Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola, approvato con decreto ministeriale 1 luglio 1997";
Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
Ha espresso, nella riunione del 27 marzo 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo modificato dell'art. 4 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'Art. 4 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"

L'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" approvato con decreto ministeriale 1 luglio 1997 e' sostituito nel testo di cui appresso:
"Art. 4 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche o esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione.
Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedocollinari e nei terrazzi intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto argilloso, fino a quelle argillose o argillolimose, in genere calcarei.
Per i vigneti gia' esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti o reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.330 ceppi per ettaro.
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
La regione Emilia-Romagna puo' consentire diverse forme d'allevamento, qualora siano tali da migliorare le gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura.
Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
Colli d'Imola |Resa uva (t/ha)|Tit. alc. vol. min. nat. % ===================================================================== Rosso | 10 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Bianco | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Bianco superiore | 11 | 11 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Cabernet sauvignon | 9 | 11 --------------------------------------------------------------------- Barbera | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Trebbiano (prodotto da uve| | di vitigno) | | --------------------------------------------------------------------- Trebbiano romagnolo | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Bianco pignoletto | 11 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 10 | 10,5

Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli d'Imola" nelle tipologie frizzante e novello possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati.
Nella annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi".
 
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