Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2002
Monitoraggio del "Patto di stabilita' interno" per l'anno 2002 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, al fine di consentire il monitoraggio del fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno per l'anno 2002, prevede per le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze di informazioni sugli incassi e sui pagamenti (comma 10), sugli impegni (comma 11) e, per i soli comuni e province, sulle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria (comma 12);
Visto l'art. 24, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno da adottarsi entro il mese di febbraio 2002;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che ha spostato il predetto termine al mese di aprile 2002;
Considerato che le disposizioni per l'osservanza del patto di stabilita' interno per il triennio 2002-2004 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario con l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, mentre, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, tali disposizioni sono contenute nell'art. 24, commi da 1 a 4, della suddetta legge n. 448 del 2001;
Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
Decreta:
Articolo unico
l. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - le informazioni di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo i prospetti e con le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2002

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Monorchio
Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Malinconico
 
Allegato A
Prospetti e relative istruzioni per il monitoraggio del fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno per l'anno 2002, di cui all'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001. 1. Adempimenti degli enti tenuti al monitoraggio.
I prospetti da utilizzare sono rispettivamente i seguenti:
Mod. 1: monitoraggio per le regioni a statuto ordinario;
Mod. 2: monitoraggio per le province;
Mod. 3: monitoraggio per i comuni superiori a 60.000 abitanti.
I suddetti modelli devono essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre.
I modelli vanno inviati, esclusivamente via e-mail o via fax, al seguente indirizzo:
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio II
e-mail: pattostab@tesoro.it
fax: 06/47613522 - fax: 06/4814027.
I dati relativi al 1o trimestre 2000 e 2002 non devono essere trasmessi. 2. Indicazioni di carattere generale.
Denominazione dell'Ente: sui prospetti deve essere obbligatoriamente riportata la denominazione dell'Ente e, per i comuni non capoluogo, anche la provincia di appartenenza.
Popolazione di riferimento: i comuni, per la determinazione della popolazione di riferimento da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il patto di stabilita' interno, applicano il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2002, quella al 31 dicembre 2000).
Unita' di misura da adottare: i dati da riportare sui modelli devono essere espressi in migliaia di euro. Per l'anno 2000, i dati espressi in milioni di lire devono essere convertiti in migliaia di euro al tasso fisso di 1936,27 lire.
Prospetti da utilizzare: si raccomanda agli enti di adottare, per la trasmissione dei dati, esclusivamente prospetti conformi ai modelli rappresentati nel presente decreto. La modulistica puo' essere acquisita direttamente dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, prelevando il file "Modulistica" contenuto nella cartella riguardante il patto di stabilita' interno, digitando il seguente indirizzo: www.tesoro.it/web/docu indici/Area Normativa/patto stabilita int 2002 .htm
Referenti e loro recapiti per eventuali chiarimenti: e' opportuno che, unitamente ai prospetti, vengano trasmesse le informazioni sui referenti della rilevazione e sui recapiti ai quali rivolgersi in caso di richiesta di chiarimenti (e-mail, fax, telefono). 3. Metodologia di rilevazione dei dati.
Nella compilazione dei modelli occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 2000 e 2002 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1 gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
3.1. Per la rilevazione degli incassi e dei pagamenti (conto competenza + conto residui) i modelli devono essere compilati con riferimento alle entrate effettivamente riscosse e alle uscite effettivamente pagate registrate dal tesoriere dell'Ente. Qualora nel corso dell'esercizio 2002 il tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato (carte contabili) e' necessario in ogni caso che l'Ente provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria o quanto meno, ai fini del monitoraggio, operi le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi. I dati, ove possibile, devono essere coerenti con quelli trasmessi trimestralmente ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978.
3.2. Per la rilevazione degli impegni, i modelli devono essere compilati con riferimento:
per l'anno 2000, (rilevazioni infrannuali), agli impegni assunti registrati nella contabilita' dell'ente (es. partitari, ecc.) e, per la rilevazione annuale, al conto consuntivo 2000;
per l'anno 2002 agli impegni assunti registrati nella contabilita' dell'ente (es. partitari, ecc.).
3.3. Per la rilevazione delle informazioni aggiuntive (con riferimento solo alle province e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti), i dati da rappresentare in termini di cassa rispondono all'esigenza di acquisire, tramite il monitoraggio, informazioni, anche di natura economica, sull'adempimento del patto di stabilita' interno e sulle "eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria" (come previsto dal comma 12 dell'art. 24 della legge finanziaria 2002).
In particolare:
la lettera "A" si riferisce alle disponibilita' liquide, anche provenienti da mutui, presso conti correnti bancari diversi da quello di tesoreria. Per tali voci deve essere indicato l'importo del saldo, alla data del periodo cui si riferisce la rilevazione, risultante dagli estratti conti bancari;
la lettera "B" si riferisce alle operazioni di impiego di disponibilita' liquide di qualsiasi natura non detenute e registrate nel c/c di tesoreria: ad esempio, acquisto di titoli (pubblici o privati), operazioni pronti c/termine, disponibilita' in gestione amministrata, ecc. Per tali voci deve essere indicato il valore delle operazioni di investimento, alla data del periodo cui si riferisce la rilevazione, risultante dagli estratti-conto bancari;
le lettere da "C" ad "H" si riferiscono alle informazioni aggiuntive richieste con l'allegato C1 alla circolare n. 4 del 2000 per il monitoraggio del "Patto di stabilita' interno" relativo agli anni 2000 e 2001.

----> vedere allegato da pag. 17 a pag. 21 della G.U. <---- .fo,
 
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