Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2002
Norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 174 del 1998, che dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, relativamente alle scommesse del CONI, e su sua proposta, nuove modalita' di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato il 15 giugno 2000, di concerto con il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state adottate, sulla proposta dell'UNIRE - Unione nazionale incremento razze equine, formulata con nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999, norme disciplinanti l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato emanato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente in particolare l'accettazione telefonica e telematica delle giocate, alle scommesse relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e da quelli riservati al CONI;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale, in riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 25 marzo 1997, n. 59, e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, con contestuale soppressione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante, sulla base dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il regolamento di affidamento unitario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse;
Vista la nota del 1 ottobre 2001 con la quale il CONI ha chiesto l'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'attivazione dell'accettazione telefonica e telematica delle giocate relative alle scommesse sportive sulla falsariga di quella gia' attuata per le scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso il 31 maggio 2002;
Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002 che ha affidato al direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione della raccolta telefonica o telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
Considerato che occorre emanare il provvedimento dirigenziale previsto dal citato decreto n. 156 del 2001 e dalla predetta direttiva;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle competizioni sportive riservate al CONI e su quelle diverse dalle corse dei cavalli e dagli eventi sportivi organizzati dal CONI possono essere accettate, da parte dei concessionari autorizzati, anche mediante apparati telefonici o telematici, con le modalita' e con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.
 
Art. 2.
Modalita' di accettazione delle scommesse
1. La facolta' di cui all'art. 1 e' subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo. Il contratto reca l'informativa per il trattamento dei dati personali e indica specifiche modalita' per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per la raccolta e la conservazione dei dati acquisiti mediante apparati telefonici o telematici e per la gestione del conto personale, ed al principio di proporzionalita' di cui all'art. 9 della stessa legge. Lo schema tipo dei contratti e' prodotto all'Amministrazione finanziaria per i controlli relativi alla loro conformita' al contenuto del presente decreto e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui costituisce attuazione.
2. Il concessionario, quale unico responsabile della corretta rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e dell'esattezza del relativo importo, nonche' dell'intera procedura, trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.
3. Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e regolarmente accettate solo dopo la loro acquisizione, registrazione e documentazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione nazionali che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.
4. Il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonche' alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema.
5. Il concessionario, titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalita' di gestione delle scommesse e adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza dello scommettitore. Il concessionario fornisce, a titolo gratuito, i servizi occorrenti per l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.
6. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal presente decreto si applicano all'accettazione telefonica e telematica delle scommesse ippiche prevista dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.
 
Art. 3.
Annullamento delle scommesse
1. Le scommesse telefoniche o telematiche non possono essere annullate.
 
Art. 4.
Vincite e rimborsi
1. Le scommesse telefoniche o telematiche vincenti e/o rimborsabili ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, sono considerate come immediatamente contabilizzate e pertanto il concessionario, in collegamento con il sistema di totalizzazione e registrazione nazionale, provvede ad aggiornare i conti individuali con l'indicazione completa delle scommesse vincenti o rimborsate e dei relativi importi.
 
Art. 5.
Modalita' di rendicontazione
1. Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi solari, il concessionario deve metter a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni dallo stesso attivate.
2. Il gestore del totalizzatore provvede, per ogni concessionario e con periodicita' annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le scommesse di cui all'art. 1.
Roma, 31 maggio 2002
Il direttore generale: Cutrupi
 
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