Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 maggio 2002 |
Scioglimento della societa' cooperativa a r.l. "Edilizia Bilancia", in Matera. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Matera
Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Atteso che l'Autorita' governativa per le societa' cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale; Visto il verbale di ispezione dell'11 aprile 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. "Edilizia Bilancia", con sede in Matera, nel quale e' attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi; Decreta: Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. "Edilizia Bilancia", con sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica. Matera, 2 maggio 2002 Il direttore provinciale: Gurrado |
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