IL DIRIGENTE GENERALE per la valutazione di medicinali e la farmacovigilanza
Visto il proprio decreto in data 12 novembre 2001, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2002 dalle ditte autorizzate; Vista l'istanza con cui la ditta Dinamite Dipharma S.p.a. con stabilimento in Baranzate di Bollate (Milano), via Bissone n. 5, ha chiesto, ad integrazione della quota di fabbricazione da destinare alla produzione di selegilina, l'autorizzazione a produrre ulteriori kg 600 di l-Metamfetamina; Accertato che la predetta ditta e' stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi; Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica; Decreta: La ditta Dinamite Dipharma S.p.a. via Bissone n. 5, Baranzate di Bollate (Milano), e' autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2002, kg 600 di l-Metamfetamina da destinare alla produzione di selegilina. Tale quota e' valida fino al 31 dicembre 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2002 p. Il dirigente generale: Monzali |