Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 8 maggio 2002, n. 200
Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa - NC 5302 10 00).

Al Ministero dell'interno -
Direzione centrale servizi
antidroga

Direzione centrale della Polizia
criminale - Servizio di Polizia
scientifica.

Al Ministero della giustizia -
Gabinetto del Ministro - D.G.
Affari penali

Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Comando generale
Guardia di finanza III reparto
operazioni ufficio criminalita'
organizzata e altri servizi
extratributari

Al Ministero della salute -
Dipartimento di
farmacosorveglianza - Ufficio
centrale stupefacenti

Alle regioni e province autonome

All'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura

Al comando Carabinieri tutela norme
comunitarie ed agroalimentari
(MiPAF)

All'Istituto sperimentale per le
colture industriali

Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
(Confagricoltura)

Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione italiana
agricoltori (C.I.A.)

Alla Confederazione produttori
agricoli (Copagri)

Alla Fagri

All'Assocanapa

Al Consorzio CanapaItalia

Alla Federtessile

All'Associazione Fibranova

e per conoscenza:

Alla Direzione generale per le
politiche agroalimentari -
Ufficio materie grasse

Al Gabinetto dell'on. Ministro

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, il regime di sostegno comunitario per la canapa (cannabis sativa) ha subito significativi cambiamenti in forza dei regolamenti del Consiglio n. 1672/2000 e n. 1673/2000.
In particolare, il regolamento (CE) n. 1672/2000 ha inserito la canapa nel regime di sostegno, a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
In attuazione dei predetti regolamenti, la Commissione CE ha emanato le relative disposizioni per il regime dei seminativi con il regolamento (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999 e, per il regime della trasformazione della paglia in fibre, con il regolamento (CE) n. 245/2001 del 5 febbraio 2001.
A livello nazionale, per la parte strettamente legata al regime di aiuto alla trasformazione, e' stato emanato il decreto ministeriale 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 110 del 14 maggio 2001, mentre, per quanto riguarda il regime di sostegno a favore dei coltivatori, e' stato emanato il decreto ministeriale 8 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 94 del 26 aprile 2001 e il decreto ministeriale 7 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 71 del 25 marzo 2002.
Compatibilmente con le disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di agevolare gli organi di controllo operanti sul territorio nello svolgimento della istituzionale attivita' di controllo e repressione, l'amministrazione ritiene utile precisare quanto segue.
1. Secondo quanto disposto dall'art. 5-bis del regolamento (CE) n. 1251/99 del 17 maggio 1999, il pagamento per superficie e' subordinato all'utilizzazione di varieta' di canapa aventi tenore in THC non superiore allo 0,2%.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 7-bis, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 del 21 febbraio 2002, i pagamenti per superficie per la canapa sono subordinati all'utilizzazione di sementi certificate delle varieta' menzionate nell'allegato XII del medesimo regolamento.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 1 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, il metodo che deve essere impiegato dalle autorita' competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate a canapa destinata alla produzione di fibre e' descritto nell'allegato XIII del medesimo regolamento. Le varieta' di canapa destinate alla produzione di fibre, che figurano al punto 2b) dell'allegato XII del succitato regolamento, sono controllate applicando la procedura B del metodo comunitario descritto nell'allegato XIII.
4. Ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di polizia l'effettuazione dei controlli dell'anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull'impianto della coltura di cannabis sativa alla piu' vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza, ecc,)
5. Le circolari n. 734 del 2 dicembre 1997 e n. 4 del 20 aprile 1999 sono abrogate.
Nel raccomandare la massima diffusione della presente circolare presso gli operatori ed organismi interessati, si sottolinea che la ripresa della coltivazione della cannabis sativa in Italia sara' tanto piu' diffusa, serena e di sicura proiezione per il futuro, quanto maggiore sara' l'attenzione e l'impegno dei coltivatori e delle organizzazioni di categoria nel puntuale adempimento di tutte le attivita' di competenza.

Il Sottosegretario delegato: Scarpa Bonazza Buora
 
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