Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 18 aprile 2002 |
Determinazione della quota del diritto annuale per il 2001 da destinare al fondo perequativo, a carico delle camere di commercio, di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare l'art. 18, cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il comma 5 del citato art. 18, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si determinano, sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, una quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite dallo Stato al sistema delle camere di commercio; Considerato che il suddetto fondo puo' essere integrato con le risorse derivanti da politiche di investimenti nazionali e comunitari ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonche' con quelle indicate dall'art. 5, comma 2, lettera f) della legge 21 marzo 2001, n. 84; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315; Visto il decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale e' stata stabilita la misura del diritto annuale per l'anno 2001 a carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese a favore delle camere di commercio; Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Articolo unico La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2001 in base al decreto interministeriale 23 aprile 2001 da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 4,9% sulle entrate da diritto annuale fino a L. 10.000.000.000 (Euro 5.164.569); 5,9% sulle entrate da diritto annuale oltre L. 10.000.000.000 (Euro 5.164.569) a L. 20.000.000.000 (Euro 10.329.138); 6,9% oltre L. 20.000.000.000 (Euro 10.329.138). L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% tra le camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita' per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di funzionalita' ed efficienza delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attivita' produttive. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi circa i risultati della gestione del fondo perequativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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