Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 30 maggio 2002 |
Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese, ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; Decreta: Art. 1. 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2003 ammontano a complessive tonnellate 14.971.768 di cui tonnellate 14.636.955 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2001 e tonnellate 334.813 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato. 2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a complessive tonnellate 1.016.650 cosi' suddivise: cat. I: t 274.234; cat. II: t 467.831; cat. III: t 274.585. 3. Le quote incrementali AIE da aggiungere alle scorte derivanti dalle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001 sono le seguenti: cat. I: t 6.272; cat. II: t 10.702; cat. III: t 6.281. 4. Il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2001 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.931.862 cosi' suddivise: cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.575.550, di cui, per effetto di immissioni al consumo e/o esportazioni: tonnellate 3.495.609, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 79.941; cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.951.425, di cui, per effetto di immissioni al consumo e/o esportazioni: tonnellate 6.795.959, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 155.466; cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.404.887, di cui, per effetto di immissioni al consumo e/o esportazioni: tonnellate 3.328.737, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 76.150. |
| Art. 2. 1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti cosi' definiti: per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2001: cat. I: 21,185298%; cat. II: 21,886703%; cat. III: 21,910293%; per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 25% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2001: cat. I: 2,2869%; cat. II: 2,2876%; cat. III: 2,2876%. 2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 verra' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo. |
| Art. 3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento attuativo di cui agli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, vengono fissati temporaneamente i seguenti criteri per il mantenimento della scorta. L'obbligo della scorta viene imposto in prodotti finiti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A del decreto legislativo citato; e' data facolta' ai soggetti tenuti al mantenimento della scorta, quando cio' sia ritenuto piu' rispondente alle esigenze aziendali, operare conversioni in greggio e/o sostituzioni tra prodotti finiti con le seguenti modalita': a) le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi derivanti da immissioni al consumo e/o esportazioni possono essere sostituite con oli greggi e/o semilavorati nella misura massima del 40% dell'obbligo imposto per le categorie I e II e del 50% dell'obbligo imposto per la categoria III a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita con t 1,294 di oli greggi e/o semilavorati; b) esse possono inoltre essere sostituite con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie nella misura del 20% dell'obbligo imposto; c) la quota di scorta destinata a raggiungere i quantitativi fissati dall'AIE puo' essere mantenuta, sino al 100% dell'obbligo imposto: I. con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie; III. con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con t 1,2 di oli greggi e o semilavorati; III. con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065. In ogni caso, i greggi e i semilavorati utilizzati per le trasformazioni di cui sopra devono avere caratteristiche qualitative tali che le rese di produzione assicurino le proporzioni percentuali di prodotti secondo la media delle rese di lavorazione ottenute nell'anno precedente. I criteri di sostituzione e trasformazione delle scorte di cui al presente articolo saranno validi dal momento di costituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno in corso e sino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo previsto negli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. |
| Art. 4. 1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 15 luglio 2002. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse. 2. Ogni successivo diverso riposizionamento delle scorte potra' essere disposto soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le modalita' operative contenute nella circolare n. 238F del 22 maggio 1996. 3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo. |
| Art. 5. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2002 Il Ministro: Marzano |
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