Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 marzo 2002
Garanzie surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CEE) n. 536/93, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario";
Visto il decreto 25 ottobre 1995 concernente "Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo";
Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario";
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, cosi' come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, comma 2, in base al quale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le modalita' secondo cui gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 dicembre 2001;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, puo' avvalersi esclusivamente delle seguenti garanzie surrogatorie prestate dal produttore:
a) fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata dal produttore atta ad assicurare l'adempimento a prima e semplice richiesta da parte dell'acquirente;
b) importo del latte conferito e non liquidato, al netto di eventuali prestiti o anticipazioni concessi sotto qualsiasi forma o sotto altro tipo di garanzia dall'acquirente al produttore conferente.
2. La garanzia di cui al punto b) deve trovare diretto riscontro nella contabilita' dell'acquirente, fermo restando l'obbligo per il medesimo di procedere alla trattenuta sull'importo del latte conferito o alla costituzione di una fideiussione di cui al punto a) del comma 1, allorche' la copertura finanziaria risulti insufficiente a garantire il totale versamento del prelievo supplementare.
3. Le forme di garanzia individuate al comma 1 devono rispondere ai requisiti dell'idoneita' e della immediata esigibilita' prescritti dall'art. l, comma 5, della legge 7 aprile 2000, n. 79, e pertanto essere atte a coprire, fino alla scadenza del termine previsto per il pagamento del prelievo supplementare, l'importo dovuto per i quantitativi consegnati in eccesso rispetto alla quota latte spettante a ciascun produttore, mediante l'immediato soddisfacimento dell'acquirente a prima e semplice richiesta scritta dello stesso.
4. Le forme di garanzia di cui al comma 1 devono risultare effettivamente costituite nel momento in cui sorge l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta del prelievo a titolo di anticipo.
 
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano, anche in corso di periodo, la corretta applicazione del presente decreto ed in caso di violazioni accertate, sono tenute ad applicare le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, procedendo, in caso di reiterazione della violazione per piu' periodi, anche non consecutivi, alla revoca del riconoscimento.
2. La costituzione di una garanzia surrogatoria non esonera l'acquirente dalla responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo dovuto dai produttori conferenti. La garanzia surrogatoria sussiste in presenza di provvedimenti giurisdizionali che sospendono l'efficacia della comunicazione del prelievo supplementare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91
 
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