Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2001 |
Fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e la erogazione delle borse di studio. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, com-ma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della predetta legge n. 390/1991; Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, emanato ai sensi del richiamato art. 16, comma 4, della legge n. 390/1991 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per il triennio 2001/2003; Visto lo stanziamento del capitolo 1297 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pari a 250 miliardi; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 6 dicembre 2001; Visti i dati elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Sulla proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1. La destinazione del Fondo 1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste. 2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a: a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali; b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo. |
| Art. 2. Il riparto del Fondo per l'anno 2001 1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il 2001 e' ripartito sulla base della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2001/2002. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 85 |
| ----> Vedere allegato a pag. 15 della G.U. <---- |
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