Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 16 maggio 2002 |
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 18 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti Classico"; Vista la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti classico in data 6 luglio 2000 intesa ad ottenere modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", approvato con decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche; Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopracitata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Chianti Classico" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 21 febbraio 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopracitati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" in conformita' al parere espresso dal sopracitato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. I testi dell'art. 2, dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, penultimo comma, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche, sono sostituiti per intero dal testo di cui appresso, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002: "Art. 2. - Il vino "Chianti Classico deve essere ottenuto da uve prodotte della zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unita' amministrative della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 sopracitato nella misura massima del 20% della superficie iscritta all'albo vigneti. Fino alla vendemmia del 2005 compresa, potranno concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 6% i vitigni Trebbiano toscano e Malvasia bianca. Art. 4, comma 2. - I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso. Art. 5, penultimo comma. - Il vino "Chianti Classico destinato a "riserva puo' essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia e deve presentare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di almeno 12,50% per cento.". |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni del soprariportato art. 2 del disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, nonche' al rispetto delle modifiche del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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