Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 marzo 2002 |
Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Peter Georg Ferrari Demski, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per gli organi scolastici
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2); Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, com-mi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dal cittadino comunitario sotto indicato, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione; Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1,comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115); Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non e' inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115); Vista la documentazione prodotta relativa: alla disciplina sulla quale verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115: che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata; Decreta: 1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: "Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe" (primo esame di Stato per l'insegnamento) conseguito il 24 novembre 1988 presso la Universität di Dortmund; titolo di abilitazione all'insegnamento: "Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt fur die Primarstufe" (secondo esame di abilitazione all'insegnamento presso le scuole di primo grado) conseguito il 12 maggio 1993 presso lo "Studienseminar" in Gelsenkirchen, posseduti dal cittadino comunitario: cognome: Ferrari Demski; nome: Peter Georg; data di nascita: 7 giugno 1963; luogo e Stato di nascita: Gelsenkirchen (D); cittadinanza/e (U.E.): tedesca, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 45/A "Lingua straniera" - Tedesco. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 marzo 2002 Il direttore generale: Criscuoli |
|
|
|