Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 7 maggio 2002
Individuazione dei casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato a preventivo parere, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante norme per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, col quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a norma del n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, nonche' i relativi criteri di valutazione;
Sentito il Ministro dell'interno che si e' espresso con nota n. M/5501 dell'11 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.
1. L'acquisto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, della personalita' giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza fine di lucro che svolgono attivita' nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali o che, comunque, sono detentrici a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, e' subordinato al preventivo parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 2.
1. Il parere favorevole del Ministero per i beni e le attivita' culturali in ordine al riconoscimento e' rilasciato qualora il soggetto richiedente:
a) svolga attivita' continuativa di ricerca ed elaborazione culturale nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e/o sia detentore a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, fruibili dal pubblico;
b) abbia un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
2. I soggetti privati di cui all'art. 1, unitamente alla domanda di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, presentano alle prefetture la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, anche in forma di autocertificazione, che in ogni caso deve contenere gli elementi di identificazione del soggetto ed una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che evidenzi le caratteristiche dell'attivita' svolta e che si intende svolgere.
 
Art. 3.
1. Le prefetture trasmettono, entro trenta giorni dal ricevimento, le domande di riconoscimento e la documentazione di cui all'art. 2, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, che si esprime entro i successivi sessanta giorni.
2. Le prefetture informano tempestivamente il Ministero per i beni e le attivita' culturali dell'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche e della estinzione della persona giuridica.
 
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresi' alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche ivi contemplate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2002
Il Ministro: Urbani
 
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