Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 11 maggio 2002, n. 102
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eautorizzato a ratificare il Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
 
TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI sp; SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLADIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo,
DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam, volto a preparare il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea in un'Unione allargata,
DETERMINATI a portare avanti, su tale base, i negoziati di adesione per giungere ad una conclusione positiva, secondo la procedura prevista dal trattato sull'Unione europea,
HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
Sig. Louis Michel, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Sig. Mogens Lykketoft, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Sig. Joseph Fischer,
Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere federale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Sig. Georgios Papandreou,
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA:
Sig. Josep Pique' i Camps,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Sig. Hubert Vedrine,
Ministro degli affari esteri;

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
Sig. Brian Cowen,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Sig. Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Sig.ra Lydie Polfer, vice primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
Sig. Jozias Johannes van Aartsen, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:
Sig.ra Benita Ferrero Waldner, Ministro federale degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Sig. Jairne Gama, Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri;
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Sig. Erkki Tuomioja, Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA:
Sig.ra Anna Lindh, Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Sig. Robin Cook, Ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

PARTE PRIMA

MODIFICHE DI MERITO

ARTICOLO 1

Il trattato sull'Unione europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 7
1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o piu' principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, puo' chiedere a delle personalita' indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o piu' principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a Presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri."

2) L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 17
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottate tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito dei trattato dell'Atlantico del Nord, ed e' compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.
La definizione progressiva di una politica di difesa comune sara' sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attivita' di mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o piu' Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purche' detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformita' all'articolo 48."
3) All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, e' aggiunto il terzo trattino seguente:
"quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5."
4) L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 24
1. Quando ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o piu' Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio puo' autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.
2. Il Consiglio delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda una questione per la quale e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di decisioni sul piano interno.
3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.
4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale e' richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.
5. Nessun accordo e' vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri dei Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.
6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione."
5)L'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 25
Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunita' europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione.
Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilita' del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi.
Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo puo' autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47."
6) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 27 A
1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identita' come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano:
- i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonche' le decisioni adottate nel quadro di tale politica;
- le competenze della Comunita' europea;
- la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa.
2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 27 C e negli articoli da 43 a 45.

Articolo 27 B
Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

Articolo 27 C
Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 27 B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio.
La richiesta e' trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione e' concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45.

Articolo 27 D
Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il Segretario generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinche' il Parlamento europeo e tutti i membri dei Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 27 E
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione da' un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che puo' ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.
Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma."
7) All'articolo 29, secondo comma, il secondo trattino e' sostituito dal seguente:
"una piu' stretta cooperazione tra le autorita' giudiziarie e altre autorita' competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32;"
8) L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 31
1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:
a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorita' giudiziarie o autorita' omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;
b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;
c) la garanzia della compatibilita' delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalita' organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.
2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:
a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorita' nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale;
b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalita' transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalita' organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol;
c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione."
9) L'articolo 40 e' sostituito dai seguenti articoli 40, 40 A e 40 B:

"Articolo 40
1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare piu' rapidamente uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunita' europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo.
2. Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e negli articoli da 43 a 45.
3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonche' agli articoli 40 A e 40 B.

Articolo 40 A
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio, un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Un membro dei Consiglio puo' chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio puo' deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 40 B
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' un parere, al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che puo' ritenere necessarie perche' tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.
Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo 1."
10) (non riguarda la versione italiana)
11) L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 43
Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunita' europea, a condizione che la cooperazione: a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi
dell'Unione e della Comunita', a proteggere e servire i loro
interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione; b) rispetti i suddetti trattati, nonche' il quadro istituzionale
unico dell'Unione; c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle
altre disposizioni dei suddetti trattati; d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunita'
e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della
competenza esclusiva della Comunita'; e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito
nell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunita' europea ne' alla coesione economica e sociale stabilita
conformemente al titolo XVII del medesimo trattato; f) non costituisca un ostacolo ne' una discriminazione per gli scambi
tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra
questi ultimi; g) riunisca almeno otto Stati membri; h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati
membri che non vi partecipano; i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea; j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43
B"

12) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 43 A
Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 43 B
Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperta a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 27 E e 40 B del presente trattato e dell'articolo 11 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri."
13) L'articolo 44 e' sostituito dai seguenti articoli 44 e 44 A:

"Articolo 44
1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunita' europea. Tuttavia, benche' tutti i membri dei Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell'articolo 27 C. L'unanimita' e' costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.
Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.
2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 44 A
Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti."
14) L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 45
Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonche' la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunita', e cooperano a tale scopo."
15) L'articolo 46 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 46
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la
Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea, il
trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica; b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste
dall'articolo 35; c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli
articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunita'
europea e dall'articolo 40 del presente trattato; d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attivita' delle
istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma
dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e a norma del
presente trattato; e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui
all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello
Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere
dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista
da detto articolo; f) gli articoli da 46 a 53."

ARTICOLO 2

Il trattato che istituisce la Comunita' europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) L'articolo 11 e' sostituito dai seguenti articoli 11 e 11 A:
"Articolo 11
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 e' concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, e' richiesto il parere conforme dei Parlamento europeo.
Un membro del Consiglio puo' chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio puo' deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.
3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attivita' di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 11 A
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che puo' ritenere necessarie."
2) All'articolo 13, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed e' aggiunto il paragrafo 2 seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1."
3) L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 18
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio puo' adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identita', ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato ne' alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale."
4) All'articolo 67 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:
- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e Punto 2), lettera a), purche' il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie;
- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia."
5) L'articolo 100 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 100
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficolta' nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficolta' o sia seriamente minacciato da gravi difficolta' a causa di calamita' naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa."
6) All'articolo 111, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo il paragrafo 1. il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunita' sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonche' in merito alla sua rappresentanza in conformita' della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105."
7) All'articolo 123, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sara' quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per se' non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase."
8) L'articolo 133 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 133
1. La politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonche' le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunita'.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.
Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.
4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprieta' intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.
In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimita' per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui il primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunita' non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtu' del presente trattato.
Il Consiglio delibera all'unanimita' per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facolta' degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purche' tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.
6. Il Consiglio non puo' concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunita', in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.
Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonche' di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunita' e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi cosi negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunita' e dagli Stati membri.
La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5."
9) L'articolo 137 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 137
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunita' sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di
lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori
e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il
paragrafo 5, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che
soggiornano legalmente nel territorio della Comunita', h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto
salvo l'articolo 150, i) parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunita' sul
mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale, k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il
disposto della lettera c).

2. A tal fine il Consiglio: a) puo' adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra
Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la
conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori
prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le
esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) puo' adottare nei settori di cui al paragrafo I, lettere da a) a
i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili
progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive
evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici
di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole
e medie imprese.

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.
3. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.
In tal caso esso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
- non compromettono la facolta' riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
- non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero ne' al diritto di serrata."
10) All'articolo 139, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori per i quali e' richiesta l'unanimita' a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimita'."
11) L'articolo 144 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 144
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato e' incaricato:
- di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunita';
- di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attivita' nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato."
12) All'articolo 157, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La Comunita' contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, puo' decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunita' di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti."
13) All'articolo 159, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunita', possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni."
14) All'articolo 161 e' aggiunto il terzo comma seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma e' applicabile a decorrere dalla data della loro adozione."
15) All'articolo 175, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza;
- sull'assetto territoriale;
- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilita' delle stesse;
- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dei l'approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, puo' definire le materie cui e' fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata."

16) Nella parte terza e' aggiunto il titolo seguente:
"Titolo XXI
Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Articolo 181 a)
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunita' conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunita'.
La politica della Comunita' in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonche' al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimita' per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonche' per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunita' e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalita' della cooperazione della Comunita' possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali."
17) All'articolo 189, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentadue."
18) All'articolo 190, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri e' richiesta l'unanimita' in sede di Consiglio."
19) All'articolo 191 e' aggiunto il secondo comma seguente:
"Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento."
20) All'articolo 207, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale."
21) L'articolo 210 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 210
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonche' dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.
22) All'articolo 214, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione e' approvata dal Parlamento europeo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
23) L'articolo 215 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 215
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
Il membro dimissionario o deceduto e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi e' motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo."
24) L'articolo 217 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 217
1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialita' della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'.
3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.
4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede."
25) All'articolo 219 e' soppresso il primo comma.
26) L'articolo 220 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 220
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.
Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato."
27) L'articolo 221 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 221
La Corte di giustizia e' composta di un giudice per Stato membro.
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.
Ove cio' sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia puo' riunirsi anche in seduta plenaria."
28) L'articolo 222 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 222
La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento."
29) L'articolo 223 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 223
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
30) L'articolo 224 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 224
Il Tribunale di primo grado e' composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici e' stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato e' rinnovabile.
Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado."
31) L'articolo 225 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 225
1. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
3. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse."
32) Einserito l'articolo seguente:
"Articolo 225 A
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, puo' istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.
La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.
Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.
I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali."
33) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 229 A
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprieta' industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali."
34) All'articolo 230, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative."
35) L'articolo 245 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 245
Lo statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso."
36) L'articolo 247 e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Corte dei conti e' composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.";
b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti e' rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato e' rinnovabile."
37) L'articolo 248 e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' comunitaria.";
b) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'.
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
La Corte dei Conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
38) All'articolo 254, paragrafi 1 e 2, i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee" sono sostituiti dai termini "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".
39) L'articolo 257 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 257
E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato e' costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della societa' civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonche' delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.".
40) L'articolo 258 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 258
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non puo' essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Austria 12
Portogallo 12
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennita' dei membri del Comitato."
41) All'articolo 259, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato e' rinnovabile."
42) L'articolo 263 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 263
E' istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettivita' regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non puo' essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Austria 12
Portogallo 12
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24

I membri del Comitato nonche' un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato e' rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtu' del quale sono stati proposti, il mandato dei membri dei Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'."
42) L'articolo 266 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 266
La Banca europea per gli investimenti e' dotata di personalita' giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, puo' modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto."
44) L'articolo 279 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 279
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare
le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio
e al rendimento e alla verifica dei conti; b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita'
dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria."
45) L'articolo 290 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 290
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'."
46) L'articolo 300 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 2 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunita' in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
Il Parlamento europeo e' immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunita' nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.";
b) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea."
47) L'articolo 309 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini "articolo 7, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3";
b) al paragrafo 2, i termini "articolo 7, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2".

ARTICOLO 3

Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) All'articolo 107, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentadue."
2) All'articolo 108, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri e' richiesta l'unanimita' in sede di Consiglio."
3) All'articolo 121, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale."
4) All'articolo 127, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione e' approvata dal Parlamento europeo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.".
5) L'articolo 128 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 128
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
Il membro dimissionario o deceduto e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo."
6) L'articolo 130 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 130
1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialita' della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'.
3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.
4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede."
7) All'articolo 132 e' soppresso il primo comma.
8) L'articolo 136 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 136
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nel l'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.
Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 140B, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato."
9) L'articolo 137 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 137
La Corte di giustizia e' composta di un giudice per Stato membro.
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.
Ove cio' sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia puo' riunirsi anche in seduta plenaria."
10) L'articolo 138 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 138
La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento."
11) L'articolo 139 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 139
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
12) L'articolo 140 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 140
Il Tribunale di primo grado e' composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici e' stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato e' rinnovabile.
Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado."
13) L'articolo 140 A e' sostituito dal seguente:
"Articolo 140 A
1. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 146, 148, 151, 152 e 153, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 140 B.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
3. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 150, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse."
14) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 140 B
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, puo' istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo
grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.
La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.
Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera le preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.
I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali."
15) All'articolo 146, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative."
16) L'articolo 160 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 160
Lo statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso."
17) L'articolo 160 B e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Corte dei conti e' composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.";
b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti e' rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato e' rinnovabile."
18) L'articolo 160 C e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' comunitaria.";
b) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa. e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le, sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'.
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
19) All'articolo 163, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione."
20) L'articolo 165 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 165
E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato e' costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della societa' civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonche' delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale."
21) L'articolo 166 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 166
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non puo' essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Austria 12
Portogallo 12
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata. fissa le indennita' dei membri del Comitato."
22) All'articolo 167, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato e' rinnovabile."
23) L'articolo 183 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 183
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare
le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio
e al rendimento e alla verifica dei conti; b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita'
dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria."
24) L'articolo 190 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 190
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'."
25) L'articolo 204 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini "articolo F.1, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3";
b) al paragrafo 2, i termini "articolo F.1, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2" e i termini "articolo F, paragrafo 1." sono sostituiti dai termini "articolo 6, paragrafo 1".

ARTICOLO 4

Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) All'articolo 10, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione e' approvata dal Parlamento europeo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato Membro
Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
2) L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 11
1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialita' della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'.
3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.
4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede."
3) L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 12
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
Il membro dimissionario o deceduto e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente, e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio previste dall'articolo 12 A, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo."
4) All'articolo 13 e' soppresso il primo comma.
5) All'articolo 20, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentadue."
6) All'articolo 21, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri e' richiesta l'unanimita' in sede di Consiglio."
7) All'articolo 30 il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale."
8) L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 31
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.
Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 32 sexies, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato."
L'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 32
La Corte di giustizia e' composta di un giudice per Stato membro.
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.
Ove cio' sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia puo' riunirsi anche in seduta plenaria."

10) L'articolo 32 bis e' sostituito dal seguente:
"Articolo 32 bis
La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento."
1) L'articolo 32 ter e' sostituito dal seguente:
"Articolo 32 ter
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa' lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."

12) L'articolo 32 quater e' sostituito dal seguente:
"Articolo 32 quater
Il Tribunale di primo grado e' composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici e' stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri dei Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato e' rinnovabile.
Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado."

L'articolo 32 quinquies e' sostituito dal seguente:
"Articolo 32 quinquies
1. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 38, 40 e 42, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 32 sexies.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
3. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 41, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse."

14) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 32 sexies
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e
previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, puo' istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.
La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.
Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.
I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salva ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali."

15) L'articolo 33 e' modificato come segue:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La Corte di giustizia e' competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non puo' vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative."

16) L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 45
Lo statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, puo' modificare le disposizioni dello statuto."

17) L'articolo 45 B e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Corte dei conti e' composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.";
b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti e' rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato e' rinnovabile."

18) L'articolo 45 C e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' comunitaria.";
b) il paragrafo' 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'.
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."

19) L'articolo 96 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini "articolo F.1, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3";
b) al paragrafo 2, i termini "articolo F.1, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2" e i termini "articolo F, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 6, paragrafo 1".

ARTICOLO 5

Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"10.6 L'articolo 10.2 puo' essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo che delibera all'unanimita', su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l'adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Una raccomandazione formulata dalla BCE in virtu' del presente paragrafo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo."

ARTICOLO 6

Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21
Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonche' ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali."

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 7

I protocolli sullo statuto della Corte di giustizia allegati al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono abrogati e sostituiti dal protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato dal presente trattato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.

ARTICOLO 8

Gli articoli da 1 a 20, gli articoli 44 e 45, l'articolo 46, secondo e terzo comma, gli articoli da 47 a 49 e gli articoli 51, 52, 54 e 55 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono abrogati.

ARTICOLO 9

Fatti salvi gli articoli del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che restano in vigore, le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato dal presente trattato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica si applicano allorche' la Corte di giustizia esercita le sue competenze in virtu' delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 10

La decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunita' europee, quale modificata, e' abrogata ad eccezione dell'articolo 3, purche' il Tribunale di primo grado eserciti, ai sensi di detto articolo, attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 11

Il presente trattato e' concluso per un periodo illimitato.

ARTICOLO 12

1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica e' depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalita'.

ARTICOLO 13

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Fatto a Nizza, addi' ventisei febbraio duemilauno.
 
PROTOCOLLI

A. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AI TRATTATI
CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE

PROTOCOLLO SULL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee:

ARTICOLO 1
Abrogazione del protocollo sulle istituzioni

Il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee, e' abrogato.

ARTICOLO 2
Disposizioni relative al Parlamento europeo

1. Dal 1 gennaio 2004 e con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue:
Belgio 22
Danimarca 13
Germania 99
Grecia 22
Spagna 50
Francia 72
Irlanda 12
Italia 72
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 25
Austria 17
Portogallo 22
Finlandia 13
Svezia 18
Regno Unito 72"
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero totale dei rappresentanti al Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 e' pari al numero dei rappresentanti figurante nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, maggiorato del numero di rappresentanti dei nuovi Stati membri stabilito nei trattati di adesione firmati al piu' tardi il 1 gennaio 2004.
3. Qualora il numero totale dei membri di cui al paragrafo 2 sia inferiore a settecentotrentadue, e' applicata una correzione proporzionale al numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro, in modo che il numero totale sia il piu' possibile vicino a settecentotrentadue, senza che detta correzione risulti in un numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro superiore a quello previsto all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, per la legislatura 1999-2004.
Il Consiglio adotta una decisione a tal fine.
4. In deroga all'articolo 189, secondo comma del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 107, secondo comma del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in caso di entrata in vigore di trattati di adesione dopo l'adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo, il numero dei membri del Parlamento europeo puo' essere temporaneamente superiore a settecentotrentadue durante il periodo di applicazione di detta decisione. La stessa correzione prevista al paragrafo 3, primo comma del presente articolo sara' applicata al numero di rappresentanti da eleggere negli Stati membri in questione.

ARTICOLO 3

Disposizioni relative alla ponderazione dei voti in sede di Consiglio:
1. Dal 1 gennaio 2005:
a) all'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica:
i) Il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 12
Danimarca 7
Germania 29
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Irlanda 7
Italia 29
Lussemburgo 4
Paesi Bassi 13
Austria 10
Portogallo 12
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";
ii) e' aggiunto il paragrafo 4 seguente:
"4. Un membro del Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.";
b) all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.";
c) all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che' esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.".
2. All'atto di ciascuna adesione, la soglia di cui all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea iscritta nell'atto finale del trattato di Nizza.

ARTICOLO 4
Disposizioni relative alla Commissione

1. Dal 1 gennaio 2005 e con effetto a decorrere dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva a tale data, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.
La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro.
Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'."
2. Quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione e' inferiore al numero di Stati membri. I membri della Commissione sono scelti in base a una rotazione paritaria le cui modalita' sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Il numero dei membri della Commissione e' fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'."
Questa modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione della prima Commissione successiva alla data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' dopo la firma del trattato di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione, stabilisce:
il numero dei membri della Commissione;
le modalita' della rotazione paritaria che indicano l'insieme dei criteri e delle regole necessari per la fissazione automatica della composizione dei collegi successivi, in base ai principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parita' per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non puo' mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuno dei collegi successivi e' costituito in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicita' demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.
4. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che, all'atto dell'adesione, un suo cittadino sia nominato membro della Commissione finche' non si applichi il paragrafo 2.
 
B. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia previsto all'articolo 245 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 160 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica:

ARTICOLO 1

La Corte di giustizia e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE), del trattato che istituisce la Comunita' europea (trattato CE), del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I
STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

ARTICOLO 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

ARTICOLO 3

I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte, riunita in seduta plenaria, puo' togliere l'immunita'.
Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

ARTICOLO 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attivita' professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.

ARTICOLO 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

ARTICOLO 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generati della Corte, non siano piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

ARTICOLO 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

ARTICOLO 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente otto e sette giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

ARTICOLO 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

ARTICOLO 11

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

ARTICOLO 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente.

ARTICOLO 13

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

ARTICOLO 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

ARTICOLO 15

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.

ARTICOLO 16

La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato e' rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende undici giudici. Essa e' presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonche' altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione delle Comunita' che e' parte in causa.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando e' adita ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 2, dell'articolo 213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o dell'articolo 247, paragrafo 7 del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo 107 D, paragrafo 2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o dell'articolo 160 B, paragrafo 7 del trattato CEEA.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un importanza eccezionale, la Corte puo' decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

ARTICOLO 17

La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

ARTICOLO 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice, ne' l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III
PROCEDURA

ARTICOLO 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunita' sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo puo' rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

ARTICOLO 20

La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonche' alle istituzioni delle Comunita' le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonche' di ogni arto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte puo' decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

ARTICOLO 21

La Corte e' adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualita' del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali e' proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui e' richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dagli articoli 232 del trattato CE e 148 del trattato CEEA, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tali articoli. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

ARTICOLO 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte e' adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrenze e della qualita' del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale e' proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura puo' essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

ARTICOLO 23

Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1 del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo 150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte e' notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione e' quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonche' al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentate alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Nei casi contemplati dall'articolo 234 deI trattato CE, la decisione del giudice nazionale e' inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonche' all'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

ARTICOLO 24

La Corte puo' richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte puo' parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

ARTICOLO 25

In ogni momento, la Corte puo' affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

ARTICOLO 26

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si puo' procedere all'audizione di testimoni.

ARTICOLO 27

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e puo' infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

ARTICOLO 28 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

ARTICOLO 29

La Corte puo' ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, all'autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

ARTICOLO 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

ARTICOLO 31

L'udienza e' pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

ARTICOLO 32

Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

ARTICOLO 33

Di ogni udienza e' redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

ARTICOLO 34

Il ruolo delle udienze e' fissato dal presidente.

ARTICOLO 35

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

ARTICOLO 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

ARTICOLO 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

ARTICOLO 38

La Corte delibera sulle spese.

ARTICOLO 39

Il presidente della Corte puo' decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sara' fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma del trattato CE o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, e' sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

ARTICOLO 40

Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunita' possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunita' ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunita' dall'altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonche' l'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

ARTICOLO 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza puo' essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

ARTICOLO 42

Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunita' e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

ARTICOLO 43

In caso di difficolta' sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione delle Comunita' che dimostri di avere a cio' interesse.

ARTICOLO 44

La revocazione delle sentenze puo' essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revocazione puo' essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

ARTICOLO 45

Il regolamento di procedura stabilira' termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini puo' essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

ARTICOLO 46

Le azioni contro le Comunita' in materia di responsabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente delle Comunita'. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma del trattato CEEA.

TITOLO IV
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE

ARTICOLO 47

Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 13 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 e' prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.
L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

ARTICOLO 48

Il Tribunale e' composto di quindici giudici.

ARTICOLO 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonche' le modalita' di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non puo' prendere parte alla decisione di detta causa.

ARTICOLO 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato e' rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale puo' riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura puo' inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

ARTICOLO 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunita' e dalla Banca centrale europea sono' di competenza della Corte.

ARTICOLO 52

Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorita' del presidente del Tribunale.

ARTICOLO 53

La procedura dinanzi al Tribunale e' disciplinata dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale e' precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura puo' derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarita' del contenzioso nel settore della proprieta' intellettuale.
In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale puo' presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

ARTICOLO 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte,quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non puo' in tal caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validita' dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, puo' sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale puo' anche declinare la propria competenza, affinche' la Corte di giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte puo' decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

ARTICOLO 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita' vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunita' anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

ARTICOLO 56

Puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonche' contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita'.
L'impugnazione puo' essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunita' possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra le Comunita' e i loro agenti, l'impugnazione puo' essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni delle Comunita' che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

ARTICOLO 57

Puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

ARTICOLO 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa puo' essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonche' alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
L'impugnazione non puo' avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

ARTICOLO 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte puo', sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

ARTICOLO 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE o gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA.
In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo 159 del trattato CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine e' stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facolta' delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 242 e 243 del trattato CE o degli articoli 157 e 158 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

ARTICOLO 61

Quando l'impugnazione e' accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa puo' statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinche' sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale e' vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione delle Comunita' che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale e' accolta, la Corte puo', ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

ARTICOLO 62

Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorche' ritiene che esista un grave rischio per l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunita' o meno di riesaminare la decisione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 63

I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

ARTICOLO 64

Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la modifica del presente statuto.
 
C. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA'
EUROPEA

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL
TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni connesse con la scadenza del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA),
VOLENDO trasferire la proprieta' dei fondi CECA alla Comunita' europea,
TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessita' di prevedere talune norme specifiche al riguardo,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea:

ARTICOLO 1

1. Tutte le attivita' e passivita' della CECA, esistenti al 23 luglio 2002, sono trasferite alla Comunita' europea a partire dal 24 luglio 2002.
2. Il valore netto di dette attivita' e passivita', quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, e' considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "CECA in liquidazione". A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".
3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtu' di esso adottati.

ARTICOLO 2

Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

ARTICOLO 3

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtu' di esso adottati, si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO 67 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITA' EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea:

ARTICOLO UNICO

A decorrere dal 1 maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
 
ATTO FINALE

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles il 14 febbraio 2000 per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione europea, ai trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e ad alcuni atti connessi, ha adottato i seguenti testi:
I. Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi
II. Protocolli
A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee
- Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea
B. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica
- Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunita' europea
- Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
- Protocollo relativo all'articoLo 67 del trattato che istituisce la Comunita' europea

LA CONFERENZA ha adottato le dichiarazioni qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione relativa alla politica europea di sicurezza e di difesa
2. Dichiarazione relativa all'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea
3. Dichiarazione relativa all'articolo 10 deL trattato che istituisce la Comunita' europea
4. Dichiarazione relativa all'articolo 21, terzo comma del trattato che istituisce la Comunita' europea
5. Dichiarazione relativa all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunita' europea
6. Dichiarazione relativa all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunita' europea
7. Dichiarazione relativa all'articolo 111 del trattato che istituisce la Comunita' europea
8. Dichiarazione relativa all'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunita' europea
9. Dichiarazione relativa all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunita' europea
10. Dichiarazione relativa all'articolo 181 A del trattato che istituisce la Comunita' europea
11. Dichiarazione relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunita' europea
12. Dichiarazione relativa all'articolo 225 del trattato che istituisce la Comunita' europea
13. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea
14. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea
15. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea
16. Dichiarazione relativa all'articola 225 A del trattato che istituisce la Comunita' europea
17. Dichiarazione relativa all'articolo 229 A del trattato che istituisce la Comunita' europea
18. Dichiarazione relativa alla Corte dei conti
19. Dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
20. Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea
21. Dichiarazione relativa alla soglia della maggioranza qualificata e al numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata
22. Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei
23. Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione
24. Dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio

LA CONFERENZA ha preso atto delle dichiarazioni qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione del Lussemburgo
2. Dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunita' europea
3. Dichiarazione della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Austria relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
 
DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA

1. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DI DIFESA
Conformemente ai testi approvati dal Consiglio europeo di Nizza sulla politica europea di sicurezza e di difesa (relazione della presidenza e relativi allegati), l'obiettivo dell'Unione europea e' che tale politica sia rapidamente operativa. Una decisione in tal senso sara' adottata dal Consiglio europeo quanto prima possibile nel corso del 2001 e al piu' tardi dal Consiglio europeo di Laeken/Bruxelles in base alle disposizioni vigenti del trattato sull'Unione europea. Pertanto l'entrata in vigore del trattato di Nizza non costituira' una condizione preliminare.
2. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
La Conferenza rammenta che:
- la decisione di istituire un'unita' (Eurojust) composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia di pari competenza distaccati da ogni Stato membro, con il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorita' nazionali responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalita' organizzata, figura nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999;
- la Rete giudiziaria europea e' stata istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998 (GU L 191 del 7 luglio 1998, pag. 4).
3. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza rammenta che il dovere di cooperazione leale che deriva dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunita' europea e che regola le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie regola anche le relazioni tra le istituzioni comunitarie stesse. Per quanto riguarda le relazioni tra le istituzioni, allorche' risulta necessario, nel quadro di tale dovere di cooperazione leale, agevolare l'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono concludere accordi interistituzionali. Tali accordi non possono ne' modificare ne' completare le disposizioni del trattato e possono essere conclusi unicamente con l'accordo di queste tre istituzioni.
4. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 21, TERZO COMMA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza invita le istituzioni e gli organi di cui all'articolo 21, terzo comma o all'articolo 7 a provvedere affinche' la risposta dovuta a qualsiasi richiesta scritta di un cittadino dell'Unione venga inviata a quest'ultimo entro un termine ragionevole.
5. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
Le Alte Parti Contraenti esprimono il loro accordo affinche' il Consiglio, nella decisione che deve adottare in virtu' dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino:
- stabilisca di deliberare, a decorrere dal 1 maggio 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 3) e all'articolo 63, punto 3), lettera b);
- stabilisca di deliberare secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo 62, punto 2), lettera a), a decorrere dalla data in cui sia conseguito un accordo sul campo di applicazione delle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone.
Il Consiglio si adoperera' inoltre per rendere la procedura di cui all'articolo 251 applicabile, dal 1 maggio 2004 o al piu' presto dopo tale data, agli altri settori previsti dal titolo IV o ad alcuni di essi.
6. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 100 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza rammenta che le decisioni in materia di assistenza finanziaria previste all'articolo 100 e rispondenti al principio del "non salvataggio finanziario" ("no bail-out") sancito all'articolo 103 devono essere conformi alle prospettive finanziarie 2000-2006 e, in particolare, al punto 11 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, nonche' alle corrispondenti disposizioni degli accordi interistituzionali e prospettive finanziarie futuri.
7. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 111 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza conviene che le procedure siano tali da consentire a tutti gli Stati membri della zona euro di essere pienamente implicati in ogni tappa della preparazione della posizione della Comunita' a livello internazionale per quanto concerne le questioni che rivestono particolare importanza per l'Unione economica e monetaria.
8. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 137 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza conviene che ogni spesa effettuata a norma dell'articolo 137 sia da imputare alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.
9. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 175 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
Le Alte Parti Contraenti sono determinate a far si che l'Unione europea svolga un ruolo motore nel promuovere la protezione dell'ambiente nell'Unione nonche', sul piano internazionale, nel perseguire lo stesso obiettivo a livello mondiale. Occorre avvalersi pienamente di tutte le possibilita' offerte dal trattato per conseguire tale obiettivo, anche attraverso incentivi e strumenti orientati al mercato e volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.
10. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 181 A DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza conferma che, fatte salve le altre disposizioni, del trattato che istituisce la Comunita' europea, gli aiuti alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 181 A.
11. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 191 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 191 non implicano alcun trasferimento di competenze alla Comunita' europea e lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti norme costituzionali nazionali.
Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo tramite il bilancio delle Comunita' europee non puo' essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale.
Le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa base, a tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo.
12. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 225 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza invita la Corte di giustizia e la Commissione a procedere con la massima sollecitudine a un esame complessivo della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, in particolare in materia di ricorsi diretti, e a presentare adeguate proposte in modo che possano essere esaminate dalle istanze competenti fin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza.
13. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 225, PARAGRAFI 2 E 3 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza ritiene che le disposizioni essenziali della procedura di riesame di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 debbano essere definite nello statuto della Corte di giustizia. Tali disposizioni dovrebbero precisare in particolare:
- il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela dei loro diritti;
- l'effetto della procedura di riesame sull'esecutivita' della decisione del Tribunale di primo grado;
- l'effetto della decisione della Corte di giustizia sulla controversia tra le parti.
14. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 225, PARAGRAFI 2 E 3 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza ritiene che il Consiglio, quando adottera' le disposizioni dello statuto necessarie all'attuazione dell'articolo 225, paragrafi 2 e 3, debba istituire una procedura che assicuri che il funzionamento concreto di tali disposizioni costituira' oggetto di una valutazione al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza.
15. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 225, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza ritiene che la Corte, nei casi eccezionali in cui decida di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali, debba deliberare con procedura d'urgenza.
16. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 225 A DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza chiede alla Corte di giustizia e alla Commissione di preparare quanto prima un progetto di decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale competente a deliberare in primo grado in materia di controversie tra la Comunita' e i suoi agenti.
17. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 229 A DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Conferenza ritiene che l'articolo 229 A lasci impregiudicata la scelta del quadro giurisdizionale eventualmente definito per la trattazione del contenzioso relativo all'applicazione degli atti adottati in base al trattato che istituisce la Comunita' europea che creano titoli comunitari di proprieta' industriale.
18. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CORTE DEI CONTI
La Conferenza invita la Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo a migliorare il quadro e le condizioni della loro cooperazione, mantenendo nel contempo la rispettiva autonomia. A tal fine il presidente della Corte dei conti puo' istituire un comitato di contatto con i presidenti delle istituzioni nazionali di controllo.
19. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10.6 DELLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
La Conferenza conta che sia presentata quanto prima una raccomandazione ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
20. DiCHIARAZIONE RELATIVA ALL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
La posizione comune che gli Stati membri adotteranno in occasione delle conferenze di adesione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, la composizione del Comitato economico e sociale e la composizione del Comitato delle regioni sara' conforme alle tabelle seguenti per un'Unione con 27 Stati membri.

1. PARLAMENTO EUROPEO

============================== STATO MEMBRO SEGGI AL PE ============================== Germania 99 Regno Unito 72 Francia 72 Italia 72 Spagna 50 Polonia 50 Romania 33 Paesi Bassi 25 Grecia 22 Repubblica ceca 20 Belgio 22 Ungheria 20 Portogallo 22 Svezia 18 Bulgaria 17 Austria 17 Slovacchia 13 Danimarca 13 Finlandia 13 Irlanda 12 Lituania 12 Lettonia 8 Slovenia 7 Estonia 6 Cipro 6 Lussemburgo 6 Malta 5 ------------------------ TOTALE 732

1. Le tabelle figuranti in questa dichiarazione tengono conto unicamente degli Stati candidati con i quali i negoziati di adesione sono stati effettivamente avviati.

2. PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO

======================================== MEMBRO DEL CONSIGLIO VOTI PONDERATI ======================================== Germania 29 Regno Unito 29 Francia 29 Italia 29 Spagna 27 Polonia 27 Romania 14 Paesi Bassi 13 Grecia 12 Repubblica ceca 12 Belgio 12 Ungheria 12 Portogallo 12 Svezia 10 Bulgaria l0 Austria 10 Slovacchia 7 Danimarca 7 Finlandia 7 Irlanda 7 Lituania 7 Lettonia 4 Slovenia 4 Estonia 4 Cipro 4 Lussemburgo 4 Malta 3 ---------------------------------- TOTALE 345

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.

3. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

========================== STATO MEMBRO MEMBRI ========================== Germania 24 Regno Unito 24 Francia 24 Italia 24 Spagna 21 Polonia 21 Romania 15 Paesi Bassi 12 Grecia 12 Repubblica ceca 12 Belgio 12 Ungheria 12 Portogallo 12 Svezia 12 Bulgaria 12 Austria 12 Slovacchia 9 Danimarca 9 Finlandia 9 Irlanda 9 Lituania 9 Lettonia 7 Slovenia 7 Estonia 7 Cipro 6 Lussemburgo 6 Malta 5 ---------------------- TOTALE 344

4. COMITATO DELLE REGIONI ========================= STATO MEMBRO MEMBRI ========================= Germania 24 Regno Unito 24 Francia 24 Italia 24 Spagna 21 Polonia 21 Romania 15 Paesi Bassi 12 Grecia 12 Repubblica ceca 12 Belgio 12 Ungheria 12 Portogallo 12 Svezia 12 Bulgaria 12 Austria 12 Slovacchia 9 Danimarca 9 Finlandia 9 Irlanda 9 Lituania 9 Lettonia 7 Slovenia 7 Estonia 7 Cipro 6 Lussemburgo 6 Malta 5 ---------------------- TOTALE 344

21. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SOGLIA DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA E AL NUMERO DI VOTI DELLA MINORANZA DI BLOCCO IN UN'UNIONE ALLARGATA
Ove non tutti gli Stati candidati che figurano nell'elenco riportato nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea abbiano ancora aderito all'Unione al momento dell'entrata in vigore delle nuove ponderazioni di voto (1 gennaio 2005), la soglia della maggioranza qualificata progredira', in funzione del ritmo delle adesioni, a partire da una percentuale inferiore a quella attuale fino a un massimo del 73,4%. Quando tutti gli Stati candidati di cui sopra avranno aderito, la minoranza di blocco, in un'Unione a 27, sara' portata a 91 voti e la soglia della maggioranza qualificata risultante dalla tabella riportata nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea sara' automaticamente adeguata di conseguenza.
22. DICHIARAZIONE RELATIVA AL LUOGO Dl RIUNIONE DEI CONSIGLI EUROPEI
A decorrere dal 2002 una riunione del Consiglio europeo per ciascuna presidenza si terra' a Bruxelles. Quando l'Unione contera' diciotto membri, tutte le riunioni del Consiglio europeo avranno luogo a Bruxelles.
23. DICHIARAZIONE RELATIVA AL FUTURO DELL'UNIONE
1. A Nizza sono state varate importanti riforme. La Conferenza si compiace della positiva conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e impegna gli Stati membri a adoperarsi per una rapida ratifica del trattato di Nizza.
2. Essa conviene che, con la conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, si apre la via all'allargamento dell'Unione europea e sottolinea che, una volta ratificato il trattato di Nizza, l'Unione avra' completato i cambiamenti istituzionali necessari per l'adesione di nuovi Stati membri.
3. Essendo ora aperta la via all'allargamento, la Conferenza invita ad un dibattito piu' approfondito e piu' ampio sul futuro dell'Unione europea. Nel 2001 la Presidenza svedese e la Presidenza belga, in cooperazione con la Commissione e con la partecipazione del Parlamento europeo, promuoveranno un ampio dibattito con tutte le parti interessate: i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i portavoce dell'opinione pubblica nelle sue varie componenti, ossia ambienti politici, economici e accademici, esponenti della societa' civile, ecc. I paesi candidati saranno associati a questo processo secondo modalita' da definire.
4. Dopo la presentazione di una relazione al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, il Consiglio europeo adottera' nella riunione di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001 una dichiarazione contenente iniziative appropriate per il proseguimento di questo processo.
5. Il processo dovrebbe affrontare, tra l'altro, le seguenti questioni:
- le modalita' per stabilire, e mantenere, una piu' precisa delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio di sussidiarieta';
- lo status della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia;
- una semplificazione dei trattati al fine di renderli piu' chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza;
- il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea.
6. Nell'individuare questi temi di riflessione, la Conferenza riconosce la necessita' di migliorare e garantire costantemente la legittimita' democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri.
7. La Conferenza conviene che, una volta concluse queste tappe preparatorie, nel 2004 sia convocata una nuova Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, al fine di trattare i temi summenzionati in vista delle corrispondenti modifiche dei trattati.
8. La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri non costituira' in nessun caso un ostacolo o prerequisito al processo di allargamento. Inoltre, gli Stati candidati che avranno concluso i negoziati di adesione con l'Unione saranno invitati a partecipare alla Conferenza. Gli Stati candidati che non avranno concluso i negoziati di adesione saranno invitati in veste di osservatori.
24. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
La Conferenza invita il Consiglio a provvedere, a norma dell'articolo 2 del protocollo, affinche' il sistema di statistiche CECA sia mantenuto oltre la scadenza del trattato CECA fino al 31 dicembre 2002 e a invitare la Commissione a presentare le raccomandazioni appropriate.
 
DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA

1. DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO
Fatte salve la decisione dell'8 aprile 1965 e le disposizioni e possibilita' ivi contenute concernenti la sede di istituzioni, organismi e servizi futuri, il Governo lussemburghese si impegna a non rivendicare la sede delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interho (marchi, disegni e modelli), che restano insediate ad Alicante, anche nel caso in cui dette commissioni divengano camere giurisdizionali ai sensi dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
2. DICHIARAZIONE DELLA GRECIA, DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO RELATIVA ALL'ARTICOLO 161 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
La Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno dato il loro accordo sul passaggio alla maggioranza qualificata nell'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunita' europea muovendo dal presupposto che, al terzo comma, il termine "pluriennali" significa che le prospettive finanziarie applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale avranno durata identica a quella delle prospettive finanziarie attuali.
3. DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA, DELLA GERMANIA, DEI PAESI BASSI E DELL'AUSTRIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 161 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA
Per quanto riguarda la dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi e l'Austria dichiarano che tale dichiarazione non ha come effetto quello di pregiudicare l'azione della Commissione europea, in particolare il suo diritto d'iniziativa.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1579):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO)
il 17 settembre 2001.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 ottobre 2001, con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 27, 28 novembre 2001;
l'11 dicembre 2001; il 22, 23, 31 gennaio 2002.
Esaminato in aula il 25 marzo 2002 e approvato il 26
marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1285):
Assegnato alla 3^ commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 marzo 2002, con pareri delle commissioni
1^, 2^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^ e della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3^ commissione il 9, 10, 16 aprile 2002.
Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 2002.
 
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