Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2002 |
Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2002 e di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta mod. 770/2002 Semplificato. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 12, comma 5, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto, inoltre, l'art. 4, comma 3-bis, del medesimo decreto n. 322 del 1998, in base al quale i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti alrilascio della certificazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione e che la predetta trasmissione e' equiparata, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visto il decreto del Ministero delle finanze 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, in base al quale a decorrere dal periodo d'imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e' unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP e INPDAI; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002, con il quale e' stato approvato, tra l'altro, il modello 770/2002 Semplificato, relativo all'anno 2001, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e delle compensazioni effettuati; Considerato che appare opportuno differire i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2002, entro il giorno 23, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei versamenti stessi, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive; Considerate le esigenze generali rappresentate dai sostituti e dai responsabili d'imposta, nonche' dagli intermediari, in ordine alle modalita' e ai termini di trasmissione della dichiarazione di sostituto d'imposta individuati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; Considerato che e' interesse dell'Amministrazione finanziaria acquisire con sistematicita' ed organicita' i dati che devono trasmettere i sostituti d'imposta; Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770/2002 Semplificato non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione e' soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2002 1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2002, entro il giorno 23, puo' essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione. |
| Art. 2. Termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2002 Semplificato 1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, relativa all'anno 2001, e' presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto n. 322 del 1998, entro il 30 settembre 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2002 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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