IL PRESIDENTE Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999; Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate della Commissione tributaria regionale di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa Commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Salerno, avente come ambito territoriale Avellino e Salerno; Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000; Vista la relazione del dirigente della segreteria, che evidenzia l'attuale situazione organizzativa e strutturale della sezione staccata di Salerno e le prevedibili scadenze degli ulteriori interventi; Ritenuto che, sulla base della anzidetta relazione, puo' fissarsi per il giorno 2 luglio 2002 la data di attivazione della segreteria della sezione staccata di questa Commissione; Detta segreteria, espletera' i servizi di ricezione delle costituzioni e di atti e documenti in genere, relativamente ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle rispettive sezioni, nonche' ogni altro servizio amministrativo inerente a tali procedimenti o al personale - magistrati ed impiegati di segreteria - ad essa assegnati, fermo restando le analoghe attribuzioni della segreteria della sede principale di Napoli; Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Salerno, come da proprio decreto in pari data, puo' essere fissato per il giorno 2 luglio 2002 presso i locali siti in Salerno, via degli uffici finanziari, 7; Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Napoli alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione della sezione staccata; Decreta: L'entrata in funzione della sezione staccata di Salerno della Commissione tributaria della regione Campania a decorrere da 2 luglio 2002. E' attivata dalla stessa data la segreteria della detta sezione staccata. Da tale data gli uffici della segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedi' e giovedi' di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 15,30. Da tale data la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione di costituzione delle parti, nonche' di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale - magistrati e impiegati amministrativi - della sezione. La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale di Napoli. L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverra', presso i locali gia' predisposti, il giorno 2 luglio 2002, ore 11. La sezione staccata trattera' in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nella sua circoscrizione, costituita dall'ambito territoriale di Avellino e Salerno, la revocazione di proprie sentenze, nonche' ancora, quale giudice di rinvio - dalla Corte suprema di Cassazione, dalla Commissione tributaria centrale - di procedimenti che in primo grado siano stati ivi radicati. I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e la sezione staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della Commissione che ha deciso il giudizio di primo grado. I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito. L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del presidente della Commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1992. A tal fine il presidente si rechera' periodicamente con frequenza almeno mensile, presso la sede della sezione staccata. I presidenti delle cinque sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al presidente della Commissione qualsiasi anomalia o irregolarita' nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni e proposte in merito. Il calendario delle udienze delle singole sezioni sara', anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della Commissione. Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato a: 1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 2) Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse; 3) Agenzia delle entrate sede di Roma e Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di Napoli; 4) uffici finanziari e locali delle province di Avellino e Salerno; 5) presidenti ordini professionali di Napoli, Avellino e Salerno; 6) dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale di Napoli. Napoli, 26 aprile 2002 Il presidente: D'Alessandro |