IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il sig. Groth Werner Benjamin Alfred, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Odontologo", conseguito in Argentina ed equiparato al titolo tedesco "Zahnarzt", ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; Considerato che non e' stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno; Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-0238/1998) con la quale la Corte di giustizia della Comunita' europea ha stabilito che "quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, e' subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorita' dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonche' l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali"; Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo del sig. Groth Werner Benjamin Alfred; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli; Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione dell'11 aprile 2002, ha ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente; Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra e' vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di "Odontologo", rilasciato in data 16 febbraio 1970 "dall'Universidad de Buenos Aires" al sig. Groth Werner Benjamin Alfred, nato a Berlino il 25 novembre 1946, successivamente equiparato al titolo tedesco "Zahnarzt", e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 2. Il dott. Groth Werner Benjamin Alfred e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2002 Il direttore generale: Mastrocola |