Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 maggio 2002 |
Autorizzazione all'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo ad espletare attivita' di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico. |
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IL DIRIGENTE del Dipartimento della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
Vista l'istanza del 15 giugno 2002 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo, successivamente integrata in data 14 novembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 23 aprile 2002; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge lo aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 dal Ministro della sanita', proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo, e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero. |
| Art. 2. Le operazioni di trapianto di ossa debbono essere effettuate presso le sale operatorie numeri 7 e 8 del nuovo quartiere operatorio, ubicato al secondo piano del padiglione chirurgie, insistente nell'ambito dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo. |
| Art. 3. Le operazioni di trapianto di ossa, devono essere eseguite dai seguenti sanitari: prof. Claudio Castelli, dirigente medico, direttore dell'unita' operativa di ortopedia e traumatologia presso l'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo; dott. Fabio Argnani, dirigente medico presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo; dott. Angelo Fracassetti, dirigente medico presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo; dott. Carlo Cuni, dirigente medico presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo; dott. Mario Iapicca, dirigente medico presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo; dott. Roberto Martinelli, dirigente medico presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo; dott. Luigi Rizzi, dirigente medico presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo. |
| Art. 4. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2002 Il dirigente responsabile: Ballacci |
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