Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2001 |
Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1108 del comune di Brindisi, assegnata alla societa' S.P.A.T.I. S.p.a., in Roma. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di intesa con IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dichiara:
la decadenza dalla concessione n. 1108 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore ed a quota fissa nel comune di Brindisi, via G. Balsamo, n. 30, assegnata alla "S.P.A.T.I. S.p.a." con sede legale in Roma, Viale di Porta Tiburtina, n. 36.
Motivazioni.
Con decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-serie generale- n. 228 del 28 settembre 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa. La concessione n. 1108 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Brindisi e' stata attribuita alla societa' "S.P.A.T.I. S.p.a." con sede legale in Roma, Viale di Porta Tiburtina 36, e sede dell'Agenzia in Brindisi, via G. Balsamo, n. 30. Da verbale redatto in data 28 marzo 2001 dalla Guardia di finanza - comando compagnia di Brindisi - a carico della "S.P.A.T.I. S.p.a." ed alla stessa notificato, e' risultato che l'agenzia per la raccolta di scommesse ippiche sita in Brindisi, alla via Grazia Balsamo, ha raccolto scommesse per conto delle agenzie sportive n. 3376 e 3494, site in Taranto, che venivano trasmesse subito alle indicate agenzie sportive, gestite dalla stessa societa' S.P.A.T.I. Con ministeriale prot. n. 124765/2001 del 23 luglio 2001 e' stato fatto presente alla "S.P.A.T.I. S.p.a." che il suddetto sistema di raccolta delle scommesse sportive costituisce grave violazione della normativa che regola la materia, cui consegue la declaratoria di decadenza della concessione. A tale diffida la societa' non ha fornito risposta. Le disposizioni che si assumono violate sono: l'art. 3, comma 2, della convenzione per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche, che prevede il divieto di svolgere o far svolgere nell'agenzia attivita' diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse per le quali e' stata assegnata la concessione; l'art. 4, comma 2 della convenzione che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive il cui schema e' stato approvato con decreto ministeriale 7 aprile 1999, che vieta di svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'agenzia; l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, si sottolinea che piu' punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla stessa societa', costituiscono autonomi centri di interesse, con la conseguenza che ogni volta che c'e' interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio. Cio' in quanto l'oggetto della concessione e' un'attivita' riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione, si determinerebbe una violazione della riserva; l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 che subordina l'esercizio delle scommesse sportive al rilascio di concessione da parte del C.O.N.I. A causa delle violazioni suelencate ritenute gravi e ripetute, e' stata dichiarata la decadenza della concessione in riferimento. II presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Riferimenti normativi dell'atto:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: 1. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); 2. Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Normativa concernente le scommesse ippiche
1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77). 2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, art. 3, 6. 3. Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999. 4. Decreto del Ministero delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. 5. Decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999. Roma, 17 dicembre 2001 Il direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |
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