1) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
2) aliquota per abitazioni date in uso gratuito da soggetti passivi residenti nel comune di Piano di Sorrento a parenti fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
si precisa che sono parenti fino al secondo grado i genitori, i figli, i fratelli, i nonni ed i nipoti rispetto ai nonni;
che a queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione per la prima casa;
3) unita' immobiliare destinate ad abitazione non locate: aliquota del 7 per mille;
4) stabilire in L. 200.000 pari a Euro 103,30 la misura dela detrazione spettante per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00242;
Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue:
A) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto) anche se distintamente iscritte in catasto, in numero non superiore ad una, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario;
B) aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale;
C) di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00243;
Il comune di PIAZZOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 7 per mille.
(Omissis). 02X00244;
Il comune di PICINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 6 per mille;
detrazione per immobile principale: Euro 103,29 (L. 200.000);
terreni edificabili: 6 per mille.
(Omissis). 02X00245;
Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: =====================================================================
Casistica degli | | Limitazioni periodo
immobili |Aliquota (per mille)| applicazione aliquota ===================================================================== Immobili adibiti ad | | abitazione principale e| | prima pertinenza | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili concessi in | | uso gratuito a parenti | | o affini entro il primo| | grado | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili non locati di | | anziani o disabili | | residenti in istituti | | di ricovero o sanitari | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili non adibiti ad| | abitazione principale o| | posseduti in aggiunta | | all'abitazione | | principale, | | appartenenti alla sola | | categoria catastale A, | | esclusi A/10 | 6,5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili a destinazione| | diversa da abitazione, | | appartenenti alle | | categorie catastali | | A/10, B, C e i terreni | | agricoli | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili appartenenti | | alla categoria | | catastale D e le aree | | fabbricabili | 7 | --------------------------------------------------------------------- Immobili appartenenti a| | societa', ditte o | | imprese, di nuova | | costituzione, iscritte | | per la prima volta alla| | Camera di commercio | | nell'anno in corso | 4 | anni 3 --------------------------------------------------------------------- Immobili di interesse | | artistico o | | architettonico, | | localizzati nei centri | | storici, oggetto di | | intervento di recupero | | a norma dell'art. 31, | | Fino alla data di comma 1, lettere c) e | | ultimazione lavori d), legge 5 agosto | |ovvero, se antecedente, 1978, n. 457 | 4 | di utilizzo --------------------------------------------------------------------- Immobili di esercizi | | commerciali, oggetto di| | interventi di | | ristrutturazione | | edilizia | 4 | Anni 3 detrazioni: =====================================================================
Tipo detrazione |Importo detrazione in Euro ===================================================================== Ordinari |118,785 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale del nucleo familiare| comprendente tra i propri componenti un | soggetto invalido, cieco o sordomuto | civile, beneficiario di pensione o | indennita' concessa al solo titolo di | minorazione o di assegno di | accompagnamento ovvero un soggetto | dichiarato persona handicappata in | situazione riconosciuta avente | connotazione di gravita' ai sensi | dell'art. 3 della legge n. 104/1992, con | accertamento effettuato dalla A.S.L. ai | sensi dell'art. 4 della stessa legge. (Il | titolo alla elevazione della detrazione | deve essere dimostrato dal contribuente) |258,228 2. Di stabilire e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto puo' usufruire della detrazione spettante solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed assegnati a residenti nel comune di Piossasco, delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, e del CIT per gli immobili di proprieta' dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Piossasco.
(Omissis). 02X00246;
Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nelle misure seguenti:
aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente 6 per mille; 2. (omissis); 3. di confermare anche per l'anno 2002 come previsto dal regolamento d'applicazione, che l'Imposta comunale sugli immobili di questo comune, venga versata dal contribuente con bollettino postale su conto postale intestato all'ente, che e' stato appositamente aperto presso l'amministrazione postale o su conto corrente bancario da aprire presso il tesoriere comunale.
(Omissis). 02X00247;
Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, nelle misure seguenti:
al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);
al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;
al 4 per mille, l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00248;
Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire ai fmi della applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: una aliquota unica nella misura del 5,5 per mille (omissis); 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (omissis).
(Omissis). 02X00249;
Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 26 febbraio e 4 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di adottare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota l.C.I. del 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati;
(Omissis). 1. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per II.C.I. 2002 per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita' immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al estero a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non locate; 2. di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti;
unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento.
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno d'imposta 2002 e successivi il versamento I.C.I. dovra' avvenire con le seguenti modalita':
l'acconto da versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo) e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno in corso nei casi in cui il possesso si sia protratto per sei mesi nel primo semestre dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate tutto entro la data per il versamento in acconto;
l'acconto da versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo) e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno in corso e sulla base dei mesi di possesso effettivi qualora siano inferiori a sei mesi nel primo semestre dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate tutto entro la data per il versamento in acconto;
il saldo da versare entro il 20 dicembre (o giorni successivi se la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo) va calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno in corso, detraendo l'importo versato in acconto; l'imposta dovuta va rapportata al periodo di possesso e alla percentuale di possesso;
(Omissis). 02X00250;
Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per l'abilitazione principale, pari a Euro 103,29.
(Omissis). 02X00251;
Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobiili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di determinare in Euro 130,00 la debrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00252;
Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per tutte le tipologie di immobili, nonche' la misura della detrazione per l'abitazione principale in Euro 180,76 (L. 350.000), cosi' come deliberate nell'anno 2001.
(Omissis). 02X00253;
Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. I.C.I. immobili l'aliquota e' confermata al 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000.
(Omissis). 02X00254;
Il comune di QUARTO D'ALTINO (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5 per mille per le unita' immobiliare destinate ad abitazione principale;
7 per mille per le unita' immobiliari sfitte;
4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione con i contratti "agevolati" previsti all'art. 2 comma 3, legge 431/1998, in base ai patti e alle condizioni di cui all'accordo siglato tra i rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli inquilini e depositato presso la segreteria del comune in data 20 ottobre 1999;
6 per mille per le restanti tipologie.
(Omissis). 02X00255;
Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 103,29;
4,5 per mille, abitazione principale;
5,5 per mille, aliquota ordinaria;
7 per mille, fabbricati ad uso di abitazione e ad uso commeciale sfitti.
(Omissis). 02X00256;
Il comune di RADICOFANI (provincia di Siena) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le seconde case affittate, purche' cio' risulti dalla presentazione di un contratto di affitto regolamente registrato; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 4. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili dei centri storici, di Radicofani e Contignano, ove sorgono nuovi esercizi commerciali o artigianali, non esistenti alla data del 31 dicembre 2001, relativamente all'anno 2002 ed ai successivi quattro anni dall'apertura dell'esercizio al pubblico; 5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili nei quali sorgono le sedi o i servizi di rilevanza per la collettivita' delle associazioni, delle pro loco e degli altri organismi di carattere associativo o ricreativo con valenza per la collettivita'; 6. di dare atto che la detrazione di imposta per l'abilitazione principale e' pari ad Euro 103.29 pari a L. 200.000 (duecentomila), pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge;
(Omissis). 02X00257;
Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2002.
(Omissis). 02X00258;
Il comune di Raveo (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, a valere per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali e detrazioni previste dalla legge.
(Omissis). 02X00259;
Il comune di Reggello (provincia di Firenze) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote approvate per il 2001 anche per l'anno 2002 come di seguito indicato:
aliquota abitazione principale 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille;
detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2002 pari a L. 200.000;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale ancbe a quelle concesse in locazione con contratto di tipo concordato ex art.3 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale approvato con delibera c.c. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera c.c. n. 32 del 29 febbraio 2000. di elevare la detrazione per abitazione principale la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103.29 (Lire 200.000) a Euro 206.58 (Lire 400.000) alle categorie di soggetti di seguito specificati che si trovino in situazioni di particolare-disagio economico e sociale:
al soggetto passivo nel cui nucleo familiare si assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992 e che risulti proprietario di una sola abitazione, compresa di eventuale pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
al soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100%, proprietario di una sola abitazione sul territorio nazionale, che vi risieda e sia in possesso di un reddito imponibile IRPEF non superiore a quanto di seguito indicato:
per una persona Euro 7.359,51 (Lire 14.250.000);
per due persone Euro 11.620,28 (Lire 22.500.000);
per tre persone Euro 15.493,70 (Lire 30.000.000);
per quattro persone Euro 17.430,42 (Lire 33.750.000);
per cinque persone Euro 19.367,13 (Lire 37.500.000);
per ogni persona in aggiunta si aggiungono Euro 1.936,71 (Lire 3.750.000).
Per usufruire delle predette agevolazioni e' obbligatoria la presentazione, prima del versamento in acconto, di apposita autocertificazione.
(Omissis). 02X00260;
Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 2002 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
a) abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli, abitazioni locate con i contratti tipo previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 4 per mille;
b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
c) abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per mille. 2. di applicare nella misura di Euro 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale; 3. (omissis).
(Omissis). Delibera 1. di aumentare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in premessa, da Euro 103,29 ad Euro 154,94 la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002 per:
i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilita', disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche/private di collocamento, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catasto A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo:
a) fino ad Euro 7.746,85 per nucleo familiare composto da una persona;
b) fino ad Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato a Euro 3.098,74, per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare; 2. di estendere la maggior detrazione anche al coniuge delle categorie sopradescritte a condizione che sia casalinga e di eta' superiore ai 60 anni; 3. di escludere dal beneficio tutte le casistiche che vengono a determinarsi per effetto di quanto citato in premessa; 4. di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i contribuenti dovranno presentare, a pena di decadenza, entro i termini della dichiarazione dei redditi, apposita autocertificazione. Per tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli a campione; 5. (omissis).
(Omissis). 02X00261;
Il comune di RIMINI ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare con decorrenza 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
aliquota agevolata del 2 per mille per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1398, n. 431; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione, a pena di decadenza del beneficio;
aliquota agevolata del 2 per mille per gli alloggi di proprieta' dell'azienda casa Emilia-Romagna (A.C.E.R.), locati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per usufruire dell'agevolazione l'azienda a pena di decadenza del beneficio dovra', a fine esercizio ed entro due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo, rendere conto delle somme risparmiate a titolo di imposta ed utilizzate per spese di manutenzione e miglioria sugli alloggi stessi;
aliquota agevolata del 2 per mille per fabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"º; si intendono tali le attivita' commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la medesima attivita', mantenendo la medesima insegna; la titolarita' della gestione puo' invece essere cambiata; l'agevolazione e' concessa nei casi nei quali la proprieta' dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda, allo scopo di favorine la permanenza nel centro storico; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo ed a pena di decadenza del beneficio, documentazione idonea a dimostrare la presenza dei requisiti cosi' previsti;
aliquote agevolate per fabbricati ubicati nel centro storico, prospicienti strade ed aree pubbliche, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate; l'agevolazione sara' riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; le aliquote sono fissate nel 2 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per mille per i fabbricati delle altre categorie; le condizioni per il riconoscimento di dette aliquote agevolate sono confermate come disciplinate nella deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 15 febbraio 2001, con l'integrazione che vengono ammessi al beneficio, per tre anni decorrenti dal 2001, gli interventi anche iniziati o effettuati nell'anno 2000;
aliquota agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; le condizioni per il riconoscimento di detta aliquota agevolata sono confermate come disciplinate nella deliberazione di C. C. n. 17 del 15 febbraio 2001;
aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 10 gennaio 2002 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; 3. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992:
euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate con deliberazione di C. C. n. 4 del 24 gennaio 2002;
(Omissis). 02X00262;
Il comune di RIO MARIA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, in materia d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni gia' in vigore nell'anno 2001 e precisamente come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille - per tutti gli immobili con esclusione dell'abitazione principale e proprie pertinenze;
aliquota ridotta: 6 per mille - per l'abitazione principale e proprie pertinenze;
detrazione d'imposta: Euro 139,44 - L. 270.000; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta sopradescritte sono applicabili nei casi di abitazione principale come dettagliatamente riportato nell'art. 5) del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sara' applicabile l'aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per le fattispecie contemplate nei punti d) e e); 3. di determinare l'elevazione della detrazione d'imposta a Euro 170,43 (Lire 330.000 ) nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare pari o inferiore a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) maggiorato di Euro 1.549,37 (Lire 3.000.000) per ogni componente il nucleo familiare medesimo, che non possiede altre proprieta' immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovra' essere redatta e inoltrata entro il 30 giugno 2002 su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali;
(Omissis). 02X00263;
Il comune di RIVAMONTE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale e a primo garage nella misura del 4,5 per mille;
aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di ". 200.000;
la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale viene applicata anche alle seguenti unita' immobiliari:
a) possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). 02X00264;
Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota del 4 per mille:
per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lettera c) e lettera d) della legge n. 457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non da' diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi.
per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica. Aliquota del 5 per mille:
per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di Euro 103,29 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 13.000.000 (Euro 6.713,94) si applica la detrazione di imposta di Euro 206,58. Per beneficiare della detrazione di Euro 206,58 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I.
Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Aliquota 5,3 per mille:
per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal soggetto passivo (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.
Agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni. Aliquota del 7 per mille:
Per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedenti aliquote.
(Omissis). 02X00265;
Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, fissare e determinare per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma, dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e di Euro 103,29, rinviata rispetto al precedente esercizio.
(Omissis). 02X00266;
Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto l'imitatamente all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille; 2. omissis 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29 (pari al " 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobilare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00267;
Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire inoltre per l'anno 2002 come agevolazione per la prima casa una riduzione della aliquota dello 0,50 per mille e alla detrazione unica di Euro 103,29 come per legge;
(Omissis). 02X00268;
Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, aliquote uniche per tutte le tipologie soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ad eccezione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale come segue: =====================================================================
TIPOLOGIA | ALIQUOTA ===================================================================== Fabbricati adibiti ad abitazione principale.... | 5 per mille Altri fabbricati.... | 5,5 per mille Terreni agricoli.... | 5,5 per mille Aree febbricabili.... | 5,5 per mille 2. di aumentare la detrazione per abitazione principale in L. 251.715 = Euro 130,00.
(Omissis). 02X00269;
Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote:
7 per mille sulle aree fabbricabili;
5,5 per mille su tutte le altre tipologie immobiliari;
detrazione abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02X00270;
Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota principale che sara' applicata per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2002, sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale; 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I. pari a Euro 180,76 (L. 350.000), come descritto nelle premesse del presente atto; 4. di prevedere, per l'anno 2002, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale; 5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione;
b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 2001 non sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a Euro 10.231,73 (L. 19.811.400) come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione;
c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i quattro componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2001, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto.
Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:
nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a Euro 25.579,34 (L.49.528.500):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a cinque unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a sei unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari od oltre le sette unita'.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 25.579,34 (L.49.528.501) e fino a Euro 30.695,20 (L59.434.200):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a sei unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a sette unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari od oltre otto unita'.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 30.695,20 (L.59.434.201) e fino a Euro 35.811,07 (L.69.339.900):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a sette unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a otto unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari od oltre a nove unita'.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 35.811,07 (L. 69.339.901) e fino a Euro 40.926,94 (L. 79.245.600):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a otto unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a nove unita';
Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari a dieci unita' e oltre;
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 40.926,94 (L. 79.245.601) e fino a Euro 646.042,80 (L. 89.151.300):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a nove unita';
Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a dieci unita' e oltre.
Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 46.042,80 (L. 89.151.301) e fino a Euro 51.158,67 (L. 99.057.000):
Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a dieci unita' e oltre; Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio dell'anno 2002. In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2002 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2002, e autocertificare con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.
(Omissis).
PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE
AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 2002
Allegato alla delibera di Giunta Comunale
n. 162 del 28 novembre 2001
----> Vedere PROSPETTO di pag. 72 <----
(Omissis). 02X00271;
Il comune di RUINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per quanto in premessa specificato, l'aliquota imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra richiamate; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis). 02X00272;
Il comune di S. GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare omissis, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2002:
5 per mille per le abitazioni principali ed assimilate ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I.;
7 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). di seguito si riporta lo stralcio della relativa delibera del 2000. Aliquota del 5 per mille per:
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due o piu' unita' contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle medesime unita'. In tale caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione in catasto;
le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che questo vi abbia la residenza anagrafica.
(Omissis). 02X00273;
Il comune di S. SALVATORE DI FITALIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati; date atto che, la detrazione per la prima abitazione rimane invariata a Euro 103,29.
(Omissis). 02X00274;
Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). unita' immobiliari destinate ad abitazione, e loro pertinenze: 5 per mille; unita' immobiliare destinate ad attivita' produttive e loro pertinenze: 6 per mille.
(Omissis). 02X00275;
Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Per l'anno 2002, ai fini della imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote:
a) alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con il coniuge se coniugato e non legalmente separto;
Si applicano le aliquote sottoindicate:
abitazioni classificate A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 e relative pertinenze: aliquota del 5,5 per mille;
abitazioni classificate A/1; A/7; A/9; A/11 e relative pertinenze: aliquota del 6 per mille;
abitazioni classificate A/8 e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille.
b) aliquota ordinaria del 7 per mille. Si applica in tutti i casi non compresi nella tabella sub a). 2. La ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare - classificata, a pena di esclusione, dalla categoria A/2 alla categoria A/6 - adibita ad abitazione principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e' stabilita in Euro 77.47 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuaii conviventi:
a) abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta anni. Non si tiene conto del limite di eta' per le persone cui sia stata riconosciuta una invalidita' non inferiore al 67%;
b) abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un reddito imponibile lordo - come calcolato ai sensi del vigente regolamento - non superiore a L. 15.000.000 (pari ad Euro 7.746,85 per le famiglie con un unico componente e non superiore a L. 26.000.000 (pari ad Euro 13.427.88) per le altre;
e) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione principale e le sue pertinenze:
d) convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati. 3. Ad ogni abitazione di proprieta' dell'ACER - Rimini destinata ad alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica una detrazione di Euro 160,00.
(Omissis). Regolamento comunale per l'applicazione dell' l.C.I.
(Omissis).
Art. 13-bis. Coniugi con diversa abitazione principale 1. Ai contribuenti coniugati e non legalmente separati che abbiano una abitazione principale diversa da quella del coniuge, per l'immobile destinato ad abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria; 2. La norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il coniuge occupi la sua abitazione principale in forza di regolare contratto di locazione.
(Omissis). 02X00276;
Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02X00277;
Il comune di S. CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002:
A) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
B) Nella misura dei 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle loro pertinenze, classificate o classificabili' nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a una unita' per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione:
l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
C) Nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" - con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 - che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta;
D nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi:
a) alle aree fabbricabili;
b) ai fabbricati classificati o classificabili in Cat. A/10;
c) alle unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
d) alle unita' immobiliari urbane ultimate da meno di due anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta;
e) alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto passivo abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati alle date di versamento dell'imposta;
f) a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche' ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale suqli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni in Euro 154,93. 3. di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale la seguente articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito imponibile I.R.P.E.F., ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale: =====================================================================
Numero componenti il nucleo familiare |
anagrafico | Reddito familiare ===================================================================== 1 persona |fino ad Euro 4.131,66 --------------------------------------------------------------------- 2 persone |fino ad Euro 6.713,94 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |fino ad Euro 9.812,68 Il limite di reddito familiare di Euro 9.812,68 - e' aumentato in ragione di Euro 2.840,51 per ogni ulteriore familiare; il reddito di riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed il reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere computato con riduzione del 40 per cento.
Per i nuclei familiari anagrafici ove siano presenti soggetti disabili gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al 100% e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private, i limiti di reddito familiare sono aumentati in ragione di Euro 5.681,03. 4) di determinare in Euro 258,22 - la maggiore detrazione per abitazione principale spettante ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto 3).
(Omissis). 02X00278;
Il comune di SANCIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). abitazione principale: 4 per mille; immobili diversi dalla categoria catastale A; aree fabbricabili, deconde case con categoria catastale "A": 5,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 Euro 103,29.
(Omissis). 02X00279;
Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. gia' previste per l'anno 2001:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota abitazione anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/96): 5 per mille.
(Omissis). 02X00280;
Il comune di SAN FILIPPO DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00281;
Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo n. 504/92, le aliquote e detrazioni gia' applicate per l'anno d'imposta 2001 e di seguito brevemente riepilogate:
aliquota ordinaria 5 per mille;
abitazione in uso gratuito a parenti primo grado: aliquota 5 per mille - detrazione Euro 103,30 (L. 200.000);
abitazione anziani o disabili ricoverati: aliquota 5 per mille - detrazione Euro 103,30 (L. 200.000);
abitazione principale e sue pertinenze: aliquote 4 per mille - detrazione Euro 129,12 (L. 250.000);
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;
gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purche' da persone ivi residenti.
(Omissis). 02X00282;
Il comune di SAN FLORO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29; di stabilire, altresi', per l'anno 2002 la riduzione dell'aliquota dal 6 per mille al 4 per mille per ogni immobile oggetto di ristrutturazione, ivi compreso il ripristino delle facciate, secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. ed annesso regolamento edilizio, su domanda degli interessati, purche' sia presentata entro il 31 maggio c.a. ed i relativi lavori vengano iniziati entro la suddetta data. Per le domande presentate successivamente al 31 maggio c.a. si potra' fruire di tale beneficio per l'anno successivo a condizione che la giunta confermi la riduzione di che trattasi.
(Omissis). 02X00283;
Il comune di SANGEMINI (provincia di Terni) ha adottato, il 27 febbraio e 27 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di approvare la politica tariffaria e tributaria proposta per l'esercizio 2002, illustrata in dettaglio negli allegati A e B, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Politica fiscale e tariffaria proposta per l'esercizio 2002 A) aliquote I.C.I.: per l'anno 2002 viene proposto un incremento dello 0,5 sia per l'aliquota base che per l'aliquota prima casa.
Aliquote base: da 6,5 per mille a 7 per mille.
Aliquote prima casa: da 5 per mille a 5,5 per mille. L'incremento dello 0,5 per mille delle aliquote I.C.I. rispetto alle stesse applicate per l'esercizio 2001.
(Omissis). 02X00284;
Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Propone 1. di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per l'anno 2002, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille; 2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel 5 comma dell'art. 1, legge n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi;
(Omissis). 3. di dare atto che e' confermata in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00285;
Il comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota del 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel Comune; aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta da anziani o disabili a titolo di proprieta' o di usufrutto e non locata, qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. di stabilire in Euro 129,11 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00286;
Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00287;
Il comune di SAN MARCO ARGENTANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale 4 per mille;
b) aree fabbricabili 4 per mille;
c) altri fabbricati 5 per mille; 2. confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00288;
Il comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 pari a Euro 103,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed in L. 400.000 pari a Euro 207,00 la detrazione per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%; di stabilire la riduzione dell'aliquota I.C.I. dell'1 per mille per gli immobili privati inseriti nel programma PRUSST, come da nota di adesione protocollo 5415 dell'8 ottobre 2001.
(Omissis). 02X00289;
Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili; detrazione di Euro 100,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00290;
Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: =====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | Riduzione d'imposta % =====================================================================
1 |2 | 3
1 |Tutte le tipologie degli immobili | 6 per mille 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) =====================================================================
1 |2 | 3 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare | |
|adibita a prima | |
1 |abitazione | | 103,29
(Omissis). 02X00291;
Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune; 2. di riconfermare le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure stabilite dalla propria deliberazione n. 31 del 15 marzo 2001 di seguito riportate:
a) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari ad Euro 103,291;
b) maggiore detrazione di Euro 77,468 per le seguenti categorie sociali:
ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementa di un quinto (1/5) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;
ai nuclei familiari nei quali e' ricompresso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione sociale con reddito inferiore a Euro 1.800 piu' un decimo (1/10) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps;
ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore ad Euro 15.490;
ai nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi. (Omissis). 02X00292;
Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per:
l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella categoria catastale C/2 o C/6 o C/7, per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e a condizioni che il comodatario sia residente;
6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima;
7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte. All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica di Euro 103,29. La stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa alle abitazioni concesse in uso gratuito. (Omissis). 02X00293;
Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00294;
Il comune di SAN QUIRICO D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I. gia' applicate nel 2001:
5,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
7 per mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale non locati e relative pertinenze; 2. di confermare per l'anno 2002 di Euro 144,61 elevando il reddito imponibile annuo del nucleo familiare, relativo all'anno 2001, da Euro 20.348,40 (L. 39.400.000) a Euro 20.294,32 arrotondando a Euro 20.700,00; 3. di far presentare la richiesta, corredata dalla dichiarazione sostitutiva, solo a quei contribuenti che la presentano per la prima volta o per i quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente; 4. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i quali non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.
(Omissis). 02X00295;
Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, degli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 02X00296;
Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2002 con le seguenti aliquote differenziate:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto b);
b) aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 3, dell'art. 2 del richiamato regolamento e con le agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso regolamento; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2002 in Euro 103,29. (Omissis). 02X00297;
Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 2002 onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da Euro 103,29 a Euro 154,94 per i pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti:
a) pensione nel limite di Euro 6.197,48 annui lordi per il pensionato che vive da solo o se fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati devono essere entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo;
b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);
c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
d) il pensionato di cui sopra non deve possedere altri redditi oltre quelli di cui al punto 1); 3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto.
(Omissis). 02X00298;
Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in Euro 103,29 (pari ad ex L. 200.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1o gennaio 2002. (Omissis). 02X00299;
Il comune di SANTA MARIA HOE' (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di approvare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato: 4,5 per mille - misura unica indifferenziata; detrazione I.C.I.: la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00300;
Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE % =====================================================================
|1.1 - Per le unita' immobiliari adibite ad |
|abitazione principale dalla persona fisica soggetto |
|passivo e dai soci delle cooperative edilizie a |
|proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' |
|agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti |
|autonomi per case popolari. Si considerano |
|equiparati all'abitazione principale ai fini |
|dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze |
|quali, box, autorimesse, solai, e cantine site nel |
|medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in |
|catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o |
|classe; 1.2 - Unita' immobiliare non locata |
|posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da |
|anziani o disabili che acquisiscono la residenza in |
|istituti di ricovero o sanitari a seguito di |
|ricovero permanente; che la utilizzano come |
|abitazione; 1.3 - Unita' immobiliare concessa in uso|
|gratuito a parenti entro il primo grado, che la |
|utilizzano come abitazione principale. Per la |
|fattispecie di cui ai punti 1.1 1.2 1.3 si applica |
1 |altresi' la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000). | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe |
|(Categoria catastale C/1), a laboratori e locali di |
|deposito (categoria catastale C/3), a laboratori per|
|arti e mestieri (categoria catastale C/4), a |
2 |alberghi e pensioni (categoria catastale D/2). | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
|Per tutte le altre unita' immobiliari non comprese |
|nelle precedenti categorie, possedute dalle persone |
|fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a |
3 |qualunque uso. | 6 ---------------------------------------------------------------------
4 |Per le aree fabbricabili. | Di dare atto che per l'anno 2002, la detrazione di imposta e' fissata, nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02X00301;
Il comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis). 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, negli importi appresso elencati:
a) immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille, deduzione Euro 129,11;
b) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille.
(Omissis). 02X00302;
Il comune di SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) Applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 1o gennaio 2002, con l'osservanza della definizione dell'immobile soggetto d'imposta, della base imponibile delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998, modificato con consiliare n. 53 in data 17 dicembre 1999:
1) aliquota ordinaria 7 per mille;
2) per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5 per mille;
3) per i soggetti passivi, per un periodo comunque non superiore a un anno, relativamente ai fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 4 per mille. Riduzioni e detrazioni:
a) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento comunale, l'imposta e' ridotta del 50%;
b) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
c) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attivita' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.
(Omissis). 02X00303;
Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Per l'anno 2002 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' quantificate:
a) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
b) aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
c) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
d) aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
e) aliquota 4,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
f) aliquota 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
g) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
h) aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
i) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
l) aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
m) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
n) aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate;
o) aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili;
p) aliquota 6,6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni;
La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (lire 200.000).
(Omissis). 02X00304;
 
Il comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
5,1 per mille per i seguenti casi:
a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;
c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze;
d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;
e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;
f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (parentela in linea retta di 1o= genitori e figli; parentela in linea retta di 2o= nonni e nipoti; parentela in linea collaterale 2o= fratelli/sorelle) nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione di idonea documentazione e/o autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste;
g) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;
h) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
i) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge 662/96 e per le relative pertinenze;
7 per mille per i seguenti casi:
per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;
per le aree fabbricabili;
6,5 per mille per i seguenti casi:
per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;
per le abitazioni locate;
per tutti gli altri immobili;
per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari; 2. di prendere atto che per l'anno 2002 la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29, pari a L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,1 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere f) ed i) e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze; 3. di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, e' necessario presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata I.C.I.; 4. di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono sussistere alla data del 30 giugno 2002; 5. di prendere atto che per l'anno 2002 viene confermata in Euro 258,23 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i soli casi previsti alle lettere a), b) e c), in premessa indicata per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione:
che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2002 abbiano compiuto i sessanta anni di eta'; oppure:
il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo; e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:
possedere un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.032,92 per nucleo familiare composto da una sola persona, di Euro 15.638,31 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu' il reddito si aumenta di Euro 8.032,92) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2001);
essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con un massimo di due pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.); 6. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprieta', proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze; 7. di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2001 escludendo dal calcolo dell'imponibile:
i redditi soggetti a tassazione separata;
i redditi esenti I.R.P.E.F.;
il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;
i redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari di partita IVA;
la maggiorazione sociale, invalidita'; 8. di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di Euro 258,23, pari a L. 500.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata I.C.I.
(Omissis). 02X00305;
Il comune di SANT'ARPINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per le altre fattispecie imponibili.
(Omissis). 02X00306;
Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota che sara' applicata da questo comune per l'anno 2002. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00307;
Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille; c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille. Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentera (art. 10 regolamento I.C.I.).
(Omissis). 02X00308;
Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;
aliquota immobili destinati ad abitazione e posseduti in aggiunta alle abitazioni principali ed aree edificabili 6,5 per mille. 2. di determinare in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed in Euro 207,00 la detrazione per le abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune ed anche per i soggetti passivi di imposta con presenza all'intero del proprio nucleo familiare di persone che usufruiscono dell'indennita' di accompagnamento erogata dalla prefettura ai sensi della legge n. 18/1980 e della legge n. 508/1988 a condizione che non risultino proprietari di altre unita' immobiliari e che il reddito imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare non superiore ad Euro 15.493,71
(Omissis). 02X00309;
Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
5 per mille sulle abitazioni principali cosi' come individuate nel vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale;
5,75 per mille sugli altri fabbricati (es. categoria A: le abitazioni. affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione;
6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione; 2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2002 e' differenziata:
Euro 154,94 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a Euro 9.296,22 lordi con esclusione del reddito da abitazione principale e pertinenza. Tale situazione deve essere documentata presentando all'ufficio tributi del comune idonea autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto lei dell'anno successivo;
Euro 103,29 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli altri casi di abitazione principale.
(Omissis). 02X00310;
Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale: aliquota I.C.I. 7 per mille;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota I.C.I. 5,2 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni categoria catastali C1, D, aree fabbricabili: aliquota I.C.I. 5,9 per mille;
unita' immobiliari possedute dalle I.PA.B. aventi sede nel comune di Sassello: aliquota I.C.I. 4 per mille. di approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione di Imposta comunale sugli Immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come segue:
A. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a Euro 7.746,85 - Detrazione aumentata a Euro 155,00.
B. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a Euro 7.746,85 e che abbiano compito il settantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2002. Detrazione aumentata a Euro 258,00.
(Omissis). 02X00311;
Il comune di SASSOCORVARO (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote e le detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili per la prima abitazione pari a 5,5 per mille e con detrazione pari a Euro 103,32; di modificare con decorrenza 1o gennaio 2002 le aliquote previste in materia di Imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati nella misura del 7 per mille.
(Omissis). 02X00312;
Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze nella misura del 6,50 per mille per le altre unita' immobiliari; 2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata AR la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. II comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante iI quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. l'aliquota agevolata per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali si applica anche alle loro pertinenze indicate al punto 1), e precisamente: "Si intende per pertinenza l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare ove e' sita l'abitazione principale, purche' il proprietario dell'abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unita' pertinenziale"; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis). 7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 8. di dare atto che per effetto della modifica del regolamento dell'imposta comunale sugli Immobili con delibera di consiglio comunale n. 34 in data 28 settembre 2001, assimilando le pertinenze cosi' come indicato al punto 1 all'abitazione principale, vi sara' una riduzione del gettito I.C.I. conseguente ad un'estensione a favore di cittadini di un'aliquota agevolata anche ad altri immobili costituenti pertinenza dell'abitazione principale.
(Omissis). 02X00313;
Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), le aliquote relative all'imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale "C" (unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia);
c) 5 per mille in favore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o delle unita' immobiliari ad essa equiparate nel vigente regolamento I.C.I.
(Omissis). 02X00314;
Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate: 4 per mille. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali. La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e quantificate nel numero massimo di 2 e' estesa l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00315;
Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria del 6,8 per mille;
aliquota ridotta del 4,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intesa cosi' come al disposto di cui all'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., e sue pertinenze;
aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contato registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
(Omissis). 02X00316;
Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
6,75 per mille per l'aliquota ordinaria;
5,25 per mille per l'aliquota riguardante l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la sua pertinenza adibita ad autorimessa, ancorche' distintamente accatastata, cosi' come previsto nel vigente regolamento l.C.I.;
(Omissis). 02X00317;
Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
b) 6 per mille per le abitazioni non principali;
c) 5 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni);
d) 6 per mille per le aree edificabili;
e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto all'art. 7 del vigente regolamento;
f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al Patto territoriale di sviluppo;
g) detrazione di Euro 103,30 (pari a lire 200.017) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal comune di Seren del Grappa, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28 ottobre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni
(Omissis). 02X00318;
Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). b) abitazione principale di titolari di sole pensioni sociali, assegni sociali, assegni vitalizi, trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi, erogati dall'I.N.P.S.:
aliquota 5 per mille da applicare anche a una delle pertinenza anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita catastale;
detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) sull'abitazione principale e, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze c) civili abitazioni locale o concesse in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti di primo grado destinate ad abitazioni principali (con contratto registrato): aliquota 6 per mille. d) altri fabbricati incluso abitazioni non locate e relative pertinenze: aliquota 7 per mille.
(Omissis). 02X00319;
Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro - Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come appresso riportato:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), nella misura del 5,6 per mille;
b) aliquota nella misura del 6,5 per mille, per le unita' immobiliari classificate A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 A/11 possedute in aggiunta all'abitazione principale e le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7 possedute in aggiunta a quella di pertinenza dell'abitazione principale. Detrazioni: fino ad Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00320;
Il comune di SERRAVALLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata la 6 per mille; riguardo unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per legge.
(Omissis). 02X00321;
Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune, nella misura del 4,9 per mille come aliquota ordinaria e per le abitazioni principali, del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per uso abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/10;
(Omissis). 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000;
(Omissis). 02X00322;
Il comune di Siena ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione per ð ð"abitazione principaleð"ð ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a vaIere per l'anno 2002 da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge n. 662/1996: =====================================================================
Aliquota ordinaria |6,8 per mille ===================================================================== a) Abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci | di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti| nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente | adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, | della legge n. 556/1996).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- b) Le unita' immobiliari possedute a titolo di | proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che | acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o | sanitari, a seguito di ricovero permanente, a | condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, | comma 56 della legge n. 662/1996 - art. 4, comma 3 del | regolamento I.C.I).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- c) L'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso | abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta| di primo grado, o viceversa, a condizione che tale | unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio| comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od | abitazione, da parte del concedente | (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto | (discendente-ascendente) vi abbia la residenza | anagrafica ed effettiva e stabile dimora (art. 4, comma| 1 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili | - ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto | legislativo n. 446/1997).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- d) Le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di | reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui | alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in | linea retta di primo grado, a condizione che il singolo| immobile sia, da parte del rispettivo concedente, | l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di | proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che | nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di | parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed | effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del | regolamento sull'I.C.I. - ex art. 59, comma 1, lettera | e) del decreto legislativo n. 446/1997).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- e) Immobili concessi in locazione a titolo di | abitazione principale con contratto tipo concordato | (art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- f) Unica unita' immobiliare ad uso abitativo tenuta a | disposizione in aggiunta all'abitazione principale.... |7 per mille --------------------------------------------------------------------- g) Immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi | come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente | destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti) per | i quali non risultino essere stati registrati contratti| di locazione da almeno due anni (alla data del 1o | gennaio 2002) - art. 2 della legge n. 431/1998.... |9 per mille
di stabilire che l'aliquota gia' indicata in sede di adozioni delle aliquote per gli anni di imposizione dal 1998 al 2001 ed in misura sempre uguale al 3,90 per mille, e' a valere unicamente a favore dei proprietari che nelle annualita' suindicate hanno iniziato interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, noncheð di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, interventi che nell'anno 2002 non sono ancora ultimati;
precisato che, come gia' esplicitato in sede di adozione delle aliquote vigenti nelle citate annualita' pregresse, che i citati interventi, nel caso di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, dovevano consistere necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate, ma recuperabili e nel caso di immobili di interesse artistico e architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo n. 490/1999 art. 6 ex. legge n. 1089/39, localizzati nel centro storico, in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978; Detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (pari a L. 200.000) 2. di precisare:
a) che ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
b) che qualora le pertinenze (garage - C6 - o box - C7 - posto auto - C7 -, soffitta - C2 -, cantina - C2 - , ancorche' distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziche' C/7, non sono sottoposti a quest'ultima condizione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 303 del 21 dicembre 2001);
c) che la detrazione per ð ð"abitazione principale" a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi:
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice;
per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00 (pari a L. 348.529) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti sottospecificati che si trovano in situazioni di particolare disagio economico sociale e purche' ricorrano le seguenti condizioni:
presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invaliditað riconosciuta dalle competenti autorita';
L'unita' immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
Il totale dei redditi imponibili I.R.PE.F. dei componenti del nucleo familiare relativo all'ðanno precedente non deve eccedere Euro 50.000 (pari a L. 96.813.500); 4. di dare atto che in ordine quest'ultima fattispecie per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante nello stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002; 5. di stabilire altresi', che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze; 6. di stabilire infine nei confronti dei contribuenti sottoindicati la produzione al settore finanziario del comune di Siena della seguente documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze al versamento I.C.I. per l'anno 2002 e piu' specificatamente:
per i soggetti che si trovano nella fattispecie di cui alla lettera e), apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di locazione a titolo di abitazione principale, con allegata copia del contratto stipulato, in conformita' al modello gia' stabilito in sede di accordi territoriali (art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998) o nazionali (art. 1 legge 8 gennaio 2002, n. 2), ad eccezione di coloro che gia' negli scorsi anni hanno trasmesso copia di detto contratto e purche' lo stesso sia vigente anche per l'anno 2002;
per tutti i contribuenti interessati alla maggiore detrazione d'imposta pari ad Euro 180,00 apposita comunicazione da cui risultino gli identificativi catastalið ð dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale siano altresi' dichiarati tutti gli elementi che danno diritto alla maggiore detrazione d'imposta; 7. di precisare che:
tutti coloro che nel corso dell'anno 2001 hanno iniziato a beneficiare delle disposizioni agevolative, con l'ðestensione della fattispecie "abitazione principale" secondo le previsioni del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. o che, per contro, nel medesimo anno, non sono piu' in possesso dei requisiti prescritti per godere della citata agevolazione, dovranno presentare nell'anno 2002 dichiarazione/denuncia di variazione I.C.I. per lð ðanno 2001, da redigersi secondo l'apposito modello ministeriale, analogamente a chi ha avuto variazioni nella soggettivita' passiva I.C.I., o nella struttura o destinazione dell'immobile, soggetto a tassazione;
(Omissis). 02X00323;
Il comune di SILIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002; di confermare la detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,30 pari a L. 200.000.
(Omissis). 02X00324;
Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il 19 dicembe 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'esercizio 2002, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, cosi' come descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di confermare, anche per l'esercizio 2002, ed ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, nella misura di Euro 258,228 (L. 500.000); 3. di dare atto che i soggetti passivi aventi diritto all'aliquota ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocertificazione (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta dichiarazione dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' alla verifica delle autocertificazioni nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal regolamento comunale di cui alla deliberazione G.M. n. 130 del 28 dicembre 2000;
(Omissis). A) Aliquota ordinaria del 4 per mille applicabile a:
Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive di cui alle successive lettere b) e c);
Aree edificabili; B) Aliquota ridotta dell'1 per mille applicabile a:
Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico- sociale, in possesso dei seguenti requisiti:
Nucleo familiare composto da uno o due persone pensionate di eta' non inferiore ai 65 anni (se uomo) e 60 (se donna), alla data del 1o gennaio 2002 (*);
Nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto, nel caso vi sia uno dei soggetti di eta' inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con invalidita' non inferiore al 75%;
Reddito annuo lordo non superiore a Euro 7.746,85 (L. 15.000.000) per nucleo familiare composto da una sola persona;
Reddito annuo lordo non superiore a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per nucleo familiare composto da due persone; --- (*) I soggetti passivi aventi diritto all'aliquota ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocerficazione (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta dichiarazione dovra' essere presntata all'ufficio tributi del comune entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. C) Aliquota del 6 per mille applicabile a:
Unita' immobiliari tenute a disposizione quali residenze secondarie. Detrazione per abitazione principale Euro 258,228 (L. 500.000) Ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione per abitazione principale si applica anche:
abitazioni di proprieta' di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero, purche' la stessa non risulti locata;
abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale.
(Omissis). 02X00325;
Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 15 e 21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di dare atto che con delibera G. C. n. 123 del 15 dicembre 2001 sono state approvate per l'anno finaziario 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
1) soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 4,8 per mille;
2) unita' abitativa e relative pertinenze, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o da affini entro il secondo, che vi dimorano abitualmente secondo le risultanze anagrafiche: 4,8 per mille;
3) unita' immobilare concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto convenzionato: 3 per mille;
4) tutti gli altri casi: 6 per mille; di determinare per l'anno 2002, in aggiunta alle aliquote I.C.I. sopraindicate, la seguente aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, (omissis); 5. unita' immobilare ad uso abitazione non locate (art. 9 del regolameto per l'applicazione dell'I.C.I. vigente dal 1o gennaio 2002) 7 per mille;
(Omissis). 02X00326;
Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996; 4. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per abitazione principale fion a Euro 154,94 (L. 300.000) a favore dei cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale secondo i criteri previsti dall'art. 20/bis del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 62/1996 nonche' dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;
(Omissis). 02X00327;
Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota agevolata: 5 per mille per le unita' immobiliari e le relative petinenze adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di denuncia di variazione I.C.I. entro i termini di legge; 2. di confermare il L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
(Omissis). 02X00328;
Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis), di determinare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Aliquota del 6 per mille: aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro.
b) Aliquota del 5,25 per mille: aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate.
Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
c) Aliquota del 5,25 per mille: per le unita' immobiliari per soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431.
d) Aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, per le quali sia stato registrato un contratto di locazione nel corso dell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2002.
e) Aliquota del 9 per mille: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2002 (art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998). 2. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota di cui al punto a) - comodato, il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da presentarsi alla S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle entrate comunali) entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La dichiarazione, sottoscritta, dovra' riportare i dati anagrafici propri e dell'utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l'ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) dell'unita' immobiliare utilizzata dal familiare, con l'espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora. Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione. 3. di dare atto che per poter applicare l'aliquota di cui al punto c) - 5,25 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo (ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431) - il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. 4. che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deve essere effettuato tramite versamento da effettuarsi alla S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle entrate comunali).
(Omissis). 02X00329;
Il comune di STRAMBINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunle sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,3 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00330;
Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2002 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5,2 per mille;
abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di Euro 103,29. La suddetta detrazione e' elevata a Euro 258,23 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:
possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale;
titolare di reddito da pensione;
essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all'anno 2001: fino a Euro 8.000,00 se unico componente e fino a Euro 10.500,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2002.
(Omissis). 02X00331;
Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. disporre, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille; 2. determinare in Euro 114,00 la detrazione d'imposta da applicare per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00332;
Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni:
ordinaria del 4,5 per mille;
per immobili non locati del 7 per mille;
agevolata - ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 - dell'1 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in Euro 103,29.
(Omissis). 02X00333;
Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 2002 e di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 02X00334;
Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
In osservanza di quanto tutto richiamato in narrativa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis). 02X00335;
Il comune di TORA E PICCILLI (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per l'unita' adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00336;
Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per Ianno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti misure confermando quelle in vigore per l'anno 2001:
aliquota 5,5 per mille:
a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) per n. 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla stessa; aliquota 6,5 per mille: per tutti gli altri fabbricati; dare atto che dall'imposta dovuta per Iunita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se Iunita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, Iagevolazione di cui al punto b) del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
(Omissis). 02X00337;
Il comune di TORRE DE' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di Euro 155,00.
(Omissis). 02X00338;
Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; riconfermare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 pari a 103,29 euro, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 02X00339;
Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue:
del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;
del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari a Euro 104,00; 3. di stabilire a valere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da Euro 104,00 a Euro 258,00 per le seguenti casistiche:
per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 pari a Euro 10.329,14 considerando per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e trattenute, meno L. 1.000.000 pari a Euro 516,46 per il primo figlio a carico e L. 2.000.000 pari a Euro 1.032,91 per ciascuno dei successivi figli a carico;
ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa;
ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell' abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidita' permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. 4. di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per ordinaria detrazione di L. 200.000 pari a Euro 103,29; 5. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2002, relativa all'anno 2001 entro il termine del 30 giugno 2001. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 6. di applicare l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata.
(Omissis). 02X00340;
Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/92, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella doppia misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale.
(Omissis). 02X00341;
Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unita' immobiliari, appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo corrispondente all'imposta dovuta.
(Omissis). 02X00342;
Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota abitazione principale 5 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. Sono considerate adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis). 02X00343;
Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale come di seguito:
aliquota I.C.I.: 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: Euro 105,00.
(Omissis). 02X00344;
Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di seguito sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,25 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille;
fabbricati gruppo catastale D1 7 per mille;
aree edificabili 6,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
detrazione per fabbricati adibiti ad abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02X00345;
Il comune di VAGLI SOTTO (provincia di Lucca) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze ad abitazione principale e abitazione concessa in uso sa pesone fisiche a parenti diretti in linea retta entro il terzo grado ovvero in linea collaterale entro il terzo grado a condizioni che le utilizzino come abitazione principale riscontrato dalla residenza anagrafica.
b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta (non comprese al punto a);
c) di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni di cui al punto a).
(Omissis). 02X00346;
Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura:
del 3 per mille per le abitazioni date in locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4, 5 ed artt. 4 e 5 legge n. 431/1998 ed accordo stipulato tra i sindacati della proprieta' immobiliari e quelli degli inquilini. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
del 5,5 per mille per:
a) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini anagrafici;
b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero purche' non locata;
d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
e) le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
f) le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo in linea retta fino al secondo grado ed in linea collaterale fino al primo grado. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
g) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona residente);
del 6 per mille come aliquota ordinaria; 2. di determinare in Euro 130,00 la detrazione abitazione principale; 3. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 207,00 in favore delle sotto indicate categorie:
a) pensionato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2001, non in condizioni lavorative, con le seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 2001 derivante da pensione non superiore ad Euro 7.128,00;
plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico;
b) invalidi civili non in condizione lavorativa con invalidita' non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito imponibile IRPEE anno 2001, escluso reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00;
plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico;
c) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido civile con invalidita' non inferiore al 75% con un reddito imponibile IRPEF anno 2001, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore ad Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico;
d) soggetti passivi nei cui nuclei familiari sia presente un portatore di handicap in situazione di gravita' (in base alla legge n. 104/1992), con un reddito imponibile IRPEF anno 2001, escluso reddito da abitazione, fino ad Euro 18.076,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico;
e) disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla data del 31 dicembre 2001, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento con le seguenti situazioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00;
plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore ad Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico; Le ulteriori condizioni per usufruire della detrazione di Euro 207,00, comuni a tutti i sopra indicati soggetti, sono:
essere titolare nell'intero territorio nazionale di diritto di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale (compreso le eventuali pertinenze), appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
che gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non devono essere possessori nel territorio nazionale di altre unita' immobiliari. I soggetti che intendono usufruire dell'elevazione a Euro 207,00 della detrazione abitazione principale devono dichiarare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio il cui testo verra' appositamente predisposto dall'ufficio tributi del comune.
(Omissis). 02X00347;
Il comune di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: =====================================================================
N. d'ord. | Tipologia degli immobili | Aliquota =====================================================================
1 |Immobili adibiti ad abitazione principale | 5 per mille
2 |Immobili adibiti ad altri usi |6,3 per mille
(Omissis). 02X00348;
Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire a decorrere dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili di seguito elencate:
aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, quantificando altresi' in Euro 103,30 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta come previsto dalla normativa in vigore;
aliquota 6,5 per mille: abitazioni e relative pertinenze di soggetti passivi non residenti;
aliquota 6 per mille: altre fattispecie impositive.
(Omissis). 02X00349;
Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando contestualmente la detrazione per le abitazioni residenziali in L. 200.000.
(Omissis). 02X00350;
Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 02X00351;
Il comune di VEGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
abitazione principale e sue pertinenze immobiliari, aliquota del 4,5 per mille;
altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro pertinenze, aliquota del 7 per mille;
immobili non locati e loro pertinenze, aliquota del 7 per mille.
(Omissis). 02X00352;
Il comune di VELLEZZO BELLINI (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02X00353;
Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.;
5,50 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili. 2. di fissare in Euro 104,00 la debrazione stabilita dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1997 per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. di aumentare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2 del citato art. 8 portandola a Euro 155,00 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo, derivante unicamente da pensione non superiore a Euro 5.682,00 annue lorde per famiglie monocomponenti e Euro 10.846,00 annue lorde per famiglie composte da due persone pensionate; 4. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 02X00354;
Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio:
abitazione principale aliquota 4,5 per mille;
aliquota ordinaria 7 per mille;
detrazione sull'imposta per l'abitazione principale Euro 104,00.
(Omissis). 02X00355;
Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 e il 27 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di Euro 155,00.
(Omissis). 02X00356;
Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con propria pertinenza aliquota del cinque per mille;
b) tutte le altre unita' immobiliari e le aree fabbricabili aliquota del sei per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00357;
Il comune di VIGGIU' (provincia di Varese) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote % =====================================================================
|Unita' immobiliare adibita direttamente ad |
|abitazione principale in proprieta' a persone |
|fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a |
a |proprieta' indivisa .... | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare posseduta in aggiunta |
|all'abitazione principale in proprieta' a persone |
|fisiche e altri soggetti passivi, sfitta o locata a |
|soggetti che non la utilizzano come abitazione |
b |principale .... | 7 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare locata con contatto registrato a |
|soggetti che la utilizzano come abitazione |
c |principale .... | 6 ---------------------------------------------------------------------
d |Immobili diversi dalle abitazioni .... | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle|
e |precedenti classificazioni ed utilizzazioni .... | 6 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104.00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 regolamento comunale I.C.I.).
(Omissis). 02X00358;
Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. di confermare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare per l'anno 2002, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a Euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2002 l'importo di Euro 154,94 per le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998) e cosi' individuate:
pensionati;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
disoccupati da oltre sei mesi nell'anno precedente;
lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno sei mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46, redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente tabella: =====================================================================
Fasce reddito familiare | Nucleo familiare ===================================================================== Euro 5.422,80 | 1 persona Euro 9.554,45 | 2 persone Euro 10.401,44 | 3 persone Euro 12.413,04 | 4 persone Euro 14.473,70 | 5 persone Euro 16.387,18 | 6 persone Il reddito familiare deve contenere anche:
pensioni di guerra;
pensioni estere;
rendite INAIL;
rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46;
redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri.
(Omissis). 02X00359;
Il comune di VILLA MAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 02X00360;
Il comune di VILLORBA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis).
Allegato B
----> Vedere allegato di pag. 92 <---- 02X00361;
Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota (I.C.I.) e' confermata al 6 per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta, oltre a quelle previste per legge.
(Omissis). 02X00362;
Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
nella misura del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di aumentare a Euro 129,114 (L. 250.000) la detrazione per:
a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 del 22 aprile 2002, alla pagina 77, seconda colonna. 02X00363;
 
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