Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 novembre 2001 |
Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati; Attesa l'opportunita' di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti; Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, e' individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internateammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari; Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;
Decreta:
Art. 1. 1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002. 2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Roma, 9 novembre 2001 Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 67 |
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