Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 22 maggio 2002 |
Interventi urgenti per il superamento dell'emergenza nella regione Piemonte colpita dagli eventi alluvionali degli anni 1994 e 2000 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). (Ordinanza n. 3216). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 52, comma 51, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, FriuliVenezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 2 gennaio 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza nelle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000; Viste le proprie ordinanze n. 2412 del 10 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 1995, n. 2452 del 4 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1996, n. 2618 del 28 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 1997; Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, n. 3146 del 15 agosto 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2001, n. 3191 del 28 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, n. 3192 del 28 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002; Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica nella regione Piemonte; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive, il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite; D'intesa con la regione Piemonte; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. Per la prosecuzione degli interventi prioritari piu' urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonche' per l'avvio alla normalita' delle attivita' di vita e di lavoro in relazione agli eventi alluvionali degli anni 1994 e 2000 di cui alle ordinanze n. 2412/1995 e n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga ai limiti di indebitamento imposti dalla normativa vigente, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi annui a valere sugli stanziamenti quindicennali previsti dall'art. 52, comma 51, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in termini di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. |
| Art. 2. Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni e le deroghe gia' previste nella specificata ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 3. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2002 Il Ministro: Scajola |
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