Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2002
Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che prevede la possibilita' per i comuni di deliberare l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare suun sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno con il quale sono stabilite le modalita' applicative;
Visto il citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, che dispone l'efficacia delle deliberazioni stesse dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Considerata la necessita' di individuare il suddetto sito informatico e di stabilire le modalita' applicative per la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un sito Internet denominato www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e locali e che pertanto detto sito puo' essere utilizzato per la pubblicazione delle deliberazioni in questione;
Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);
Decreta:
Art. 1.
1. A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, devono inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio federalismo fiscale" - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate dc fiscalitalocale udc @finanze.it
3. L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e nome del comune, la provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformita' degli elementi in esso contenuti all'originale.
4. L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.
5. Nell'ipotesi di pluralita' di testi o di invii sara' data prevalenza secondo il seguente ordine: alla copia conforme all'originale della deliberazioni inviata a mezzo servizio postale, a quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso tramite posta elettronica.
 
Art. 2.
1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno 2002, prima della entrata in vigore del presente decreto, sono inserite nel sito di cui all'art. 1, comma 1, con le modalita' ivi previste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Tino
Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
Tatozzi
Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Malinconico
 
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