Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2002 |
Riconoscimento al sig. Quinziano Pascual di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Pascual Quinziano, nato a Vicente Lopez (Argentina) il 15 dicembre 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di abogacia, di cui e' in possesso, conseguito presso l'Universidad de Buenos Aires, facultad de derecho y ciencias sociales in data 22 giugno 1989, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente ha altresi' conseguito il titolo dottore in giurisprudenza presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma in data 23 ottobre 2000; Considerato inoltre che e' stato iscritto nel Colegio publico de abogados de la capital federal in data 1 novembre 1989, come attestato dal Colegio de abogados stesso; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Pascual Quinziano, nato a Vicente Lopez (Argentina) il 15 dicembre 1955, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 10 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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