Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2002 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002. |
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AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 maggio 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002. I) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4,5 per mille; II) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 155 rapportate al periodo dell'anno; (Omissis). 02A05231; Il comune di AGRATE CONTURBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 21 gennaio 2002 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura dell'anno 2001 e quindi: 4,5 per mille per gli immobili adibita ad abitazione principale; 6,5 per mille per tuttti gli altri; (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura di Euro 104; (Omissis). 02A05232; Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordianria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A05233; Il comune di ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota nella misura unica del 5 per mille; riduzione dell'imposta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabili e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (Euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altri diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo sia applicano anche alle unita' immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 02A95234; Il comune di ARLENA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; di confermare la detrazione d'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae dalle destinazione come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 02A05235; Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Per l'anno l'anno 2002 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota base di riferimento: 6,5 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,5 per mille. Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento); aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di immobili in stato di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado: 5,5 per mille; 2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta. A) detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto leggislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000. Tale detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6. Si da atto che la maggiore detrazione di lire 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). B) Detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale: soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di lire 300.000 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2002 ed avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2002. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 2002. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2001, per le quali non sono intervenute variazioni. Non potranno beneficiare della detrazione di lire 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza; contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione. Le richieste relative alla maggiore detrazione di lire 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste. C) Detrazione d'imposta pari a lire 200.000 per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado); Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di lire 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2002 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2002 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2002. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2001 per le quali non siano intervenute variazioni. (Omissis). 02A05236; Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 nella stessa misura stabilita nell'anno 2001: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille, con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta; fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/98: 3 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; altri fabbricati: 7 per mille. Di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.000 (Omissis). 02A05237; Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2002, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gi immobili, fatte eccezioni per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene determinata nella misura percentuale del 7 per mille. 2) viene confermata altresi' la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 02A05238; Il comune di BAIRO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confemare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) determinate alla base imponibile d fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo comune applicate con delibrazione della Giunta comunale n. 6 del 7 febbraio 2001, nelle forme sotto specificate: a) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari non abitate. L'aliquota si riduce del 50 per cento per gli stabili inagibili, dichiarati tali a seguito di accertamento d'ufficio o autocertificazione del proprietario; b) aliquota del 4 per mille per gli stabili inagibili per i quali e' stato prodotto all'ufficio tecnico progetto per i lavori di risttrutturazione e/o di recupero. Il beneficio dell'aliquota minima e' concesso per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessionaria edilizia; c) aliquota del 5 per mille in tutti gli altri casi; d) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 02A05239; Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire con decorrenza 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica 5,5 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A05240; Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore per l'applicazione dell'I.C.I. di questo Comune per l'anno 2002 e precisamente: Aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi compresi i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: cinque per mille; Aliquota da applicare per i soggetti passivi, gli immobili ed i terreni edificabili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione sette per mille; Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,39 annue; Euro 206,58 annue se il contribuente rientra nella categoria della famiglia residente costituita da unico componente con trattamento di pensione al minimo ed i seguenti limiti di eta': donne 55 anni compiuti; uomini 60 anni compiuti. (Omissis). 02A05241; Il comune di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'esercizio 2002, la aliquota I.C.I. al 5,5, per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come precedentemente stabilito con deliberazione G.C. n. 35 del 15 marzo 2001; 2. Di confermare, per l'esercizio, 2002, la detrazione di Euro 154,94/annue per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 3. Di confermare, per il 2002, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05242; Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002 nella misura del quattro per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'attribuzione principale e sue pertinenze. (Omissis). 02A05243; Il comune di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del sei per mille. 2. Di fissare in Euro 103,29 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 02A05244; Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del sei per mille; aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in qualita' di locatore finanziario -, dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del quattro per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del quattro per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1 - comma 5 - della legge n. 449/1997; 2. di stabilire in di Euro 130,00 - la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05245; Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di prendere atto della delibera della Giunta comunale n. 112 dell'11 dicembre 2001 che determina per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili 6 per mille. 2. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di Euro 103,30. (Omissis). 02A05246; Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare riapprovandolo il sistema tariffario del 2001 e in particolare: l'applicazione delle tariffe I.C.I. come segue: consistenze per abitazione principale e pertinenze alle stesse 4,5 per mille; consistenze di non residenze 5,5 per mille; fabbricati produttivi 5,5 per mille ad esclusione delle imprese esercenti commercio al minuto; la detrazione per abitazione prinicipale e' di Euro 119,00 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 86 del 12 aprile 2002, pagina 14, prima colonna. 02A05247; Il comune di BOTRICELLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: nella misura del cinque per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: nella misura del sei per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: nella misura del sei per mille; aliquota per gli immobili utilizzati ma non posseduti a titolo di proprieta' da enti ed organizzazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 7, comma 1, lett. i del decreto legislativo n. 504/1992: nella misura del sei per mille; 2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 123,95 pari a L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprieta' indivise destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. (Omissis). 02A05248; Il comune di BRANDICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 (con detrazione di Euro 103,29) per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa; 2. di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti. (Omissis). 02A05249; Il comune di BRINDISI ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A05250; Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5,5 per mille aliquota ordinaria; 5,2 per mille aliquota abitazione principale e L. 200.000 detrazione per abitazione principale; 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. (Omissis). 02A05251; Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.; 2. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locali accessori e pertinenze comprese, locati a far corso dal 1o gennaio 2001 con uno dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla presa d'atto deliberata con provvedimento di questa giunta municipale n. 10 del 18 gennaio 2001; 3. condizionare il beneficio di cui aI punto 2) a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che il locatore firmatario elegga residenza nell'abitazione oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza deI contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in anagrafe; 4. dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in Euro 103,29; 5. disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue - soggetti beneficiari: a) pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni sessanta. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 i pensionati che: 1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) al 1o gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o superiore ad anni sessanta; 3) possiedono un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. Qualora iI coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000). b) Disoccupati e cassintegrati - lavoratori in mobilita'. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' lavoratori in mobilita' che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilita' aI 1o gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attivita' di "lavori socialmente utili" come disciplinate dalla normativa vigente; 3) possiede un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a L. l5.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione; Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000). c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti Potra' beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 il capofamiglia che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente; 3) possiede un reddito lordo non superiore aEuro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso capofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3. Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidita' del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle A.S.L., parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'I.N.P.S. ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni I.N.A.I.L. Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni: Ai fini della determinazione della condizione di reddito, iI reddito lordo viene elevato di Euro 2.065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni altro familiare a carico. Per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale. Per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'Irpef. Non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile. La detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori; 6) Stabilire le seguenti modalita' per la concessione dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della detrazione di cui al punto 5); Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le modalita' per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione vengono cosi' stabilite i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.; la domanda assumera' la forma dell'auto certificazione; la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio; limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della maggior detrazione dovra' essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod. CUD (ex 201, 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione. Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione rilasciata dal competente Ufficio di Collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la cassa integrazione la documentazione dovra' essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato. Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione della competente A.S.L., I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. che attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap stesso; la domanda dovra' essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terra' conto del timbro dell'ufficio postale. Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento; i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicare l'aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione; acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio I.C.I. comunale dovra' procedere alla verifica delle situazioni dichiarate; la verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini I.R.P.E.F.; la domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per l'intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l'aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto; la domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione; nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verita' si dara' corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. 02A05252; Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura dell'aliquota unica del 4.55 per mille per tutti i soggetti passivi, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia; 2. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3 legge n. 662/1996 comma 55, la detrazione dell'imposta, per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in Euro 103,29 (L. 200.000 =) anche per l'anno 2002, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali viene adibita a tale destinazione. 02A52353; Il comune di CALLIANO (provincia di Asti) ha adottato il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel comune di Calliano: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille. 2. Di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dalIart. 5 deI decreto legislativo n. 504/1992 s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 Iett. a) legge n. 662/1996, e che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale. 3. Di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino e concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 4. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 5. Di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58 comma 2 decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 02A05254; Il comune di CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 22 gennaio e il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; (Omissis). Di confermare a determinare, per l'anno 2002, la misura della destinazione I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02A05255; Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 5,5 per mille. Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibito ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti. Stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in Euro 103,50. 02A05256; Il comune di CAMPOBELLO DI LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2002 nella misura del 4.5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. 02A05257; Il comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare per il 2002, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote I.C.I.: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazioni principale e relative pertinenze; 6 per mille per gli altri immobili; 4 per mille per i possessori di terreni agricoli che abbiano messo a dimora un quantitativo di essenze alboree o coltivazioni biologiche su almeno il 5% del terreno agricolo. 2. Di determinare per il 2002: in Euro 104,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996; in Euro 260,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilita' al 100 per cento. 02A05258; Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. A seguito delle proposte espresse dalla Giunta comunale e qui riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sara' applicata in questo comune nella "misura unica del 5,5 per mille"; 2. resta invariata e fissata in Euro 103,29 (L. 200.000), la detrazione per l'abitazione principale; 02A05259; Il comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000); di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che verranno adibiti a nuove attivita' commerciali o artigianali, e per gli immobili che verranno ad essere abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non piu' di cinque anni; di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri fabbricati; di determinare la tariffa per le aree edificabili nella misura del 6 per mille. 02A05260; Il comune di CANOSIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale e di aumentare di 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili al di fuori delle abitazioni principali; di dare atto che le detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante), che lo possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, e' di L. 200.000 (Euro 103,29) spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale. 02A05261; Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. di questo Comune per l'anno 2002 e' determinata nella misura del 6 per mille. E' invece stabilita nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni diverse dall'abitazione principale; 2. l'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o genitori che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale, a queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione di cui al successivo punto 3). 3. di stabilire per l'anno 2002 le detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 20 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 legge 662/96, in lire 210.000. (Omissis). 02A05262; Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille abitazione principale e pertinenze (box, cantina, lavanderia annessi all'abitazione principale). 6 per mille, altri immobili, terreni. detrazione L. 200.000 pari a Euro 103,29 per abitazione principale. Restano confermate le ulteriori agevolazioni e detrazioni approvate con delibera di consiglio comunale n. 72 del 21 dicembre 2001 di modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili accertamento con adesione. (Omissis). 02A05263; Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione principale, 5 per mille; aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale, 5 per mille; aliquote per terreni edificabili, 5 per mille. 2. Di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A05264; Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per il prossimo servizio finanziario le aliquote I.C.I. da applicare nel Comune nelle misure indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; di determinare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Allegato "A" A. Persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, 5 per mille. B. Per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti ai punti successivi, 5 per mille. C. Per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei C.S.. L'aliquota agevolata e' applicata per la durata di tre anni dall'inizio lavori, 3 per mille. D. Per immobili di nuova costruzione classificati nel "gruppo Z Unita' immobiliare a destinazione terziaria, produttiva e diversa", per la durata di anni 5 a decorrere dalla certificazione di agibilita' o dall'effettivo utilizzo dell'opera, se precedente, 4 per mille. E. Detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, 103.29. 02A05265; Il comune di CASALE MARITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili cosi' come riportato nella tabella: (Omissis). ===================================================================== Soggetti | Aliquota ===================================================================== Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e | per le autorimesse censite con alloggio, in favore | delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci ci | cooperative edilizie a proprieta' indivisa, locali | adibiti ad attivita' commerciale ed artigianale, | turistiche e direzionali |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Tutte le altre unita' immobiliari | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione per la prima abitazione | Euro 144,61 02A05266; Il comune di CASASCO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A05267; Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, confermando la detrazione per l'abitazioni principale in L. 200.000 - Euro103,29. (Omissis). 02A05268; Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: abitazione principale e pertinenze: 5,4 per mille; abitazioni locate e pertinenze: 6,5 per mille; abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di affitto concordato: 3,6 per mille; immobili non locali e pertinenze: 8 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C2 C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale. 2. Di confermare in Euro 108,46 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli). Di determinare in Euro 180,76 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico. 3. Di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05269; Il comune di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Casoli nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05270; Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: 3 per mille, l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 5 per mille, l'aliquota da applicare con la detrazione di Euro 144,61 (L. 280.000) alle seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; unita' immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e' pero' limitata esclusivamente a non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale. 5 per mille senza alcuna detrazione, l'aliquota da applicare alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale. 6 per mille, l'aliquota da applicare alle aree edificabili e terreni agricoli; 7 per mille, l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale. (Omissis). 02A05271; Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4) Di confermere, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5) Di confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05272; Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Castel Frentano nella misura del 6 per mille.. (Omissis). 02A05273; Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune: aliquota da applicare: aliquota ordinaria, 6 per mille; abitazioni principale, 5 per mille; abitazioni secondarie, 6 per mille. 2) Aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio del lavoro. 3) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4)L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnati, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6) Determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 = nell'importo di L. 250.000 =; 7) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 02A05374; Il comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nel 2001 e precisamente nella seguente misura: 5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box garage); 5,2 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione spettante per l'abitazione principale Euro 103,30. (Omissis). 02A05275; Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2002, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residente anagraficamente nel comune; abitazione affitate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato; aree fabbricabili; terreni agricoli; 2) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3,4 e 5; 3) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10; 4) di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo del 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5) di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero; 6) di confermare per l'anno 2002, in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 7); 7) di elevare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizione di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo; b) essere proprietari, ovvero titolari dei diritto di usofrutto, uso od abitazone di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale; c) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano; d) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9; e) essere pensionato o non in condizione lavorativa; f) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; g) avere percepito, nell'anno 2001, un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., riferito all'interno nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze. Le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002. Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti. (Omissis). 02A05276; Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di Euro 103,29 per le prime abitazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra' presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione; 4. di dare atto che verra' considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di prioprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case do riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione; (Omissis). 02A05277; Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2001 e 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare e determinare per l'anno 2002 (omissis) nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 1) Di confermere e determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazine I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. 02A05278; Il comune di CASTELLO DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare in misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 per la prima abitazione e le relative pertinenze e del 5,5 per mille per tutte le proprieta' diverse dalla prima abitazione, conformando la misura delle detrazioni vigenti in euro 103,29; 2) di dare atto che sono assimilate alle abitazioni principali quelle previste dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 25 gennaio 1999. (Omissis). 02A05279; Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: 1. aliquota del 5,5 per mille per i terrei agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi a soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma adibita, anche saltuariamente nel corso dell'anno del proprietario o da suoi familiari; 4. aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non adibita, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari. (Omissis). 02A05280; Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; (Omissis); 3) di proporre al consiglio comunale la detrazione per le abitazioni principali, nella misura minima prevista dalla legge (Euro 103,29 pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05281; Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 02A05282; Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire le aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per Iesercizio in corso, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1. aliquota ordinaria: 5,9 per mille; 2. aliquota ridotta per abitazioni principali: 5,3 per mille; di dare atto che per "abitazioni principali", ai fini dell' applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente: a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolermente assegnati dall'Istituto autonomo per le Case Popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel comune che altrove; e) Unita' immobiliari ad uso abitatvo che risultino inutitizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari; f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita' immobiliari rientranti nella definizione di "abitazione principale" del soggetto passivo di Imposta. di stabilire, inoltre, che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari destinate ad uso di "abitazioni principaliº vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono Iimmobile di loro spettanza ad "abitazione principale"; di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f): d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente; f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente l'imposta dovuta sull'abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante. (Omissis). 02A05283; Il comune di CASTIGLIONE D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 4,3 per mille; di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in Euro 104,00; (Omissis). 02A05284; Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura deI 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002. di determinare in euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05285; Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue: nella misura del 4,5 per mille, rapportata al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per Iunita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nei limiti dello speciale regolamento adottato con delibera consiliare n. 5 del 24 dicembre 2000; nella misura del 7 per mille rapportata al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dalIart. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come integrato con legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo sugli alloggi che risultino "non locati"; nella misura del 6,5 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per tutti gli altri casi; 2. di stabilire in Euro 150,00 per l'intero anno 2002 la detrazione d'imposta per la "1a casa" disciplinata dalIart. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod.; (Omissis). 02A05286; Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2002 per le ragioni e secondo le modalita' espresse in narrativa: aliquota ridotta pari al 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unita' immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta fino al secondo grado; aliquota ridotta pari all'1 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex articoli 2, 4 e 5 legge n. 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le aree fabbricabili; aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi; (Omissis). 02A05287; Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalita' in Premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del Comune di Celle Enomondo, per il 2002, nella misura "unica" del 6%e, pari all'aliquota gia' applicata per il 2001, con detrazione prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 02A05288; Il comune di CEPRANO (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - da applicare nel Comune di Ceprano per l'anno 2002, come segue: a) L'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e' stabilita nella misura del 5 per mille; b) l'aliquota da applicare per i soggetti passivi dell'I.C.I. relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e' stabilita nella misura del 6,85 per mille. 2. di stabilire che per gli immobili adibiti a dimora abituale del soggetto passivo, nonche' dei cittadini italiani non residenti ed agli anziani ricoverati negli istituti di assistenza purche' non locati, e relative pertinenze e' concessa una detrazione pari Euro 103,00. (Omissis). 02A05289; Il comune di CESERETO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l' anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 6 per mille; stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in euro 103,50. (Omissis). 02A05290; Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille, con detrazione prima casa pari a Euro 129,11 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado. (Omissis). 02A05291; Il comune di CERTALDO (provincia di Firenze) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: a) aliquote: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle non locate per l'intero anno o tenute a disposizione; 2 per mille per gli alloggi con contratti di affitto concordati di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998. b) detrazioni di imposta: euro 139,45 per l'abitazione principale; euro 216,92 per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale: a) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a euro 9.038,00; b) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a euro 10.845,60 purche' si riscontri una delle seguenti condizioni: 1) famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni; 2) famiglie con presenza di un componente portatore di handicap, in base alla legge n. 104/1992 o con invalidita' al 100% o non autosufficiente. Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E.E. sara' innalzato di euro 516,46. (Omissis). 02A05292; Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura deI 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni. (Omissis). 02A05293; Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: abitazione principale: 4 per mille; terreni e aree fabbricabili: 6 per mille; tutti gli altri immobili 6 per mille. 2) Di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 3) Di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato. TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE Per gli immobili di valore catastale fino a euro 41.316,55. viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella. per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 2001; Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella. I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue: 1) La condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2) il reddito complessivo del nucleo familiare; 3) Il non possesso d'altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Di tali detrazioni non potranno usufruire possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9. DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ===================================================================== Componenti| | | | | nucleo |258,23 1a | 206,58 2a | 154.94 3a | 129,11 4a | 00.000 5a familiare | fascia | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 persona | 5.164,57 | 6.041,51 | 6.962,36 | 7.883,20 | - --------------------------------------------------------------------- 2 persone | 7.597,08 | 9.117,01 | 10.636,43 | 12.155,85 | - --------------------------------------------------------------------- 3 persone | 9.761,04 | 11.713,24 | 13.665,45 | 15.622,82 | - --------------------------------------------------------------------- 4 persone |11.723,57 | 13.995,98 | 16.299,38 | 18.644,09 | - (Omissis). 02A05294; Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura seguente: 7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili; 5 per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario. Di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di euro 103,30. (Omissis). 02A05295; Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare nella misura del 6,5 per mille 6,5 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 1) Di elevare ad euro 115,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05296; Il comune di CICALA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale. Aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. Detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05297; Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura che segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille. (Omissis). 02A05298; Il comune di CISMON DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: prima casa e relative pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati e terreni edificabili: 6 per mille. (Omissis). 02A05299; Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 in Euro 108,45 (pari a L. 210.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per abitazione principale quanto definito all'art. 3, commi 1 e 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l.; 2. di confermare la possibilita' di elevare a Euro 263,39 (pari a L. 510.000) la detrazione indicata al punto 1) per abitazione principale, che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione dai contribuenti con eta' superiore a 65 anni e titolari, oltre al reddito dell'abitazione, di solo reddito familiare annuo derivante da pensione minima (fissata per l'anno 2001 in L. 9.605.700 apri ad Euro 4.960,93). Da tale beneficio sono escluse le abitazioni di categorie catastale A/1 - A/7 - A/8 - A/9. La stessa detrazione elevata a Euro 263,39 potra' essere fruita da contribuenti portatori di handicap con invalidita' superiore all'85% e con un reddito annuo del nucleo familiare non superiore a L. 40.000.000 pari ad Euro 20658,27; 3. di inserire all'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili, il seguente comma 3-bis: "La detrazione dell'imposta e' aumentata del 100% nel caso in cui l'abitazione principale sia situata, completamente o per una percentuale non inferiore all'1 per cento della superficie coperta, all'interno della fascia di rispetto per elettrodotti cosi come risulta inserita nel vigente Piano regolatore generale (P.R.G.). I contribuenti che fruiscono di tale agevolazione dovranno presentare nei termini di legge la prescritta denuncia di variazione. (Omissis). 02A05300; Il comune di COLLE DI VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Aliquota 2,5 per mille. Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2) Aliquota 4 per mille. Alla aliquota 4 per mille sono soggette le unita' immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge n. 431/1998. 3) Aliquota 5 per mille. Alla aliquota 5 per mille sono soggetti: 3/1) I fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche: utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto; concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il terzo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, nonni-pronipoti) ed in linea collaterale entro il secondo (fratelli), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica (in questo caso e' necessario inoltrare apposita comunicazione all'ufficio I.C.I. del Comune entro il termine per la presentazione della denuncia dell'anno d'imposta); locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare; nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie; nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti, professioni o attivita' commerciali; nei quali sono in corso lavori di ristrutturazione, dietro presentazione di apposita richiesta all'ufficio e comunque fino alla fine dei lavori stessi; unita' immobiliare catastalmente indipendente comunicante con l'abitazione principale (attigua o su due piani diversi) purche' venga utilizzata dallo stesso nucleo familiare per l'intero anno e venga presentata entro il 30 giugno di ogni anno, o comunque entro il termine previsto per la consegna della denuncia di variazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale condizione, nel rispetto della vigente normativa urbanistica. L'applicazione di tale aliquota spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni stesse. La cessazione della condizione deve essere dichiarata entro i trenta giorni successivi. 3/2) I fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12. 3/3) L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) Aliquota 7 per mille. Alla aliquota 7 per mille sono soggette: 4/1) le aree fabbricabili; 4/2) i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare o che, comunque, non rispondono alle caratteristiche di cui ai punti n. 2 e 3/1. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di VaI d'Elsa sono esenti dall'imposta ex art. 7 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. DETRAZIONE La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in Euro 108,46 (L. 210.000). Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti) e collaterale entro il secondo grado (fratelli); l'abitazione posseduta da un soggetto che e' obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore. I soggetti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, possono richiedere l'applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per la stessa unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Contribuenti che possono beneficiare di tale ulteriore detrazione: contribuenti con eta' non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della legge n. 104/1992; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980. Condizioni per beneficiare della detrazione: l'unita' immobiliare deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale del soggetto richiedente; nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'unita' immobiliare non deve risultare locata; il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purche' le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o percepiscono una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980, o abbiano un'eta' non superiore ad anni 18; alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, per l'anno precedente, devono concorrere soltanto redditi da terreni, per un importo lordo non superiore a Euro 185,92 (L. 360.000), e trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente non superiore a Euro 6.197,48 (L. 12.000.000) se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, oltre a Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) per ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare. I suddetti limiti possono essere modificati di anno in anno in occasione dell'adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta. La maggiore detrazione spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo in cui vengono meno le condizioni. Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all'ufficio l.C.l. del Comune, entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione per l'anno 2001, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso e presso i patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di categoria, impegnandosi, altresi', a comunicare l'eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 giorni successivi. (Omissis). 02A05301; Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota unica per il 2002: 6 per mille; Detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02A05302; Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come di seguito meglio precisato; 2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di Euro 207,00 per la prima casa di abitazione; 3. di applicare, inoltre, le seguenti detrazioni: a) di applicare una detrazione di Euro 207,00 come se si trattasse di prima casa, non locata, per quelle persone che sono in casa di riposo e residenti, quindi, in altro Comune e che hanno una casa nel comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa; b) di applicare una detrazione di Euro 207,00 come se si trattasse di prima casa, nei casi in cui tra parenti di primo grado viene assegnata a titolo di uso una casa di abitazione di proprieta' da destinare a prima casa di abitazione e residenza; c) di applicare una detrazione di Euro 207,00 come se si trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato, con regolare contratto d'affitto debitamente registrato, ad una persona residente. (Omissis). 02A05303; Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille; 2. di prevedere in Euro 103,30 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dell'art. 8, comma 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A05304; Il comune di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura ordinaria del 6 per mille e di fissare Ialiquota nelle seguenti misure per le fattispecie imponibili di seguito indicate: a) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi residenti nelle stesse, come indicato dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille; b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille; c) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b): 7 per mille; d) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; e) aliquote per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille; f) aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per mille; 2. di stabilire, altresi', le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1): l`equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unita' immobiliari abitative concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi, viene effettuata alle seguenti condizioni; che il comodatario sia residente nell'unita' immobiliare ricevuta in uso gratuito; che il soggetto passivo, oltre ad adempiere all'obbligo di presentazione della denuncia di variazione I.C.I. ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, provveda a consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano. I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera c) del precedente punto 1) sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile nonche' l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva. 3. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale spettante a norma del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di Euro 104,00, in applicazione del disposto del comma 3 del succitato art. 8, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122; 4. di stabilire l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 104,00 a Euro 155,00, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122: La detrazione di Euro 155,00, disposta in virtu' del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, compete ai soggetti passivi i nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2001 che abbiano conseguito un reddito complessivo lordo come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosita' del nucleo familiare; ===================================================================== | Reddito complessivo |Reddito complessivo lordo Nucleo familiare| lordo (Euro) | (Lire) ===================================================================== 1 componente | 9.297,00 | 18.001.502 --------------------------------------------------------------------- 2 componenti | 15.494,00 | 30.000.567 --------------------------------------------------------------------- 3 componenti | 18.076,00 | 35.000.017 --------------------------------------------------------------------- 4 componenti | 20.659,00 | 40.001.402 --------------------------------------------------------------------- 5 componenti | 23.241,00 | 45.000.851 Per ogni componente in piu' rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5 componenti Euro 2.583,00 (L. 5.001.385). Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione per la quale usufruisce dell'incremento della detrazione come da stato di famiglia anagrafico. I contribuenti che rientrano nel criterio sopra citato indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il mese di dicembre del 2002, copie della dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 2001 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello stesso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Omissis). 02A05305; Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata: b) Altre unita' immobiliari: 5,8 per mille; c) terreni agricoli: 5,8 per mille; d) aree edificabili: 5,8 per mille; e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabili 5,8 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 5,8 per mille. Le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997; g) aliquota agevolata per proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo"º 5,8 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05306; Il comune di COSTA DE' NOBILI (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002, l'imposta sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02A05307; Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 sara' applicata da questo comune nel modo seguente: (a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di Covo; (b) detrazione di Euro 103,30 sulla prima casa; (c) detrazione di Euro 139,45 per l'abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle due seguenti condizioni: I. reddito familiare derivante esclusivamente da pensione minima di anzianita' aumentata di 1/3 (un terzo); Il. possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/4 - Abitazioni di tipo popolare; A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. (Omissis). 02A05308; Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune e soggetti a tale imposta; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) annue cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A05309; Il comune di DERUTA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 2. di confermare per l'anno 2002 le aliquote d'imposta, le detrazioni e le agevolazioni I.C.I. attualmente in vigore come di seguito indicate: ===================================================================== Tipologia |Aliquota I.C.I. anno 2002 ===================================================================== "Unita' Immobiliare adibita ad abitazione | principale e relative pertinenze per un | numero non superiore a due e purche' esse | siano effettivamente utilizzate | dall'occupante l'abitazione e non siano | distanti da questa piu' di 100 metri in | linea d'aria" | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati - Aree fabbricabili | 5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili oggetto di interventi di recupero | nei centri storici, che non siano | assegnatari di contribuzioni pubbliche per | il recupero per un periodo di tre anni | dalla fine dei lavori | 1 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione d'imposta unita' immobiliare | adibita ad abitazione principale | Euro 103,29 (Omissis). 02A05310; Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4 febbraio 2002 e il 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nel comune di Desana, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille e 7 per mille quale aliquota diversificata per alloggi non locati ex art. 6, decreto legislativo n. 504/1992, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). di determinare per l'anno 2002, nel comune di Desana, in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05311; Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e il 9 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2) di riconfermare per l'anno 2002 quanto gia' stabilito per l'anno 2001 con deliberazione G.C. n. 8 del 13 gennaio 2001 stabilendo le aliquote I.C.I. nel modo seguente: a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 6 per mille; c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille; (Omissi). 4) di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e sino a modifica, la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.: a) abitazione principale: detrazione L. 200.000; b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o piu' persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'I.N.P.S.: detrazione L. 300.000; c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera b), di L. 300.000; (Omissis). 02A05312; Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione Euro 134,28; altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai residenti: 6 per mille; altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai non residenti: 6,5 per mille; altri immobili non affittati - aree produttive - aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 02A05313; Il comune di ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,8 per mille per tutti gli immobili. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05314; Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiiari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 4) aliquota agevolata per immobili siti nel centro storico ricadenti nella zona A, destinati ad abitazioni principali, che saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge n. 457 del 5 maggio 1978, per i primi tre anni successivi alla data di inizio lavori: 4 per mille; II. di stabilire al fine di favorire una politica di sviluppo dell'economia locale, in particolare per le unita' immobiliari, di nuova costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi catastale da A2 ad A5, interamente posseduti da persona fisica o giuridica, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare aliquota: a) 4 per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dei lavori; b) 5 per mille per il terzo anno. A tal fine l'interessato dovra' produrre il certificato della Camera di commercio dal quale risulti l'oggetto dell'attivita' sopra descritto; III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02A05315; Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1o gennaio 2002: 1) conservazione dell'aliquota del 4,5 per mille del valore imponibile per le unita' immobiliari: adibite a prima abitazione del possessore; concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado; costituenti alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per le case popolari (ora Azienda casa Emilia Romagna) o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale; possedute dalle societa', cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale; comprese le pertinenze, a norma dell'art. 10 del regolamento di applicazione del tributo, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non piu' di una); 2) elevazione al 5 per mille del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli); 3) elevazione al 7 per mille del valore imponibile dell'aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle: inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale; considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate; non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute; costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso; 4) conferma dell'aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio; per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio; per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati; per 3 anni dall'inizio dei lavori; 5) conferma dell'aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile prevista dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le unita' immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni; 6) elevazione ad Euro 145,00 della detrazione dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate); con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva. (Omissis). 02A05316; Il comune di FIRENZE ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.: a) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d); b) una aliquota ridotta del 5,6 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare dfrettamente adibita ad abitazione principale; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare qualificabile come "pertinenza", anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purche' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unita' immobiliare principale e purche' sia: a) classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse. autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto); b) direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unita' ubicata nel comune confinante la dimora abituale; delle persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita' immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorita'; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concessa in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate nelle categorie C/1, C/2 e C/3 e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attivita' di esercizio commerciale o artigianale definito dal comune "storico" o "tipico" ed inserito nell'apposito albo; d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unita' immobiiari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di determinare per l'anno 2002, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: a) in Euro 258,23 (L. 500.000): a favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2001 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 22.207,65 (L. 43 milioni) lordi; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2001 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 11.878,51 (L. 23 milioni) lordi; b) in Euro 103,29 (L. 200.000): a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, limitatamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; 3. di stabilire che (esclusi gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale di residenza e loro pertinenze, a cui appartiene di diritto l'aliquota ridotta) ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione Entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, nella forma dell'autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' applicare l'aliquota agevolata. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicita'. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. I contribuenti che hanno gia' presentato analoga dichiarazione per usufruire dell'aliquota ridotta e/o agevolata nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2002, sempre che persistano i requisiti richiesti; 4. di stabilire che, ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alla lettera a) del punto 2) del presente dispositivo, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione Entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, nella forma ddll'autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'ulteriore detrazione di imposta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicita'. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni pre viste dalla legge. I contribuenti che hanno gia' presentato analoga dichiarazione per usufruire della detrazione nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2002, sempre che persistano i requisiti richiesti; (Omissis). 02A05317; Il comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato l'11 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e/o integrazioni, di confermare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001: aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 4,5 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; L. 250.000 detrazione per abitazione principale; L. 280.000 detrazione abitazione principale per categorie sociali. (Omissis). 02A05318; Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.): abitazione principale: 4,5 per mille; altri immobili: 5 per mille. 2. di stabilire in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05319; Il comune di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo, al 4 per mille, mantenendo le restanti aliquote invariate. Pertanto, riepilogando, la situazione per l'anno 2002 e' la seguente: a) 4 per mille in favore delle unita' immobiliare destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art. 6 del Regolamento I.C.I.); b) 5,75 per mille in favore delle unita' immobiliari che possedute in aggiunta all'abitazione principale sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che l'unita' immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Al fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalita' ed entro il temine previsto per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., apposita comunicazione al Dipartimento Entrate, con indicazione delle generalita' dell'occupante che utilizza a titolo di abitazione principale l'immobile. c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. dare atto che dall'imposta dovuta l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) del punto 2) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A05320; Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobilil, con effetto 1o gennaio 2002, l'aliquota nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). 02A05321; Il comune di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2202, (omissis) l'aliquota unica I.C.I. del comune di Francalla Bisio nella misura del 6 per mille; (omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05322; Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'imposta I.C.I. anno 2002 applicando alla base imponibile la seguente aliquota: 6 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale; abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille: immobile adibito a ad attivita' produttive commerciali; aree fabbricabili; 7 per mille: abitazione non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case). 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29. (Omissis). 02A05323; Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15 gennaio e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e del 4,5 per mille per l'abitazione principale. (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05324; Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 5 per mille - detrazione Euro 103,29: a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale do godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario; d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato; e) per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) per due unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; g) per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari. Aliquota del 6 per mille (detrazione zero): per le unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; Aliquota dell'8 per mille (detrazione zero): per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; Aliquota del 7 per mille (detrazione zero): per tutti gli altri immobili; Aliquota del 5 per mille (detrazione zero): per le abitazione concesse in uso gratutito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed adibite ad abitazione principale fermo restando che tale agevolazione compete al contribuente per una sola unita' immobiliare e previa presentazione di denuncia di variazione nei termini di legge. La detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e' elevata per l'anno 2002 da Euro 103,29 a Euro 258,23 per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di seguito elencate: a) titolarita' di trattamento pensionistico; b) compimento del sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; c) possesso esclusivamente di un'unica unita' immobiliare nel territorio nazionale classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e A/6 (rurale), oltre ad eventuali pertinenze; d) appartenenza ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui reddito non superi, con esclusione del reddito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, i seguenti limiti riferiti all'anno 2001: Euro 8.263,31 per nucleo familiare composto da una persona; Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due o piu' persone. Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni di invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalidita' civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendite catastali di terreni, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale e da dividendi su titoli. I suddetti redditi, anche se non imponibili ai fini I.R.P.E.F., sono rilevanti ai fini del raggiungimento dei limiti fissati al precedente punto d). Il possesso di redditi diversi da quelli sopra elencati determina l'esclusione dal beneficio della maggiore detrazione. 1. I contribuenti che intendono usufruire della maggiore detrazione prevista al punto precedente, dovranno presentare apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 30 giugno 2002, termine di presentazione della dichiarazione di variazione. La dichiarazione dovra' essere redatta esclusivamente sul modello predisposto dal responsabile del tributo (Omissis). 02A05325; Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota I.C.I. del comune di Gamalero nella misura del 6 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di Euro 103,92 (L. 200.000). (Omissis). 02A05326; Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire per l'esercizio 2002 l'applicazione delle seguenti aliquote: aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione pricipale e relative pertinenze (da intendersi quali pertinenze dell'abitazione principale e relative pertinenze ( da intendersi quli pertinenze dell'abitaizone principale box, cantine, magazzini e simili che servano l'abitazione stessa ancorche' non confinanti con la stessa); aliquota pari al 6,5 per mille pr ogni altra tipologia d'immobile; Di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobliliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nell'imprto di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A05327; Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di diminuire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. valevole per l'intero esercizio 2002 di un punto percentuale e cioe': aliquota unica ordinaria: 6 per mille, e di confermare in Euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05328; Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Misura delle aliquote per l'anno 2002: 5,8 per mille: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale abitualmente comprese le pertinenze della stessa (tipologia lettera "A" e "E" regolamento comunale vigente); 5,8 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., etc. comprese le pertinenze delle stesse (tipologia lettera "A" art. 2 regolamento comunale vigente); 5,8 per mille: unita' immobiliari categoria A (immobili per uso abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 C.C. e seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale e nella quale via abbiano la propria residenza comprese le pertinenze stesse (tipologia lettera "B" e "E" del regolamento comunale vigente); 7 per mille: unita' immobiliare Categoria A (immobili per uso abiazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale non locate e/o comunque non utilizzate come abitazioni principali di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (cosidette seconde case) tipologia (lettera "C" del regolamento comunale vigente); 7 per mille: unita' immobiliari categoria A (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale locata a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale (tipologia lettera C del regolamento comunale vigente); 6,7 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali. Misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta per l'anno 2002: dall'anno 2002, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti n. 1, 2, 3 del prospetto precedente per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua di Euro 114,00 pari a L. 220,735. (Omissis). 02A05329; Il comune di GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquoa dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. 2. Di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A05330; Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, qui definite nel dettaglio nella misura del 5,3 per mille relativamente a: 1) alle abitazioni principali; 2) alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta, cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; 3) alle unita' innnobiliari equiparate alle abitazioni principali quali: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; Di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' inimobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in: Euro 103,30 con le modalita' previste dal comma 55, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille; Di fissare una apposita aliquota pari al 6,5 per mille per le abitazioni non locate; (Omissis). 02A05331; Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05332; Il comune di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura deI 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad eccezione delle abitazione non locale o tenute a disposizione a cui viene applicata nella misura del 7 per mille e di stabilire in Euro 134,28 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di considerare abitazione principali anche: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (garage, cantina, soffitta, ripostigli); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 02A05333; Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. deI 5,25 per mille; 2. di stabilire in Euro 129.11 (L. 250.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05334; Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. deI 5 per mille per le abitazioni principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni secondarie. 2. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A05335; Il comune di GROSSO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05336; Il comune di GUALTIERI SICAMINO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille ===================================================================== 1 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------- 1 | Abitazione principale | 5,5 --------------------------------------------------------------------- | Abitazioni concesse in comodato d'uso | | gratuito ai figli e dagli stessi utilizzate | 2 | come abitazione principale | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 3 | Aliquota ordinaria | 6 --------------------------------------------------------------------- 4 | Terreni agricoli | 0,00 --------------------------------------------------------------------- 5 | Aree fabbricabili | 6 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- | Unita' immobiliari | | | destinate ad | | | abitazione | | 1 | principale | - | 103,29 |
| --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni concesse | | | in como dato d'uso | | |gratuito ai figli e | | | dagli stessi | | | utilizzate come | | | abitazione | | 2 | principale | - | 103,29 (Omissis). 02A05337; Il comune di GUARDAMIGLIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02A05338; Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 5 per mille; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal 30 comma dell'art. 58 del citato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 02A05339; Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; b) di dare atto che che per l'anno 2002 le detrazioni verranno diversificate come segue: abitazioni principali di proprieta' di ultrassentacinquenni Euro 129,11; tutte le altre abitazioni principali Euro 103,29. (Omissis). 02A05340; Il comune di ISCHITELLA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504/1992, relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504/1992, relativamente agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; 3. di fissare per l'anno 2002 e per un periodo non superiore ai tre anni nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di fissare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, ad Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di ridurre al 50% l'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro i quali siano percettori di solo reddito derivante da pensione inferiore ad Euro 8.263,31 lordi annui e coloro i quali versino in stato di indigenza, previo controllo e parere dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale; 7. di determinare per le abitazioni locate un'aliquota pari al 5 per mille purche' in presenza di contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 02A05341; Il comune di ISOLA DEL GIGLIO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, con decorrenza dal 1o gennaio 2002, una diversificazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: un'aliquota ordinaria, per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e non rientranti fra quelli che usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota ridotta secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale, nella misura del 7 per mille e di un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate a terzi purche' queste abbiano un contratto di locazione regolarmente registrato e siano utilizzate dall'inquilino come abitazione principale. (Omissis). 02A05342; Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e riconfermare per l'anno 2002, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 6,25 per mille, per tutte le unita' immobiliari; b) aliquota del 7 per mille, per tutte le unita' immobiliari che risultano non locate o tenute a disposizioni; c) detrazione d'imposta: Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. (Omissis). 02A05343; Il comune di JERAGO CON ORAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota aree fabbricabili: 5,5 per mille; aliquota per immobili, e relative pertinenze, tenuti a disposizione e non locati: 7 per mille. (Omissis). di confermare e determinare, per l'anno d'imposta 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione, principale in Euro 120,00. (Omissis). 02A05344; Il comune di LA MORRA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti disposizioni: a) aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; b) aliquota agevolata per l'imposta comunale sugli immobili nella misura dello zero per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, escludendo dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure finalizzati all'utilizzo di sottotetti; la suddetta aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di prendere atto che la detrazione per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e' fissata nella misura indicata dalla deliberazione CC n. 80 del 30 novembre 2000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A05345; Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: a) confermare, per quanto concerne gli alloggi non locati, la misura dell'aliquota I.C.I. definita per l'anno 2002, pari al 7 per mille; b) confermare, per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, pari al 4 per mille; c) confermare, per quanto concerne l'abitazione principale, nonche' le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti a) e b), la misura dell'aliquota I.C.I. applicati negli anni precedenti, anche per l'anno 2002, pari al 6 per mille; d) stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29 dando atto che le pertinenze delle abitazioni principali sono soggette allo stesso regime fiscale delle abitazioni principali; e) stabilire di elevare a Euro 258,23 la detrazione per la prima casa occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidita' pari o superiore al 75%, al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione. (Omissis). 02A05346; Il comune di LAVARONE (provincia di Trento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 6 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2002; 2. di determinare nel 5 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'l.C.l. per il periodo d'imposta 2002, relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 3. di determinare in Euro 155,00 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 casi come integrato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, dando atto che la predetta detrazione si intende applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02A05347; Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di diminuire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per i fabbricati e di confermare al 4 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili, confermando la detrazione per l'abitazione principale a Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05348; Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed immobili; di stabilire in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale. (Omissis). 02A05349; Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come di seguito specificato: a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille; b) aliquota ridotta da applicare sul valore degli immobili adibita ad abitazione principale: 5,3 per mille. (Omissis). 02A05350; Il comune di LODRINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; di determinare in Euro 113,62 la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinente. (Omissis). 02A05351; Il comune di LONGIANO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: aliquota ordinaria pari al "7 per mille" (da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta); aliquota ridotta pari al "5 per mille" da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' anch'essi residenti nel Comune). 2. di dare atto che viene mantenuto l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 267/2000; 3. di approvare, con effetto dal 1o gennaio 2002 e per i motivi di cui in premessa, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di Euro 103,29 pari a lire 200.000. (Omissis). 02A05352; Il comune di LUNGAVILLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 gennaio 2002 - 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille; (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di Euro 103.30. 2. di stabilire l'importo della maggiore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (Omissis). Tabella per le maggior detrazioni pe la determinazione dell' mposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2002 e modalita' di applicazione: TABELLA DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE Detrazioni ===================================================================== Componenti | | | nucleo | Euro 181,00 1a | Euro 155,00 2a | Euro 130,00 3a famigliare | fascia | fascia | fascia ===================================================================== Redditi | | | Complessivi | | | --------------------------------------------------------------------- 1 persona | 9.000.000 | 10.698.000 | 12.481.000 --------------------------------------------------------------------- 2 persone | 14.710.000 | 17.653.000 | 20.595.000 --------------------------------------------------------------------- 3 persone | 18.900.000 | 22.680.000 | 26.460.000 --------------------------------------------------------------------- 4 persone | 22.700.000 | 27.100.000 | 31.560.000 --------------------------------------------------------------------- 5 persone | 26.300.000 | 31.500.000 | 36.820.000 --------------------------------------------------------------------- 6 persone | 29.800.000 | 40.000.000 | 46.500.000 N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti del nucleo famigliare e i rispettivi redditi complessivi. MODALITA' Dl APPLICAZIONE 1. le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A\3, A\4, A\5, A\6, aventi un valore catastale non superiore a L. 60.000.000, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniuge a carico di pensionati; c) disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento); d) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 2001); e) portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; f) contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'ASL Pavia. 2. il reddito del nucleo famigliare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini I.R.P.E.F. e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta. 3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo famigliare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale). 4. e' considerata abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. 5. per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del Comune di Lungavilla entro il 25 giugno 2002. (Omissis). 02A05353; Il comune di LUSCIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel tenitorio del Comune di Lusciano, secondo quanto consentito dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A05354; Il comune di LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A05355; Il comune di MAENZA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno 2001 fissate con deliberazione di G.C. n. 9/2001 e precisamente: 5,5 per mille abitazione principale, 6,5 per mille altri fabbricati e aree edificabili. 2. dare atto che per le abitazioni principali opera la detrazione di Euro 103,29. (Omissis). 02A05356; Il comune di MAGASA (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 6.5 per mille e del 5 per mille l'abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di Euro 104.00. (Omissis). 02A05357; Il comune di MAGISANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 rimane confermata nella misura ordinaria del 6 per mille. (Omissis). 02A05358; Il comune di MAGLIANO ALFIERI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 2001 e 15 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote in misura diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale): 6,5 per mille; aliquota abitazione principale: 6 per mille. (Omissis). 1. di confermare e determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29; 2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 in misura diversificata (aliquota ordinaria 6,5 per mille - aliquota abitazione principale 6 per mille) fissata dalla giunta comunale con atto deliberativo n. 131 in data 28 dicembre 2001, dando atto che la determinazione di tali aliquote consente di assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2002. (Omissis). 02A05359; Il comune di MAGLIANO SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e aliquote per applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002 cosi' come determinate con atto di Consiglio comunale n. 35/2000: 5,5 per mille per abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel Comune di Magliano Sabina, comprese le pertinenze (intese come garage, box, posto auto, soffitta, cantina, ecc, appartenenti ai gruppi catastali C02, C06, C07), in base alla disciplina generale dettata dal Codice civile; la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' di Euro 103,29; sono equiparate alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille e detrazione di Euro 103,29, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3o grado ed affini fino al 2o grado, che stabiliscono nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare; 5.9 per mille per gli immobili a destinaz:one diversa da quella di abitazione principale (categorie A-B-C-D) e per le aree fabbricabili. (Omissis). 02A05360; Il comune di MALITO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. abitazione principale: 5,5 per mille; 2. altri fabbricati: 6,5 per mille; 3. terreni edificabili: 6,5 per mille; ed e' prevista la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05361; Il comune di MALVICINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare nel 4,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, dando atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle delle altre unita' immobiliari. (Omissis). 02A05362; Il comune di MANCIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, diversificate nelle seguenti categorie: Categoria I Unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali 6 per mille; Pertinenza dell'abitazione (art. 5 reg. comunale) 6 per mille. Categoria II Unita' immobiliari non compresi nella I categoria 7 per mille; di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000. (Omissis). 02A05363; Il comune di MARANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare in ragione deI 7 per mille l'aliquota per la generalita' degli immobili; 2. di fissare in ragione deI 4 per mille l'aliquota per le unita' adibite ad abitazione principale, e sue pertinenze, dei soggetti passivi; 3. di fissare in ragione del 5 per mille l'aliquota delle abitazioni concesse in uso gratuito ai soggetti di cui al vigente regolamento comunale al 1o gennaio 2002, e relative pertinenze; 4. di fissare in ragione del 2 per mille l'aliquota agevolata per gli immobili interessati dalla normativa prevista dall'art. 1, comma 5, legge 449/97. 5. di fissare nella misura di euro 154,94 (L. 300.000) la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dei soggetti passivi. (Omissis). 02A05364; Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'anno 2002 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili. 2. di confermare in euro 258,00 (L. 500.000) la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02A05365; Il comune di MARCARIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le misure delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta a questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del Comune fissandole come di seguito specificato: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 4,8 per mille; unita' immobiliari costruite da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 4 per mille; unita' immobiliari residue (ad esempio: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc....) 6,5 per mille. (Omissis). 02A05366; Il comune di MARCELLINA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. sugli immobili e le aree fabbricabili per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' stabilita in euro 103,29; (Omissis). 02A05367; Il comune di MASAINAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare, con decorrenza 1 gennaio 2002, le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) L'abitazione principale e relative pertinenze 5,7 per mille; b) altri immobili (abitazioni secondarie, attivita' commerciali, aree edificabili): 6 per mille; c) detrazione per l'abitazione principale: 103,29 euro. 2. trasmettere la presente al responsabile del servizio tributi per gli adempimenti di competenza; 3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. (Omissis). 02A05368; Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 2001 pari al 5 per mille sulla base imponibile del valore dell'immobile con una detrazione per la prima casa pari a euro 103,29. (Omissis). 02A05369; Il comune di MASLIANICO (provincia di Como) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote, da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo n. 504/1992: nella misura del 4,8 per mille: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare) utilizzate da persone fisiche, soggetti passivi e soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune. b) Unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purche' residenti. c) Altre unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A, B, C, D, nonche' le aree edificabili; nella misura del 7 per mille: abitazioni secondarie non locate. 2. di stabilire la misura della detrazione, dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, in euro 103,29. (Omissis). 02A05370; Il comune di MEDOLLA (provincia di Modena) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 2002 nella misura del 6,3 per mille; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a: a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni; b) unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 3. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille da applicare alle abitazioni che a partire dal 1 gennaio 2001 risultano non locate o non occupate con esclusione delle abitazioni di cui al punto 2, lettera a). 4. di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di 155,00 euro; 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni: "Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari"; 6) di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 82 dell'11 dicembre 1998 e successive modificazioni: "Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonche' la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.". 7) di dare atto che anche per il 2002 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05371; Il comune di MELAZZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 10 gennaio 2002 e 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento della detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'anno 2002, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge 29 dicembre 1996, n. 662: a) avranno diritto alla detrazione di L. 500.000 da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni: siano invalidi al 100%; pensionati unici abitanti possessori unicamente della casa d'abitazione, con reddito inferiore a L. 14.000.000; b) le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2002, all'ufficio tributi. (Omissis). 02A05372; Il comune di MELE (provincia di Genova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare e diversificare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili I.C.I. in 5,4 per mille e 6 per mille, come di seguito indicato: a) l'aliquota agevolata del 5,4 per mille e' applicata: abitazioni principali di soggetti residenti; alloggi locati con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 e art. 1 D.M.L.P. 5 marzo 1999; alloggi concessi in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado con contratto registrato; box e cantine; b) l'aliquota del 6 per mille e' applicata a tutti gli altri immobili. 2. le detrazioni e le riduzioni sono previste come da leggi in materia. (Omissis). 02A05373; Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare, (omissis) fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 2002 e di prevedere la misura per i seguenti casi di aliquota differenziata (sulla base di quanto stabilito dal consiglio comunale per l'anno 2000), sempre per l'anno 2002: a) 5,7 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune (art. 4 decreto-legge n. 437/1996); b) 7 per mille per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati); c) 4 per mille per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); d) 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); e) mantenere nel limite di legge di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02B05374; Il comune di MELITO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di ridurre per l'anno 2002 e precisamente con decorrenza 1o gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. dal 6 per mille al 5,75 per mille; di confermare la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 pari ad Euro 154,94 per i pensionati aventi reddito complessivo familiare con riferimento all'anno 2001 non superiore a L. 15.000.000 pari ad Euro 7.746,85 in presenza di un solo reddito di pensione e non superiore a L. 22.000.000 pari ad Euro 11.362,05 in presenza di due pensionati. (Omissis). 02A05375; Il comune di MENAROLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e del 7 per mille l'aliquota per le altre fattispecie; 2. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro 103,30, con le precisazioni previste dall'art. 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal consiglio comunale, con deliberazioni n. 31 del 26 novembre 1998. (Omissis). 02A05376; Il comune di MESORACA (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; aliquota agevolata speciale del 3 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; aliquota speciale del 5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; Il. Di stabilire nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore a tre anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; III. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 105,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' iminobiliari, e' inoltre stabilito che, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02A05377; Il comune di MIANE (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. e le detrazioni cosi' come segue: aliquota I.C.I. del 5 per mille, con eccezione delle aree fabbricabili e delle seconde case per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000. (Omissis). 02A05378; Il comune di MINORI (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel modo di seguito indicato: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota immobili di categoria A adibiti ad abitazione principale: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000 pari ad Euro 103,29 piu' ulteriore detrazione di L. 40.000 pari ad Euro 20,66; aliquota immobili di categoria C/1 locati: 5 per mille; aliquota immobili di categoria C/1 utilizzati dal proprietario per attivita' commerciale: 5 per mille; aliquota altri immobili di categoria C/1 non locati: 9 per mille; aliquota abitazioni non locate: 7 per mille. (Omissis). 02A05379; Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille gia' fissato per il precedente anno 2001. (Omissis). 02A05380; Il comune di MODIGLIANA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' stata riconfermata con allo della G.M. n. 279 del 27 dicembre 2001, nel 5,6 per mille; 2. di dare atto che limporto della detrazione per l'abitazione principale rimane di L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 62; (Omissis). 4. di determinare, per l'anno 2002, in L. 300.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale delle famiglie con almeno tre figli e con reddito familiare complessivo lordo 2001 (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a L. 65.000.000. (Omissis). 02A05381; Il comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille ad eccezione dell'aliquota inerente l'abitazione principale che viene stabilita nella misura del cinque per mille; 2. confermare per l'anno 2002 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000, come determinata dalla delibera consiliare n. 1 del 25 febbraio 1997; 3. considerare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' la stessa non risulti locata; 4. ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 49, determinare al tre per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi destinati al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi destinati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, come individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora per interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti; 5. dare atto che tale aliquota agevolata viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari che saranno oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 6. dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. (Omissis). 02A05382; Il comune di MOMBARUZZO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille per la casa adibita ad abitazione principale, con detrazione di Euro 103,29, determinando altresi', nella misura del 6 per mille per tutti gli altri beni immobili. (Omissis). 02A05383; Il comune di MONASTERO DI VASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2002 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996; per gli enti senza scopo di lucro non vengono praticate riduzioni; non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale); non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma primo ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti); resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta; viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati - fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti). (Omissis). 02A05384; Il comune di MONSUMMANO TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' stabilite con deliberazione della giunta comunale n. 22 del 6 febbraio 2001, che sono le seguenti: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo non locate, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; c) immobili diversi da quelli di cui alle lettere precedenti: 7 per mille. Detrazione per abitazione principale - Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05385; Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare all'abitazione principale e sue pertinenze e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili, al fine di consentire il finanziamento delle spese correnti dell'esercizio di competenza; di confermare, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' modificato dall'art. 55 della legge n. 662/96, per le abitazioni principali, pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A05386; Il comune di MONTALENGHE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: 5 per mille, applicata alla base imponibile dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente; 6 per mille, applicata alla base imponibile degli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 2. di determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al 5o comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 02A05387; Il comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche nelle seguenti misure: 5,5 per mille: aliquota da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 7 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti i restanti immobili. (Omissis). 02A05388; Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta nel 6 per mille per la prima casa. (Omissis). 02A05389; Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002 le aliquote per l'I.C.I., di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente modo: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale e relative pertinenze; aliquota: 4,5 per mille; detrazione: Euro 103,29. (Omissis). 02A05390; Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali. 2. di confermare ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse a posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come gia' disposto con consiliare n. 4 del 29 gennaio 1999. (Omissis). 02A05391; Il comune di MONTEFIORE DELL'ASO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e le detrazioni per la prima casa di L. 200.000 con l'assimilazione delle pertinenze alla disciplina della prima casa. (Omissis). 02A05392; Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota per l'anno 2002 come segue: aliquota unica: 5,75 per mille. (Omissis). 02A05393; Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05394; Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Con decorrenza 1o gennaio 2002 l'applicazione alla base imponibile relativa all'imposta comunale sugli immobili delle seguenti aliquote: aliquota unica generale del 6,4 per mille; aliquota ridotta al 4 per mille esclusivamente per le aziende artigianali industriali e commerciali, purche' di nuova istituzione, operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attivita' ex art. 4, terzo comma, del vigente Regolamento I.C.I. approvato con atto di C.C. n. 73/99, come modificato con successivo atto di C.C. n. 33/2000. Art. 4. Determinazione delle aliquote e dell'imposta 4. si applica la detrazione d'imposta di Euro 156, ai percettori di qualunque tipo di pensione, purche' ricorrano i seguenti presupposti: a) non possiedano redditi individuali da pensione superiore ad Euro 6.714,00; b) che non possiedano, oltre all'abitazione principale e relative pertinenze, redditi da terreni superiori ad Euro 186,00 ed altri redditi da fabbricati nel territorio dello Stato italiano. Detta detrazione non si applica a tutti i beneficiari, qualora uno degli aventi diritto percepisca redditi da pensione superiore ad Euro 6.714,00. La detrazione di Euro 156,00 non si applica inoltre in presenza di redditi diversi da qualunque tipo di pensione. Art. 9. Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e detrazione 1. per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 104,40 prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le modalita' di cui al precedente art. 8, secondo comma, secondo capoverso. (Omissis). 02A05395; Il comune di MONTEROSI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per la prima casa e di rideterminare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per la seconda casa. (Omissis). 02A05396; Il comune di MONTESEGALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e' stato richiesto ed espresso dal competente funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole di regolarita' tecnica, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'applicazione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.; visto che a norma dell'art. 6 del citato decreto legislativo, l'aliquota dell'imposta deve essere stabilita, in misura unica, non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con apposita deliberazione di Giunta da adottarsi entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione; visto l'art. 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; visto l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 488; visto lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilita' vigenti; con voti unanimi espressi nei modi di legge; Delibera: Di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). Di stabilire come detrazione per la prima casa l'importo minimo di lire 200.000. 02A05397; Il comune di MONTEVEGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 e 17 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002, le seguenti detrazioni l.C.I. per le abitazioni principali per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito riportate con aliquote approvate con deliberazione di G.M. n. 2 deI 17 gennaio 2002: a) le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta relative all'abitazione principale posseduta da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni: possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; avere compiuto i sessanta anni di eta' se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati; vivere soli o in nucleo familiare; avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini I.R.P.E.F. non superiore a Euro 7.750,00 pro-capite. Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 11.880,00 piu' Euro 826,00 per ogni persona a carico; b) le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta relative all'abitazione principale posseduta da nucleo familiare composto, al 1o gennaio di ciascun anno da una o piu' persone, di cui almeno una disabile ed avente nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini I.R.P.E.F. non superiore a Euro 7.750,00 pro-capite. Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 11.880,00 piu' Euro 826,00 per ogni persona a carico. Qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta'. 2. il contribuente, al fine di poter usufruire della detrazione di cui ai punti a) e b), deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al "comune di Monteveglio - servizio tributi"º direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fanno fede la data e il timbro postale. Nella domanda il contribuente deve indicare: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; composizione familiare. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente dal nucleo familiare; certificato attestante il grado di invalidita' per i disabili. I contribuenti che hanno inviato la domanda entro il termine indicato, potranno tenere conto in sede di versamento della rata I.C.I. della maggiore detrazione. La dichiarazione di cui sopra, corredata dai documenti sopra descritti, dovra' essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione. 3. di dare atto che la detrazione di cui al 2o comma art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 spettante sull'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rimane fissata in via ordinaria in Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: 5,7 per mille ridotta Aliquota ridotta con detrazione pari a Euro 103.29 spetta a: abitazione principale: e' intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Art. 8 comma 55 punto 2 legge 662/1996 Finanziaria). La dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel comune. abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Art. 3 comma 56 legge 662/1996). Aliquota ridotta senza detrazione spetta a: abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione data in uso gratuito ai familiari (fino al secondo grado) che la utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel comune; abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione data in locazione mediante contratto di locazione concordato stipulato ai sensi dell'ex art. 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a persone che la utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel comune; 7 per mille ordinaria per tutti gli altri fabbricati. (Omissis). Proposta di modifica aliquote I.C.I.
===================================================================== Anno 2002 | ===================================================================== Abitazione principale (soggetto | passivo I.C.I. ha la residenza | all'interno dell'immobile).... |5,7 % + detrazione Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale (abitata da | parente di secondo grado in comodato| gratuito).... | 5,7 % --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale (contratto di | locazione concordato legge | 431/98).... | 5,7 % --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale (abitazione | locata con regolare contratto | d'affitto).... | 5,7 % --------------------------------------------------------------------- Abitazione non locata.... | 7 % --------------------------------------------------------------------- Area fabbricabile.... | 7 % --------------------------------------------------------------------- Altri immobili.... | 7 % --------------------------------------------------------------------- Ulteriori detrazioni (Euro 51,65) | --------------------------------------------------------------------- Soggetti interessati: | --------------------------------------------------------------------- Anziani (> 65 anni per uomini e | > 60 per le donne) | --------------------------------------------------------------------- Nuclei familiari con disabili | --------------------------------------------------------------------- Limiti di reddito: | --------------------------------------------------------------------- 1 persona | Euro 7.750,00 --------------------------------------------------------------------- 2 persone | Euro 11.880,00 --------------------------------------------------------------------- 3 o piu' persone |Euro 826,00 (per persona in piu) 02A05398; Il comune di MONTEVERDE (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, 5 per mille; b) per gli altri immobili, 6,5 per mille. (Omissis). 02A05399; Il comune di MONTORIO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05400; Il comune di MORDANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune - Unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A escluso A10 e nella categoria C6; del 5 per mille per le abitazioni locate dalle persone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; del 5.5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B - C e D se utilizzate dal proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi; del 5.5 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli; del 7 per mille per gli alloggi non beati; del 7 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B - C e D se non utilizzate ne' locate; 2. di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,291; 3. di applicare una maggiore detrazione di Euro 61,974 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di Euro 103,291 per i contribuenti: in possesso dei requisiti sotto elencati: famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto entrambi sessantacinque anni di eta', titolari di solo reddito di pensione non superiore a Euro 6.713,94 pro-capite con l'aggiunta di Euro 1.549,37 per ogni persona a carico - si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; famiglie con figli a carico ai fini fiscali con reddito pro-capite non superiore a Euro 6.713,94 - si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L. con reddito pro-capite non superiore a Euro 6.713,94 con l'aggiunta di una quota di reddito convenzionale di Euro 6.713,94 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 66% e/o per ogni anziano non autosufficiente si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; in tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 61,974 e' subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da tutti i componenti Io stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002 - le detrazioni saranno applicate proporzionalmente al periodo di sussistenza delle condizioni predette; il diritto alla ulteriore detrazione deve essere dichiarato dal contribuente mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 come modificata dalla legge n. 127 /1997 da presentare all'ufficio tributi entro iI termine per il pagamento dell'imposta - il modello per l'autocertificazione, che puo' essere ritirato presso l'ufficio U.R.P. del comune deve contenere: dati identificativi del contribuente nome - cognome - data e luogo di nascita - codice fiscale; redditi percepiti nell'anno di imposta precedente, rilevati dal C.U.D. rilasciato dall'Ente pensionistico o dal datore di lavoro; per i portatori di handicap l'indicazione del decreto prefettizio con il quale e' stata accertata la inabilita/invalidita'; per gli anziani non autosufficienti la certificazione rilasciata dall'azienda U.S.L. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). 02A05401; Il comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. 2. di dare atto che non e' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta al comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 02A05402; Il comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; b) 4 per mille per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; c) 6 per mille aliquota ordinaria; 2. di determinare in L. 200.000 - Euro 104,00 la detrazione d'imposta spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02A05403; Il comune di MOTTALCIATA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive variazioni e modificazioni, a valere per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille; b) per tutte le altre categorie immobiliari aliquota del 5,25 per mille. (Omissis). 02A05404; Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per mille, secondo le modalita' del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/97 approvato con delibere di C.C. numeri 8/99, 25/99, 72/99 e 5/2001; 2. di riconfermare, per l'anno 2002, in L. 250.000 (Euro 129,11 ) la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 comma 55, relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalita' del regolamento di cui al punto precedente. (Omissis). 02A05405; Il comune di NIBIONNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 ai sensi delle norme vigenti in materia di imposte e tributi locali le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di imposta come da prospetto sotto indicato: a) misure delle aliquote: per le abitazioni principali e pertinenze 4,5 per mille; per gli immobili concessi in locazione per uso abitativo 6 per mille; per le altre unita' immobiliari 6 per mille; per le unita' immobiliari inagibili, sfitte o non occupate, precisando che la dichiarazione di inagibilita' deve essere rilasciata dall'ufficio tecnico comunale o mediante autocertificazione 6 per mille; dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del vigente regolamento comunale sugli immobili (I.C.l.) sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle); b) misura delle detrazioni d'imposta: Euro 103,291 pari a L. 200.000. Ulteriore detrazione d'imposta di Euro 103,291 pari a L. 200.000 per le famiglie con presenza di portatori di handicap ai quali sia stato accertato un grado d'invalidita' superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 18.075,991 pari a L. 35.000.000; di dare atto che le aliquote e le detrazioni hanno decorrenza dal 1o gennaio 2002. (Omissis). 02A05406; Il comune di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota agevolata per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388): 5 per mille; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata: aliquota 5 per mille; d) abitazioni locate con contratti tipo del secondo canale previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 6 per mille con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto; e) detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A05407; Il comune di NOGARA (provincia di Verona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 4 per mille pertinenze abitazioni principali; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. e' confermata la detrazione fissa dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura fissa di Euro 103,29 (L. 200.000) ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nell'abitazione principale; 3. per l'anno 2002 viene determinata in Euro 51,65 (L. 100.000) l'ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle seguenti categorie di contribuenti: A) Pensionati 1) possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; 3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a Euro 7.819,67 (L. 15.141.000) annui lordi riferito all'anno 2001. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare. B) Famiglie numerose 1) possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2002; 3) reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 46.918,04 (L. 90.846.000) lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 7.819,67 (L. 15.141.000) lordi annui per ogni componente superiore a sei. C) Portatori di handicap 1) handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta'. D) Ricoverati in condizioni di lungodegenza 1) ricoverati in condizioni di lungodegenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore a sei mesi; l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta', ed e' usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata. Nei casi di cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B) (Famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 51,65 (L. 100.000) e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; 4. ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente punto tre, vengono determinati i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 154,94 (L. 300.000). La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il 15 aprile 2002 al comune di Nogara, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune medesimo. Sara' compito del funzionario I.C.I. del comune verificare le richieste-autocertificazioni. Entro il 31 maggio 2002 il funzionario suddetto provvedera' con proprio atto a stabilire le quote a favore dei contribuenti in applicazione dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale ex art. 12 legge n. 241/90, in quanto applicabili. L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. (Omissis). 02A05408; Il comune di NONANTOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote I.C.I. per l'anno 2002 ===================================================================== Specifica degli immobili | Aliquota ===================================================================== Aliquota ordinaria da applicare al valore degli | immobili |6,8 per mille Fanno eccezione le seguenti fattispecie: ===================================================================== Specifica degli immobili | Aliquota ===================================================================== Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione| principale dei soggetti residenti e relative | pertinenze; per abitazione principale deve intendersi | quella nella quale il proprietario, l'usufruttuario, o | il titolare di altro diritto reale dimora abitualmente.| L'importo dovuto per le pertinenze nel bollettino di | pagamento va indicato nel rigo "altri fabbricati". Si| considerano direttamente adibite ad abitazione | principale: le unita' immobiliari appartenenti alla| cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a | dimora abituale del socio assegnatario; gli alloggi| regolarmente assegnati dall'I.A.C.P.; le unita' | immobiliari possedute a titolo di proprieta' o | usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la | residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito | di ricovero permanente, a condizione che la stessa | risulti non locata e non utilizzata. |5,3 per mille --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari concessa quale abitazione | principale con relative pertinenze, dal possessore in | uso gratuito: 1) a parenti in linea retta di primo | grado (genitori e figli). Se non esistono parentele | di cui al punto 1): a) parenti in linea retta di | secondo grado (nonni e nipoti); b) parenti in linea| collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). Se| non esistono parentele di cui ai punti precedenti: | c) affini di primo grado in linea retta (suoceri | con generi e nuore, il patrigno o la matrigna col | figliastro e viceversa). Si precisa che per tale | fattispecie non spetta la detrazione per abitazione | principale. |5,3 per mille --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari oggetto di interventi volti al | recupero di immobili di interesse artistico o | architettonico localizzati nel centro storico. | L'aliquota ridotta si applica per la durata di anni tre| dall'inizio dei lavori. |5,3 per mille --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari concesse in locazione, a titolo di| abitazione principale, con contratto convenzionato. | --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari locate direttamente al Comune per | dare soluzioni a problematiche abitative. | 4 per mille --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari concesse al Comune in comodato | gratuito al Comune, per dare soluzioni a problematiche | abitative. | 4 per mille --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati per i quali non risultano essere | stati registrati contratti di locazione da almeno due | anni. (Per alloggi non locati si intendono le | abitazioni (cat. A) vuote e di fatto non utilizzate). | Tale aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i| quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato. | Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 9 per | mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati | inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di | manutenzione ordinaria o straordinaria, come da | documentazione reperibile presso l'U.T.C., per un | periodo massimo di due anni. Per tali fattispecie si | applica l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille. | 9 per mille --------------------------------------------------------------------- Fabbricati cat. A (escluso e A/10) realizzati per la | vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto | esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione di| immobili per un periodo non superiore a tre anni. |6,8 per mille Detrazione per abitazione principale La detrazione per abitazione principale e' fissata in Euro 104,00. Se la detrazione eccede l'imposta dovuta per abitazione principale, la parte rimanente va scontata dall'imposta dovuta per le relative pertinenze; La detrazione per abitazione principale, fissata in Euro 104,00 e' applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/92. Si specifica che, come stabilito nel regolamento comunale: per l'applicazione della aliquota del 5,3 per mille per immobili concessi in uso gratuito, quale abitazione principale, a parenti occorre presentare una "comunicazione" entro il 30 dicembre dell'anno di competenza nella quale devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell'immobile, i dati dell'occupante l'immobile, il grado di parentela; per l'applicazione della aliquota del 4 per mille per immobili concessi in locazione con contratto convenzionato deve essere presentata una "comunicazione" entro il 30 dicembre dell'anno di competenza, nella quale devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici del possessore, la data di stipula del contratto convenzionato, i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto del contratto, la durata dello stesso; copia del contratto deve essere allegata alla comunicazione; per l'applicazione della aliquota del 4 per mille per unita' immobiliari concesse in comodato gratuito al comune per dare soluzioni a problematiche abitative occorre presentare una "comunicazione" entro il 30 dicembre dell'anno di competenza indicando, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell'immobile; per l'applicazione della aliquota del 4 per mille per unita' immobiliari concesse in locazione direttamente al comune per dare soluzioni a problematiche abitative occorre presentare una "comunicazione" entro il 30 dicembre dell'anno di competenza indicando, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell'immobile. Il modulo da presentare quale "comunicazione" per i fini di cui ai punti precedenti e' predisposto dall'ufficio tributi. Ulteriore detrazione Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di Euro 76,71, per un totale di Euro 180. I destinatari dell'aumento della detrazione per abitazione principale di Euro 76,71, i quali siano in possesso del solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a L. 15.754.200 (pari a Euro 8.136,37) annui lordi riferito all'anno 2001, e che siano in condizione non lavorativa; b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 5.190.000 (pari a Euro 13.009,55) piu' L. 1.892.000 (pari a Euro 977,42) per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.190.000 (pari a Euro 13.099,55) piu' L. 1.892.000 (pari a Euro 977,42) per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, e relative pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente; nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 89.215.830 (pari a Euro 46.076,13) lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 15.754.000 (pari a Euro 8.136,26) lordi annui per ogni componente superiore al quinto; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti. Nel caso delle lettere b), c), d), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 76,00 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a Euro 180,00 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovra' essere accompagnata dalla adeguata documentazione. Il reddito da considerare e' il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. Si determinano di seguito le modalita' di presentazione della richiesta di detrazione: 1) il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 180,00; 2) la richiesta - autocertificazione deve essere inviata entro il 30 dicembre 2002 all'ufficio tributi del comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite posta; in caso di spedizione tramite posta, fara' fede il timbro postale. I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, tenere conto della detrazione richiesta. L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, si provvedera' al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92. (Omissis). 02A05409; Il comune di NUMANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 come di seguito ai sensi del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni: 4 per mille, unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: intendendosi per abitazione principale quella nel quale il soggetto passivo vi risiede anagraficamente. L'aliquota ridotta si estende ad una sola pertinenza purche' classata in una delle due categorie catastali C/2 o C/6 cosi' come identificate nel regolamento I.C.I.; 6,9 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di effettuare la seguente conversione in euro per gli importi sotto indicati con relativo riferimento: detrazione abitazione principale: (L. 200.000) Euro 103,291; art. 5-bis Regolamento comunale: maggior detrazione abitazione principale: (L. 300.000) Euro 154,937; limiti di reddito lett. a) e c): (L. 36.000.000) Euro 18.592,448; limiti di reddito lett. b): (L. 13.000.000) Euro 6.713,939; art. 9 comma 1 decreto legislativo n. 504/92: limiti di reddito terreni agricoli: (L. 50.000.000) Euro 25.822,845; (L. 120.000.000) Euro 61.974,827; (L. 200.000.000) Euro 103.291,379; (L. 250.000.000) Euro 129.114,224. (Omissis). 02A05410; Il comune di OCCIMIANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 4 per mille; stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in Euro 103,50. (Omissis). 02A05411; Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per la prima casa d'abitazione con un aumento della detrazione prevista dalla legge da Euro 103,29 a Euro 129,00; nella misura del 6 per mille per i restanti fabbricati. (Omissis). 02A05412; Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per il 2002 le misure delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2001 con deliberazione della giunta comunale n. 312/2000 e cioe': a) nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel successivo punto b); b) nel 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo "A", esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto a): abitazioni in corso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a seguito di regolare autorizzazione amministrativa (concessione edilizia o DIA), a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori; abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo; abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in Istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente; abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa. Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 155,00 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996. (Omissis). 02A05413; Il comune di OGGEBBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come in appresso specificata: a) abitazione principale: aliquota 5 per mille con detrazione di L. 250.000; b) pertinenza abitazione principale: aliquota 5 per mille (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza); non si applica alcuna detrazione specifica in quanto viene ammessa la detrazione spettante per l'abitazione principale; c) immobili diversi da quelli costituenti l'abitazione principale: aliquota del 6 per mille; d) ulteriori pertinenze oltre quella collegata all'abitazione principale: aliquota del 6 per mille. (Omissis). 02A05414; Il comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito indicate: abitazione principale e pertinenze cosi' come definite dall'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta: 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; per tipologie di enti senza fine di lucro: 6 per mille; abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale: 6 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; 2. fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale ed assi-milate. (Omissis). 02A05415; Il comune di OLTRESSENDA ALTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente nusura: 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel comune; 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione d'imposta spettante esclusivamente per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05416; Il comune di ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: aliquota ordinaria 6 per mille del valore imponibile; abitazioni (categoria da A/1 a A/8) adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell'imposta, compresa l'ipotesi di concessione in uso a parenti di primo grado come meglio specificato nel regolamento I.C.I.: 5 per mille del valore imponibile; 2. di prevedere un aumento della detrazione concessa per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per le sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati di seguito: a) aver superato il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolari di una o piu' pensioni la cui somma totale non sia superiore all'importo della pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S. aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'I.N.P.S., esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, magazzini e cantine; b) essere stati licenziati da almeno dodici mesi alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta ed essere iscritti come disoccupati presso l'ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennita' o ad alcun tipo di sussidio e purche' eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposto dall'I.N.P.S., esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, magazzini e cantine. (Omissis). 02A05417; Il comune di ORMELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune cosi' differenziata: aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali sfitti e non utilizzati; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili ricomprese in lottizzazione e non oggetto di alcun intervento; aliquota deI 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie; 2. di fissare in Euro 129,11 (L. 250.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. (omissis); 4. di determinare, quale valore minimo di riferimento, il valore venale: aree fabbricabili urbanizzate: area a destinazione artigianale od industriale: valore al mq: Euro 36,15; area a destinazione residenziale: valore al mq: Euro 46,48; aree fabbricabili non urbanizzate: area a destinazione artigianale od industriale: valore al mq: Euro 25,82; area a destinazione residenziale: valore al mq: Euro 30,99. (Omissis). 02A05418; Il comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) abitazioni principali e pertinenze, abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e quelle di cui siano proprietari portatori di handicap o anziani residenti in istituto di ricovero: aliquota 5,5 per mille; b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 6 per mille; 2. di applicare nella misura di Euro 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05419; Il comune di ORROLI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nelle seguenti misure: A) immobili ad uso abitativo (categorie: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - A/11): 4 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo; B) altri immobili (categorie A/10 - B - C - D - Terreni): 5 per mille. (Omissis). 02A05420; Il comune di ORTUCCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) per l'anno 2002 relativa alla prima abitazione; 2. di confermare l'aliquota nella misura del 6,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per tutte le categorie di immobili ad esclusione delle abitazioni adibite a prima casa e degli immobili appartenenti alla cat. "D"; 3. di confermare al 7 per mille l'aliquota dei soli immobili diversi dalle abitazioni classificabili nella categoria "D". (Omissis). 02A05421; Il comune di ORVINIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille. (Omissis). 02A05422; Il comune di OSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'abitazione principale in L. 210.000. (Omissis). 02A05423; Il comune di OSIO SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare a titolo d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 le aliquote di cui al prospetto allegato alla presente sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale; ===================================================================== Sistema in vigore nell'anno 2002 | ===================================================================== Immobili adibiti ad abitazione principale | classifiocati in catasto come A1, A7, A8 e | A9 | 4 % --------------------------------------------------------------------- Detrazione abitazione principale |L. 230.000 (Euro 118,79) --------------------------------------------------------------------- Abitazione concesse in uso gratuito | parentale (genitori-figli) | 4 % --------------------------------------------------------------------- Detrazione abitazione principale |L. 230.000 (Euro 118,79) --------------------------------------------------------------------- Abitazione posseduta da soggetti con | residenza presso case di riposo e/o di cura | 4 % --------------------------------------------------------------------- Detrazione abitazione principale |L. 230.000 (Euro 118,79) --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati (escluse permanenza di | abitazioni principali - seconde abitazioni | destinate ad uso parentale o appartenenti a | soggetti con residenza e/o casa di riposo | e/o di cura) diversi dalle abitazioni | principali | 6 % --------------------------------------------------------------------- Terreni | 5 % --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili | 7 % E' prevista la possibilita' di richiedere l'applicazione di una detrazione aumentabile a L. 300.000 (Euro 154,94), per gli immobili classificati in catasto come A2, A3, A4, A5 e A6 ed adibiti ad abitazione principale; la detrazione di L. 300.000 (Euro 154,94) e' applicabile solo per i contribuenti che non sono proprietari di altri alloggi e fabbricati ovunque ubicati e che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso: ===================================================================== Componenti il nucleo familiare | Reddito annuo fiscale imponibile ===================================================================== 1 | 11.100.000 (Euro 5.732,67) 2 | 18.300.000 (Euro 9.732,67) 3 | 23.500.000 (Euro 12.136,74) 4 | 28.500.000 (Euro 14.460,79) 5 | 33.000.000 (17.043,08) 6 | 37.000.000 (Euro 19.108,91) 7 e oltre | 41.000.000 (Euro 21.174,73) (Omissis). 02A05424; Il comune di OSNAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, in ottemperanza agli artt. n. 6 e n. 18 deI d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni: a) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2002; b) l'aliquota per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille per l'anno 2002; 2. di avvalersi della facolta' di determinare un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli enti senza scopo di lucro in rapporto alla seguente tipologia: "scuola materna", "casa accoglienza" e "centro parrocchiale Osnago" dandosi atto che la qualifica di ente senza scopo di lucro deve risultare dallo Statuto o altro atto costitutivo; 3. di considerare, in base all'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, per abitazione principale le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, una aliquota agevolata deI 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell'UTC da allegare alla denuncia di variazione I.C.I.) limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori da documentare con relativa attestazione dell'UTC da allegare alla denuncia di variazione I.C.I.; 5. di approvare l'applicazione dell'ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino a Euro 154,94 limitatamente alle seguenti categorie di soggetti: a) pensionati con redditi annuali, imponibili I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 8.779,77, piu' Euro 877,98 per ogni persona a carico; b) pensionati, il cui nucleo familiare e' composto da almeno 2 persone, di cui 2 titolari di pensione, con redditi annuali complessivi, imponibili ai fini I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, fino a Euro 10.276,46, piu' Euro 877,98 per ogni persona a carico; c) portatori di handicap al 100% con attestato di invalidita' civile con redditi annuali, imponibili ai fini I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 8.779,77, piu' Euro 877,98 per ogni persona a carico; d) lavoratori disoccupati con redditi annuali, imponibili ai fini I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 8.779,77 piu' Euro 877,98 per ogni persona a carico; e) lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilita' con redditi annuali, imponibili ai fini I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 8.779,77, piu' Euro 877,98 per ogni persona a carico; f) nel caso di presenza nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, e' elevato da Euro 877,98 a Euro 1.342,79; g) i titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti; 6. (omissis); 7. di dare atto che le domande di maggiore detrazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2002 e avranno efficacia per l'anno in corso. (Omissis). 02A05425; Il comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno in corso le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota del 6,5 per mille le case tenute a disposizione, agibili e non locate; aliquota del 6 per mille per le altre tipologie di immobili. (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili: Euro 154,94 (L. 300.000) a favore dei pensionati soli il cui reddito e' costituito da sola pensione minima ed a favore dei nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale; Euro 103,29 (L. 200.000) per i contribuenti non rientranti nella casistica precedente. (Omissis). 02A05426; Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze: aliquota del 5 per mille; b) altre unita' immobiliari: aliquota del 6 per mille; c) terreni agricoli: aliquota del 6 per mille; d) aree edificabili: aliquota del 6 per mille; e) unita' immobiliare sfitta/vuota: aliquota del 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in 103,30 Euro la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05427; Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per il 2002, come segue: abitazione principale: aliquota del 5,75 per mille; abitazioni equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I.: aliquota del 5,75 per mille; altri immobili, terreni ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille; unita' immobiliari destinate a grande industria con oltre 100 dipendenti, supermercati oltre 500 mq e unita' immobiliari utilizzate dagli istituti di credito e assicurativi sia come sede che come agenzie e/o uffici: aliquota del 7 per mille. 2. di confermare l'abbattimento dell'imposta nella misura di Euro 103,29 sulla prima casa di abitazione; 3. di elevare a Euro 250,00 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito ISE fino a Euro 6.713,94. (Omissis). 02A05428; Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 12 dicembre 2001 e 3 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare e confermare l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,25 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopracitato decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 4, comma 1; (Omissis). 3. di stabilire in Euro 155,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 ai sensi deliart. 8 comma 3 del d.Igs. n. 504/1992. (Omissis). 02A05429; Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), nel modo seguente: aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e loro pertinenze; aliquota del 4 per mille, limitatamente a tre anni dalla data di inizio lavori, per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili per le quali i proprietari inizino lavori volti al recupero delle stesse; aliquota del 7 per mille per tutti i locali inutilizzati e per le abitazioni non locate e loro pertinenze; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili nonche' per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente, per questi ultimi, ad un periodo di tre anni. (Omissis). 02A05430; Il comune di OVIGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in L. 200.000 pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A05431; Il comune di PADERNO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota del 5,25 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di fissare in Euro 103,30 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. dare atto che per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si intende l'abitazione stessa e le sue pertinenze, non essendo diversamente disposto dal regolamento I.C.I. in vigore. (Omissis). 02A05432; Il comune di PALAZZUOLO SUL SENIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare in Euro 103,29 ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di confermare in Euro 154,94 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie previste all'art. 5/bis del vigente regolamento; 3. di determinare, cosi' come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per la prima casa e le pertinenze previste nel regolamento: 4,5 per mille; aliquota per le aree edificabili: 6 per mille; aliquota per fabbricati artigianali classificati in categoria C3: 4,5 per mille. (Omissis). 02A05433; Il comune di PALOSCO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' stabilita una detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05434; Il comune di PALU' (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare in Euro 103,30 (L. 200.000) la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale come individuata all'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A05435; Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 20 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. approvare la superiore proposta fissando per l'anno 2002 in Euro 180,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di aumentare ad Euro 258,23 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore ad Euro 6.713,94, ai suddetti redditi possono, inoltre, aggiungersi quelli fondiari derivanti dal posesso di terreni agricoli che pero' non devono superare l'importo di Euro 185,92 sommando il reddito agrario a quello dominicale; in entrambi i casi i componenti del nucleo familiare devono trovarsi nelle seguenti condizioni: aver compiuto i sessantacinque anni di eta' alla data del 1o gennaio 2002; non essere in condizione lavorativa; possedere un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita a garage. (Omissis). 1. aumentare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille; 2. fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lettere a - b - c - d - e del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 3. fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, in relazione al periodo di utilizzo dell'immobile; 4. fissare nella misura del 4 per mille, e per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobile; 5. fissare, altresi', nella misura del 2 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori; 6. fissare, inoltre, nella misura del 2 per mille l'aliquota da applicare alle aree che pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio e precisamente le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori). (Omissis). 02A05436; Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per la prima abitazione nella misura del 4,5 per mille e quella ordinaria nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02A05437; Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di determinare l'aliquota del 6 per mille per le altre abitazioni, per le aree fabbricabili e per i terreni; di applicare la detrazione per l'abitazione principale di Euro 104,00. (Omissis). 02A05438; Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come segue: 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze; 5,5 per mille negli altri casi; di dare atto che sono state stabilite le seguenti detrazioni per abitazione principale con regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 15 novembre 2001 nelle seguenti misure: di Euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di Euro 258,23 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un invalido al 100%. (Omissis). 02A05439; Il comune di PASIANO DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo: aliquota deI 4,8 per mille, per abitazioni principali - Euro 103,30 (pari a L. 200.000) - Detrazione per abitazione principale; aliquota del 6 per mille, per gli altri immobili (terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati); 2. di elevare a Euro 258,23 (pari a L. 500.000) la detrazione per abitazione principale per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: Soggetti aventi diritto: a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc...); b) essere anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e l'unica unita' immobiliare posseduta, non risulti locata; c) reddito annuo dell'intero nucleo famigliare che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2000, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato di L. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo; d) gli altri componenti del nucleo famigliare non devono possedere ad alcun titolo altre proprieta' immobiliari; e) le predette condizioni devono sussistere dal 1o gennaio 2002; f) sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie A1, A7, A8 e A9. Criteri applicativi: I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare domanda nella quale devono altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della maggior detrazione, con allegata dichiarazione dei redditi, o mod. CUD, presentati nell'anno 2001 dall'intero nucleo famigliare. La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Pasiano di Pordenone, via Molini 18, entro la data fissata per il versamento in acconto anno 2002. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 02A05440; Il comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza nella misura del 5 per mille; per tutti gli altri immobili quali seconde case, negozi, terreni, ecc. nella misura del 7 per mille; (Omissis). 3. di determinare come segue l'elevazione della detrazione per l'abitazione di diretto utilizzo: 1) la detrazione e' elevata a L. 300.000 (Euro 154,94) per unita' immobiliari aventi valore imponibile ai fini I.C.I.. non superiore a L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) possedute da soggetti il cui reddito complessivo presunto riferito all'intero nucleo familiare di convivenza e all'anno di applicazione del tributo non risulti superiore ai limiti seguenti: un componente il nucleo familiare: L. 25.000.000 (Euro 12.911,42); due componenti il nucleo familiare: L. 34.000.000 (Euro 17.559,53); tre componenti il nucleo familare: L. 40.000.000 (Euro 20.658,28); quattro componenti il nucleo familiare: L. 45.000.000 (Euro 23.240,56); cinque componenti il nucleo familiare: L. 50.000.000 (Euro 25.822,84). La elevazione della detrazione potra' applicarsi ai nuclei familiari che possiedono solamente l'immobile adibito a propria abitazione e relativa pertinenza e non possiedono altre unita' immobiliari adibite ad abitazioni o usi commerciali e servizi produttivi, nonche' aree edificabili. (Omissis). 02A05441; Il comune di PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria 6 per mille; Aliquota abitazione principale 5,5 per mille; Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02A05442; Il comune di PEDAVENA (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo Comune, come segue: a) aliquota nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con le agevolazioni previste dal regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 1998, come modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 28 dicembre 1999; b) aliquota nella misura del 5 per mille per le aree edificabili; c) aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; d) detrazione di Euro 165,27 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di stabilire, inoltre: che nel quadro degli impegni assunti dal comune di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni; che per tutte le zone di classe "C" escluse dal P.P.A. e per la zona "BSE" - Centro di Pedavena, soggetta a piano particolareggiato, i valori guida dei terreni edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 42 del 10 giugno 1997 sono ridotti al 10%. (Omissis). 02A05443; Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, con detrazione pari a Euro 103,29 e di determinare nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati diversi dalla abitazione principale. (Omissis). 02A05444; Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 risulta confermata come in appresso: aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale; aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle del punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel comune impositore; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi; 2. di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate. (Omissis). 02A05445; Il comune di PESARO ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, aliquota 7 per mille; alloggio anagraficamente occupato dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, aliquota 4,7 per mille, detrazione Euro 103,29 (L. 200.000); alloggio tenuto a disposizione di anziani e disabili residenti in case di ricovero, aliquota 4,7 per mille, detrazione Euro 103,29 (L. 200.000); alloggio anagraficamente occupato dal proprietario pensionato che abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002, con un reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000) piu' Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico, e che sia proprietario del solo alloggio destinato ad abitazione principale e relative pertinenze (comunicazione entro il 31 dicembre 2002), aliquota 4,7 per mille, Euro 180,76 (L. 350.000); alloggio anagraficamente occupato dal proprietario componente di un nucleo familiare con soggetti disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore aI 74%, con un reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000) piu' Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico, e che sia proprietario del solo alloggio destinato ad abitazione principale e relative pertinenze (comunicazione entro 31 dicembre 2002), aliquota 4,7 per mille, Euro 180,76 (L. 350.000); alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2o grado (beneficio dall'anno successivo previa comunicazione entro 6 mesi dalla concessione), aliquota 4,7 per mille; alloggi di proprieta' di persone fisiche locati con contratto registrato a soggetti che ne abbiano stabilito la propria residenza (comunicazione entro 6 mesi dal contratto), aliquota 4,7 per mille; alloggi locati o concesso in comodato con contratto registrato stipulato ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3 a soggetti che ne abbiano stabilito la propria residenza (comunicazione entro 6 mesi dal contratto), aliquota 2 per mille; alloggi non locati o tenuti a disposizione per i primi 2 anni dall'inizio del possesso, aliquota 7 per mille; alloggi non locati o tenuti a disposizione da oltre 2 anni dall'inizio del possesso, aliquota 9 per mille; immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili (comunicazione entro 6 mesi dalla data di ultimazione della costruzione), aliquota 4 per mille; pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare, aliquota 4,7 per mille; pertinenze non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, aliquota 7 per mille. (Omissis). 02A05446; Il comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002: di confermare, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura del 5,3 per mille, fermo restando la detrazione prevista per l'abitazione principale fissata in Euro 103,29; di stabilire altresi' l'aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille per le unita' immobiliari da chiunque possedute, locate con contratto registrato, cosi' come stabilito dal comma 4 dell'art. 2 della legge 431/98, con esclusione dell'applicazione della detrazione per abitazione principale, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 02A05447; Il comune di PESCINA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con la detrazione per l'abitazione principale di Euro 129,11 e Euro 154,94 per l'abitazione principale esclusivamente e solo per le famiglie ove e' presente grave portatore di handicap. (Omissis). 02A05448; Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota l.C.l. attualmente fissata nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di L. 230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05449; Il comune di PIANENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) aliquota I.C.I. invariata nella misura unica del 5,5 per mille; B) di mantenere in Euro 113,63 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; C) di introdurre la possibilita' di detrazione per la prima casa di Euro 206,59 per coloro che possiedono i seguenti requisiti: avere gia' compiuto i sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio; essere proprietario (oppure titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, cosi' come definito dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/92; aver un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica non superiore a Euro 8.263,32 secondo i criteri di cui al decreto legge 109/98 (ISE indicatore situazione economica equivalente) come disciplinato dal vigente regolamento di assistenza deliberato dal C.C. n. 58 del 28 ottobre 1999; D) di subordinare la detrazione di cui sopra alla presentazione di una richiesta in carta semplice, entro il 30 aprile di ciascun anno, contenente la determinazione dell'I.S.E. mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; E) (Omissis), l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. (Omissis). 02A05450; Il comune di PIEDIMONTE MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure e con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari di proprieta' del soggetto passivo, che alla data del 1o gennaio 2002 risultino concesse in locazione o comodato; aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale. Ulteriore detrazione sull'abitazione principale di L. 100.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista, per i seguenti soggetti passivi: 1) lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione con reddito annuale (anno 2001) del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.PE.F. fino a 15.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; 2) disoccupati con reddito annuale (anno 2001) imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familare, fino a L. 21.000.000 piu' L.1.600.000 per ogni persona a carico; 3) pensionati che alla data del 1o gennaio 2002 abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso della sola abitazione principale con annesse pertinenze (posto auto o box, cantina, area pertinenziale), che abbiano un reddito annuale (anno 2001), imponibile ai fini IRPEF, non superiore a L. 12.000.000; 4) soggetti passivi che alla data del 1o gennaio 2002, nel proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprendano disabili con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con reddito annuo (anno 2001) imponibile ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 piu' 2.000.000 per ogni persona a carico. Ulteriore detrazione di L. 50.000, per i soggetti proprietari di immobili nel centro storico che, previa autorizzazione edilizia, eseguiranno, nell'anno 2002, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria - consolidamento e risanamento - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione dei fabbricati suddetti. (La detrazione e' applicabile sull'I.C.I. dovuta per il 2002). Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra (aliquote e detrazioni) i soggetti interessati - dovranno - presentare domanda all'ufficio tributi dell'Ente, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine di versamento della rata di acconto I.C.I. 2002 (termine perentorio ai fini del diritto alle agevolazioni stesse). (Omissis). 02A05451; Il comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili per tutte le unita' immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano come abitazioni l'aliquota del 5,5 per mille, confermando l'aliquota del 7 per mille per i soggetti passivi titolari di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni, e l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari iscritte nel castasto edilizio urbano alla categoria "D"; 2. di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). 5. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/92 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cencellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A05452; Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da appllicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella |
| misura minima di legge pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A05453; Il comune di PIETRARUBBIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue: abitazione principale aliquota 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 6 per mille; alloggi non locati per l'intero anno a cui si riferisce aliquota 7 per mille. (Omissis). 02A05454; Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli altri immobili in premessa elencati. I. aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 5 per mille; per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' relative pertinenze (box C6): 5 per mille; II. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; III. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; IV. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; V. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni: 5 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; VI. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; I. detrazione per abitazione principale: L. 500.000. (Omissis). 02A05455; Il comune di PIGNATARO INTERAMNA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire, per l'anno 2002, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. del comune di Pignataro Interamna pari al 4,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite dall'art. 2 e seguenti del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni, come da allegate tabelle ove sono riportate le riduzioni e detrazioni di imposta. (Omissis). a) Misura delle aliquote: fabbricati 4,5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; b) Riduzioni/detrazioni di imposta: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati riduzione del 50%; abitazione principale detrazione d'imposta di L. 200.000 annue (considerando abitazione principale quella ove si ha la residenza anagrafica); pertinenze: l'aliquota I.C.I. ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze. Si riconosce tale agevolazione esclusivamente per una delle seguenti categorie catastali: C2, C6, C7; assimilazione ad abitazione principale seconda casa occupata da parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado e con handicappati con conseguente applicazione aliquota ridotta e detrazione. 02A05456; Il comune di PIOLTELLO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: 5,3 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, limitatamente ad una singola unita' immobiliare per tipologia di pertinenza; 5,3 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in regime concordato ai sensi della legge n. 431/1998; 6 per mille per i fabbricati classati in categoria catastale C/1 - negozi e botteghe; 7 per mille per tutti i fabbricati non ricompresi in altre categorie, aree edificabili e terreni agricoli; 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di dare atto che per l'anno di imposta 2002 le detrazioni per l'abitazione principale sono le seguenti: a) Euro 104,00; b) Euro 155,00 qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni: 1) appartenenza ad una delle seguenti categorie: pensionato; coniuge a carico di pensionato portatore di handicap con attestato di invalidita' civile; disoccupato nel 2001 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilita' nel 2001 per almeno 6 mesi; 2) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2001 non superiore ad Euro 15.500; 3) non possesso di unita' immobiliari accatastate o da accatastare in categoria A/1, A/7, A/8, A/9; 4) non titolarita' di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale - con esclusione della pertinenza dell'abitazione principale, limitatamente ad una singola unita' immobiliare per tipologia di pertinenza e/o di eventuali quote condominiali; 5) di stabilire che le condizioni di applicazione di aliquote e/o detrazioni particolari dovranno essere comunicate al comune mediante autocertificazione in carta libera entro la data del versamento dell'acconto I.C.I. 2002. (Omissis). 02A05457; Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 gennaio e 21 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili e' applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' dellle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). Tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2002 e modalita' di applicazione. TABELLA DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE Detrazioni Redditi complessivi ===================================================================== Componenti | Euro 180.76 1a | Euro 154.94 2a | Euro 129.11 3a nucleo familiare| fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 Persona | 9.000.000 | 10.698.000 | 12.481.000 --------------------------------------------------------------------- 2 Persone | 14.710.000 | 17.653.000 | 20.595.000 --------------------------------------------------------------------- 3 Persone | 18.900.000 | 22.680.000 | 26.460.000 --------------------------------------------------------------------- 4 Persone | 22.700.000 | 27.100.000 | 31.560.000 --------------------------------------------------------------------- 5 Persone | 26.300.000 | 31.500.000 | 36.820.000 --------------------------------------------------------------------- 6 Persone | 29.800.000 | 40.000.000 | 46.500.000 N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi. Modalita' di applicazione 1. Le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/3 - A/4 - A/5 - aventi un valore catastale non superiore ad Euro 25.822,84 (L. 50.000.000), adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: pensionati; coniuge a carico di pensionati; disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento); lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 2001); portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore aI 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia. 2. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini I.R.PE.F. (anche se non dichiarati con Mod. 730 o 740) e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta. 3. Si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale). 4. E' considerata abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. 5. Per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 2002. (Omissis). 02A05458; Il comune di PLESIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per abitazioni principali, pertinenze delle abitazioni principali purche' ubicate nello stesso edificio, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali sino al primo grado e per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in Istituto (come da regolamento comunale vigente); di confermare nella misura del 6 per millle l'aliquota relativa a tutti gli altri immobili di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05459; Il comune di POGGIO MIRTETO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi' come determinataper l'anno 2001: abitazione principale 5,7 per mille; abitazioni secondarie 7 per mille; abitazioni non locate 7 per mille; immobili diversi dalle abitazioni (cat. A/10 - B - C - D) 5,7 per mille; aree edificabili 7 per mille; immobili costruiti per la vendita di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili rimasti invenduti nel triennio 5,7 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, (L. 250.000) Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05460; Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e le detrazioni nelle seguenti misure: abitazione principale 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 119,00; detrazione per casi particolari Euro 181,00; intendendosi per tali: a) persone singole (come da documentazione anagrafica) titolari esclusivamente di pensione sociale; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; c) contribuenti affidatari di minori; d) soggetti in particolari situazioni di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali; 2. confermare l'applicabilita' dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, considerando pertinenze, i locali accessori quali cantine, solai, porticati e tettoie, chiuse o aperte, situati nello stesso stabile in cui si trova l'abitazione principale e i box quando siti nello stesso stabile o ad una distanza non superiore a 200 metri. (Omissis). 02A05461; Il comune di POLINAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille, aliquota ordinaria; abitazione principale e i seguenti immobili, equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e' richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16 bis del regolamento comunale; l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e' richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16-bis del vigente regolamento comunale come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente; 7 per mille, aliquota maggiorata: aree fabbricabili; alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, cosi' come definiti daIl'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; le unita' immobiliari di categoria C/2 C/6 e C/7 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attivita' produttive; 2. di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I. in Euro 108,46; 3. di stabilire che, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 02A05462; Il comune di POLLONE (provincia di Biella) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella seguente misura: immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 5,5 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze: 5 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal d.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in L. 200.000. (Omissis). 02A05463; Il comune di POLONGHERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che per l'anno 2002 le misure di riduzione e detrazione d'imposta sono quelle previste per legge e stabilite: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; detrazione d'imposta: L. 200.000, Euro 103,29. (Omissis). 02A05464; Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, per l'anno 2002, sara' applicata con l'aliquota unica del 5,4 per mille, in conformita' alle disposizioni normative vigenti; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' imniobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02A05465; Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare in Euro 155,00 la detrazione per abitazione principale per l'anno 2002. (Omissis). 02A05466; Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A05467; Il comune di PONTINVREA (provincia di Savona) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 6 per mille abitazione principale del proprietario; 6 per mille per le unita' immobiliari non comprese nella precedente casistica: box, magazzini, negozi, aree fabbricabili, uffici e studi (categoria A/10) ecc.; 7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case) 5 per mille per gli alberghi; 2. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal proprietario. (Omissis). 02A05468; Il comune di PORDENONE ha adottato, il 18 gennaio 2002 e il 18 febbraio 2002, le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote l.C.I.: a) l'aliquota del 7 per mille per unita' abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2001, non superiore ai 30 milioni (desumibile dall'ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi); b) l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I.; in particolare, nel caso di cui al punto d): abitazione concessa in uso gratuito al coniuge ed ai parenti fino al quarto grado, la circostanza dovra' risultare da apposita dichiarazione di comodato (utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dal comune) da presentare entro il 20 dicembre 2002; la dichiarazione non e' necessaria qualora sia stata gia' presentata per gli anni 1999, 2000 o 2001; adeguata documentazione dovra' pure essere presentata, entro lo stesso termine del 20 dicembre 2002, per i casi contemplati ai punti b) c) ed e) della norma regolamentare sopra richiamata; e) l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese: le unita' abitative locate con regolare contratto (l'aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione); le unita' abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purche' i proprietari dimostrino l'impossibilita' di locazione per l'anno d'imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attivita). L'aliquota del 5,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio Lavori, se posteriore al 1o gennaio 2002, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilita', se anteriore al 31 dicembre 2002; 2. di stabilire che per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisto dell'immobile o del rilascio del certificato di abitabilita', il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell'aliquota ordinaria (5,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziche' essere assoggettato all'aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine, tuttavia, ove l'interessato non provveda, nel primo caso, a locare l'immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la proprio dimora, lo stesso sara' assoggettato all'aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso; 3. di fissare in Euro 103,50 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A) di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi del decreto-legge 50/1997, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento di Euro 103,50 da aggiungersi alla detrazione dall'imposta I.C.I. di Euro 103,50 stabilita dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge 662/1996 e dalla legge 446/1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono: 1. essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: garage, cantina, ecc.); 2. non aver venduto, nell'ultimo quinquennio, beni immobili per un valore superiore a L. 70.000.000; 3. che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari; 4. sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; 5. avere avuto, nell'anno 2001, il seguente reddito imponibile familiare: a) nucleo familiare costituito da un unico componente avente eta' non inferiore a sessanta anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a L. 15.000.000; b) nucleo familiare costituito da due o piu' componenti, con capofamiglia avente eta' non inferiore a sessanta anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a L. 20.000.000. 6. le condizioni devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1o gennaio 2002; B) di determinare i seguenti criteri applicativi: a) il contribuente dovra' presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione del comune, con allegata dichiarazione dei redditi complessivi percepiti nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare, nella quale dovra' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a complessivi Euro 207,00; b) la domanda dovra' essere inviata tramite raccomandata r/r al comune di Pordenone, ufficio I.C.I., piazzetta Calderari n. 1, oppure essere consegnata a mano al medesimo indirizzo. In qualsiasi caso la domanda dovra' pervenire al protocollo del comune entro il 31 maggio 2002. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale data, anche se spedite entro il termine; c) i contribuenti che avranno fatto pervenire l'istanza entro i termini riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di acconto dell'imposta; d) l'amministrazione comunale si riservera' di richiedere, se del caso, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs n. 504/1992. e) il beneficio verra' accordato in modo tale che, complessivamente, non superi Euro 130.000 utilizzando, nel caso di supero di tale importo, il criterio di favorire i nuclei con il minor reddito medio pro-capite.º (Omissis). 02A05469; Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). imposta comunale immobili: aliquote: unita' immobiliari adibite abitazione principale e pertinenze 5,5 per mille; diverse dalle precedenti 7 per mille; detrazione: detrazione abitazione principale: Euro103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05470; Il comune di PORTO RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, il 1o e il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti per l'anno 2000 e precisamente il 5 per mille per l'abitazione principale e il 6,8 per mille per tutte le altre proprieta' immobiliari; (Omissis). l'aliquota per abitazione principale pari al 5 per mille si applica anche ad una pertinenza (di cat. C/6 o C/2) dell'abitazione principale stessa, come disposto con deliberazione consiliare n. 57 del 28 dicembre 1999; (Omissis). 1. di elevare per l'anno 2002 a norma del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. 504/92 e sue successive modifiche ed integrazioni, a Euro 154,937 (L. 300.000) la detrazione ai fini I.C.I., relativa all'abitazione principale in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) pensionati, il cui nucleo familiare sia composto dal richiedente, dal coniuge a carico e dai figli a carico ai sensi dell'art. 12 T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi un reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a Euro 774,685 (L. 1.500.000), (comprensivo di qualsiasi pensione, assegno o indennita) e i cui componenti del nucleo familiare (come individuato anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta) non abbiano, neanche in quota parte, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, altre proprieta' immobiliari (quali terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale) all'infuori dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente con la stessa o autonomamente come C/6; c) soggetti passivi proprietari di una sola unita' immobiliare di categoria catastale A/3 (abitazione di tipo economico) o di categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare). La detrazione spetta a condizione che ogni membro del nucleo familiare, cosi' come individuata anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta, non abbia, neanche in quota parte, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, altre proprieta' immobiliari (quali terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale) all'infuori dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale, classificato nella stessa categoria catastale del fabbricato a autonomamente come C/6. In tale caso devono essere comunque rispettate le disposizioni che consentivano la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/ 92; 2. di dare atto che i soggetti sopra citati detraggono dall' imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo di Euro 154,937 (L. 300.000) rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che coloro, i quali hanno gia' beneficiato della riduzione per l'anno 2001, non dovranno produrre domanda per il 2002; l'obbligo di presentazione della domanda resta per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1, ne richiedono i benefici per l'anno 2002. A tale riguardo la domanda verra' indirizzata al comune ed inoltrata entro il 30 giugno 2002 su apposito modulo, messo a disposizione dell'amministrazione, nel caso di unita' immobiliari acquistate entro la data del 30 giugno 2002; per le unita' immobiliari acquistate oltre tale data, la domanda indirizzata al comune potra' essere presentata entro il 20 dicembre 2002 unitamente a copia del rogito notarile (attestante l'effettiva data di acquisto) o a una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilita' la data di acquisto dell'unita' immobiliare per la quale intende richiedere la magg ior detrazione. Alla domanda dovra' essere allegata a seconda dei casi la seguente documentazione: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, senza l'autentica della sottoscrizione a norma dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997 come modificato dall'art. 2, comma 10 e 11, legge 191/1998, e dagli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, da cui risulti il rilascio della certificazione dell'AUSL ai sensi della legge 104/1992 attestante che il soggetto a carico e' portatore di handicap; b) pensionati: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, senza l'autentica della sottoscrizione ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997, come modificata dall'art. 2, comma 10 e 11, legge 191/1998, e dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, dalla quale risulti che: il reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non e' superiore a Euro 774,685 (L. 1.500.000); l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e' la sola unita' immobiliare, su tutto il territorio dello Stato, dell'intero nucleo familiare, come individuata anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente autonomamente o come categoria; c) soggetti passivi proprietari di una sola unita' immobiliare di categoria catastale A/3 (tipo economico) o A/4 (tipo popolare): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, senza l'autentica della sottoscrizione a norma dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 10 e 11 legge 191/1998, e dagli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, da cui risulti che l'abitazione di categoria A/3 o A/4 per cui viene richiesta la maggiore detrazione e' la sola proprieta' immobiliare, su tutto il territorio dello Stato, dell'intero nucleo familiare, come individuata anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta. Viene escluso dal computo il garage costituente pertinenza dell'abitazione principale accatastato con la stessa o autonomamente come categoria catastale C/6; 4. dare atto che rimane invariato l'importo di L. 200.000 quale detrazione applicabile da tutti quei soggetti nei confronti dei quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1; tale importo, convertito in euro secondo le regole previste dal d.lgs. 213/1998 risulta pari a Euro 103,291. A tale proposito va precisato che l'importo finale in euro da pagare deve essere sempre espresso con due decimali, arrotondando il secondo decimale in eccesso o per difetto a seconda del valore del terzo. (Omissis). 02A05471; Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di Euro 439,00. (Omissis). 02A05472; Il comune di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5,5 per mille; di confermare altresi', in Euro 118,79 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05473; Il comune di PREORE (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002, in L. 400.000/Euro 206,58 la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. (Omissis). 02A05474; Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed equiparate, terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille; altre unita' immobiliari: 7 per mille; 3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni detrazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore, dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con del. C.C. n. 73/98 come modificato con deliberazioni C.C. n. 65/99 e n. 64/2001, dall'art. 30, commi 12 e 13, della legge "Finanziaria 2000" 23 dicembre 1999 n. 488 nel testo come modificato dall'art. 18, secondo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e segnatamente dall'art. 7 (esenzioni), dall'art. 8 (riduzioni e detrazioni) e dall'art. 9 decreto legislativo n. 504/92 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale alle condizioni di cui all'art. 2 del sullodato regolamento, in applicazione dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446/97; 4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3, comma 55 della legge n. 662/96, ed art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/97) sono stabilite come segue: A) criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Sono escluse dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico. Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata X 100 non superiore a Euro 26.000 detrazione Euro 130 non superiore a Euro 28.500 detrazione Euro 125 non superiore a Euro 31.000 detrazione Euro 120 non superiore a Euro 33.500 detrazione Euro 115 non superiore a Euro 36.000 detrazione Euro 110 superiore a Euro 36.000 detrazione Euro 105 B) criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale: Fascia 1 detrazione Euro 160 Fascia 2 detrazione Euro 140 Fascia 3 detrazione Euro 110 Fascia 4 detrazione Euro 100 Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere A e B; che la nozione "abitazione principale" e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale; che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/92; che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4 vigente regolamento I.C.I.); 6. di dare atto che gli immobili utilizzati da enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 alle condizioni richiamate nell'art. 7 del vigente regolamento, ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatore finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore e che vengano destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonche' alle attivita' di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222. (Omissis). 02A05475; Il comune di QUINGENTOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I da applicare nel comune di Quingentole nelle seguenti misure: aliquota 5 per mille relativamente alla abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune; aliquota 6,8 per mille relativamente alle seconde case purche' abitate in via continuativa, ed altri immobili; aliquota 6,3 per mille per le abitazioni concesse in locazione con i canoni "concordati" ai sensi della legge n. 431/98; aliquota 7 per mille relativamente alle altre unita' immobiliari che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05476; Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle misure di seguito riportate: a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione: aliquota 4,5 per mille; b) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 7 per mille; c) aree fabbricabili; (*): alloggi non locati per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione; fabbricati dichiarati inagibii, inabitabili e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7 per mille. (*) I valori saranno adeguati alle variazioni Istat mediante atto della giunta comunale; 2. di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale: a) ordinaria Euro 103,29 (L. 200.000); b) per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a Euro 25.822,85 (L. 50.000.000) se da lavoro dipendente e Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita' superiore ai 2/3; b) per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a Euro 25.822,85 (L. 50.000.000) se da lavoro dipendente e Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di tre figli a carico e per unita' immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; b) per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a Euro 12.911,43 (L. 25.000.000): Euro 154,94 (L. 300.000); c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. oltre a quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a Euro 12.911,43 (L. 25.000.000) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilita' lunga: Euro 206,58 (L. 400.000). (Omissis). 02A05477; Il comune di QUISTELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nelle seguenti misure: 3 per mille per le unita' immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si rendera' applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori; 5 per mille per quanto riguarda l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 6,7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unita' immobiliari censite alla categoria catastale "A" rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente; b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lett. a) il proprietario non abbia dato la stessa in locazione; 2. di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilita' dell'aliquota del 7 per mille si rimanda a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 annue. (Omissis). 02A05478; Il comune di RADDA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento), nonche' per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.; (Omissis). 3. di precisare che la detrazione ordinaria rimane determinata in L. 200.000. Per le sotto indicate categorie la detrazione viene portata a L. 300.000: la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio procapite inferiore o pari a L. 13.000.000 relativo all'anno 2001 e' elevata a L. 300.000. In caso di contitolarita' del diritto di proprieta' sull'abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti; i soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla G.M. un atto sostitutivo di notorieta' o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall'I.N.P.S. o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia. (Omissis). 02A05479; Il comune di RAPAGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili con detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 103,29, come per l'anno precedente; di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. relativa agli alloggi non locati al 7 per mille rapportata al valore degli immobili. Ai fini delle agevolazioni e' considerata come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, nel caso in cui questi acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis). 02A05480; Il comune di RAVASCLETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4. di confermare per l'anno 2002 le aliquote gia' previste per il 2001, cosi' determinate con deliberazione consiliare n. 4 del 21 febbraio 2000: 5,5 per mille per la prima casa, detrazione Euro 258,23; 6,5 per mille per la seconda casa, autorimesse e volumi accessori alla stessa; 5 per mille per le attivita' produttive; 4 per mille per le autorimesse e volumi accessori alla prima casa; 4 per mille su tutto quanto non specificato (es. aree fabbricabili). (Omissis). 02A05481; Il comune di REDAVALLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote % ===================================================================== |Tutti gli immobili ad esclusione di quelli indicati | 1 | al numero d'ordine 2 | 5,9 --------------------------------------------------------------------- 2 |Immobili sfitti (a qualsiasi uso adibiti) ed incolti| 7 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | immobili nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione di imposta |particolare disagio |Riduzione di imposta | (lire in ragione N.D.|economico e sociale | % | annuale) ===================================================================== | per unita' | | |immobiliare adibita | | | ad uso abitazione | | | principale del | | | soggetto passivo | | | (rapportata al | | | periodo dell'anno | | |durante il quale si | | | potrae tale | | 1 | destinazione). | - | 200.000 Euro 103,29 -------------------------------------------------------------------- - | Fabbricati | | |dichiarati inagibili| | | o inabitabili e di | | |fatto non utilizzati| | | (limitatamente al | | | periodo dell'anno | | | durante il quale | | | sussistono dette | | | condizioni da | | | accertare a cura | | |dell'ufficio tecnico| | 2 | comunale). | 50% | - (Omissis). 02A05482; Il comune di RENDE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio di questo Comune, nella misura del 5,75 per mille, confermando altresi' l'importo in Euro 113,62, quale detrazione per l'abitazione principale; 2. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del 40% limitatamente ai contribuenti che nel periodo d'imposta antecedente a quello per cui e' dovuta l'imposta stessa hanno conseguito un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. inferiore in Euro 9.296,22. Tale riduzione puo' essere applicata a condizione che l'immobile oggetto della riduzione medesima sia iscritta in catasto in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, in tal caso il contribuente puo' scegliere se applicare la maggiore detrazione di cui al punto precedente o la riduzione suddetta, significando che le due agevolazioni non sono cumulabili. (Omissis). 02A05483; Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' fissata e confermata al minimo del 4 per mille, con detrazione, anch'essa confermata di Euro 103,29 (L. 200.000) per abitazione principale. (Omissis). 02A05484; Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per tutti i tipi di immobili con relativa detrazione nella misura minima prevista per legge. (Omissis). 02A05485; Il comune di RIOLUNATO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002, (omissis), le aliquote (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: (a) - aliquota ridotta: 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 3, dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni (categorie C2 e C6 nella misura fino a due unita' per abitazione principale durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione principale); (b) - aliquota ordinaria: 6,4 per mille per aree fabbricabili ed altri fabbricati esclusi quelli di cui al punto (a); (c) - aliquota agevolata: 2 per mille per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 130,00 annui. (Omissis). 02A05486; Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota unica I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di Euro 104,00. (Omissis). 02A05487; Il comune di RIPE (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 6 per mille; 2. di concedere una detrazione d'imposta di Euro 118,79 sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in ossequio a precise disposizioni di legge nonche' al regolamento comunale I.C.I. approvato con atto di C.C. n. 74 del 22 dicembre 1999 (Co.Re.Co. n. 6439 del 7 gennaio 2000). (Omissis). 02A05488; Il comune di RIPE SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (Omissis); 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,5 per mille; 3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in L. 200.000; 4. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 6. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota al 7 per mille nelle seguenti fattispecie: alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione: a) di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il primo grado di parentela (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale con applicazione comunque della detrazione per abitazione principale; b) di quelli locati con regolare contratto registrato a persone che la utilizzino come abitazione principale senza godimento della detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02A05489; Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di confermare, per l'anno 2002 nell'importo di L. 280.000 (pari a Euro 144,61) la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). 02A05490; Il comune di RIZZICONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo Comune: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aIiquota agevolata da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e utilizzati come abitazione principale: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis); 7. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alla modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A05491; Il comune di ROCCA PIETORE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'anno 2002: ordinaria nella misura del 7 per mille; abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 132,00. Ai fini dell'aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 02A05492; Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). deliberare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquote deI 7 per mille per abitazioni non locate; aliquota del 5,5 per mille per aree fabbricabili; aliquota del 5,5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente. (Omissis). 02A05493; Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nelle seguenti misure diversificative: 5 per mille, per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze; 6 per mille per altri fabbricati. (Omissis). 02A05494; Il comune di ROCCA SUSELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare con effetto 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale (Euro 103,29). (Omissis). 02A05495; Il comune di ROCCABIANCA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02A05496; Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per Iimposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A05497; Il comune di ROCCASCALEGNA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, con effetto per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Roccascalegna nella misura del 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili. (Omissis). 02A05498; Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille tutte le tipologie di immobili e confermare nel contempo la detrazione per la prima abitazione nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02A05499; Il comune di ROCCHETTA DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille. (Omissis). 4. di determinare, per l'anno 2002, in Euro 103,29 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A05500; Il comune di RODDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o e il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 5,25 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 3. di confermare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05501; Il comune di ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare da applicare per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) 5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale (art. 4, comma 4 d.l. n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996); b) 6,5 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lettera a); c) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico-architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori art. 1 comma 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449; di dare atto ancora che per l'anno 2002 viene determinata la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05502; Il comune di ROLETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 sono determinate come segue: l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze e' determinata nell'importo del 4,5 per mille; l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili e' determinata nel 6 per mille; di deliberare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 120,00. (Omissis). 02A05503; Il comune di RONCHI DEI LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ----> Vedere immagine a pag. 70 della G.U. <---- I versamenti potranno essere effettuati secondo una delle tre modalita' di seguito riportate sul c/c 140491 intestato a: Servizio Riscossione Tributi I.C.I. - Concessione di Gorizia - GE.RI.CO. S.p.a. - via Torino, 164 - 30172 Mestre (Venezia) (D.C. n. 7 d.d. 18 febbraio 2002): A. secondo le modalita' dettate dall'art. 18, comma 1, della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001): la prima rata, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata, dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; B. sulla base delle modalita' dettate dall'art. 18, comma 1, legge n. 388/2000, ma con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni dell'anno di competenza (2002): la prima rata, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno medesimo (di competenza); la seconda rata, dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; C. con le stesse modalita' dettate per l'anno 2001 e deliberate con D.C. n. 45/2000, regolarmente esecutiva: la prima rata, entro il 30 giugno, pari al 90% del 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno medesimo (di competenza); la seconda rata, dal 1oo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; la detrazione per l'abitazione principale (se spettante), rapportata ai mesi di possesso dell'immobile, verra' sottratta in acconto ed a saldo, sulla base delle percentuali di ogni singola casistica (A e B: 50% - acconto e saldo -, C: 45% in acconto, 55% a saldo). Si segnala, per tutti coloro che nell'anno 2001 avessero avuto delle variazioni sugli immobili (ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato) od avessero acquistato/venduto degli immobili siti nel territorio com.le nel corso del 2001, che entro iI 30 giugno 2002 (salvo eventuali proroghe) dovranno presentare la dichiarazione I.C.I. (Omissis). 02S12001; Il comune di RONCOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di dare atto che l'importo della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la abitazione principale rimane fissata nella misura di legge pari a L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A05505; Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote: 1. aliquota ordinaria del 6 per mille; 2. aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 3. aliquota ridotta del 5 per mille per: a) abitazione principale; b) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) unita' immobiliari non locale, possedute da anziani e da disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero; d) unita' immobiliari dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edili, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibite ad abitazione principale; e) unita' immobiliari assegnate dagli Istituti autonomi case popolari a soggetto che le utilizza come abitazione principale; f) unita' immobiliari nelle diverse tipologie appartenenti agli enti senza scopo di lucro; 4. aliquota ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguiranno nel bennio 2001/2002 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico. (Omissis). 02A05506; (Omissis). Il comune di ROSSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di dare atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002 prevede il mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili al 6 per mille e mantenimento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 130,00. (Omissis). 02A05507; Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 4,8 per mille, con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 rapportate ad anno, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 02A05508; Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e per le relative pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' non locate: 4,8 per mille. (Omissis). 02A05509; Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune in misura del 5 per mille come aliquota ordinaria con la detrazione per la prima casa in Euro 103,29 (L. 199.997). (Omissis). 02A05510; Il comune di ROVEREDO IN PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune come segue: per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 per mille; per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille; b) di dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alle prime citate delibere di consiglio comunale nn. 19 e 24 dell'anno 1997, con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione in Euro 113,62 per l'abitazione principale e si estendeva la detrazione I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura; 2) di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale, da Euro 113,62 a Euro 258,23, per il contribuente in possesso dei seguenti requisiti: 1) a) essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.); b) versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; c) dichiarare un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2001, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato di Euro 516,46, per ogni componente della famiglia a carico; L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari. (Omissis). 02A05511; Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: 1) aliquita ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille. (Omissis). 2) aliquota da applicare per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto a): 7 per mille. (Omissis). IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione e l'alienazione di beni. (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A05512; Il comune di RUVIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' determinata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A05513; Il comune di RUVO DI PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per il periodo di imposta 2002 il vigente sistema delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come configurato con la deliberazione di consiglio comunale n. 17/2000, confermativa della deliberazione di giunta comunale n. 13/2000, il cui dispositivo qui di seguito si richiama: 1) determinare per il periodo di imposta 2000 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. 2) fissare l'aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 3) fissare l'aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, ad esclusione di: a) unita' immobiliari destinate ad abitazione site nel centro storico (Zona "A"); b) unita' immobiliari destinate ad abitazione e site nella Zona "A1" a piano terra, rialzato ed interrato; c) tutte le altre unita' immobiliari destinate ad abitazione non in possesso dei requisiti minimi di abitabilita' come previsti dal regolamento edilizio locale, stato accertato con perizia tecnica a carico del proprietario che allega idonea documentazione o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata; d) tutte le unita' immobiliari destinate ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli e sorelle), quando risultino anagraficamente residenti. Per le unita' immobiliari destinate ad abitazione di cui alle lettere a, b, c, d, viene ribadita l'aliquota del 4,5 per mille. (Omissis). 02A05514; Il comune di S. AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri fabbricati e per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A1, A7, A8, A9, A10, da Euro 103,29 a Euro 154,94 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unita' abitativa, ed il cui reddito complessivo per l'anno 2001 non superi Euro 4.763,88 per nucleo familiare di un solo componente, Euro 6.197,48 per nucleo familiare di due componenti, Euro 8263,31 per nuclei familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulta locata. 3. di stabilire che per ottenere tale detrazione il contribuente e' tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta' entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. 30 giugno 2002 ovvero entro il 20 dicembre 2002 se l'atto di proprieta' e' successivo al 30 giugno 2002 (in tutti i casi l'agevolazione sara' rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso) indicando le generalita' complete, il codice fiscale, la dimora abituale ed il reddito complessivo del nucleo familiare ed attestando: di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina. box, garage etc.) purche' queste ultime insistano nello stesso immobile; che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero; che l'immobile non sia classificato nelle categorie A1, A7, A8, A9, A10 indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e nel caso non risultasse censito ma dichiarato il numero di protocollo e la data della dichiarazione nonche' la percentuale del possesso. (Omissis). 02A05515; Il comune di S. NICOLO' DI COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e la detrazione di Euro 103,30 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05516; Il comune di S. PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). 02A05517; Il comune di S. STEFANO DI MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504. ===================================================================== Tipologia degli immobili | Aliquote ===================================================================== Abitazioni principali |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Fabbr. realizzati per la vendita per 3 anni | 4 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitaz. princ. per immobile posseduto a titolo di | proprieta' o usufrutto da anziani o disabili con resid.| in istit. ricovero |5,5 per mille 2. di detreminare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostututi dall'art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto-legge n. 49 del 10 marzo 1997: a) la detrazione per abitazione principale, per cooperative edilizie e proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari alloggi assegnati dallo ex I.A.C.P. e immobili posseduti a titolo di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in Euro 103,29 (L. 200.000); b) l'aliquota del 5,5 per mille e la detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o a un genitore. 3. di elevare, per l'anno 2002, da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 258,22 (L. 500.000) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2 del citato decreto legislativo 504/92, per le abitazioni principali dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di carattere sociale, di seguito meglio specificate: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti ai fini I.R.PE.F., determinato con i criteri previsti dal combinato disposto dall'art. 9, comma 14, della I.r. n. 10 del 3 mazo 1994 e della I.r. n. 43/1991; b) pensionati che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene chiesta la maggiore detrazione e aventi un unico reddito familiare annuo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella A: TABELLA A ===================================================================== |Limiti di reddito - espressi| n. compon. nucleo famil.| in Euro | ===================================================================== 1 | |fino a 7.746,85 --------------------------------------------------------------------- 2 | da 7.746,85 | a 11.362,05 --------------------------------------------------------------------- 3 | da 11.362,05 | a 13.944,34 --------------------------------------------------------------------- 4 o piu' | da 13.944,34 | a 15.493,71 c) i richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale aventi redditi rientranti nei limiti previsti dalla seguente tabella B: TABELLA B ===================================================================== |Limiti di reddito - espressi| n. compon. nucleo famil.| in Euro | ===================================================================== 1 | |fino a 8.779,77 --------------------------------------------------------------------- 2 | da 8.779,77 | a 10.845,59 --------------------------------------------------------------------- 3 | da 10.845,59 | a 12.911,42 --------------------------------------------------------------------- 4 | da 12.911,42 | da 14.977,25 --------------------------------------------------------------------- 5 | da 14.977,25 | a 17.043,08 d) i cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilita' al momento della presentazione della domanda per un periodo non inferiore a 9 mesi, con un unico reddito familiare l'assegno di assistenza e mobilita'; e) nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da I.R.PE.F.; 4. che coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il giorno 31 maggio 2002. La domanda dovra' essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune. (Omissis). 02A05518; Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 2001; 2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in Euro 103,29, pari a L. 200.000, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 2001; 3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3), verra' riconosciuta per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02A05519; Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis) che, per l'esercizio 2002, le aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimangono confermate, nella stessa misura applicata nell'esercizio finanziario 2001, come di seguito esposte: a) aliquota 5,5 per mille, da applicare agli immobili qualificabili come "prima casaº" e relativi immobili pertinenziali; b) aliquota 6 per mille da applicare agli altri immobili, rappresentati da seconde case, case sfitte, aree edificabili, eccetera; c) aliquota 4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archietettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di confermare in L. 200.000 pari a Euro 103.29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05520; Il comune di SALLE (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire la variazione dell'aliquota I.C.I. fissando tale aliquota al 5,5 per mille per le civili abitazioni e la 4 per mille per le attivita' produttive (artigiani, commerciali, industriali e agricole). (Omissis). 02A05521; Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e del 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A05522; Il comune di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica per tutti gli immobili del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05523; Il comune di SAMMICHELE DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 viene applicata nel seguente modo: aliquota abitazione principale comprese le pertinenze 5 per mille; aliquota altri immobili ed aree fabbricabili 6 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; detrazione per abitazione principale anziani e disabili (con limite di reddito familiare di L. 18.762.000) L. 250.000. (Omissis). 02A05524; Il comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di apportare le seguenti variazioni in materia di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: aliquota per abitazione principale: dal 5,5 a 5,8 per mille; aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille; detrazione per abitazione principale: invariata di L. 200.000; 3. di stabilire che vengono eliminate tutte le altre aliquote precedentemente stabilite, fermo restando l'applicazione dell'art. 3, comma 55, 1o periodo della legge 662/1996 per le riduzioni del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili. (Omissis). 02A05525; Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio e 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). "l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' determinata nella misura unica del 5,5 per mille". (Omissis). "di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1993 come modificato dal comma 55 dell art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 nella misura di Euro 126,00". (Omissis). 02A05526; Il comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI (provincia di Genova) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, la stessa aliquota applicata per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. stabilita per l'anno 2001 e precisamente: aliquota 6 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 118,79. (Omissis). 02A05527; Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A05528; Il comune di SAN FLORIANO DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' pari ad Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05529; Il comune di SAN GERMANO CHISONE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei residenti in Euro 103,291; di confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., gia' determinate con deliberazione n. 105, assunta da questa giunta comunale in data 11 dicembre 2001 e pari all'anno 2001, nelle seguenti somme: aliquota ordinaria per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6,5 per mille; aliquota aree fabbricabili: 6,5 per mille; abitazione principale: aliquota 5,5 per mille e detrazione pari a Euro 103,291. (Omissis). 02A05530; Il comune di SAN GIMIGNANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni: a) nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi; b) nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) nella misura del 5,5 per mille, in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5); d) nella misura del 5,5 per mille, applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprieta', adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale firmato in data 9 novembre 1999; 2. di stabilire nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione d'imposta riferita ad unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 12 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A05531; Il comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille; aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 2. di fissare in Euro 129,11 (L. 250.000) la detrazione per abitazione principale; 3. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000), per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti; a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'I.N.P.S. e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a Euro 6.197,48 (L. 12.000.000) annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.; b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili; c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2002; 4. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avra' effetto a decorrere dal 1o gennaio 2002. (Omissis). 02A05532; Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di modificare il deliberato di cui agli atti giuntali nn. 144 e 145 del 28 dicembre 2001, per la parte dove e' stata fissata (e quindi poi richiamata) la detrazione di imposta I.C.I. per le abitazioni principali dei soggetti passivi aventi basso reddito, come segue: la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi d'imposta a basso reddito e' stabilita in Euro 150,00. (Omissis). 02A05533; Il comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di avvalersi della facolta' concessa dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazioni e di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2002: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2. di dare atto che, a norma dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per abitazione principale si intende non solo quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, ma anche: a) l'abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, dal possessore a genitori o figli che la usino come abitazione principale e siano ivi residenti; b) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 3. di confermare in Euro 103,29 (ex L. 200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05534; Il comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 17 gennaio e 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. unica per tutto il territorio comunale con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 5 per mille; 2. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; (Omissis). 1. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare: a) L. 200.000, pari ad Euro 103,30, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, restando inteso che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spettera' ad ognuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la detrazione medesima si verifica; b) L. 300.000, pari ad Euro 154,94, la maggiore detrazione per l'abitazione principale in cui vi siano esclusivamente nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni ovvero vi siano portatori di handicap. (Omissis). 02A05535; Il comune di SAN GIOVANNI ILARIONE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2002, la seguente aliquota e la seguente detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali stabilita in Euro 103,29. (Omissis). 02A05536; Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di riconfermare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e depositati presso il comune; 3. di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione I.C.I da predisporsi a cura del locatore, con le stesse modalita' previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale; 4. di confermare in Euro 206,582 la detrazione dell'I.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per l'anno 2002, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) portatori di handicap riconosciuti al 100%; b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale; c) contribuenti ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanante superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangono nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori di morbo di Helzeimer) che ne facciano richiesta. In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a euro 41.316,55; 5. di dare atto che i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi a questo comune entro il 31 dicembre 2002. (Omissis). 02A05537; Il comune di SAN GIOVANNI TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2001 con delibera di giunta comunale n. 38 del 28 febbraio 2001 nel seguente modo: abitazione principale: 4 per mille; altri immobili: 5,9 per mille; aree edificabili: 5,9 per mille; terreni agricoli: 5,9 per mille; stabilire, inoltre, la detrazione di Euro 103,30 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo: dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni della imposta sono previsti nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 30 dicembre 1998 e modifiche approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 7 giugno 2000. (Omissis). 02A05538; Il comune di SAN GIUSTO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 un'unica aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), nella misura del 5,5 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente. (Omissis). 02A05539; Il comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel Comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate 4 per mille; L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni beate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali. La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e quantificate nel numero massimo di 2 e' estesa l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05540; Il comune di SAN GREGORIO DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare non locata a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero; 2. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota del 5 per mille per "abitazione principale" (detrazione pari a euro 129,11); aliquota del 5 per mille per "abitazioni secondarie locate" (soltanto per alloggi beati con contratto registrato a soggetti che Ii utilizzano come dimora abituale - Circolare n. 96/E del Ministero delle finanze del 4 aprile 1997); aliquota del 6 per mille per "secondarie non locate"; aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese; 3. di elevare la detrazione per abitazione principale a euro 185,92 per le seguenti categorie: aventi a carico portatore di handicap, risuItante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale; pensionati con un reddito imponibile del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non superiore a Euro 7.230,40 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. (Omissis). 02A05541; Il comune di SAN MANGO SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota del 5 per mille; di confermare, altresi', l'importo di L. 200.000, ora Euro 103,29 quale detrazione spettante per la prima casa adibita a residenza. (Omissis). 02A05542; Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per il corrente esercizio finanziario le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale: 4,5 per mille; aliquota per aree edificabili: 7 per mille; 2. di riconfermare l'applicabilita' dell'aliquota per la prima abitazione anche alle relative pertinenze; 3. di riconfermare nella misura di Euro 103,29 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05543; Il comune di SAN MARTINO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione e 6 per mille i restanti beni immobili; 2. determinare in Euro 103,30 annue la detrazione d'imposta per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05544; Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 504, articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota in misura diversificata alle seguenti tipologie: A) abitazione principale: 6,5 per mille; B) altri immobili: 6,85 per mille. (Omissis). 02A05545; Il comune di SAN PIETRO AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare come segue le aliquote I.C.I. da applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al Natisone nell'anno 2002: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per abitazione principale ed unita' immobiliari equiparate 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale ed equiparate Euro 104,00; esenzione totale per i terreni agricoli. (Omissis). 02A05546; Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 5,8 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a Euro 103,291. (Omissis). 02A05547; Il comune di SAN PIETRO IN LAMA (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05548; Il comune di SAN POLO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare in Euro 129,11 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di concedere l'aliquota agevolata al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio: su immobili di interesse artistico e architettonico, all'interno del centro storico; su fabbricati inagibili o inabitabili; per la realizzazione di autorimesse o pasti auto pertinenziali o finalizzati all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). 02A05549; Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; 2. di determinare in Euro 128,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02A05550; Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come definite dal regolamento comunale vigente in materia; 2. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze. Di aumentare, per l'anno 2002, la detrazione sull'abitazione principale da Euro 103,291 a Euro 154,937 limitatamente ai seguenti soggetti: 1) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni: occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti; siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa; abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a Euro 4.907,00; 2) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni: coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti); siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potra' essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse); abbiano un reddito annuo imponibile ai fini I.R.PE.F. complessivo, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a Euro 6.714,00. L'elevazione della detrazione da Euro 103,291 a Euro 154,937 di cui ai punti 1 e 2 verra' concessa soltanto a coloro che presenteranno improrogabilmente entro il 30 giugno 2002 apposita autocertificazione ai sensi disposizioni vigenti, contenente le seguenti dichiarazioni: che i/il richiedenti/e non sono/e' proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono/e la elevazione della detrazione; che i/il richiedenti/e sono/e' effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione; il/i richiedente/i non percepisce/ono altri redditi oltre alla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di Euro 4.907,00 nel caso di un unico soggetto e di Euro 6.714,00 nel caso di coniugi. (Omissis). 02A05551; Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile di seguenti immobili: aree fabbricabili; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case); ogni altro immobile non compreso nei successivi punti (negozi - laboratori - magazzini - uffici ecc.); b) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 6 per mille per i fabbricati inseriti nella categoria "D"; c) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 4 per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2 lettera a) dell'art. 6 del Regolamento I.C.I., con la detrazione di Euro 258,23: 1) unita' immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli ecc.), nonche' le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato cittadini iscritti all'A.I.R.E.) adibite ad abitazione principale, a condizione che tale abitazione non sia locata; 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di Euro 258,23; 4) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potra' usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l'unita' abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale. 5) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02A05552; Il comune di SAN VITO DI LEGUZZANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unita' catastalmente descritte "C6"; 3. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, individuati nell'allegato n. 12.1 del P.R.G., e localizzati nei centri storici cosi' come delimitati dall'Atlante dei centri storici edito dalla Regione Veneto, 4. l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili; 6. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12-bis del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati; 7. di concedere una detrazione di Euro 258,23 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2002, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa, nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale"º come fissato dal comune di S. Vito di Leguzzano, all'art. 12-bis del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed enti pubblici e privati; d) in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare di persona con handicap grave o invalidita' assoluta certificati da apposita commissione medica; 8. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 7. dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2002. (Omissis). 02A05553; Il comune di SANFRE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di confermare, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05554; Il comune di SANTA CROCE SULL'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 504/1992 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge 662/1996 viene confermata con decorrenza 1o gennaio 2002 nella misura del 4,9 per mille; 2. l'aliquota per l'abitazione principale viene confermata in misura uguale al 4,2 per mille; 3. l'aliquota per le abitazioni non locate viene confermata dal 1o gennaio 2002 nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono "abitazioni non locate" le unita' immobiliari per le quali non sussiste un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge, con locatari che le utilizzino esclusivamente come abitazione di residenza; 4. l'aliquota dell'I.C.I. viene confermata nella misura dell'1 per mille per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. l'aliquota ordinaria si applica anche anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle societa' immobiliari di gestione; 6. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene confermata in Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico-sociale come sottoindicati; 7. la detrazione di cui sopra viene confermata in Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per: contribuenti che vivono in famiglie al cui interno sono soggetti portatori di handicap cosi' come individuati dalla legge 104/92, purche' non tenuti in strutture pubbliche o private. L'agevolazione viene concessa a condizione che il reddito familiare pro-capite ai fini IRPEF sia inferiore a 6.197,48 euro annui lordi, oppure a seguito di certificazione dell'ufficio politiche sociali del comune. L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro il 31 maggio 2002, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui sopra. (Omissis). 02A05555; Il comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'ano 2002, le aliquote l.C.I. nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria l.C.I., di cui all'art. 6 del decreto legislatvo n. 504/1992, nella misura del 6,5 per mille; 2) aliquota deI 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale. 3) aliquota del 5 per mille per le unita' inimobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attivita' commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D; 4) aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 5) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di stabilire in Euro 130,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05556; Il comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nello misura del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze e del 6 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02A05557; Il comune di SANTA MARIA A VICO (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare con decorrenza 1 gennaio 2002, le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, come segue: a) abitazione principale 4 per mille; b) altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili 6 per mille. (Omissis). 02A05558; Il comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le agevolazioni I.C.I. imposta comunale sugli immobili, deliberate per l'anno 2001 con delibere di giunta numeri 122 e 123 del 30 marzo 2001, cosi' come segue: A) Aliquota ordinaria: fattispecie: per tutti gli immobili; aliquota: 7 per mille; tipo aliquota: ordinaria; fonte normativa: art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 662/1992; B) Aliquota ridotta: fattispecie: per l'abitazione principale, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (Cat. C6 e C7 C/2 e le abitazioni "principali" concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il primo grado - art. 4 comma 3-bis del Regolamento comunale I.C.I.; aliquota: 5,5 per mille; tipo aliquota: ridotta rispetto all'ordinaria; fonte normativa: art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556; art. 30, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 448; C) Detrazioni: fattispecie: 1) Abitazione principale; detrazione: di Euro 103,29 annue; fonte normativa: art 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992; D) Maggiore detrazione: fattispecie: 1) pensionati; 2) famiglie numerose; 3) famiglie con portatori di handicap; maggiore detrazione: di Euro 154,93 annue; fonte normativa: art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 del d.l. 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 122/1997; alle seguenti condizioni: 1) per i "pensionati": a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2002 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) il soggetto passivo deve essere pensionato e in condizione non lavorativa e con un reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a Euro 6.200 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a Euro 9.300 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di Euro 1.033 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 2001, il reddito all'anno 2001. 2) per le "famiglie numerose": a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2002 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) nucleo familiare composto di almeno cinque persone o piu' componenti con un reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a Euro 12.400 annue, nel caso di famiglia di 5 componenti, reddito aumentato di Euro 1.550 per ogni componente oltre il quinto, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 2001, il reddito all'anno 2001. 3) per "famiglie con di handicap": a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2001 l`unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) possesso di invalidita' civile al 100%, da documentare mediante attestato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie; c) il reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non deve essere superiore a Euro 7.750 annue per un solo componente, aumentato di Euro 2.580 annue per ogni componente oltre il primo, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 2001, il reddito all'anno 2001. In tutti i casi sopra previsti l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione di Euro 154,93 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; e' eccettuata la comproprieta' di immobili da parte di coniugi in regime di comunione dei beni; 2) di disporre che i contribuenti interessati al beneficio delle agevolazioni presentino apposita richiesta, su modello predisposto dall'ufficio tributi - I.C.I., con idonea e probante documentazione entro il 31 dicembre 2002; 3) di approvare, secondo quanto stabilito dalla lettera L dell'art. 59 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 il seguente procedimento accertativo, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e semplificare, razionalizzare e potenziare l'attivita' di controllo sostanziale dell'ufficio, secondo i seguenti criteri previsti dalla citata normativa: a) soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia annuale; b) introduzione dell'obbligo della comunicazione I.C.I., da parte del contribuente, entro 2 mesi dagli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettivita' passiva, con la individuazione della sola unita' immobiliare interessata su appositi modelli da ritirare esclusivamente presso l'ufficio I.C.I.; c) previsione della sanzione di L. 100.000 pari a Euro 51,65 per l'omessa comunicazione di cui alla precedente lett. b), ridotta secondo legge, in caso di ritardata presentazione nei termini del ravvedimento operoso; d) l'imposta dovuta per gli immobili che non sono stati oggetto di variazione deve essere versata solo ed esclusivamente sul c/c 218818 intestato al Concessionario Banco di Napoli, che comunque verra' recapitato agli intestatari dei suddetti immobili. Gli importi dovuti per gli immobili variati devono essere oggetto di versamenti distinti ed effettuati sempre sul c/c 218818 al fine di consentire la gestione separata degli immobili oggetto delle variazioni I.C.I., ed evitare quindi la confusione gestionale degli anni precedenti. (Omissis). 02A05559; Il comune di SANTA MARIA DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; di confermare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A05560; Il comune di SANTA MARIA LA LONGA (provincia di Udine) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992; di rideterminare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in Euro 130,00; di confermare, per l'anno 2002, un'aliquota agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449/1997 e dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione; di rideterminare. per l'anno 2002, l'importo in Euro 260,00 quale detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico, con riferimento al 1o gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a Euro 30.000,00 annui; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito o dei redditi imponibili di cui sopra; di rideterminare, per l'anno 2002, l'importo in Euro 180,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, ultrasessantacinquenne e il cui reddito imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi Euro 7.700,00 annui; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito imponibile di cui sopra; di rideterminare, per l'anno 2002, l'importo in Euro 260,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in possesso di entrambi i seguenti requisiti: nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (Azienda per i servizi sanitari) e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; con un reddito familiare imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superiore a Euro 30.000,00 annui; il confribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e copia del reddito o dei redditi imponibili di cui sopra). (Omissis). 02A05561; Il comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: ===================================================================== N. ordine| riferita A: |aliquota 2002 ===================================================================== 1 | ordinaria | 6 --------------------------------------------------------------------- 2 | abitazione principale | 6 --------------------------------------------------------------------- | fabbricati realizzati per vendita e non | 3 | venduti | 7 --------------------------------------------------------------------- | seconda casa posseduta in aggiunta | 4 | l'abitazione principale | 7 Detrazione per abitazione principale Euro 103,29. Detrazione Euro 258,23 per l'abitazione principale del soggetto passivo nei confronti di titolari di pensione sociale residenti nel comune di S. Vittoria in Matenano, la cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con la giunta municipale. (Omissis). 02A05562; Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la detrazione abitazione principale Euro 103,29. 2. (Omissis). 02A05563; Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella seguente misura: a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione; b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e per i terreni fabbricabili. (Omissis). 02A05564; Il comune di SARMEDE (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che sara' applicata in questo comune: aliquota ridotta al 5 per mille, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali individuate nell'art. 9 del regolamento I.C.I. e per quelle locate con contratto registrato ad soggetto che la utilizzi come abitazione principale; aliquota al 6 per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta; (Omissis). 2. di fissare, ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3 , del d.lgs. n. 504/92, in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). ----> Vedere immagine a pag. 84 della G.U. <---- 02S12002; |
| Il comune di SCALENGHE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare l'aliquota unica I.C.I. per l'anno di imposta 2002 al 6 per mille; di stabilire la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A05565; Il comune di SCANDALE (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 in Euro 103,29. (Omissis). 02A05566; Il comune di SCHEGGIA E PASCELUPO (provincia di Perugia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, pertanto, per l'anno 2002 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A05567; Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) per l'anno 2002 di lasciare invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, per la prima abitazione e le relative pertinenze, (si intende per pertinenze: garage, o box, o posta auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale si trova l'abitazione principale. Art. 5, comma 2, del regolamento comunale); b) di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille, per altri fabbricati; c) di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05568; Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure seguenti: 1. aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai discendenti sulla base di quanto previsto nell'art. 19 deI regolamento I.C.I.; 2. aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le attivita' commerciali e per le aree agricole produttive; 3. aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 103,29 relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata: a Euro 154,94 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini: a) cassaintegrati; b) soggetti che percepiscono pensione sociale; c) disoccupati, purche' appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a Euro 9.296,22 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare; d) tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte; 2. a Euro 123,95 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a Euro 10.329,14 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare; di dare atto che: a) la maggiore detrazione non sara' concessa nel caso di unita' immobiliari classificate come A1 - A7 - A8; b la maggiore detrazione dovra' essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo. (Omissis). 02A05569; Il comune di SELVA DI PROGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: ===================================================================== Fabbricato | Aliquota | Detrazione ===================================================================== Unita' immobiliare adibita a | | prima abitazione |7 per mille|L. 220.000 - Euro 113,62 ------------------------------------------------------------- -------- Tutti gli altri fabbricati |7 per mille| 0 (Omissis). 02A05570; Il comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per il periodo di imposta 2002, (omissis), le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili; 2. di confermare, per il periodo d'imposta 2002, la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000) specificando che ne usufruiscono anche le pertinenze dell'abitazione principale stessa limitatamente all'eventuale quota di detrazione non utilizzata dall'abitazione principale per mancata capienza dell'imposta di riferimento. (Omissis). 02A05571; Il comune di SERRUNGARINA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, come segue, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: a) aliquota del 5 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 200.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi - per i locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale (art. 7, Regolamento I.C.I.); b) aliquota del 5 per mille, senza detrazione d'imposta, per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti fino al secondo grado (art. 8 Regolamento l.C.I.) - per gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 9 Regolamento I.C.I.; c) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti, pur non integrando le ipotesi di cui al punto a) e per gli immobili diversi dalle abitazioni, escluse le aree fabbricabili (senza detrazione); d) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento l.C.I., o utilizate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione), e per le aree fabbricabili; 2. per le persone ultrasessantacinquenni con reddito non superiore a L. 18.000.000, la detrazione d'imposta e' stabilita in L. 400.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02A05572; Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare: l'aliquota nella misura del 5,5 per mille; la riduzione del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; la detrazione di L. 200.000, Euro 103,29 per la prima casa e la parte eccedente a favore delle pertinenze; la detrazione di L. 200.000, Euro 103,29 per la prima casa data in uso gratuito ai figli (art. 5 Regolamento). (Omissis). 02A05573; Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002: a) un'aliquota ordinaria nella misura del 6,6 per mille; b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili; per l'abitazione principale, intendendosi come tale: l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente; l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purche' risulti non locata; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari (IACP); l'unita' immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprieta' di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l'unita' ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario; l'abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune; l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di comunicare il venirne meno. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi della legge n. 431/1998 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare: dal 1o giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1o dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel secondo semestre dell'anno; gli immobili accatastati nella cat. C6 (garage o posti auto) e C2 (cantina) purche' pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno per tipologia e utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta; esclusi, quindi, quelli concessi in locazione a terzi; c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unita' immobiliari inagibili, inabitabili, i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; d) un'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l'intero anno; e) un'aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2002: che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 2002 sara' di Euro 206,00 elevabile a Euro 232,00 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a Euro 41.317; che per ottenere la detrazione di Euro 232,00 e' fatto obbligo, a pena di decadenza, di presentare, entro il 20 dicembre 2002, dichiarazione di responsabilita' ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, su apposito modello messo a disposizione dall'amministrazione comunale, dalla quale emerga che la famiglia anagrafica ha conseguito nell'annualita' precedente un reddito lordo complessivo inferiore a Euro 41.317; 3. di stabilire la detrazione di Euro 258,00 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato: a) essere ultrasessantenni; b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a Euro 11.363 se la famiglia e' composta da due persone, altrimenti il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di Euro 2.583 per ogni ulteriore componente oltre i due; se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovra' essere superiore a Euro 8.264; c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilita' o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente; i contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a Euro 1.033,00 fatta eccezione per l'indennita' di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attivita' lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile); l'utilizzazione della detrazione di Euro 258,00 in rapporto alla quota posseduta, e' vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilita' ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico, 730 o modello CUD rilasciato dal datore di lavoro o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste; 4. di stabilire una detrazione d'imposta di Euro 258,00 comunque fino a concorrenza dell'imposta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile ed alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento, nei confronti dei proprietari di alloggi dati in locazione come abitazione principale con contratti stipulati sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare a pena di decadenza: dal 1o giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1o dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel secondo semestre dell'anno. La detrazione viene ripartita fra i proprietari in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso. (Omissis). 02A05574; Il comune di SILLAVENGO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2001; 2. di determinare in L. 250.000 l'ammontare della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05575; Il comune di SIRIGNANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nel comune di Sirignano per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che l'aliquota I.C.I. di cui sopra si applica a tutti i tipi di immobili ricadenti nel comune di Sirignano e soggetti all'I.C.I.; 3. di stabilire infine che per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1993 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera S, del decreto legislativo n. 506. (Omissis). 02A05576; Il comune di SIZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura unica 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Sizzano per l'anno 2002. (Omissis). 02A05577; Il comune di SOIANO DEL LAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 gennaio 2002 e 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquote: 4,5 per mille, relativamente all'abitazione principale; 6,5 per mille, relativamente agli altri immobili; 2. detrazioni (spettanti esclusivamente alle abitazioni principali): L. 320.000, relativamente alle abitazioni principali classificate nelle seguenti categorie: A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7; L. 200.000, relativamente alle abitazioni principali classificate nelle seguenti categorie: A1 - A8 - A9 - A11 e per i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di abituale residenza. (Omissis). 02A05578; Il comune di SOLERO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che per effetto di quanto sopra esposto la detrazione per la prima casa viene determinata in Euro 129,11; 2. l'aliquota applicata in questo comune sara' nella misura: del 5,5 per mille per la prima casa e le sue pertinenze, ex art. 817 del codice civile e per i terreni; del 7 per mille per le abitazioni sfitte da almeno sei mesi; del 6 per mille per i rimanenti fabbricati; gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale sono sottoposti all'aliquota del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05579; Il comune di SOLIGNANO (provincia di Parma) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, e di determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. (Omissis). 02A05580; Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, e' fissata nella misura pari al 5,5 per mille; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione; (Omissis). Allegato La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale Euro 103,29; () a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a Euro 51.645,69, detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 139,44; () a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1. pensionati; 2. coniugi a carico dei pensionati; 3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2001, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento. 4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2001 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni: ===================================================================== | Euro 206,58 1a | | Componenti | fascia di | Euro 154,94 2a | Euro 129,11 3a nucleo familiare| reddito |fascia di reddito|fascia di reddito ===================================================================== 1 persona | Euro 5.525,06 | Euro 6.445,90 | Euro 7.366,74 --------------------------------------------------------------------- 2 persone | Euro 9.117,01 | Euro 10.824,42 | Euro 12.155,85 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |Euro 11.713,24 | Euro 13.665,45 | Euro 15.622,82 --------------------------------------------------------------------- 4 persone |Euro 13.995,98 | Euro 16.299,38 | Euro 18.644,09 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore a Euro 41.316,55. (Omissis). 02A05581; Il comune di SOPRANA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue: aliquota abitazione principale: 4 per mille con una riduzione dell'imposta del 50% per i soggetti ricoverati in case di cura; aliquota ordinaria: 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000, pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A05582; Il comune di SOVERATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nei modi che seguono: a) aliquota al 4 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le pertinenze e per gli immobili aventi categoria catastale D/2; b) aliquota al 7 per mille: per l'unita' immobiliare adibita a seconda abitazione e oltre; per i terreni agricoli; per le aree fabbricabili; per gli altri fabbricati. (Omissis). 02A05583; Il comune di SOVICILLE (provincia di Siena) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposte I.C.I.: 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,9 per mille. di proporre al consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, di fissare per l'anno 2002 in Euro 139,00 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale. (Omissis). 02A05584; Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire, come stabilisce, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 6 per mille sugli immobili situati nel territorio di questo comune, salvo che per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati, vuoti da persone e cose, per i quali si applica l'aliquota ridotta al 4 per mille per la durata di tre anni; stabilire, come stabilisce, in Euro 129,11 per l'anno 2002 la quota detraibile per Iunita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo; operare, come opera, la seguente riduzione ai sensi della normativa vigente: aliquota nella misura del 5 per mille applicata nei seguenti casi: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di persona fisica soggetto passivo che ha compiuto ottanta anni al 1o gennaio 2002, e non ha altre persone nel suo nucleo familiare; b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di persona fisica soggetto passivo con presenza nel nucleo familiare convivente nell'abitazione di almeno altre quattro o piu persone appartenenti al nucleo familiare; applicazione della detrazione di Euro 129,11 prevista per le abitazioni principali, all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge o a parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale. (Omissis). 02A05585; Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Applicare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. Applicare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A05586; Il comune di STEFANACONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) a conferma di quelle stabilite con deliberazione n. 8 del 27 marzo 2000 per l'anno 2000, nella seguente misura: a) abitazione principale e pertinenze: aliquota 4 per mille; b) fabbricato utilizzato per uso diverso dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille; c) aree edificabili: 4 per mille. (Omissis). 02A05587; Il comune di STRAMBINELLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, sempre per l'anno 2002, nella somma di Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di introdurre per l'anno 2002 l'ulteriore aliquota del 7 per mille per i beni immobili per i quali i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta non possiedano la residenza anagrafica nel comune di Strambinello. (Omissis). 02A05588; Il comune di STROZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come espresso: aliquota unica del 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29; riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili alle condizioni previste dal regolamento comunale I.C.I., dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, all'ufficio tributi del comune. (Omissis). 02A05589; Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del cinque per mille. (Omissis). 02A05590; Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura: immobili classificati nella categoria catastale D: aliquota 5 per mille; tutti gli altri immobili imponibili: aliquota del 4 per mille. (Omissis). 02A05591; Il comune di TARQUINIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: A) del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondoo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti; B) del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio della propria attivita' professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati: Gruppo A: categoria A/10 (uffici e studi privati); Gruppo C: tutte le categorie; Gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); C) del 6,1 per mille per le unita' immobiliari locate da persone fisiche, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; D) del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere A), B) e C); E) del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' pari o superiore a 259.000 euro; F) del 5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' inferiore a 259.000 euro; 2. di stabilire in Euro 124,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondoo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti. 3. di stabilire una ulteriore detrazione di Euro 36,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti a), b) e c): 1) pensionati ultra sessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2001; 2) disoccupati alla data del 1o gennaio 2001 iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi; 3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' superiore al 70%. A condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni: a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a Euro 26.000; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di imposta; c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volte e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3, aumentato di Euro 1.550 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare. (Omissis). 02A05592; Il comune di TERRANOVA DA SIBARI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05593; Il comune di TODI (provincia di Perugia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili vigenti per l'anno 2001; 2. di dare atto che le aliquote e la detrazione dell'imposta in questione, sono cosi' stabilite per l'anno 2002 anche in relazione alla ridenominazione in Euro degli importi espressi in lire: aliquota 5 per mille; a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) pertinenze dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anche se distintamente iscritte in catasto (n.b. si intendono per pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero complessivo di due per ogni abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a trecento metri dall'edificio o dal complesso immobiliare, che sono effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale ed inoltre che non siano locate); c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (a prescindere dal grado di parentela) o collaterale (con limitazione entro il secondo grado di parentela); (condizione essenziale per beneficiare di tale aliquota e' che il soggetto destinatario della concessione in uso abbia la residenza anagrafica nell'unita' immobiliare stessa). Aliquota 7 per mille: tutti i restanti immobili. Detrazione dall'imposta: nei casi indicati ai punti a) e c): Euro 103,29. (Omissis). 02A05594; Il comune di TOLVE (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, per il comune di Tolve con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura unica del 5 per mille; di stabilire che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo massimo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalnente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 02A05595; Il comune di TORINO ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2) di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2002 - aliquote e detrazioni" allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n. ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili e viene stabilita in Euro 120,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale come deliberato dal Consiglio comunale. (Omissis). I.C.I - nell'anno 2002 ALIQUOTE E DETRAZIONI Allegato A) ===================================================================== CASISTICA DEGLI IMMOBILI| ALIQUOTA (per mille) |DETRAZIONE (in Euro) ===================================================================== Terreni agricoli, aree | | fabbricabili, unita' | | immobiliari appartenenti| | alla categoria catastale| | "A", diverse | | dall'abitazione | | principale | 6,5 | - --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari | | appartenenti alle | | categorie catastali B - | | C - D | 6 | - --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | adibita ad abitazione | | principale nella quale | | si risiede | | anagraficamente e una | | pertinenza | 5,25 | 120,00* --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | posseduta a titolo di | | proprieta' o usufrutto | | da anziani o disabili | | residenti in istituto di| | ricovero o sanitario a | | seguito di ricovero | | permanente, a condizione| | che la stessa non | | risulti utilizzata e una| | pertinenza (regolamento | | I.C.I. art. 4, comma 2, | | lettera e) | 5,25 | 120,00* --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | concessa dal proprietrio| | in uso gratuito a | | parenti fino al secondo | | grado o ad affini di | | primo grado a condizione| | che gli stessi la | | occupino a titolo di | | abitazione principale e | | vi risiedano | | anagraficamente e una | | pertinenza (regolamento | | I.C.I. art. 4, comma 2, | | lettera d) | 5,25 | 120,00* --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | costituita da due o piu| | unita' immobiliari | | contigue, occupata a | | titolo di abitazione | | principale dallo stesso | | contribuente a | | condizione che sia stata| | presentata richiesta di | | fusione all'U.T.E. e una| | pertinenza (regolamento | | I.C.I. art. 4, comma 2, | | lettera e) | 5,25 | 120,00* --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | destinata ad uso | | abitativo ed assegnata | | dall'A.T.C. a residenti | | in Torino e una | | pertinenza; | 5,25 | 120,00* --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare di | | proprieta' del C.I.T. ed| | assegnata dall'A.T.C a | | titolo di abitazione | | principale a residenti | | in Torino e una | | pertinenza; | | --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | appartenente alle | | cooperative edilizie a | | proprieta' indivisa | | destinata ad abitazione | | principale dal socio | | assegnatario, residente | | in Torino e una | | pertinenza (regolamento | | I.C.I. art. 4, comma 2, | | lettere a) b) | | --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | costituente l'unica | | proprieta' immobiliare, | | della quale il | | proprietario non puo' | | entrare in possesso pur | | avendo intimato lo | | sfratto (dopo almeno tre| | accessi) e una | | pertinenza (regolamento | | I.C.I. art. 4, comma 2, | | lettera f) | 5,25 | 120,00 --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare che | | risulta non occupata e | | per la quale non risulta| | essere stato registrato | | contratto di locazione | | da almeno due anni | | (legge 431/1998 art. 2, | | comma 4) | 9 | - --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | concessa in locazione a | | titolo di abitazione | | principale alle | | condizioni stabilite | | dall'accordo | | territoriale del | | 14 luglio 1999 ex lege | | 431/1998 art. 2, comma 3| | (legge 431/1998 art. 2, | | comma 4) | 1,5 | - --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare | | inagibile, inabitabile e| | di fatto non utilizzata |Imposta ridotta del 50%| (*) Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, puo' usufruire della detrazione pari a Euro 120.00 solo una volta e per una sola unita' immobiliare, ad eccezione dell'A.T.C. per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del CIT per gli immobili assegnati dall'ATC a titolo di abitazione princinale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari residenti in Torino. (Omissis). 02A05596; Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricoveri a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 5,5 per mille; c) terreni agricoli: 5,5 per mille; d) aree edificabili: 5,5 per mille; e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: riduzione imposta al 50%; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: riduzione imposta al 50%; le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 449/1997; g) aliquota agevolata a proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo": 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 105,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05597; Il comune di TORRAZZA COSTE (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02A05598; Il comune di TORRE DE' BUS (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni - esclusivamente per le categorie C1 e D2, come da allegata nota esplicativa, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata in favore di proprietari da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di recupero e ristrutturazione per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille; 6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. VII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 50411992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 1 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A05599; il comune di TORRE S. SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di cui al seguente prospetto: ===================================================================== N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquota per mille (2002) ===================================================================== 1 | Tutti i tipi di immobili | 6 2. di determinare per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta, espresse in Euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | |Detrazione d'imposta (in ragione N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | annua) valori espressi in Euro ===================================================================== | Unita' immobiliare adibita ad | |abitazione principale di tutti | 1 | i soggetti | 103,29 --------------------------------------------------------------------- | Unita' immobiliare adibita ad | | abitazione principale dei | |soggetti in particolare disagio| | sociale: "Aventi nel proprio | | nucleo familiare un portatore | | di handicap, risultante da | | certificazione rilasciata | | dall'A.S.L. ai sensi delle | |legge 5 febbraio 1992, n. 104, | | comunque acquisita o da | | acquisire d'ufficio e dalla | | quale risulti una invalidita' | 2 | al 100%" | 154,94 (Omissis). 02A05600; Il comune di TORRECUSO (provincia di Benvento) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno d'imposta 2002, le seguenti aliquote e norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune: a) aliquota ordinaria per le aree edificabili e tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6,5 per mille; b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 per mille; c) aliquota agevolata per le unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/9, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 0 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza deI suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata ar. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; V. di dare atto che i terreni agricoli del comune di Torrecuso godono dell'esenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze. (Omissis). 02A05601; Il comune di TORRESINA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal 3o comma dell'art. 58 del citato d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 02A05602; Il comune di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura deI 6 per mille. (Omissis). 3. di confermare per il 2002 la detrazione per l'unita' adibita, esclusivamente, ad abitazione principale applicata nel 2001 Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05603; Il comune di TORTORETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come di seguito: 1. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e confermata nella misura del 5,5 per mille; 2. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e per gli altri immobili soggetti ad imposta e' confermata nella misura del 6,2 per mille; di rideterminare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione princpale del soggetto passivo nella misura di Euro 155,00. (Omissis). 02A05604; Il comune di TOSSICIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1994, n. 504 e successive modificazioni, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. in questo comune; 2. determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soogetto passivo, in applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 02A05605; Il comune di TRAREGO VIGGIONA (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale immobili per l'anno 2002 come segue: a) unita' immobiliari abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario 5 per mille; b) altre unita' immobiliari 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000 pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A05606; Il comune di TRAUSELLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota I.C.I.: a) abitazione principale e pertinenze 5,5 per mille; b) altri fabbricati 7 per mille; 2. detrazione per abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02A05607; Il comune di TRENTO ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di esercitare la facolta' di cui all'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per un periodo comunque non superiore a due anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili riconoscendo l'aliquota nella misura del 4 per mille; 2. di esercitare la facolta' di cui all'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 riconoscendo quale abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di esercitare la facolta' di cui all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concedendo l'aliquota agevolata ai proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Edilizia privata; 4. di esercitare la facolta' di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 concedendo un'aliquota agevolata ai proprietari che danno in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite sulla base di appositi accordi definiti in sede locale e per le medesime motivazioni prevedendo un'aliquota superiore al massimo stabilito dalla normativa vigente per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrarti contatti di locazione da almeno 2 anni; 5. di stabilire, le aliquote I.C.I. nel modo seguente: a) un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi', quale abitazione principale, anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locata, nonche' quelle unita' immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazioni in uso gratuito a parenti entro il 1oo in linea retta) tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; b) un'aliquota agevolata del 4 per mille: per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Edilizia privata che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; per le abitazioni principali concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dell'art. 1 del decreto del ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1999, con contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la stesura del contratto-tipo, depositato presso l'amministrazione comunale in data 16 luglio 1999; per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a due anni; c) un'aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate; d) un'aliquota del 7 per mille per gli immobili classificati o classificabili in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) non in esercizio per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta sempreche' non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione edilizia per il rinnovo dell'azienda alberghiera; e) un'aliquota massima del 9 per mille per le abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, intendendo per tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal tatto che siano destinate alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelle che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1936 n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria: gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria; gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il primoo grado ed entro il terzoo grado ed affini entro il secondoo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria; le unita' immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all' estero, che scontano l'aliquota ordinaria; 6. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 258,00 estesa anche: alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero e sanitari; agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari; alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 7. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l'annualita' d'imposta 2002. (Omissis). 02A05608; Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, con la detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05609; Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura de sette per mille; 2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' unica ed e' stabile nella misura del sette per mille; 3. la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in Euro 103,29 annue. (Omissis). 02A05610; Il comune di TRIPI (provincia di Messina) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, le seguenti aliquote: a) al 5 per mille per gli immobili destinanti ad abitazione principale; b) al 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione della quota per l'abitazione principale in L. 300.000 pari ad Euro 154,94 senza distinzione di reddito ed in L. 400.000 pari ad Euro 206,58 per i titolari di reddito non superiore a L. 20.000.000 pari ad Euro 10.329,14 per nucleo familiare. (Omissis). 02A05611; Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari. 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 02A05612; Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002: A) Aliquota del 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 cosi' come modificato dalla legge n. 662/96. B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili; C) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo; 2. di dare atto che ai sensi della legge n. 662/96 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02A05613; Il comune di VAL BREVENNA (provincia di Genova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. al 5,8 per mille; di determinare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata per abitazioni principali, o ad esse equiparate, e pertinenze al 5 per mille; di portare la detrazione per abitazione principale a Euro 104,00 pari a L. 201.372. (Omissis). 02A05614; Il comune di VERNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per il 2002, gia' deliberate dalla giunta comunale con atto n. 68 del 21 novembre 2001, come segue: 6 per mille per le abitazioni principali di cui all'art. 8 comma 2 e comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992; 6 per mille per i terreni agricoli; 7 per mille per le aree fabbricabili; 7 per mille per gli altri fabbricati. 2. di applicare la detrazione di Euro 103,30 (L. 200.000 arrotondate) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che non rientri nelle situazioni particolari elencate al punto 3) le quali godono di maggiori detrazioni. 3. di stabilire le seguenti maggiori detrazioni per casi particolari relativamente all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo come segue: detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i nuclei familiari composti da una sola persona con reddito lordo ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001 non superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 arrotondate); detrazione di Euro 180,76 (L. 350.000 arrotondate) per i nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito familiare lordo da lavoro dipendente ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001 non superiore a Euro 18.076,00 (L. 35.000.000 arrotondati) aumentati di Euro 1.549,37 (L. 3.000.000 arrotondati) per ogni famigliare a carico; detrazione di Euro 180,75 (L. 350.000 arrotondati) per i pensionati e i coniugi a carico di pensionati con reddito familiare lordo ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001 non superiore a Euro 12.911,42 (L. 25.000.000 arrotondati) aumentati di Euro 1.549,37 (L. 3.000.000 arrotondati) per ogni familiare a carico; detrazione di Euro 180,75 (L. 350.000 arrotondati) per i lavoratori in cassa integrazione o in mobilita', disoccupati iscritti nelle liste di collocamento con reddito familiare lordo ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001 non superiore a Euro 18.076,00 (L. 35.000.000 arrotondati) aumentati di Euro 1.549,37 (L. 3.000.000 arrotondati) per ogni familiare a carico; detrazione di Euro 180,75 (L. 350.000 arrotondati) per i nuclei familiari con a carico disabili al 100%; detrazione di Euro 180,75 (L. 350.000 arrotondati) per i contribuenti affidatari di minori. 4. di stabilire che le maggiori detrazioni di cui sopra si applicano a condizione che nessun componente il nucleo familiare possieda al 1o gennaio 2002 altre proprieta' immobiliari oltre a quella per cui si richiede la maggiore detrazione anche qualora tali altre proprieta' siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. (Omissis). 02A05615; Il comune di VICO EQUENSE (provincia di Napoli) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) I.C.I. sulla abitazione principale del contribuente (prima casa), come definita da espressa previsione legislativa o dall'art. 15 del regolamento I.C.I. delibera CC. 106 del 28 dicembre 1998 e successive integrazioni, nonche', sulle case concesse in fitto a favore di soggetti che la utilizzino come abitazione principale, secondo il regime convenzionato di cui agli accordi legge n. 431/1998 aliquota del 5,25 per mille; b) I.C.I. su abitazioni non prima casa, sfitte e tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale o locate senza alcun contratto registrato: aliquota 8 per mille; c) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili, sui terreni, sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzino come abitazione principale, contratti comunque non rientranti negli accordi di cui alla legge n. 431/1998: aliquota del 6,5 per mille; d) detrazione sulla prima casa: massimo L. 240.000 per contribuente. (Omissis). 02A05616; Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, anche per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - nella misura che segue: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille. (Omissis). 02A05617; Il comune di ZENSON DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento. (Omissis). ----> Vedere immagine a pag. 97 della G.U. <---- 02S12003; Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l'anno 2001, che sara' pertanto applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota ordinaria il 6,3 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; 3. di dare atto che si proporra' di determinare per il corrente anno 2002, la medesima elevazione della detrazione dell'l.C.l. sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, a favore delle persone che si trovano nelle stesse condizioni socio-economiche individuate nell'anno 2001. (Omissis). 02A05618; Il comune di Roma comunica di aver rettificato la deliberazione 20-21 dicembre 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002, nel seguente modo: alla pag. 48, prima colonna, al punto 1, lettera D), terzo rigo, dove era scritto: "...da almeno due anni al 1o gennaio 2001...", leggasi: "...da almeno due anni al 1o gennaio 2002...". |
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