Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 maggio 2002
Riconoscimento al sig. Condurache Catalin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Condurache Catalin, nato a Falticeni (Romania) il 30 luglio 1970, cittadino rumeno, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di inginer electric - specializarea calculatoare conseguito il 1 agosto 1995 presso l'Universitatea tecnica Gh. Asachi di Isai in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;
Preso atto dal parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A, settore informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, rinnovato dalla questura di Firenze in data 11 febbraio 1999, valido fino al 14 marzo 2003;
Decreta:
Al sig. Condurache Catalin, nato a Falticeni (Romania) il 30 luglio 1970, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore informazioni - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 16 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone