IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Do Carmo Fonseca Ariadne, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 maggio 1957, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di geologo, rilasciato dall'"Universidade Federal" di Rio de Janeiro il 29 dicembre 1980, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo; Considerato inoltre che la richiedente ha frequentato corsi di specializzazione post-lauream presso l'Universita' di San Paolo, ottenendo il titolo di doutor em ciencias - geoquimica e geotectonica nell'ottobre dell'anno 1994; Considerato altresi' che la richiedente risulta essere iscritta al Conselho regional de engenharia, arquitetura e Agronomia di Rio de Janeiro dal 14 marzo 1983; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Catanzaro in data 2 agosto 2000 fino al 24 luglio 2002 per motivi familiari;
Decreta:
Alla sig.ra Do Carmo Fonseca Ariadne, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 maggio 1957, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 8 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |