IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Di Cagno Roberta, nata a Bari il 19 ottobre 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "psicologo"; Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico "dottore in psicologia" conseguito presso l'Universita' degli studi di Roma il 21 marzo 1990, riconosciuto equipollente in Svizzera nel marzo dell'anno 2001, come attestato dal certificato rilasciato dalla Conferenza dei rettori delle Universita' Svizzere; Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso esperienza professionale pluriennale nel settore; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 settembre 2001; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria di ottobre 2001; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo", come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Di Cagno Roberta, nata a Bari il 19 ottobre 1962, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 8 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |