Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 maggio 2002
Modifica del prezzo della specialita' medicinale "Teslascan".

IL DIRIGENTE GENERALE
della valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto UAC/C n. 28 del 28 maggio 1998 con il quale la specialita' medicinale "Teslascan" e' stata classificata come segue:
0,001 MMOL/ML 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 238.000 (ex factory, I.V.A. esclusa);
0,001 MMOL/ML 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZP (in base 32).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 2.261.000 (ex factory, I.V.A. esclusa);
Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 concernente l'estensione delle indicazioni terapeutiche;
Visto l'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita' su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo alla luce dell'estensione delle indicazioni terapeutiche;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci";
Visto il parere espresso in data 19-20 marzo 2002 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo della specialita' medicinale TESLASCAN nelle confezioni indicate e' modificato come segue:
0,001 MMOL/ML 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32);
classe: "H".
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di Euro 187,16 pari a L. 362.392 (I.V.A. inclusa).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in Euro 116,00 pari a L. 224.607 (ex factory, I.V.A. esclusa).
0,001 MMOL/ML 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZP (in base 32);
classe: "H".
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di Euro 1.473,65 pari a L. 2.853.384 (I.V.A. inclusa).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in Euro 1.109,00 pari a L. 2.147.323 (ex factory, I.V.A. esclusa).
Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 15 maggio 2002
Il dirigente generale: Martini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone