Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 6 maggio 2002 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Acqua Fausiana", in comune di Tempio Pausania, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda pervenuta in data 20 dicembre 2000 con la quale la societa' Acqua del Limbara S.r.l. con sede in Tempio Pausania (Sassari), via Tuveri n. 33 ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Acqua Fausania", costituita dalla miscela di cinque pozzi, identificati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ubicati nella concessione mineraria sita in localita' Scarracciana, in territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 maggio 2001, favorevole a condizione che venga effettuata una analisi chimica recente della miscela delle acque dei cinque pozzi; Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2002, con la quale la societa' Acqua del Limbara S.r.l. ha trasmesso una nuova analisi chimica effettuata sulla miscela delle acque dei cinque pozzi prelevate in data 10 gennaio 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Acqua Fausania", costituita dalla miscela di cinque pozzi, identificati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ubicati nella concessione mineraria sita in localita' Scarracciana, in territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari). |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 6 maggio 2002 Il direttore generale: Oleari |
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