Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 6 maggio 2002 |
Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane; Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001; Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, concernente l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Considerato che ai sensi dell'art. 28, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si attribuisce in via generale al Ministero delle attivita' produttive la competenza al "rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'importazione e l'esportazione delle merci", e che dette autorizzazioni sono direttamente utilizzabili presso gli uffici doganali; Considerato che l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge n. 150 del 7 febbraio 1992, cosi' come modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993, stabilisce inoltre che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington"; Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette; Visto l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali; Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington; Ritenuta la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali; Visto il verbale della Conferenza di servizi appositamente convocata e tenutasi in data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane riportate nell'elenco allegato 1. |
| Art. 2. Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali riportati nell'elenco allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2. |
| Art. 3. I controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al regolamento (CE) n. 338/97, sono effettuati secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 4 settembre 1992 e successive modificazioni. |
| Art. 4. E' abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000. La presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2002 Il direttore: Guaiana |
| Allegato 1
----> Vedere allegato alle pagg. 29 e 30 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato di pag. 31 <---- |
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