Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 maggio 2002
Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di recepimento della direttiva 78/548/CEE, recante norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979;
Vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 292 del 9 novembre 2001;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per "veicolo" ogni veicolo cui si applica il "decreto sulla omologazione CE".
 
Art. 2.
1. Non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico se il sistema stesso e' conforme alle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.
 
Art. 3.
1. Non e' consentito rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso dei sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico, se il sistema stesso e' conforme alle prescrizioni degli allegati al presente decreto.
 
Art. 4.
1. A decorrere dal 9 maggio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o
b) vietare la vendita, l'immatricolazione e l'entrata in servizio di veicoli o la vendita e l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento,
se questi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. A decorrere dal 9 maggio 2004:
a) non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, ed
b) e' rifiutato il rilascio dell'omologazione nazionale,
di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.
3. A decorrere dal 9 maggio 2005, non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, e non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli stessi, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.
4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni del presente decreto, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE".
5. A decorrere dal 9 maggio 2006, non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi di categoria diversa dalla M1 per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.
 
Art. 5.
1. Gli allegati al "decreto sulla omologazione CE" sono modificati come segue:

----> Vedere tabella a pag. 36 della G.U. <----
 
Art. 6.
1. A decorrere dal 9 maggio 2004 e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di recepimento delle direttiva 78/548/CEE, recante norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo.
2. I riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978 si intendono fatti al presente decreto e, quelli relativi alla direttiva 78/548/CEE del Consiglio si intendono fatti alla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 
Art. 7.
1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a VIII al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2002
Il Ministro: Lunardi
 
ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore.
1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.
2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante del sistema di riscaldamento.
3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.
3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
3.3.1. un dispositivo di riscaldamento a combustione rappresentativo del tipo da omologare.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.
4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.
4.4. Ogni dispositivo di riscaldamento a combustione conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE di componente, come specificato nell'appendice 5.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo di veicolo o del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ......

In conformita' dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento (**) (Direttiva 2001/56/CE)
Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........... 0.2. Tipo: ........................................................ 0.2.1. Designazioni commerciali, se disponibili: .................. 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo b): 0.3.1. Posizione della marcatura: ................................. 0.4. Categoria del veicolo (c): ................................... 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ........................... 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ........... 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ........ 3. MOTOPROPULSORE (a) 3.1.1. Codice motore attribuito dal costruttore: ..................
(quale apposto sul motore o altri mezzi di identificazione): 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione
spontanea, quattro tempi/due tempi (1) 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: ....................... 3.2.1.8. Potenza netta massima: ......... kWa ............ giri/min
(valore dichiarato dal costruttore) 3.2.7. Raffreddamento (liquido/aria) (1) 3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della
temperatura del motore: ........................................ 3.2.8.1. Compressore: si/no (1) 3.2.8.1.2. Tipo e tipi: ........................................... 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di
carico: .............. kPa, eventuale valvola di sfiato) (*) La numerazione delle voci e le noce in calce che figurano nella
presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato
I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini
della presente direttiva sono state omesse. (**)Per i sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore del
liquido di raffreddamento del motore, si applicano soltanto i
punti da 0 a 0.8, 3.2.7 e 9.10.5.1.

9. CARROZZERIA
9.10.5. Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo
9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore:...........................
9.10.5.2. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore sono utilizzati come sorgente di calore, comprendente:......................................................
9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:..........................................
9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): ..................
9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore delle pareti, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:.......................................
9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, come ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici.
9.10.5.3. Consumo massimo, di energia elettrica:.............. kW

Appendice 2

MODELLO
[Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante: - l'omologazione (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (3) un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 2001/56/CE Numero di omologazione: .......................................... Motivo dell'estensione: ..........................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........... 0.2. Tipo: ........................................................ 0.2.1 Designazioni commerciali, se disponibili: ................... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica (1) (2):................... 0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ............................... 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ........................... 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entita' tecniche:........................ 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...........

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): v. Addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....................... 3. Data del verbale di prova: ..................................... 4. Numero del verbale di prova: ................................... 5. Eventuali osservazioni: v. Addendum 6. Luogo: ......................................................... 7. Data: .......................................................... 8. Firma: .........................................................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia. (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri
che non interessano la descrizione del tipo di veicolo,
componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di
omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo:
"?" (ad esempio: ABC??123??). (3) Cfr. definizione di cui all'Allegato II A della direttiva
70/156/CEE. Addendum al certificato di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 2001/56/CE 1. Altre informazioni: ............................................ 1.1. Sistema di riscaldamento che utilizza il calore del liquido di
raffreddamento del motore/dei gas di scarico/dell'aria di
raffreddamento del motore (1):................................ 1.2. Eventuali dispositivi di riscaldamento a combustione:......... 5. Osservazioni:................................................... (1) V. definizione di cui all'allegato II della direttiva
70/156/CEE.
Appendice 3

Scheda informativa n. .... relativa all'omologazione CE di componente di un dispositivo di riscaldamento a combustione Direttiva 2001/56/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornire in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........... 0.2. Tipo: ........................................................ 0.2.1. Descrizioni commerciali (se disponibili): .................. 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ........................... 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE
per i componenti e le entita' tecniche:....................... 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ........... 1.0. DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE 1.1 . Pressione di prova (nel caso di un dispositivo di riscalda-
mento a combustione), alimentato a gas di petrolio liquefatto
o simile, la pressione applicata al connettore di entrata del
gas del dispositivo:......................................... 1.2. ecc.

Appendice 4

MODELLO
[Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:
- l'omologazione (1)
- l'estensione dell'omologazione (3)
- il rifiuto dell'omologazione (3)
- la revoca dell'omologazione (3)
di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 2001/56/CE.
Numero di omologazione: ........................................
Motivo dell'estensione: ........................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........... 0.2. Tipo e designazioni commerciali generali: .................... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo
/componente/entita' tecnica (1) (2): ....................... 0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ............................... 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: ........................... 0.6. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE
per i componenti e le entita' tecniche:........................ 0.7. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...........

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....................... 3. Data del verbale di prova: ..................................... 4. Numero del verbale di prova: ................................... 5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum 6. Luogo: ......................................................... 7. Data: .......................................................... 8. Firma: ......................................................... 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri
che non interessano la descrizione del tipo di veicolo,
componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di
omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo:
"?" (ad esempio: ABC??123??). (3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva
70/156/CEE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione
di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione per
quanto riguarda la direttiva 2001/56/CE

1. Altre informazioni 1.1. Descrizione del tipo di dispositivo di riscaldamento a
combustione:.................................................. ecc.

5. Osservazioni: ..................................................

Appendice 5

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1. DATI GENERALI
1.1. Il marchio di omologazione CE di componente e' costituito da:
1.1.1. un rettangolo all'interno del quale e' scritta la lettera "e" minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE:

1 per la Germania 12 per l'Austria 2 per la Francia 13 per il Lussemburgo 3 per l'Italia 17 per la Finlandia 4 per i Paesi Bassi 18 per la Danimarca 5 per la Svezia 21 per il Portogallo 6 per il Belgio 23 per la Grecia 9 per la Spagna 24 per l'Irlanda 11 per il Regno Unito

1.1.2. in prossimita' del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla piu' recente modifica tecnica significativa della direttiva 78/548/CEE alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CE di componente. Per la presente direttiva il numero progressivo e' 00.
1.2. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1.

----> Vedere figura di pag. 43 <----

Il marchio di omologazione di componente qui raffigurato indica che il dispositivo di riscaldamento a combustione e' stato omologato in Germania (e 1) con il numero di omologazione 2439. Le prime due cifre (00) indicano che il componente e' stato omologato in conformita' della presente direttiva.
 
ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
2.1. "sistema di riscaldamento" qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compreso l'eventuale vano di carico;
2.2. "dispositivo di riscaldamento a combustione", un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;
2.3. "tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento", un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda:
- il o i principi di funzionamento del sistema di riscaldamento,
- il tipo dell'eventuale dispositivo di riscaldamento a combustione;
2.4. "tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione" i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:
- il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso).
- il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua).
- la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o vano di carico);
2.5. "sistema di riscaldamento con ricupero del calore, qualsiasi tipo di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;
2.6. "interno", la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;
2.7. "sistema di riscaldamento dell'abitacolo" qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;
2.8. "sistema di riscaldamento del vano di carico", qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;
2.9. "abitacolo", la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;
2.10. "combustibile gassoso" i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali, (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;
2.11. "surriscaldamento", la condizione che si produce quando l'entrata d'aria per l'aria di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento a combustione e' completamente ostruita.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

3.1. L'abitacolo di tutti i veicoli delle categorie M e N deve essere munito di un sistema di riscaldamento.
3.2. Le prescrizioni generali relative ai sistemi di riscaldamento sono le seguenti:
- l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere piu' inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo.
- durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni.
- e emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.
I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati IV, V e VI.
3.2.1. La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo.

===================================================================
Sistema Categoria Allegato Allegato Allegato Allegato
di del IV V VI VII riscaldamento veicolo Qualita' Temperatura Scarico Sicurezza
dell'aria GPL ------------------------------------------------------------------- Recupero M del calore del N motore-acqua O ------------------------------------------------------------------- Recupero M 1 1 del calore del N 1 1 motore-aria O Vedi Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Recupero M 1 1 del calore del N 1 1 motore-olio O ------------------------------------------------------------------- Dispositivo di riscaldamento M 1 1 1 1 a combustibile N 1 1 1 1 gassoso O 1 1 1 1 Vedi Note 2 e 3 ------------------------------------------------------------------- Dispositivo di riscaldamento M 1 1 1 a combustibile N 1 1 1 liquido O 1 1 1 Vedi Nota 3 -------------------------------------------------------------------

Altre prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione figurano nell'allegato VII.
Nota 1: I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.
Nota 2: Un nuovo allegato VIII - Prescrizioni in materia di sicurezza per sistemi di riscaldamento a GPL - sara' aggiunto alla presente direttiva a norma dell'articolo 5.
Nota 3: I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati IV e V.
 
ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RICUPERO
DEL CALORE - ARIA

1. Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario e' attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
2. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;
3. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;
4. la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;
4.1. qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4;
4.2. se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore e' smaltata, la parere sulla quale e' applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;
5. il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore: essa deve essere scoperta e di facile accesso;
5.1. nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;
5.2. se lo scambiatore di calore forma un'unita' con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale puo' verificarsi un'eventuale corrosione.
6. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni: - l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento
entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non
comprendono pezzi smontabili. - le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di
raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del
calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:
6.1. una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento;
6.2. il giunto tra la testata e il condotto di scarico e' situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;
6.3. vi e' doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure:
la tenuta stagna tra la testata e il cilindro e' ancora
assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono
stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta
dal costruttore, oppure:
la zona di giunzione tra la testata e il cilindro e' situata
all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.
 
ALLEGATO IV

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

1. Per i veicoli completi, devono essere effettuate le prove seguenti.
1.1. il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocita' del vento ? 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se pero' il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.
1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente e' misurata prelevando dei campioni come segue: a) in un punto situato all'esterno del veicolo quanto piu' vicino
possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di
riscaldamento, e b) in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m
dall'uscita dell'aria riscaldata.

1.3. I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.
1.4. Il valore misurato al punto (b) non deve superare di piu' di 20 ppm CO quello misurato al punto (a).
2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati V, VI e al punto 1.3 dell'allegato VII, deve essere effettuata la prova seguente:
2.1. il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.
2.2. Questa prescrizione e' considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0.5 hpa, la perdita dallo scambiatore e' ?30 dm1/h.
 
ALLEGATO V

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocita' del vento ? 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se pero' il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15 gradi C.
2. La temperatura della superficie delle parti del sistema di riscaldamento con le quali il conducente puo' entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70 gradi C per il metallo non rivestito o 80 gradi C per gli altri materiali.
2.1. Nel caso in cui una o piu' parti del sistema di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 gradi C.
3.1. Per i veicoli delle categorie M1 e N1 la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110 gradi C.
3.2. Per i veicoli delle categorie M2, e M3, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 70 gradi C per il metallo non rivestito o 80 gradi C per gli altri materiali.
4. La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superate 150 gradi C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.
 
ALLEGATO VI

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocita' del vento ? 2 m/s) e ad una temperatura ambiente di 20 ± 10 gradi C. Se pero' il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.
2. Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite, con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

=================================================================== Parametro Dispositivi Dispositivi
di riscaldamento di riscaldamento
alimentati con alimentati con
combustibile gassoso combustibile liquido ------------------------------------------------------------------- CO ? 0,1% in volume ? 0,1% in volume ------------------------------------------------------------------- NO2 ? 200 ppm ? 200 ppm ------------------------------------------------------------------- HC ? 100 ppm ? 100 ppm ------------------------------------------------------------------- Unita' di riferimento bacharach (*) ? 1 ? 4 ------------------------------------------------------------------- (*) L'unita' di riferimento e' il "bacharach" ASTDM D 2156. -------------------------------------------------------------------

3. La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocita' di 100 km/h. In queste condizioni, il valore di CO non deve superare 0,2% in volume. Se la prova e' stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non e' necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo e' installato.
 
ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE
E ALLA LORO INSTALLAZIONE

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.
1.2. Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto per i dispositivi termoelettrici di controllo della fiamma o a 10 secondi per i dispositivi automatici di controllo della fiamma.
1.3. La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.
1.4. Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonche' la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.
1.5. Arresto ritardato della ventola al momento del disinnesto.
1.5.1. Ove sia installata una ventola, questa deve avere un arresto ritardato al momento del disinnesto, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di carburante.
1.5.2. Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorita' omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.
1.6. Requisiti per l'impianto elettrico
1.6.1. Tutti i requisiti tecnici sui quali puo' influire la tensione devono essere soddisfatti in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16 % in piu' o in meno dalla tensione nominale. Se e' installato un dispositivo di protezione contro la sovratensione e/o la sottotensione, tutti i requisiti vanno verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.
1.7. Spia di accensione
1.7.1. Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento e' innestato o no.

2. PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

2.1. Campo di applicazione
2.1.1. Fatto salvo il punto 2.1.2, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del presente allegato.
2.1.2. I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del presente allegato.
2.2. Posizione del dispositivo di riscaldamento
2.2.1. Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimita' del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.
2.2.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione e' ritenuta soddisfatta se il dispositivo e' installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi e' un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.
2.2.3. Per i veicoli delle categorie M1 e M2, il dispositivo di riscaldamento non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, e' autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.
2.2.4. L'etichetta da cui al punto 1.4, o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento e' installato nel veicolo.
2.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.
2.3. Alimentazione del combustibile
2.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.
2.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione e' indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.
2.3.3. Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.
2.4. Sistema di scarico
2.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.
2.5. Ingresso dell'aria di combustione
2.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.
2.5.2. L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.
2.6. Ingresso dell'aria di riscaldamento
2.6.1. L'aria destinata al riscaldamento puo' essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.
2.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.
2.7. Uscita dell'aria di riscaldamento
2.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.
2.7.2. L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.
2.8. Controllo automatico del sistema di riscaldamento
Il sistema di riscaldamento deve disattivarsi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve interrompersi entro cinque secondi quando il funzionamento del motore del veicolo viene arrestato. Se e' stato gia' attivato un dispositivo manuale, il sistema di riscaldamento puo' restare in funzione.
 
ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO
A GPL

(Vedasi allegato II, punto 3.3, nota 2)
 
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