IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme particolari di gestione; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonche' le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la "gestione per conto dello Stato", rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto; Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza; Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2000 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative, L. 108.215.813.933 a fronte di 94.631 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, L. 1.176.208.631 a fronte di 17.084 redite gestite; Decreta: Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla "gestione per conto dello Stato" gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2000, nella seguente misura: L. 1.143.556 pari ad Euro 590,60 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative; L. 68.849 pari ad Euro 35,56 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2002 Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Monorchio
Il direttore generale per le politiche previdenziali per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ferraro |