Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 maggio 2002 |
Modifica del prezzo della specialita' medicinale "Teslascan". |
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IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto UAC/C n. 28 del 28 maggio 1998 con il quale la specialita' medicinale "Teslascan" e' stata classificata come segue: 0,001 MMOL/ML 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32). Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 238.000 (ex factory, I.V.A. esclusa); 0,001 MMOL/ML 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZP (in base 32). Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 2.261.000 (ex factory, I.V.A. esclusa); Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 concernente l'estensione delle indicazioni terapeutiche; Visto l'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita' su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333; Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo alla luce dell'estensione delle indicazioni terapeutiche; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci"; Visto il parere espresso in data 19-20 marzo 2002 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. Il prezzo della specialita' medicinale TESLASCAN nelle confezioni indicate e' modificato come segue: 0,001 MMOL/ML 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32); classe: "H". Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di Euro 187,16 pari a L. 362.392 (I.V.A. inclusa). Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in Euro 116,00 pari a L. 224.607 (ex factory, I.V.A. esclusa). 0,001 MMOL/ML 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZP (in base 32); classe: "H". Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di Euro 1.473,65 pari a L. 2.853.384 (I.V.A. inclusa). Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in Euro 1.109,00 pari a L. 2.147.323 (ex factory, I.V.A. esclusa). Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS. |
| Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita. |
| Art. 3. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 15 maggio 2002 Il dirigente generale: Martini |
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