Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 maggio 2002
Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'art. 132 del TUIR, da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 132, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'art. 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base al quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito, ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto art. 132, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001, relativo alla determinazione del predetto tasso convenzionale di cambio, per i periodi di imposta 1 gennaio 2001-31 dicembre 2003;
Considerato che, a seguito della modifica apportata al predetto art. 132, comma 1, occorre procedere alla rideterminazione del medesimo tasso convenzionale di cambio;
Ritenuto di utilizzare, a tal fine, i dati relativi alle variazioni della media del cambio ufficiale franco svizzero-euro, nonche' alla variazione della differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e Svizzera;
Considerato che il tasso ufficiale medio di cambio Italia - Svizzera nel triennio 1999, 2000 e 2001 e' pari a 1,55624 franchi svizzeri per 1 euro, ovvero a 0,64257 euro per 1 franco svizzero - fonte UIC;
Tenuto conto che la differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e Svizzera e' del 63% secondo i dati piu' recenti di fonte OCSE;
Considerato che e', pertanto, necessario fissare per i periodi di imposta 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004 il tasso convenzionale di cambio ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
Considerato quanto comunicato dal Dipartimento del tesoro - Direzione VI, con la nota n. 805428 del 21 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i periodi di imposta 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004, i redditi delle persone fisiche prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono determinati applicando un tasso convenzionale di cambio stabilito in euro 0,40482 per ogni franco svizzero.
Roma, 23 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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