Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 maggio 2002
Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Cuneo
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;
Visto l'art. 27 della citata legge contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per l'attuazione del predetto riordinamento;
Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il decreto n. 780 del 6 marzo 1998 e successive modificazioni di ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo;
Visto l'art. 45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima proseguano la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 239, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Considerata la necessita' di provvedere alla ricostituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo;
Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;
Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri sinora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:
a) entita' numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;
b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
Acquisiti i dati concernenti la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;
Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti d'azienda - delegazione di Cuneo; per i datori di lavoro l'unione industriale e l'unione provinciale agricoltori; per i lavoratori autonomi l'associazione artigiani, l'unione commercianti e la federazione provinciale coltivatori diretti;
Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1 - 2 - 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989 debba essere cosi' ripartita:
a) per i lavoratori dipendenti quattro rappresentanti della C.G.I.L., quattro rappresentanti della C.I.S.L, due rappresentanti della U.I.L. ed un rappresentante dei dirigenti d'azienda;
b) per i datori di lavoro due rappresentanti dell'unione industriale ed un rappresentante dell'unione provinciale agricoltori;
c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un rappresentante degli esercenti attivita' commerciali e un rappresentante degli artigiani;
Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate;
Visti i punti 4 - 5 - 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Decreta:
Art. 1.
E' ricostituito in Cuneo, presso la locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il comitato provinciale, di cui all'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:
in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: sig. Calvo Giuseppe, sig. Aragno Baldassarre, sig. Fina Antonio, sig. Cucchiara Antonino, sig. Carli Bruno, sig. Ciliberto Marco, sig. Caraglio Mario, sig. Fantini Renato, sig. Forlenza Francesco, sig. Gregori Nerio;
in rappresentanza dei dirigenti d'azienda: rag. Ghiano Marino;
in rappresentanza dei datori di lavoro: rag. Zanlungo Adolfo, rag. Battaglia Gianfranco, comm. Bandiera Ettore;
in rappresentanza dei lavoratori autonomi: sig. Origlia Renato, geom. Giordana Riccardo, sig. Tampalini Diego;
direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Cuneo;
direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Cuneo;
direttore pro-tempore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo.
 
Art. 2.
Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al presente decreto, durera' in carica quattro anni.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' messo in esecuzione dalla direzione della sede dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale di Cuneo.
Cuneo, 9 maggio 2002
Il direttore provinciale: Ferraresi
 
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