Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 aprile 2002
Riproduzione del testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002.

IL CAPO
del Dipartimento per la programmazione,
il coordinamento e gli affari economici

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione triennale del sistema universitario; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, ed in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001) con il quale e' stata definita la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003; Considerato che tale decreto prevede la utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per l'anno 2001 e sui corrispondenti capitoli per gli anni 2002 e 2003, come appresso indicato:
(in lire)

2001 245.000.000.000 2002 245.000.000.000 2003 245.000.000.000

Tenuto conto che in relazione alla adozione, a partire dal 10 gennaio 2002, dell'euro (pari a 1936,27 lire) i predetti importi, sono cosi' quantificati:
(in euro)

2001 126.531.940 2002 126.531.940 2003 126.531.940

Considerato che la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) alla tabella C, relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ridotto i predetti importi, rispettivamente, a 123.293 e 121.964, espressi in migliaia di euro; Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 449 che ha approvato il bilancia di previsione dello Stato per l'anno 2002 ed il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2001 che ha ripartito in capitoli le unita' previsionali di base previste nel predetto bilancia di previsione 2002; Considerato che alla tabella n. 7 del predetto decreto, relativa al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sul capitolo 5496 (gia' 1256), per l'esercizio finanziario 2002, e' stato previsto l'importo di 123.292.722 euro; Considerato che gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 risultano cosi' determinati:
(in euro)

2002 123.292.722 2003 121.964.000

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, reg. n. 1, foglio n. 208, con il quale, in relazione alla adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate per gli anni 2002 e 2003, come sopra specificato, si e' provveduto alla rideterminazione degli importi previsti nel decreto ministeriale 8 maggio 2001 per gli anni 2001, 2002 e 2003 ed alla conseguente sostituzione delle tabelle A e B di cui all'art. 2 di tale decreto ministeriale 8 maggio 2001, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie relative, con le corrispondenti tabelle A/i e B/1 allegate al predetto decreto 4 marzo 2002 n. 35; Ritenuto, per motivi di correntezza operativa, di dover riprodurre il testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001 -2003, con le modifiche agli importi finanziari apportate dal predetto decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; d) per Universita', le Universita' degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le Universita' degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti; e) per Universita' statali, le Universita' e gli Istituti universitari statali; f) per Universita' non statali, le Universita' e gli Istituti universitari non statali legalmente riconosciuti; g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, determinati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507; h) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; i) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).
 
Art. 2.
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507, previste in 126.531.940 euro per l'anno 2001, 123.292.722 euro per l'anno 2002 e 121.964.000 euro per l'anno 2003, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/i e BI1 e specificato negli articoli successivi.

----> Vedere Tabella alle Pagg. 7 - 8 del S.O. <----
 
Art. 3.
Corsi di laurea e di laurea specialistica

1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica "aventi la stessa denominazione" dei corsi di diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo
quanto stabilito alla lettera b). 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di
laurea specialistica: a) le Universita' acquisiscono la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione interno, che verifica la congruita' tra le iniziative da realizzare ed i mezzi (finanziari, personale,
strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento; b) l'istituzione dei corsi puo' essere disposta soltanto nella sede dell'Universita' nella quale sono attualmente istituiti e attivati
corsi di diploma universitario o di laurea; c) va acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero
provinciale) di coordinamento. 3. L'attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 e' subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilita' delle dotazioni
necessarie.
 
Art. 4.
Innovazione didattica

1. Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come disciplinata dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le biblioteche, e all'insegnamento universitario a distanza, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 44.931.750 2002 37.239.434 2003 31.859.984

2. I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita' in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente attivabili e incentivabili, determinato con le modalita' definite dal Comitato nel documento DOC 6/01 "interventi di sostegno per l'avvio della riforma dei corsi di studio". 3. i fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati: per i corsi di laurea specialistica; per le facolta' ed i corsi di laurea gia' istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 1999, n. 264, viene prevista dalle Universita' la programmazione degli accessi. 4. L'innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sara' valutata al termine del periodo di riferimento della presente programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri. In relazione ad esiti non positivi ditale valutazione l'entita' dei fondi attribuiti per l'innovazione didattica (in relazione al presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri fondi) sara' recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).
 
Art. 5.
Corsi di laurea in scienze motorie

1. Perle iniziative di innovazione didattica previste dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di facolta' e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
consolidabili

2001 2.582.284 2002 2.516.178 2003 2.489.061

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita' statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie, attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito delle facolta' di scienze motorie; attesa la particolarita' organizzativa dell'istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, il contributo relativo e' incrementato del 50 per cento. 3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma e' subordinata alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed alle modalita' stabilite dall'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.
 
Art. 6.
Scuole di specializzazione per la formazione
degli insegnanti e per le professioni legali

Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facolta' presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminato.
 
Art. 7.
Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alla formazione degli insegnanti per la scuola, mediante 'attivazione delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili consolidabili

2001 2.582.285 2.582.285 2002 2.516.178 2.516.178 2003 2.489.061 2.489.061

2. I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell'indirizzo relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti tra le Universita', tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con i seguenti criteri: - per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di: 77.469 euro per le scuole organizzate da una sola Universita'; 103.291 euro per le scuole organizzate mediante intese tra piu' Universita'; - il restante importo va ripartito: per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti coperti; per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei posti programmati.
 
Art. 8.
Scuole di specializzazione per le professioni legali

1. Perle iniziative di innovazione didattica relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 -- 2002 -- 2003 4.978.122

2. I fondi saranno ripartiti tra le Universita' in proporzione al numero dei posti programmati.
 
Art. 9.
Orientamento e tutorato

1. Per iniziative relative alle attivita' di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 2.143.296 2002 -- 2003 --

2. I fondi saranno ripartiti in relazione alle proposte gia' presentate dalle Universita' e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento, utilizzando i criteri di ripartizione previsti dall'art. 16, comma 2, lettera a), del Decreto Ministeriale 21 giugno 1999. 3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal precedente comma sara' costituito, con decreto del Direttore del Dipartimento, un apposito gruppo di lavoro.
 
Art. 10.
Internazionalizzazione

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovemativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Universita':
non consolidabili

2001 -- 2002 5.032.356 2003 4.978.123

2. I progetti di cui al precedente comma i sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualita' del sistema fomiativo, ed a promuovere la competitivita' degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere: a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese; b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Universita' di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Universita' italiane; c) iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi di internazionalizzazione, il livello qualitativo del sistema universitario. 3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le Universita' presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: w~.murst.it , a partire dal 1 luglio 2001, con chiusura al 30 novembre 2001. Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Universita' dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31 gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi gia' sottoscritti con i partners universitari coinvolti. 4. La selezione dei progetti sara' affidata ad un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. 5. Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali: - sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto; - sia dichiarato un impegno finanziario dell'Universita' e delle Universita' partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento; siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, la mobilita' degli studenti per un congruo periodo di tempo nonche' a favorire, per i progetti indicati al precedente comma 2, lettera c, scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.
 
Art. 11.
Scuole Superiori

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il consolidamento nell'ambito delle Universita' di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori, avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati tra tali Universita' ed il Ministero (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 1.549.371 2002 1.509.707 2003 1.493.437

2. Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla residenzialita', dalla adeguata dotazione di biblioteche e laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, nonche' dal pieno esercizio del tutorato. 3. Al termine del primo periodo triennale di sperimentazione, stabilito dagli accordi di programma, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica. Sulla base degli esiti della verifica, del piano operativo presentato dalle Universita' relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal Comitato, nella quale dovranno essere altresi' delineati i criteri per la ripartizione delle risorse previste dal primo comma del presente articolo, con decreto del Ministro viene attivata la procedura per la istituzionalizzazione delle iniziative e per la ripartizione dei fondi. 4. Al termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall'accordo di programma stipulato tra l'Universita' di Siena e il Ministero ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, con particolare riferimento all'internazionalizzazione del dottorato di ricerca, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica ai fini dell'eventuale istituzionalizzazione dell'iniziativa.
 
Art. 12.
Corsi di dottorato e attivita' di ricerca avanzata

1. L'obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione, in via sperimentale, di un numero limitato di iniziative gia' attivate o da attivarsi, finalizzate a costituire poli di riferimento di alta qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca, in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato di ricerca e di correlate attivita' di ricerca avanzata, con l'obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti. 2. Le iniziative devono presentare le caratteristiche sottoindicate: a) soggetto promotore costituito da una o piu' Universita', anche in convenzione tra loro e con istituti scientifici, imprese, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; b) inserimento della struttura promotrice in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, anche da realizzarsi mediante gli specifici programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attivita' di ricerca scientifica avanzata; c) previsione di uno o piu' Comitati o Consigli scientifici - con presenza per almeno un terzo di membri della comunita' scientifica internazionale, di chiara fama nelle aree disciplinari o tematiche di ricerca di riferimento - con funzioni di definizione dei programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attivita' di ricerca scientifica avanzata, nonche' di garanzia e di verifica periodica dello stato di attuazione e della qualita' delle realizzazioni; d) presenza di responsabili (dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attivita' di ricerca scientifica avanzata) con dimostrata qualificazione ed esperienza didattica e scientifica; e) impostazione tematica dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attivita' di ricerca scientifica avanzata che privilegi il ricorso a una pluralita' di competenze con approccio sia multidisciplinare che interdisciplinare; f) coinvolgimento a tempo pieno dei dottorandi e dei dottori di ricerca, con previsione anche di programmi di didattica strutturata, nonche' di periodi predeterrninati - non inferiori a un trimestre per anno - di frequenza di attivita' formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, con adeguato incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di effettiva permanenza all'estero; g) obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere, mediante adeguata pubblicizzazione dei bandi e procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati; h) capacita' della struttura promotrice dell'iniziativa, e/o degli organismi con i quali essa collabora, di assicurare la residenzialita' dei dottorandi e dei ricercatori per i periodi in cui gli stessi sono impegnati nei relativi programmi, nonche' la disponibilita' di attrezzature strumentali o risorse di altra natura (quali, per il settore umanistico, biblioteche, musei o altre raccolte) a livello di eccellenza nel panorama nazionale; i) disponibilita' di personale docente e ricercatore a contratto assegnato, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati, alla realizzazione dei programmi di formazione e di ricerca, nonche' di risorse finanziarie - proprie o provenienti da altre componenti del sistema della ricerca e dell'alta formazione (sotto forma anche di borse di studio o di finanziamenti per la ricerca) o dagli altri soggetti partecipanti all'iniziativa - in misura non inferiore al 50 per cento del contributo ministeriale; i) coinvolgimento di una o piu' delle sottoindicate aree disciplinari o tematiche di ricerca: - scienze umane e discipline demoetnoantropologiche; - scienze economiche, giuridiche, filosofiche e politiche; - medicina molecolare e bioingegneria; - scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica); - archeologia, beni culturali, ambiente e risorse naturali; - tecnologie per la comunicazione e l'informazione; - innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai sistemi industriali - complessi. 3. Sulla base della sussistenza, anche in termini progettuali, delle caratteristiche di cui al comma 2, vengono individuate, per il triennio 2001-2003, le seguenti iniziative: 1. Universita' di Bergamo - scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline demoetnoantropologiche. 2. Universita' di Bologna - scuola superiore di studi umanistici - dottorati di ricerca in scienze umane. 3. Universita' di Firenze - istituto superiore di studi umanistici - scuola di dottorato in antichita', medioevo, rinascimento. 4. Universita' Cattolica di Milano (in convenzione con l'Universita' di Milano e di Milano "Bicocca") - scuola di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica. 5. Universita' di Milano "Bicocca" - dottorato di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla societa' della conoscenza e ai processi educativi. 6. Universita' "5. Raffaele" di Milano (in convenzione con l'Universita' di Milano "Bicocca") - dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare. 7. Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (in convenzione con l'istituto universitario orientale e l'istituto italiano di studi filosofici di Napoli) - scuola europea di studi avanzati - dottorati di ricerca in storia, culture e istituzioni dell'Europa moderna e contemporanea. 8. Universita' "Federico II" di Napoli - scuola superiore per l'alta formazione universitaria - dottorati di ricerca in scienze filosofiche, giuridiche e storiche. 9. Universita' di Palermo (in convenzione con le Universita' di Catania e di Messina) - rete per l'alta formazione nell'area euromediterranea - dottorati di ricerca in risorse biologiche del Mediterraneo e in archeologia dell'area mediterranea. 10. Universita' di Pisa - scuola di dottorato nelle scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica). 11. Politecnico di Torino (in convenzione con i Politecnici di Bari e di Milano) - scuola interpolitecnica di dottorato - dottorati di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione, ingegneria biomeccanica, sicurezza ambientale, logistica della produzione. 12. Universita' di Roma "Tre" (in convenzione con le Universita' di Lecce, di Modena e di Sassari) - scuola di dottorato di ricerca in sistemi industriali complessi. 13. Universita' di Trento - rete italo-tedesca per la ricerca e l'alta formazione -dottorati di ricerca in informatica e telecomunicazioni e in international economics studies. 14. Universita' "Ca' Foscari" di Venezia (in convenzione con l'istituto universitario di architettura di Venezia e con la Venice International University di Venezia) -dottorati di ricerca in citta' e ambiente, arte e beni culturali, reti interorganizzative. 4. Per le iniziative di cui al comma 3 sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 5.164.569 2002 10.064.712 2003 14.934.367

5. I fondi saranno ripartiti tra le Universita' per le iniziative indicate al comma 3 con le seguenti modalita': - il 40 per cento in parti uguali; - il 60 per cento in relazione ai criteri indicati ai successivi punti, attribuendo analogo peso a ciascuno di essi: a) numero delle istituzioni coinvolte, con ponderazione maggiorata ove siano interessate piu' regioni; b) molteplicita' delle aree disciplinari o tematiche di ricerca coinvolte; c) numero complessivo dei dottorandi e dei dottori di ricerca coinvolti. 6. Al termine del triennio il Comitato effettua la valutazione delle iniziative finanziate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali ed alla qualita' di ciascuna di esse, nonche' all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la loro individuazione, redigendo apposita relazione al Ministro ai fini dellaccreditamento delle iniziative stesse, in caso di valutazione positiva, come "Scuola di dottorato di ricerca di alta qualificazione".
 
Art. 13. Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati nelle premesse del decreto 8 maggio 2001, alle richieste delle Universita', e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea in quanto - in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale - aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari. 2. Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell'ambito del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, e APOLLO, all'interno del programma operativo 1994-1999 "azioni innovative per la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 11.801.040 2002 -- 2003 --

3. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 "ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 8.263.311 2002 8.050.965 2003 7.964.199

4. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1 999 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1. A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001 -2003:
non consolidabili

2001 8.779.767 2002 8.555.810 2002 8.463.605
 
Art. 14.
Centri di eccellenza nella ricerca

1. Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili

2001 10.329.138 2002 20.129.424 2003 14.934.367

2. I fondi saranno attribuiti alle Universita': a) 10.329.138 euro relativi all'anno 2001 e 5.032.356 euro relativi all'anno 2002 per il consolidamento delle iniziative previste dall'art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca) del decreto ministeriale 21 giugno 1999; b) le restanti risorse saranno ripartite tra le Universita' con i criteri e le metodologie di selezione delle iniziative che verranno definiti con decreti del Ministro.
 
Art. 15.
Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud

1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Universita' meridionali (ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1, come individuate ai sensi dell'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili consolidabili

2001 7.746.853 5.164.569 2002 7.548.534 5.032.356 2003 7.467.184 4.978.123

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, come segue: a) il 50 per cento con i criteri definiti dal Comitato nel documento DOC 3/98 relativo alla ripartizione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario; b) il 50 per cento con i criteri e le modalita' indicati all'art. 4, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.
 
Art. 16.
Decongestionamento degli Atenei sovraffollati

1. Per il decongestionamento del sistema universitario romano mediante interventi a favore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma e delle Universita' di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre" istituite, rispettivamente, con la legge 3 aprile 1979, n. 122 e con il decreto ministeriale 29 ottobre 1991 per il decongestionamento della stessa, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
consolidabili

2001 12.911.422 2002 12.580.890 2003 12.445.306

2. li' 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma i e' riservato per le esigenze di decongestionamento dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. I fondi saranno utilizzati dall'Universita' in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative. 3. lI restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va ripartito, in parti uguali, tra le Universita' di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre", che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di decongestionamento degli analoghi corsi dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.
 
Art. 17. Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di
coordinamento

1. Le Universita', entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 10 e '11 del presente decreto inviano copia ditali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio. 2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al precedente comma, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.
 
Art. 18.
Riassetto del sistema universitario

1. Le facolta' ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25: a) per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla durata legale dei corsi, non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le Universita' statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia, e, per le Universita' non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e per la programmazione; b) dopo il termine del periodo indicato alla precedente lettera a), saranno tenuti in considerazione ai fini delle ripartizioni dei fondi subordinatamente alla positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilita' delle dotazioni necessarie. 2. Entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto 8 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale i corsi eventualmente funzionanti in difformita' di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere sottoposti dalle Universita' alla procedura prevista all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Nei riguardi ditali corsi trova applicazione quanto indicato al precedente comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, previa relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che non dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti gia' iscritti ai medesimi. 3. lI Comitato presenta, entro il 2002, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilita' di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla razionalizzazione ditale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facolta' o il trasferimento degli stessi ad altre Universita'.
 
Art. 19
Relazioni delle Universita'

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8,15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Universita' invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalita' di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovra' essere dato atto della verificata congruita' tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati. 2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Universita' invieranno al Ministero, al termine del periodo che sara' stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese. 3. Ove le Universita' non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9,10,11,12,13,14,16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulera' al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali). 4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.
 
Art. 20
Destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le Universita', mentre quelle consolidabili soltanto alle Universita' statali.
 
Art. 21
Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato:

2001 126.531.940 2002 123.292.722 2003 121.964.000

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507. 3. lI presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 aprile 2002
Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
ALLEGATO 1
(art. 4, comma 4)

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA INNOVAZIONE DIDATTICA
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 1999, N. 509

I criteri per l'attuazione della innovazione didattica sono i seguenti: - tempestivita' e completezza delle procedure: la procedura per l'istituzione e l'attivazione dei corsi va completata in tutti i suoi aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente l'emanazione del regolamento didattico di corso di laurea, per l'inizio dell'anno accademico di attivazione del corso stesso; - sostenibilita' e stabilita' didattica: il corso di laurea puo' contare (o contera' alla fine del primo triennio) su un certo numero di docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio impegno didattico e che funga da garante del corso di laurea costituendone il nucleo fondamentale e stabile di gestione; - attrattivita': il corso di laurea ha la capacita' di attrarre un numero di matricole non inferiore a 20-30; - valutazione delle qualita': il corso di laurea ha in funzione un sistema di valutazione costante della qualita', sia dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed internazionali; - occupabilita' e coordinamento col mondo esterno: il corso di laurea ha individuato le figure professionali che forma e il rispettivo mercato del lavoro e delle professioni; e' stato oggetto della preventiva consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni; puo' contare su un comitato di indirizzamento (fatto da esponenti del mondo del lavoro collegato con le figure professionali formate) che collabora con le Universita' per il monitoraggio e la modifica dei curricula; ha una quota di docenza (a contratto) extra accademica per garantire la presenza formativa delle competenze professionali interessate; - coordinamento interuniversitario e internazionalizzazione: il corso di laurea, che ha avuto il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento, e' coerente con gli effettivi fabbisogni formativi espressi a livello del contesto regionale e con i conseguenti criteri della programmazione regionale dell'offerta formativa; e' inserito in progetti formativi integrati in ambito internazionale in base a convenzioni con universita' straniere.
Il capo del Dipartimento: D'ADDONA
 
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