Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 maggio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Munera Hoyos Luz Angela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Munera Hoyos Luz Angela, nata a Medellin (Colombia) il 15 gennaio 1964, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico professionale di abogada rilasciato dalla Universidad de Medellin il 20 dicembre 1990 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato inoltre che e' iscritta al Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados di Bogota' (Colombia) dal 22 agosto 1991 come attestato dal relativo certificato;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;
Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 9 marzo 1999, rinnovato il 21 aprile 2000 a tempo indeterminato per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Munera Hoyos Luz Angela, nata a Medelin (Colombia) il 15 gennaio 1964, cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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