IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Forli-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 giugno 2000; Vista l'approvazione del Piano degli interventi straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate, avvenuta con presa d'atto del 30 gennaio 2001 e la successiva approvazione della rimodulazione finanziaria avvenuta in data 30 novembre 2001; Vista la nota del 22 aprile 2002 dell'assessore alla difesa del suolo e della costa della regione Emilia Romagna, con la quale, nell'illustrare gli interventi straordinari adottati, ha chiesto la proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 5, della ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 del Ministro dell'interno protempore delegato al coordinamento della protezione civile; Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessita' di portare a compimento gli interventi straordinari correlati alla eccezionalita' degli eventi determinatisi; Considerato altresi' che l'amministrazione regionale con la suddetta nota, nell'evidenziare la necessita' di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, ha chiesto il differimento dei termini delle disposizioni di carattere derogatorio connesse al completamento degli interventi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e' prorogato fino al 31 maggio 2003. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |