Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 maggio 2002 |
Scioglimento della societa' cooperativa a r.l. "Saturnia", in Matera. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Matera
Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971, che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci; Atteso che l'Autorita' governativa per le societa' cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma e art. 1 della legge n. 127/1971; Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli Uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale; Visto il verbale di ispezione del 29 aprile 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. "Saturnia", con sede in Matera, nel quale e' attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci; Decreta: Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. "Saturnia", con sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica. Matera, 2 maggio 2002 Il direttore provinciale: Gurrado |
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