Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 aprile 2002 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 1, legge n. 56/1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, unita' di Roma. (Decreto n. 30923). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visti gli accordi collettivi del 31 luglio 1995 e del 10 aprile 1996, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in cui la societa' S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, ha definito con le organizzazione sindacali di categoria il programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale; Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, n. 30318 con il quale in ottemperanza alla sentenza n. 3234/2001 del Consiglio di Stato, sono stati accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995; Visto il decreto direttoriale datato 27 settembre 2001, n. 30319, con il quale e' stato concesso il sopra citato trattamento in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta societa'; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta societa', di proroga del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 o 1-bis della citata legge n. 56/1994, a decorrere dal 24 settembre 1995 per un massimo di nove lavoratori ancora in carica al fallimento; Ritenuto di prorogare il trattamento di integrazione salariale in favore dei suddetti lavoratori; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996 per nove unita' lavorative. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 24 marzo 1996 al 23 settembre 1996 per otto unita' lavorative. |
| Art. 3. Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2002 Il direttore generale: Achille |
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