Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 8 maggio 2002 |
Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quarto bando, relative alla regione Basilicata. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni; Vista la circolare 2 febbraio 2001, n. 1138443, cosi' come rettificata dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775, relativa alle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando 2001; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate L. 285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000, con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 dicembre 2001, con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a L. 167.700.000.000, ed e' stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul 4 gradi bando di attuazione della legge n. 215/1992 e cioe' entro il 31 maggio 2001; Visto che la regione Basilicata ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione le attivita' inerenti la formazione delle graduatorie nonche' la concessione ed erogazione dei contributi sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalle regioni stesse; Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie; Viste le graduatorie trasmesse ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione Basilicata; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Decreta:
Art. 1. 1. E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al quarto bando (bando 2001) approvate dalla regione Basilicata, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note esplicative. Roma, 8 maggio 2002 Il direttore generale: Sappino |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 40 della G.U. <---- |
| Allegato 2
Note esplicative
Le graduatorie sono quelle riportate nei seguenti allegati: Allegato 1.1 - regione Basilicata - macrosettore agricoltura; Allegato 1.2 - regione Basilicata - macrosettore manifatturiero e assimilati; Allegato 1.3 - regione Basilicata - macrosettore commercio, turismo e servizi; Ogni singola graduatoria contiene le domande ammissibili alle agevolazioni ubicate nel territorio di riferimento e suddivise in base al codice di attivita' per macrosettore. La posizione di ciascuna domanda in graduatoria e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna O pari alla somma degli indicatori normalizzati. Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria riportata al punto 3 dell'appendice alla circolare 2 febbraio 2001, n. 1138443, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la devianza standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori. Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi: Col. A (Posiz. in grad.) numero della posizione occupata dalla domanda in graduatoria; le domande classificatesi ex aequo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna O. Col. B (Numero di progetto) codice identificativo assegnato alla domanda. Col. C (denominazione sociale) riporta la denominazione dell'impresa richiedente le agevolazioni. Col. D (Prov.) sigla della provincia ove e' ubicata l'unita produttiva oggetto dell'investimento. Col. E (Imp. dell'inv. tot. ammesso) importo dell'investimento totale ammesso espresso in migliaia di euro e in milioni di lire. Col. F (Imp. dell'agev. teoricamente concedibile) importo dell'agevolazione teorica spettante a fronte dell'investimento ammesso espresso in migliaia di euro e in milioni di lire. Col. G (N. occ. attivati dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 1 gradi indicatore dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Col. H (N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 2 gradi indicatore dato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Col. I (nuovi inv./inv. tot.) 3 gradi indicatore dato dal rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente. Col. L (Indicatore regionale) 4 gradi indicatore che viene attribuito in presenza di specifici criteri di carattere territoriale o settoriale eventualmente individuati dalle competenti regioni. Col. M (magg. 10% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa sia a totale partecipazione femminile. S = maggiorazione attribuita; N = maggiorazione non attribuita. Col. N (magg. 5% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi di certificazione di qualita' e/o ambientale o attivi un servizio di commercio elettronico. S = maggiorazione attribuita; N = maggiorazione non attribuita. Col. O ( Somma indicatori normalizzati) somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore determina la posizione in graduatoria. Col. P (Cofin.) l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E. Col. Q (Esito conclusivo) l'esito finale, e quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda. A = agevolabile; P = parzialmente agevolabile; N = non agevolabile. Col. R (Importo dell'agevolazione concedibile) l'ammontare in migliaia di euro e in milioni di lire dell'agevolazione concedibile. |
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