Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 maggio 2002
Riconoscimento al sig. Zamora Quezada Ernesto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli artt. 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Zamora Quezada Ernesto, nato a Lima (Peru) il 14 dicembre 1973, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale peruviano di abogado, di cui e' in possesso, conseguito presso l'Universidad nacional Mayor di San Marcos (Peru) in data 22 aprile 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato inoltre che e' iscritto nell'Illustre colegio de abogados de Lima (Peru), come attestato dal Colegio de abogados stesso in data 13 agosto 1999;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2001;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 8 novembre 2001 con validita' fino al 25 settembre 2002, per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Zamora Quezada Ernesto, nato a Lima (Peru) il 14 dicembre 1973 cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva al perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potra' accadere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un puntuggio non inferiore a trenta punti.
d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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