Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
CIRCOLARE 24 gennaio 2002, n. 101 |
Circolare LEV.C.56/UDG del 12 giugno 1997 relativa agli obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 e legge n. 91/1992). Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992 - 3a aggiunta e variante. |
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Al Comando regioni militari Ai comandi RFC interregionali Ai comandi L.R.M. Ai consigli di leva Al consiglio di leva Maricentro - La Spezia Al consiglio di leva Maricentro - Taranto Ai distretti militari Agli uffici di leva Agli uffici di leva presso le capitanerie di porto Alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e, per conoscenza Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Gabinetto del Ministro della difesa Alla segreteria particolare s.s.s. alla difesa Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.P.M. - Uff. III (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero) Al Ministero dell'interno - D.G. amministrazione generale e affari personale - Div. cittadinanza Allo stato maggiore della difesa Allo stato maggiore dell'esercito Allo stato maggiore della marina Allo stato maggiore dell'aeronautica All'ufficio del segretario generale Alla procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali) Alla corte militare d'appello Alla procura generale militare della Repubblica, presso la corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali) Alla procura generale militare della Repubblica, presso la corte militare d'appello Alla Direzione generale del personale militare Ai Dipartimenti militari marittimi Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna Ai comandi regioni aeree Con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 datato 28 dicembre 2000 e' stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Pertanto, questa Direzione generale, nella necessita' di adeguare la circolare in oggetto alle sopracitate disposizioni e al contempo di aggiornarla integrando, a seguito delle precisazioni fornite dal Ministero dell'interno circa la legalizzazione degli atti pubblici stranieri, l'elenco delle convenzioni internazionali stipulate in materia con l'indicazione dei nuovi Stati che hanno provveduto alla ratifica, ha ritenuto dover modificarla sostituendo il punto 2 del Titolo X, con il seguente: 2. In luogo delle certificazioni citate attestanti l'esistenza di una condizione ritenuta necessaria per ottenere uno dei provvedimenti previsti dalla medesima circolare, deve essere richiesta la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', a seconda che si debba comprovare stati, qualita' personali e fatti previsti dall'art. 46 o dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Le informazioni concernenti i dati previsti dall'art. 46 possono essere acquisite d'ufficio, anche tramite fax o via telematica, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti. Gli estratti degli atti di stato civile devono essere sempre acquisiti d'ufficio. Le istanze e le relative dichiarazioni o gli eventuali certificati devono essere accettati anche se pervenuti per fax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. La loro trasmissione non deve essere seguita da quella dei documenti originali. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' hanno validita' se sottoscritte in presenza del dipendente addetto o se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. I dati relativi a cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita' (o non in corso di validita', purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio), possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. La registrazione dei dati sopraindicati deve avvenire attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. Qualora gli interessati siano stranieri: se cittadini di Stati facenti parte dell'Unione europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), sono da considerare destinatari delle stesse modalita' previste per i cittadini italiani; se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, solo se regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, oppure in applicazione di convenzione internazionale fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (terzo comma, art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato). Al di fuori dei casi previsti nei sopracitati commi 2 e 3 dell'art. 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana, se l'interessato risiede all'estero, che deve attestare la conformita' all'originale previo ammonimento sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Gli estratti degli atti di stato civile riguardanti cittadini comunitari ed extracomunitari, come anche i carichi pendenti nel Paese di origine di cittadini extracomunitari, non possono essere sostituiti con le dichiarazioni sopraindicate e non possono essere acquisiti d'ufficio, ma devono essere esibiti direttamente dagli interessati. L'Autorita' Diplomatica o Consolare italiana provvede ad autenticare le firme apposte sulla documentazione da cittadini stranieri e a legalizzare quella apposta da Autorita' straniere (art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato). Se l'autenticazione risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore del documento da autenticare, la rappresentanza stessa, previo apposito accertamento, attestera' l'autenticita' dell'atto. I documenti corredati da dichiarazioni ufficiali quali attestazioni di registrazioni o autenticazione di firma, apposte da funzionari pubblici dello Stato estero, sono esenti dalla procedura di legalizzazione o comunque di autenticazione di cui sopra, se redatti in paesi che in base a convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da legalizzazione (Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Irlanda). In taluni Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Australia, Bulgaria, Cina (solo per le Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macau), Cipro, Columbia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Jugoslavia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela, la legalizzazione e' sostituita dalla "Apostille" consistente in una apposita timbratura quadrata attestante l'autenticita' del documento e la qualita' legale dell'autorita' rilasciante (V. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). La documentazione redatta da Autorita' Diplomatica e Consolare italiana e' esente da legalizzazione. La documentazione redatta da Autorita' Diplomatica o Consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla competente Prefettura (quarto comma, art. 33 sopracitato). Sono esenti da detta legalizzazione: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (v. Convenzione europea del 7 giugno 1968). I certificati redatti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da: a) Autorita' Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano; b) Autorita' Consolare italiana; c) Perito traduttore, che non puo' mai essere l'interessato, e asseverato presso la Cancelleria della prefettura competente per il territorio. Qualora gli interessati incontrino difficolta' per ottenere i certificati di cittadinanza da parte delle competenti autorita' governative straniere, possono produrre in loro sostituzione attestati rilasciati dalle nostre Autorita' Diplomatiche o Consolari. In sostituzione degli originali dei documenti sono ritenute valide anche copie, purche' autenticate dalle Autorita' Diplomatiche o Consolari italiane o dai soggetti previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato. Le disposizioni concernenti la legalizzazione, la traduzione, e l'autenticazione, della documentazione, sono da ritenersi operanti soltanto laddove: debba essere richiesta, per disposizione di legge, l'esibizione del certificato da parte dell'interessato; debba essere controllata la veridicita' della dichiarazione sostitutiva e non sia possibile acquisire d'ufficio il relativo certificato; l'interessato presenti certificati invece delle relative dichiarazioni sostitutive e, reso edotto sulla possibilita' di sostituirli con la apposita dichiarazione, non voglia avvalersene. I controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato dovranno essere effettuati a campione soltanto qualora una verifica "a tappeto" incida in modo negativo sul normale svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'organo preposto. A seguito della presente, la circolare LEV C 72/UDG del 27 settembre 1999 deve intendersi abrogata. Roma, 24 gennaio 2002 Il direttore generale leva-reclutamento obbligatorio, militarizzazione - mobilitazione civile e corpi ausiliari Criscuolo |
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