Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 14 maggio 2002 |
Autorizzazione all'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., in Montecchio Maggiore, al rilascio di certificazioni CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Vista l'istanza del 20 dicembre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 dicembre 2001, protocollo n. 785.795, con la quale l'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., con sede legale in via IV Novembre n. 25 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima; Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., in Montecchio Maggiore (Vicenza) soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998; Considerato altresi' che l'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., in Montecchio Maggiore (Vicenza), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c., con sede legale in via IV Novembre n. 25 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati: allegato VI: esame finale; allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G). 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo CPF Engineering di ing. Fratino Giovanbattista & C. S.n.c. in Montecchio Maggiore (Vicenza), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero delle attivita' produttive - Ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. |
| Art. 3. 1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2002 Il direttore generale: Visconti |
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