Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 26 aprile 2002 |
Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalita' della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il proprio decreto in data 23 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto che prevede che, alla data del 1 giugno 2002, tutti i gestori dei complessi IPPC, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1, comunichino, oltre ai dati identificativi dei complessi, anche i dati sulle emissioni relativi all'anno 2001; Considerata la obiettiva impossibilita' e, comunque, le difficolta' logistiche che i gestori dei complessi aziendali incontrerebbero nel dover effettuare, in cosi' breve tempo, la rilevazione dei dati sulle emissioni relative all'anno 2001; Ritenuto, altresi', opportuno conoscere i dati relativi a periodi piu' recenti al fine di attuare una puntuale prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dalle attivita' industriali; Considerato, pertanto, che il carattere innovativo del processo che si avviera' con la prima dichiarazione debba essere riferito ai dati relativi all'anno 2002; Ritenuto necessario, inoltre, inserire nel testo del decreto in esame una ulteriore definizione concernente l'autorita' competente in materia di comunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 23 novembre 2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2 dopo il punto 4) e' inserito il seguente punto: "5) Autorita' competenti in materia di comunicazione: per gli impianti sottoposti a procedura di VIA nazionale la comunicazione e' trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio VIA - e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; per gli altri impianti la comunicazione e' trasmessa alla regione interessata o alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente."; b) all'art. 4 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all'autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo n. 372/1999 ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all'anno 2002.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 278 |
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