Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 21 maggio 2002, n. 99 |
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. (Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET - Societa' finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il seguente: "Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.".
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| Art. 2. (Composizione e durata della Commissione)
1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza. 3. Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione. 4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il componente con maggiore anzianita' parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianita' parlamentare, il senatore piu' anziano di eta'. 6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine puo' essere prorogato per una sola volta, per non piu' di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa. 7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione, nonche' ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non puo' avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo. |
| Art. 3. (Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 3. Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti. 4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non e' opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario. 5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. 7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
Nota all'art. 3, comma 4: - La legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.".
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| Art. 4. (Obbligo del segreto)
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonche' la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. |
| Art. 5. (Organizzazione dei lavori della Commissione)
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione puo' deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci. |
| Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 437):
Presentato dall'on. Selva ed altri il 4 giugno 2001. Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti), in sede referente, il 3 luglio 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, X. Esaminato dalle commissioni riunite III e IX, in sede referente, l'11, 12, 17, 18 luglio 2001. Esaminato in aula il 23 luglio 2001 e approvato il 25 luglio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 535):
Assegnato alle commissioni riunite 3a (Affari esteri) e 8a (Comunicazioni), in sede referente, il 1 agosto 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 10a. Esaminato dalle commissioni riunite 3a e 8a, in sede referente, il 12 e 19 dicembre 2001; il 22 e 30 gennaio 2002. Relazione scritta presentata il 21 febbraio 2002 (atto n. 535/A - relatore sen. Forlani). Esaminato in aula il 28 febbraio 2002; il 17, 18 aprile 2002; il 7 maggio 2002 ed approvato l'8 maggio 2002. |
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