Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 24 maggio 2002, n. 100
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1298):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) il 29 marzo 2002.
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 29 marzo 2002 con pareri delle
commissioni la, 5a 10a, della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 2 aprile 2002.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, il
9, 11 aprile 2002.
Esaminato in aula l'11 aprile 2002 ed approvato il
16 aprile 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2650):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 17 aprile 2002 con pareri del Comitato per la
legislazione, delle commissioni I, V, VI, XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il
22, 23 aprile 2002.
Esaminato in aula il 10 maggio 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 14 maggio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1298-B):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 15 maggio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 10a, della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 16 maggio 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 16 maggio 2002.



Avvertenza:
Il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
75 del 29 marzo 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 29.



 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2002, N. 45

All'articolo 1:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato: a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150
milioni di dollari statunitensi. Dal 1 febbraio 2002 il premio e'
aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo; b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari
statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi; c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari
statunitensi.

1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un premio cosi' determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui
mercati commerciali, per la copertura fino al massimale
esistente prima dell' 11 settembre 2001: premio minimo pari al
50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati
commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti
esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al
33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato
commerciale per la copertura parziale;
b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.
1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente articolo"";
al comma 2, le parole da: "Stato italiano" fino alla fine del cominci sono sostituite dalle seguenti: "Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo".
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: "e per le imprese di gestione aeroportuale".
 
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